Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 3535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3535 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03535/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01219/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2025, proposto da Rosy Stornanti, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Giovanni Rotelli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale (USR) Sicilia, Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1068/2024 emessa e pubblicata in data 10.06.2024 dal Tribunale di Patti, sez. Lavoro, nel procedimento iscritto al n. 2143/2023 R.G. del Tribunale di Patti, non impugnata e passata in giudicato in data 10 gennaio 2025, notificata in copia conforme in data 16 gennaio 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Calogero Commandatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Con ricorso notificato il 13 giugno 2025 e depositato in pari data, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza indicata in oggetto con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad attribuire in suo favore la carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 17 gennaio 2025 ed è ormai passata in giudicato, in quanto non più impugnabile per decorrenza dei termini di impugnazione (come da attestazione rilasciata dal Tribunale di Patti in data 16 luglio 2025).
Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell’istruzione e del merito.
Alla camera di consiglio indicata in epigrafe, come da verbale, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso merita di essere accolto nei termini in appresso specificati.
Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza;
Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, c.p.a. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, c.p.a. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata la rituale notificazione al Ministero resistente;
Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’istruzione e del merito – che non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e l’idoneità dello stesso all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. – sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe ad eccezione del capo sulle spese legali per cui può dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., alla nomina di un commissario ad acta, individuandolo direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.a.r. per la Calabria, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.a.r. per la Campania, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621; T.a.r. per la Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
La richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. deve essere respinta poiché manifestamente iniqua giacché assurge a fatto notorio che il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali deve imputarsi all’improvviso e ingente contenzioso generatosi sulla questione (anche in ragione della giurisprudenza nazionale e comunitaria formatasi sul punto) che ha inciso ex abrupto sulle capacità organizzative del Ministero.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. C.g.a., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione a favore del difensore della parte ricorrente, avv. Paolo Giovanni Rotelli, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza – al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza, dispone l’intervento sostitutivo indicato in motivazione.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), incluso il rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, oltre alla C.P.A. e all’I.V.A., nella misura di legge, e del contributo unificato versato, da distrarsi a favore dell’avv. Paolo Giovanni Rotelli, ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA RI SA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | RA RI SA |
IL SEGRETARIO