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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 817/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5118/2022 depositato il 30/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6166/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 7 e pubblicata il 08/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 322 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per la Ricorrente_1 Srl, appellante:
riformare integralmente la sentenza appellata, e, per l'effetto, annullare l'impugnato avivso di accertamento in rettifica n. 322 per IMU 2013;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per il Comune di Belpasso:
rigettare l'appello e condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Catania, con sentenza n. 6166/2022, accoglieva il ricorso limitatamente alla particella n. 46 del fg. 70 per i motivi ivi indicati. Il ricorso veniva rigettato per il resto.
Le spese del giudizio vevivano poste a carico della Ricorrente_1 Srl.
Essa proponeva appello, producendo - altresì - la perizia tecnica già prodotta in primo grado e ritenuta tardiva.
Resisteva il Comune di Belpasso chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'avviso di accertamento in oggetto, in quanto atto emesso dal Comune con sistemi informativi automatizzati, è applicabile l'art. 1, co. 87, della legge n. 549/1995 secondo il quale “ la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Conformente alla predetta disposizione il Comune di Belpasso, con delibera della Giunta Municipale n. 31 del 19.4.2016, ha nominato il Funzionario responsabile dell'imposta nella persona del dr. Nominativo_1
.
L'atto impugnato risulta correttamente motivato contenendo esso:
- il richiamo agli atti prodromici alla corretta quantificazione dell'imposta;
- l'esatto calcolo dell'imposta dovuta in relazione alla normativa regolatrice;
- i riferimenti catastali e le relative rendite, l'ammontare delle imposte liquidate in acconto e saldo, l'imposta dovuta nonché i criteri adottati per la determinazione delle sanzioni e degli interessi;
- il richiamo della deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 27.5.2013 e della allegata tabella al fine della determinazione del valore dell'area edificabile.
Con la predetta delibera ( allegata al fascicolo dell'ente impositore) è stata approvata la tabella dei valori unitari medi delle aree edificabili ( tra le quali ricadeva il terreno in esame, sulla scorta del P. R. G. regolarmente approvato), con riferimento al periodo di efficacia dall'1.1.2008 al 31.12.2013 e sino alla nuova determinazione. Correttamente, quindi, l'ente impositore ha fatto riferimento a detta tabella per stabilire il valore venale del terreno e quindi determinare la base imponibile IMU relativa all'anno 2013.
L'impugnata sentenza non merita censura neanche in ordine alla ritenuta inammissibilità dei motivi dedotti dalla società ricorrente con la memoria del 17.6.2022.
Tanto non ricorrendo, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 24 d. l.vo n. 546/1992, cioè a dire del “ deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione.
Non poteva pertanto la ricorrente, in assenza di deposito di tali documenti ad opera della controparte, introdurre ulteriori domande di nullità dell'atto impugnato fondate su fatti diversi da quelli dedotti con il ricorso introduttivo.
Le sanzioni irrogate dal Comune di Belpasso risultano conformi al disposto degli artt. 4, 5 e 6 e 7 d. l.vo n.
472/1997 nonché dell'art. 14 del d. l.vo n. 473/1997.
Esse rappresentavano infatti, come previsto, il 30% dell'importo complessivo dell'imposta ( € 36.076,00), per un totale di € 10.822,80 ed erano comunque dovute in conseguenza della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
L'appello proposto va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 s. r. l. avverso la sentenza n. 6166/2022 pronunziata il 15.7.2022 dalla C. T. P. di Catania, Sez. 7°;
condanna l'appellante al pagamento in favore del Comune di Belpasso delle spese del presente grado che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Catania 11.12.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5118/2022 depositato il 30/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6166/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 7 e pubblicata il 08/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 322 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per la Ricorrente_1 Srl, appellante:
riformare integralmente la sentenza appellata, e, per l'effetto, annullare l'impugnato avivso di accertamento in rettifica n. 322 per IMU 2013;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per il Comune di Belpasso:
rigettare l'appello e condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Catania, con sentenza n. 6166/2022, accoglieva il ricorso limitatamente alla particella n. 46 del fg. 70 per i motivi ivi indicati. Il ricorso veniva rigettato per il resto.
Le spese del giudizio vevivano poste a carico della Ricorrente_1 Srl.
Essa proponeva appello, producendo - altresì - la perizia tecnica già prodotta in primo grado e ritenuta tardiva.
Resisteva il Comune di Belpasso chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'avviso di accertamento in oggetto, in quanto atto emesso dal Comune con sistemi informativi automatizzati, è applicabile l'art. 1, co. 87, della legge n. 549/1995 secondo il quale “ la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Conformente alla predetta disposizione il Comune di Belpasso, con delibera della Giunta Municipale n. 31 del 19.4.2016, ha nominato il Funzionario responsabile dell'imposta nella persona del dr. Nominativo_1
.
L'atto impugnato risulta correttamente motivato contenendo esso:
- il richiamo agli atti prodromici alla corretta quantificazione dell'imposta;
- l'esatto calcolo dell'imposta dovuta in relazione alla normativa regolatrice;
- i riferimenti catastali e le relative rendite, l'ammontare delle imposte liquidate in acconto e saldo, l'imposta dovuta nonché i criteri adottati per la determinazione delle sanzioni e degli interessi;
- il richiamo della deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 27.5.2013 e della allegata tabella al fine della determinazione del valore dell'area edificabile.
Con la predetta delibera ( allegata al fascicolo dell'ente impositore) è stata approvata la tabella dei valori unitari medi delle aree edificabili ( tra le quali ricadeva il terreno in esame, sulla scorta del P. R. G. regolarmente approvato), con riferimento al periodo di efficacia dall'1.1.2008 al 31.12.2013 e sino alla nuova determinazione. Correttamente, quindi, l'ente impositore ha fatto riferimento a detta tabella per stabilire il valore venale del terreno e quindi determinare la base imponibile IMU relativa all'anno 2013.
L'impugnata sentenza non merita censura neanche in ordine alla ritenuta inammissibilità dei motivi dedotti dalla società ricorrente con la memoria del 17.6.2022.
Tanto non ricorrendo, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 24 d. l.vo n. 546/1992, cioè a dire del “ deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione.
Non poteva pertanto la ricorrente, in assenza di deposito di tali documenti ad opera della controparte, introdurre ulteriori domande di nullità dell'atto impugnato fondate su fatti diversi da quelli dedotti con il ricorso introduttivo.
Le sanzioni irrogate dal Comune di Belpasso risultano conformi al disposto degli artt. 4, 5 e 6 e 7 d. l.vo n.
472/1997 nonché dell'art. 14 del d. l.vo n. 473/1997.
Esse rappresentavano infatti, come previsto, il 30% dell'importo complessivo dell'imposta ( € 36.076,00), per un totale di € 10.822,80 ed erano comunque dovute in conseguenza della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
L'appello proposto va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 s. r. l. avverso la sentenza n. 6166/2022 pronunziata il 15.7.2022 dalla C. T. P. di Catania, Sez. 7°;
condanna l'appellante al pagamento in favore del Comune di Belpasso delle spese del presente grado che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Catania 11.12.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato