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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 472/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2406/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso domicilio difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 247/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
3 e pubblicata il 03/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017_005_DI_00460_001 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 srl impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo l'Avviso di liquidazione n. 2017/005/DI/004607/001 notificatole il 21/10/2019, riferito alla “omessa registrazione” del
Decreto Ingiuntivo n. 00004607/2017 pronunziato dal Giudice di Pace di Palermo nel giudizio incardinato
contro
Nominativo_1 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
Il provvedimento di che trattasi era riferito ad un contratto di finanziamento sottoscritto dalla predetta Nominativo_1 con la Società_1 spa a “rimborso rateale” rispetto al quale la Nominativo_1 si era resa inadempiente.
Il relativo credito era stato oggetto di molteplici cessioni: da ultimo la Resistente_1 srl aveva conferito alla Società_2 srl procura per il relativo recupero (cfr. documentazione in atti).
Il citato provvedimento del Giudice di pace ha determinato l'emissione (art. 37 e ss. Dpr n. 131/1986) dell'Avviso di liquidazione di euro 403,00 (Imposta fissa di registro di euro 200 per il condannatorio della sorte capitale, un ulteriore imposta fissa e Imposta con aliquota del 3% sugli interessi quantificati come da
Decreto – cfr. documentazione in atti).
La Contribuente impugnava l'Avviso di liquidazione in parola deducendo l'errata applicazione dell'art. 22
Dpr 131/1986 (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 247 del 2023, ha accolto il ricorso ritenendo (in breve) che “ … il contratto di finanziamento intercorreva fra la cliente Nominativo_1 e la Società_1 s.p.a. … di conseguenza la
Società_1 non è parte del procedimento monitorio da cui scaturisce l'atto giudiziale …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
La contribuente appellata non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
Ritiene questo Collegio che il primo Giudice abbia fatto malgoverno del combinato disposto degli artt. 37, art. 22 ed art. 40 del DPR 131/1986.
1.- Il Collegio provinciale ha annullato l'Avviso di liquidazione richiamando il c.d. “principio di enunciazione degli atti” ritenendone non corretta applicazione da parte dell'Amministrazione (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- L'art 37 TUR dispone (in breve) che tutti i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria sono soggetti ad Imposta di registro, la quale viene liquidata applicando le aliquote previste dall'art. 8 della Tariffa Parte I allegata al
TUR e, nel caso di applicazione di IVA, con tassazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 TUR.
L'art. 22 Dpr n. 131/1986 disciplina la c.d. "enunciazione": la riferibilità, in un atto presentato da registrare, di un ulteriore atto nelle sue linee essenziali.
3.- La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che si è in presenza di “enunciazione di un atto” (suscettibile ad Imposta di registro) non solo quando il primo sia analiticamente precisato nel secondo, ma anche quando esso sia sommariamente indicato (Cassazione, sent. n. 489 del 18 gennaio 1991).
4.- Nella fattispecie qui in esame le parti della cessione di credito “enunciato” sono, rispettivamente, l'ultima cessionaria del suddetto credito e la Resistente_1, mentre parti del procedimento monitorio sono Resistente_1 (e per essa Società_2 SRL tramite procura), creditrice è la già citata
Nominativo_1: pertanto la Nominativo_1 rimane estranea all'atto di cessione del credito e l'ultima cessionaria, rimane,
a sua volta, estranea al procedimento monitorio.
5.- Il Giudice di Pace di Palermo, considerato che si trattava di “credito certo, liquido ed esigibile”, ha accolto la domanda ed ha condannato parte convenuta al pagamento della somma.
Pertanto, anche se il credito originariamente faceva capo a soggetti terzi, è stato “ceduto” alla Società
(originariamente) ricorrente.
Quest'ultima non avendo ricevuto l' adempimento ha citato in giudizio la Nominativo_1 affinché le fosse intimato il relativo pagamento richiamando un negozio tra gli stessi: negozio giuridico che deve essere assoggettato ad una seconda tassazione.
6.- Da un puntuale esame del testo del Decreto ingiuntivo, infatti, emerge che l' Agenzia ha correttamente applicato le disposizioni (prima richiamate) che disciplinano la materia qui in esame (cfr. anche Circolare
n. 34 del 30/3/2001 – Ministero delle finanze - regime fiscale Imposta di registro atti ed provvedimenti
Autorità giudiziaria Legge n. 374/1991).
L'atto di prassi appena citato ha chiarito che la “ …condanna al pagamento … ” delle somme dovute, deve mantenersi distinta dai “rapporti sottostanti” enunciati nel provvedimento del Giudice la cui rilevanza, ai fini dell'Imposta di registro, deve essere valutata secondo i principi dettati dall'articolo 22 del TUR (“enunciazione” di atti non registrati).
7.- Ne consegue che, fermo restando la tassazione con Imposta fissa di registro del Decreto ingiuntivo che condanna il debitore al pagamento di somme di denaro per crediti rientranti nel campo di applicazione dell'Iva, l' “enunciazione” nell'atto del negozio sottostante l'emissione di documenti scritti (fatture) assume rilevo, ai fini dell'Imposta di registro nell'ipotesi in cui lo stesso non sia stato già assoggettato a registrazione
(art. 22 TUR).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
La complessità, la molteplicità e le novità delle questioni involte ed esaminate nel presente giudizio giustificano la irripetibilità delle spese di questo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese irripetibili.
Palermo, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI NN US La RE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2406/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso domicilio difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 247/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
3 e pubblicata il 03/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017_005_DI_00460_001 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 srl impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo l'Avviso di liquidazione n. 2017/005/DI/004607/001 notificatole il 21/10/2019, riferito alla “omessa registrazione” del
Decreto Ingiuntivo n. 00004607/2017 pronunziato dal Giudice di Pace di Palermo nel giudizio incardinato
contro
Nominativo_1 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
Il provvedimento di che trattasi era riferito ad un contratto di finanziamento sottoscritto dalla predetta Nominativo_1 con la Società_1 spa a “rimborso rateale” rispetto al quale la Nominativo_1 si era resa inadempiente.
Il relativo credito era stato oggetto di molteplici cessioni: da ultimo la Resistente_1 srl aveva conferito alla Società_2 srl procura per il relativo recupero (cfr. documentazione in atti).
Il citato provvedimento del Giudice di pace ha determinato l'emissione (art. 37 e ss. Dpr n. 131/1986) dell'Avviso di liquidazione di euro 403,00 (Imposta fissa di registro di euro 200 per il condannatorio della sorte capitale, un ulteriore imposta fissa e Imposta con aliquota del 3% sugli interessi quantificati come da
Decreto – cfr. documentazione in atti).
La Contribuente impugnava l'Avviso di liquidazione in parola deducendo l'errata applicazione dell'art. 22
Dpr 131/1986 (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 247 del 2023, ha accolto il ricorso ritenendo (in breve) che “ … il contratto di finanziamento intercorreva fra la cliente Nominativo_1 e la Società_1 s.p.a. … di conseguenza la
Società_1 non è parte del procedimento monitorio da cui scaturisce l'atto giudiziale …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
La contribuente appellata non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
Ritiene questo Collegio che il primo Giudice abbia fatto malgoverno del combinato disposto degli artt. 37, art. 22 ed art. 40 del DPR 131/1986.
1.- Il Collegio provinciale ha annullato l'Avviso di liquidazione richiamando il c.d. “principio di enunciazione degli atti” ritenendone non corretta applicazione da parte dell'Amministrazione (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- L'art 37 TUR dispone (in breve) che tutti i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria sono soggetti ad Imposta di registro, la quale viene liquidata applicando le aliquote previste dall'art. 8 della Tariffa Parte I allegata al
TUR e, nel caso di applicazione di IVA, con tassazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 TUR.
L'art. 22 Dpr n. 131/1986 disciplina la c.d. "enunciazione": la riferibilità, in un atto presentato da registrare, di un ulteriore atto nelle sue linee essenziali.
3.- La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che si è in presenza di “enunciazione di un atto” (suscettibile ad Imposta di registro) non solo quando il primo sia analiticamente precisato nel secondo, ma anche quando esso sia sommariamente indicato (Cassazione, sent. n. 489 del 18 gennaio 1991).
4.- Nella fattispecie qui in esame le parti della cessione di credito “enunciato” sono, rispettivamente, l'ultima cessionaria del suddetto credito e la Resistente_1, mentre parti del procedimento monitorio sono Resistente_1 (e per essa Società_2 SRL tramite procura), creditrice è la già citata
Nominativo_1: pertanto la Nominativo_1 rimane estranea all'atto di cessione del credito e l'ultima cessionaria, rimane,
a sua volta, estranea al procedimento monitorio.
5.- Il Giudice di Pace di Palermo, considerato che si trattava di “credito certo, liquido ed esigibile”, ha accolto la domanda ed ha condannato parte convenuta al pagamento della somma.
Pertanto, anche se il credito originariamente faceva capo a soggetti terzi, è stato “ceduto” alla Società
(originariamente) ricorrente.
Quest'ultima non avendo ricevuto l' adempimento ha citato in giudizio la Nominativo_1 affinché le fosse intimato il relativo pagamento richiamando un negozio tra gli stessi: negozio giuridico che deve essere assoggettato ad una seconda tassazione.
6.- Da un puntuale esame del testo del Decreto ingiuntivo, infatti, emerge che l' Agenzia ha correttamente applicato le disposizioni (prima richiamate) che disciplinano la materia qui in esame (cfr. anche Circolare
n. 34 del 30/3/2001 – Ministero delle finanze - regime fiscale Imposta di registro atti ed provvedimenti
Autorità giudiziaria Legge n. 374/1991).
L'atto di prassi appena citato ha chiarito che la “ …condanna al pagamento … ” delle somme dovute, deve mantenersi distinta dai “rapporti sottostanti” enunciati nel provvedimento del Giudice la cui rilevanza, ai fini dell'Imposta di registro, deve essere valutata secondo i principi dettati dall'articolo 22 del TUR (“enunciazione” di atti non registrati).
7.- Ne consegue che, fermo restando la tassazione con Imposta fissa di registro del Decreto ingiuntivo che condanna il debitore al pagamento di somme di denaro per crediti rientranti nel campo di applicazione dell'Iva, l' “enunciazione” nell'atto del negozio sottostante l'emissione di documenti scritti (fatture) assume rilevo, ai fini dell'Imposta di registro nell'ipotesi in cui lo stesso non sia stato già assoggettato a registrazione
(art. 22 TUR).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
La complessità, la molteplicità e le novità delle questioni involte ed esaminate nel presente giudizio giustificano la irripetibilità delle spese di questo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese irripetibili.
Palermo, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI NN US La RE