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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2187/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3403/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Piazza Domenico Cirillo N. 1 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000479 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19859/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Comune di Casoria e della Publiservizi S.r.l., l'Avviso di accertamento esecutivo n. 40402400000479 notificato in data 29/11/2024, avente ad oggetto IMU anno 2020, per un importo di euro 1.093,00.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: A) Violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di IMU;
B) Nullità dell'Avviso di Accertamento per difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 e/o dell'art. 3 l. n. 241/1990 in combinato disposto con l'art.1, comma
162, della L. n°296/2006; C) Sull'onere probatorio in capo all'Amministrazione Finanziaria e il nuovo comma
5-bis dell'articolo 7 d.lgs. 546/92.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di I°
Grado di Napoli adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - in via principale, si chiede l'annullamento dell'Avviso di accertamento esecutivo IMU impugnato e sopra meglio specificato, per tutti i motivi sopra esposti;
- condannarsi, infine, i resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario, come per legge».
Si è costituita Publiservizi, la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «1) Rigettare il ricorso promosso per l'annullamento AVVISO
DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO Avviso di accertamento esecutivo IMU codice contribuente
063023-58589 – identificativo 40402400000479 ritenutane la legittimità e dovutezza, con conferma della pretesa tributaria come portata 6 nell'atto opposto. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari in favore della costituita PUBLISERVIZI s.r.l.».
Non si è costituito il Comune di Casoria, ancorché ritualmente intimato.
Con memoria illustrativa parte ricorrente insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
Risulta dall'atto di acquisto dell'immobile da parte della ricorrente della contestuale concessione del diritto di abitazione in capo al Sig. Nominativo_1, come peraltro emergente anche dalle risultanze catastali. Unico soggetto passivo del tributo, dunque, era quest'ultimo e non la ricorrente.
Né ha alcun pregio la tesi della resistente inerente la presunta omessa denuncia di tali circostanze. L'atto di acquisto e la contestuale concessione del diritto di abitazione risale al 2014, mentre l'accertamento è relativo al 2020. Ne discende che la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata quasi dieci anni prima dell'accertamento di cui è causa né la resistente ha in alcun modo provato l'omissione della stessa, che non
è certamente addebitabile per l'annualità de qua.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
La particolarità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3403/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Piazza Domenico Cirillo N. 1 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000479 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19859/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Comune di Casoria e della Publiservizi S.r.l., l'Avviso di accertamento esecutivo n. 40402400000479 notificato in data 29/11/2024, avente ad oggetto IMU anno 2020, per un importo di euro 1.093,00.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: A) Violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di IMU;
B) Nullità dell'Avviso di Accertamento per difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 e/o dell'art. 3 l. n. 241/1990 in combinato disposto con l'art.1, comma
162, della L. n°296/2006; C) Sull'onere probatorio in capo all'Amministrazione Finanziaria e il nuovo comma
5-bis dell'articolo 7 d.lgs. 546/92.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di I°
Grado di Napoli adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - in via principale, si chiede l'annullamento dell'Avviso di accertamento esecutivo IMU impugnato e sopra meglio specificato, per tutti i motivi sopra esposti;
- condannarsi, infine, i resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario, come per legge».
Si è costituita Publiservizi, la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «1) Rigettare il ricorso promosso per l'annullamento AVVISO
DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO Avviso di accertamento esecutivo IMU codice contribuente
063023-58589 – identificativo 40402400000479 ritenutane la legittimità e dovutezza, con conferma della pretesa tributaria come portata 6 nell'atto opposto. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari in favore della costituita PUBLISERVIZI s.r.l.».
Non si è costituito il Comune di Casoria, ancorché ritualmente intimato.
Con memoria illustrativa parte ricorrente insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
Risulta dall'atto di acquisto dell'immobile da parte della ricorrente della contestuale concessione del diritto di abitazione in capo al Sig. Nominativo_1, come peraltro emergente anche dalle risultanze catastali. Unico soggetto passivo del tributo, dunque, era quest'ultimo e non la ricorrente.
Né ha alcun pregio la tesi della resistente inerente la presunta omessa denuncia di tali circostanze. L'atto di acquisto e la contestuale concessione del diritto di abitazione risale al 2014, mentre l'accertamento è relativo al 2020. Ne discende che la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata quasi dieci anni prima dell'accertamento di cui è causa né la resistente ha in alcun modo provato l'omissione della stessa, che non
è certamente addebitabile per l'annualità de qua.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
La particolarità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.