Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza di discussione del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 1146/2024 R.G., cui è riunito l'ATP n.
RG 4725/20223 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nella qualità di genitori esercenti la potestà
[...] C.F._2
sulla minore (C.F. ), rappresentati e Persona_1 C.F._3
difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Marco D'Agostino (C.F. ) C.F._4
(PEC – FAX 081 5456286) Email_1
RICORRENTI
contro
:
, rapp. e dif. Controparte_1
dall'avv. Mauro Elberti (C.F. ), come da procura generale in atti. C.F._5
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
domanda del 22.9.2021 N. DOMUS 3930903105357, veniva riconosciuta titolare di indennità di frequenza;
che tale decisione veniva comunicata in data 13.9.2022; che avverso tale decisione, ai sensi dell'art.42, comma 3, D.L.269/2003, convertito con Legge
326/2003, gli istanti n.q. avevano la legittimazione ad adire la competente Autorità
Giudiziaria, al fine di ottenere, per la minore il riconoscimento dell'indennità di Per_1
accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ovvero dalla diversa data accertata in giudizio;
che nel procedimento per A.T.P.O veniva nominata quale Consulente Tecnico di Ufficio la dott.ssa la quale, visitata la piccola Per_2 Per_1
depositava elaborato peritale nel quale concludeva ritenendola, nonostante il gravissimo stato patologico da cui era ed è affetta, persona autonoma;
che, gli istanti, nel termine fissato dal Giudice esprimevano il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU. Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., hanno chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per la loro figlia minore.
L' costituitosi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda o comunque CP_1
rigettarsi la stessa perché infondata.
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, acquisita nuova certificazione e disposta una integrazione di perizia, la causa è decisa all'esito della odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992)
2 o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Tanto premesso, nella specie, la parte opponente, oltre a contestare le valutazioni e le conclusioni del CTU, ha depositato nuova documentazione medica.
Questo giudice, pertanto, ha ritenuto di onerare il CTU, già nominato, a depositare una integrazione di perizia al fine di esaminare la nuova certificazione medica, oltre a quella già depositata in sede di ATP.
All'esito della disposta integrazione, il C.T.U. dott.ssa , ha confermato il Persona_3
giudizio espresso in fase di ATP, accertando che la minore non presenta una condizione
3 patologica tale da determinare le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto.
In particolare, in questa sede, l'ausiliare ha chiarito, pur dopo aver valutato l'ulteriore documentazione medica prodotta: “Facendo seguito alla precedente relazione di consulenza, con la quale si affermava l'insussistenza dei requisiti produttivi del diritto all'indennità di accompagnamento, si prende atto della richiesta di integrazione di CTU formulata sulla base dell'opposizione e dell'ulteriore documentazione. Viene esibita la lettera di dimissione relativa al ricovero dal 21/03/2023 al
23/03/2023 presso il reparto di Chirurgia dell'università Vanvitelli in costanza del quale fu eseguito intervento di gonadectomia;
siffatta certificazione non aggiunge ulteriore elemento diagnostico o valutativo in quanto già fu oggetto di valutazione nel precedente elaborato d'ufficio. Analoghe considerazioni si pongono in merito alla consulenza oculistica espletata presso l in data 05/05/2023 CP_2
(invero risulta cassata la data del 23/02/2022) in cui si ribadisce il visus bilaterale pari a 9-10/10. In definitiva, non avendo rilevato aggravamenti della condizione migliorativa della minore, si ribadisce quanto già precedentemente valutato e si resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento tecnico”.
Nella CTU depositata nel procedimento ATP la dott.ssa aveva formulato le Per_2
seguenti: “CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Lo studio documentale ed i rilievi clinico-obiettivi hanno consentito di accertare che , Persona_1
di anni 11, presenta le infermità di seguito menzionate: 1) sindrome di ER (monosomia X, mosaicismo
70%; cromosoma Y, mosaicismo 30%) e quadro sindromico con bassa statura (in trattamento con somatropina dal 11/2020) e trascurabili annessi (lieve scoliosi e valgismo di ginocchia), gonadi nastriformi
(sottoposte a gonadectomia laparoscopica nel 03/2023 per il rischio di gonadoblastoma), ano imperforato
(risolto chirurgicamente con anoplastica nel 12/2015), membrana epiretinica (con visus corretto bilaterale pari a 9-10/10), reflusso vescico-ureterale di grado lieve-moderato; 2) ritardo dello sviluppo psicomotorio
e lieve ritardo cognitivo;
3) epilessia, tipo piccolo male, verosimilmente derivante da mutazione genetica
GABBR2, controllata dalla terapia (Keppra); 4) macchie caffelatte. Dovendo valorizzare gli elementi tecnici funzionali al giudizio in esame, si rappresenta, in ordine alla minorazione sub-1, che la sindrome, di natura genetica e quindi congenita, allega varie condizioni minorative, alcune di esse sono meramente anatomiche (e sono state ridotte chirurgicamente), altre sono funzionali e sono allo stato monitorate, in quanto potenzialmente evolutive, o in terapia. Ne consegue che il quadro sindromico deriva una sorta di invalidità, che nel gergo tecnico e in soggetto minore di età, viene definita “etica”, ossia sussistente, invalidante, irreversibile, ma con riflessi non propriamente ricadenti sull'espletamento delle funzioni
4 dell'età. È ovvio, che al compimento dei 18 anni, la sindrome sarà compiutamente quantificata, ma allo stato ricade soltanto nell'alveo delle minorazioni che rendono non già difficili, ma più sofferte, psicologicamente, le funzioni quotidiane della sua età In merito al ritardo cognitivo (condizione sub-2), si rappresenta in primo luogo la carenza documentale in ordine ai protocolli di diagnosi (forse matrici di
Raven?) ed all'oggettiva e discendente graduazione. Si prende atto, tuttavia, dell'aggettivazione “lieve”, riportata nella consulenza neuropsichiatrica in atti, che non riguarda l'area socio-relazionale e comportamentale, né il linguaggio espressivo e la comprensione di consegne semplici, ma l'area degli apprendimenti e della memorizzazione. Siffatte carenze sono, per quanto riferito anamnesticamente, soccorse con il sostegno scolastico. La patologia sub-3 risulta controllata dalla terapia e non prevede allo stato restrizioni di sorta (ad es. la guida) o ripercussioni sugli atti quotidiani della vita. Le macchie caffelatte sono mero riscontro clinico, di cui non è confermata la natura neurofibromatosica. In definitiva, non sono emerse impossibilità alla deambulazione né disturbi di natura neuropsichiatrica infantile o di altra natura tali da impedire gli atti quotidiani propri della minore età. Pur rilevate le predette condizioni minorative e rese oggetto di ponderazione in ordine alla loro natura ed entità, si afferma che le medesime costituiscono deviazioni rispetto al fisiologico sviluppo (dunque, ricadenti nell'ambito delle difficoltà proprie dell'età ed in quanto tali che devono beneficiare, per quanto possibile, di trattamenti abilitativi), ma non condizioni gravi inficianti i comuni atti quotidiani della minore che, invero, a siffatta età sono di numero inferiore rispetto a quelli della maggiore età. Non ricade, dunque, l'odierno caso peritale nelle condizioni riguardanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nei minori di anni 18, così come descritte
e versate nella Sentenza di Cassazione n. 1377 del 29/01/2003. In conclusione, si ribadisce che, tanto all'epoca della visita amministrativa (30/06/2022) quanto allo stato attuale, lo stato minorativo inerisce non già l'ambito dell'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita, ma quello delle difficoltà proprie dell'età, che allega la sola necessità di abilitazione neuropsico-motoria della minore, tesa al miglioramento personale, scolastico e relazionale”.
Detta valutazione si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate. A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, alcuna puntuale o documentata censura è stata prospettata, essendo in definitiva proposta, come detto, solo una diversa valutazione delle condizioni cliniche della minore che si traduce in un inammissibile dissenso diagnostico.
Va inoltre ricordato, in tema di indennità di accompagnamento, che: “L'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di
5 compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà”. (Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, n.8557).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.pc.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Napoli, così deciso in data 12/02/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
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