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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2826/25 Reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso Parte_1 C.F._1 introduttivo, dagli avv.ti Elena Boccanfuso, Walter Miceli e Fabio Ganci, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Firenze n. 32, presso e nello studio dell'Avv. Elena Boccanfuso
Ricorrente
E
, - , Controparte_1 Controparte_2 [...]
rappresentati e difesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 417bis c.p.c., Controparte_3 congiuntamente e disgiuntamente, dal Dirigente p.t. Dott. dal dott. e CP_4 Controparte_5 dalla Dott.ssa Consiglia , elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso CP_6
l' , via Monticelli-loc. Fuorni Controparte_7
Resistente
Avente ad oggetto: pagamento indennità sostitutita delle ferie e delle festività soppresse non godute
. Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui ai rispettivi atti chiedendone l'accoglimento
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5 maggio 2025 docente di scuola secondaria di secondo Parte_1 grado, classe di concorso A031, titolare presso l'IPSEOA “LUCIO PETRONIO” di Pozzuoli e con assegnazione provvisoria presso l'I.O.M. Parmenide di AS , precisava che dal 18.11.2016 al 30.06.2021 aveva svolto attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato con il;
faceva riferimento in particolare agli anni Controparte_1 scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021 lamentando che nei predetti anni scolastici era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedevano la presenza fisica a scuola, senza , tuttavia , che gli venisse corrispota la indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui di cui non aveva richiesto di fruire, senza che peraltro i Dirigenti Scolastici l'avessero invitato a farlo o l'avessero informato che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e Cont alla corrispondente indennità sostitutiva;
aggiungeva inoltre che aveva chiesto al il pagamento dell'indennità per le ferie maturate e non fruite con atto di diffida valevole anche per l'interruzione della prescrizione;
riteneva che , nella specie , si fosse configurata una violazione degli artt. 13, comma 8, e 19 del CCNL 2006-2018, una violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 54, della l. n. 228/12 e dell'art. 5, comma 8, del dl n. 95/12, una violazione dell'art. 74 del tu. n. 297/94 e degli artt. 28 e 29 del CCNL del 29/11/2007, nonché una violazione dell'obbligo di privilegiare un'interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, comma 54, della l. n. 228/2012, in combinato disposto con gli artt. 2 e 7 della direttiva 2003/88; tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 2.248,09 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e, conseguentemente, condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o
[...] della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il chiedendo Controparte_9 al giudice di respingere le domande svolte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, palesandosi l'azione amministrativa svolta dall'Amministrazione pienamente conforme alla normativa vigente in materia, con rivalsa delle spese di lite.
All'udienza dell'11 settembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale .
*********** Il ricorso è fondato soltanto in minima parte e , pertanto , esso merita accoglimento nei soli limiti che si diranno .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che il ricorrente agisce in giudizio per ottenere la monetizzazione delle ferie non fruite nel corso degli anni scolatistici 2016/2017 , 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021 nei quali ha prestato servizio con rapporti di lavoro a tempo determinato .
E' evidente che il presupposto di tale domanda è che il ricorrente non abbia fruito di tutti i giorni di ferie maturati e che , più specificamente , non sia stato posto in condizione di fruire delle ferie sì da giustificare la deroga alla normativa nazionale sul divieto di monetizzazione delle ferie non godute . Sul punto il ricorrente richiama la sentenza del 18 gennaio 2024 della Corte di Giustizia Europea ( causa C-218/22) che , come noto , ha statuito la necessità di disapplicare l'articolo 5 del dl. n. 95/2012, in quanto «31- … l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018,
, C-684/16, punto 23 e giurisprudenza Controparte_10 citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018,
C-619/16, punto 22 e giurisprudenza citata). 32- Ne consegue, conformemente Per_1 all'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute..
Ma , a parere del giudicante , detta pronuncia non è invocabile nel caso di specie se non per una parte minimale della domanda .
In quella fattispecie , infatti , la Corte ha esaminato , una vicenda , peraltro italiana , in cui un dipendente pubblico a tempo indeterminato , al momento della cessazione del rapporto di lavoro , non aveva goduto di tutte le ferie maturate nel corso del rapporto medesimo e gli veniva negata la indennità sostitutiva in applicazione del divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5 , comma 8 , d.l. n.95/2012 . Ebbene la Corte ha ritenuto che la sola circostanza che il rapporto di lavoro fosse cessato per volontà del lavoratore non limitava il suo diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute laddove il datore di lavoro non avesse assolto all'obbligo di avvisare il lavoratore delle ferie residue ancora da godere invitandolo a fruirne .
La Corte evidenziava , comunque , che l'articolo 5, comma 8, cit., prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, mira anche a garantireche il lavoratore possa beneficiare di “un riposo effettivo”, fruendo realmente delle ferie ed evitando condotte non convenienti per la salute del dipendente volte a non goderne al fine di un maggior guadagno con una loro monetizzazione e per questo la stessa Corte di giustizia, richiamando la Corte costituzionale nella sentenza n. 95/16, così ancora ha argomentato:
“a tale proposito, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo la Corte costituzionale, tale disposizione si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla «monetizzazione» delle ferie non godute. Pertanto, parallelamente a misure di contenimento della spesa pubblica, la regola introdotta da tale disposizione avrebbe lo scopo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie rispetto al versamento di un'indennità finanziaria. 38 Quest'ultimo obiettivo corrisponde a quello perseguito dalla direttiva 2003/88, in particolare dal suo articolo 7, paragrafo 2, il quale, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, mira in particolare a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute”.
Dal che si comprende come concepibile la regola per cui, qualora il lavoratore possa godere di un riposo effettivo e non essere impedito da alcunché nel godimento delle ferie, debba realmente fruirne, con la pena della perdita delle stesse all'esito del rapporto, qualora non le richieda.
In questo senso, la stessa sentenza della Corte di giustizia, al paragrafo 39, ha chiarito che la direttiva 2003/88non può, in linea di principio, vietare una disposizione nazionale ai sensi della quale i giorni di ferie annuali retribuite non goduti non potranno più essere sostituiti da un'indennità finanziaria, neppure in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce.
Così, poi, nei par. 48 e 49, la stessa pronuncia espone che
“48. Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale dirittoné, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto(v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, , Controparte_10
C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56).
49. A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato,o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, , C-684/16, EU:C:2018:874, punti Controparte_10
45 e46)”.
Nel caso di specie ,tuttavia , contrariamente a quanto affermato dal ricorrente , egli , non solo è stato posto in condizione , ma ha effettivamente fruito , almeno parzialmente , delle ferie maturate , sicché non si pone affatto la necessità di una monetizzazione delle stesse.
Condividendo quanto affermato in altre pronunce di merito , la soluzione del caso concreto impone di partire dal regime normativo delle ferie relativo al personale docente e , dunque , dall'articolo 1 comma 54 legge n. 228/2012.
L'art. 1 comma 54 prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. La legge n. 228/2012 è entrata in vigore l'1 gennaio 2013 ma, come chiarito dalla Corte di Cassazione (ad esempio, nella sentenza n. 14268/2022), l'art. 1 comma 54 è applicabile soltanto a partire dall'anno scolastico 2013/2014.
Una regola simile era prevista, in precedenza, per il solo personale di ruolo: l'art. 13 del CCNL 2006/2009, infatti, prevedeva al comma 9 “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Il regime previsto dal CCNL 2006/2009 era invece nettamente diverso per i docenti a termine, per i quali l'articolo 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Occupandosi di individuare il regime applicabile ai docenti a termine per l'a.s. 2012/2013, nella citata sentenza n. 14268/2022 (ed in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la n. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024), la Corte di Cassazione si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di ruolo e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1 comma 54.
Sotto il primo profilo, la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato che l'art. 1 comma 54 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”, e poi, nonostante l'art. 1 comma 54 fosse in vigore già dall'1 gennaio 2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 proprio perché “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”.
Da tali chiare precisazioni derivano alcuni punti fermi fondamentali per la presente decisione. La prima è che la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, più favorevole per il docente con contratto a termine, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile;
la previsione, peraltro, è stata espressamente abrogata dal comma 16 dell'art. 35 CCNL 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021 intitolato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato” , che al comma 1 stabilisce “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”, commi che non contengono regole sulle ferie.
16. La disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al 2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54 e, dunque, essendo il regime previsto da quest'ultimo radicalmente diverso da quello di cui all'art. 19, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla previsione contrattuale (riportato al punto 12) non è applicabile nel caso di specie.
Come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza citata , con l'art. 1 , comma 54, il legislatore ha innovato al precedente regime dettato dal CCNL e lo ha fatto unificando la disciplina delle ferie del personale docente , fino a quel momento fortemente diversificata tra docenti di ruolo e a termine .
Che l'art. 1 comma 54 si applichi anche al personale docente a tempo determinato come parte ricorrente non è stato soltanto affermato dalla Cassazione nelle sentenze citate, ma risulta anche dall'interpretazione letterale e sistematica della stessa.
Il comma 54, infatti, utilizza l'espressione di chiaro intento omnicomprensivo “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione” senza aggiungervi il riferimento al tempo indeterminato e, possibile tecnica normativa alternativa, senza escludere il personale a tempo determinato o alcune categorie di esso.
La legge, d'altronde, non contiene alcuna previsione diversa per quest'ultimo. Non è tale, in particolare, il comma 55 dell'art. 1 laddove stabilisce “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni
o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”. La previsione derogatoria rispetto al regime ordinario, infatti, è inserita nell'art. 5 comma 8 e dunque riguarda unicamente il contenuto dello stesso ovvero il divieto di monetizzazione. Non avrebbe d'altronde alcun senso ritenere che, visto che il comma 8 esordisce con la generalissima previsione che “Le ferie, i riposi ed i permessi…………. sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti”, con l'ultima frase il legislatore intendesse anche sottrarre il personale docente a termine all'applicazione di quanto previsto in relazione ad esso dalla normativa scolastica in punto ferie.
Per realizzare l'unificazione del regime delle ferie del personale docente di ruolo e a termine, il legislatore ha scelto l'impostazione della previsione relativa al personale di ruolo contenuta nell'art. 13, incentrata sulla destinazione alla fruizione delle ferie di un determinato periodo diverso da quello in cui si svolgono le lezioni, accompagnata dalla previsione della possibilità di fruire delle ferie al di fuori di tale periodo ( e dunque durante il periodo delle lezioni) per un numero limitato di giorni e a condizione che ciò non comporti spese per la sostituzione;
tale impostazione è chiaramente necessitata dalla peculiarità del servizio scolastico, in cui la fruizione delle ferie nei periodi di lezione comporterebbe alti costi economici per le inevitabili sostituzioni (non potendosi lasciare le classi senza docente) oltre che un pregiudizio alla funzionalità del servizio stesso in termini di continuità dell'insegnamento.
Nell'adottare l'impostazione dell'art. 13, però, il legislatore ha apportato al testo una fondamentale modifica: mentre l'art. 13 individuava il momento per la (obbligatoria) fruizione delle ferie nei
“periodi di sospensione delle attività didattiche”, l'art. 1 comma 54 fa riferimento ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” che venivano invece menzionati (utilizzando l'espressione molto simile “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”) dall'art. 19 come momento per la fruizione (non obbligatoria) delle ferie da parte del personale docente a tempo determinato.
Come è stato già chiarito dalla Corte di Cassazione con riguardo all'espressione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico” utilizzata dall'art. 19 CCNL 2006/2009 ( rispetto alla quale il comma 54 è ancora più preciso, contenendo il riferimento al calendario scolastico), i “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” sono i giorni ricompresi tra il primo e l'ultimo giorno di lezione indicati ogni anno dalla regione nel calendario scolastico ed ivi qualificati come sospensione delle lezioni.
Se dunque il personale docente , sia esso di ruolo che a tempo determinato , usufruisce di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni indicati ogni anno dalla Regione nel calendario scolastico , contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente , non è necessaria alcuna specifica richiesta e relativa autorizzazione per ritenere i docenti in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni .
La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente.
La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, per i docenti, la regola è il godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022, laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un unico regime, simile (ma non identico) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire delle ferie nel periodo indicato.
Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono, invece, quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti.
In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti .
L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché, facendo riferimento ai giorni di sospensione delle lezioni, destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del , si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque CP_1 inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie.
In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta.
E' di tutta evidenza , dunque , che è possibile ambire alla monetizzazione delle ferie , solo allorquando il docente dimostri che , nonostante la sospensione delle lezioni , egli sia stato comunque chiamato a svolgere la propria attività lavorativa e non abbia pertanto usufruito delle ferie , ma tale circostanza , nella specie , non è neppure dedotta .
Ora , esaminando nel dettaglio la domanda proposta dal ricorrente , occorre innanzitutto evidenziare che la domanda di indennizzo delle ferie non godute attiene soltanto ad una parte dei contratti a termine svolti dal ricorrente .
Con riferimento all'anno scolastico 2016/2017 , infatti , il convenuto ha documentato che CP_1 il ricorrente ha stipulato diversi contratti a termine , con istituti diversi , e con un diverso impegno orario . Ciò non di meno , egli avanzata la domanda di indennizzo soltanto con riferimento al contratto a termine intercorso con l' di Centola al 18.11.2016 al 30.6.2017 per due ore settimanali . Pt_2
Con riferimento all'anno scolastico in questione , il ricorrente ritiene di aver maturato il diritto alle ferie per 18,44 giorni e , sul presupposto di aver chiesto e goduto di un solo giorno di ferie , chiede la indennità sostituiva di € 137,91 .
Sennonché , posto che nel suddetto anno , secondo il calendario regionale , le lezioni sono rimaste sospese per 19 giorni , egli non avrà diritto ad alcun indennizzo .
Va evidenziando che anche con riferimento all'anno scolastico 2017/2018 , il ricorrente si limita a menzionare un unico contratto ,a suo dire intercorso dal 21.10.2017 al 30.6.2018 , laddove il ha documentato che il ricorrente ha invece stipulato diversi contratti a termine per il CP_1 predetto anno . Va peraltro aggiunto che il convenuto ha documentato di aver regolarmente liquidato in favore del docente la indennità sostitutiva delle ferie maturate per le supplenze brevi e saltuarie .
Per quanto riguarda invece il servizio prestato dal ricorrente presso l'U.O.C. Parmenide di AS per due ore settimanali dal 21.10.2017 al 30.6.2018 , ed è lo stesso ricorrente ad affermare di aver maturato 20,74 giorni di ferie , . E poiché egli ha usufruito delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni per 20 giorni , oltre ad un giorno di ferie da lui richiesto , non avrà diritto ad alcuna monetizzazione per ferie non godute .
Con riguardo all'anno scolastico 2019/2020 , dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente , in tale annualità , ha prestato servizio per 18 ore . Egli afferma di aver maturato ferie per 20,82 giorni , ma di aver nel contempo goduto di due giorni di ferie a richiesta . E dunque , dal momento che il calendario didattico regionale risultano 19 giorni di sospensione delle lezioni , egli non avrà diritto ad alcuna indennità sostitutiva.
Anche per quanto riguarda l'anno scolastico 2020/2021 , nonostante la stipula di diversi contratti a termine , il ricorrente reclama la indennità sostitutiva delle ferie solo con riferimento al contratto intercorso con l dal 5.10.2020 al 30.6.2021 per 8 ore settimanali . Controparte_11
Ebbene con riferimento al suddetto contratto , egli afferma di aver maturato ferie per 22,05 giorni e di averne fruito , a richiesta , per soli 4 giorni e chiede pertanto la liquidazione della indennità sostitutiva per la differenza . Sennonchè , poiché dal calendario regionale risulta che le lezioni in tale anno sono state sospese per 17 giorni , il ricorrente avrà diritto alla liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie non godute per soli 1,05 giorni e quindi ad € 30,68.
Giova chiarire , questo punto , che non è condivisile quanto affermato dall'Amministrazione convenuta circa la fruizione di ulteriori giorni di ferie da parte del ricorrente successivamente alla conclusione delle lezioni , avvenuta il 12.6.2021, e la fine del rapporto a termine , scaduto , come detto , il 30.6.2021 .
A fronte della specifica delimitazione del regime normativo sopra ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che, a differenza dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono destinati alle ferie.
Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione.
Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi.
In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico e destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche.
Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti, di ruolo e a termine, che operano altrove e anche per i giorni in teoria destinati alle attività didattiche in cui però, in concreto, non ve ne siano da svolgere: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche”.
Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
A differenza di quanto accade nei periodi che lo stesso legislatore destina a ferie, nei periodi in cui il docente è a disposizione, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024 occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
In estrema sintesi, nei periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno, il regime delle ferie per i docenti con contratto al 30 giugno come parte ricorrente risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico, come avviene per il periodo in cui ci sono le lezioni.
Tornando alla domanda proposta dal ricorrente ,va ribadito che il ricorrente chiede la indennità sostitutiva anche per le festività soppresse e non godute , ma la domanda è infondata e non può trovare accoglimento .
I riposi compensativi per festività soppresse devono infatti essere “consumati” nell'anno di riferimento.
In particolare, l'art. 14 del CCNL stabilisce che esse vanno fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono, a richiesta degli interessati. Non è prevista la possibilità di fruizione nell'anno scolastico successivo, come invece stabilito per le ferie non godute in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia. Inoltre, nel caso in cui le quattro giornate di riposo non siano state fruite per fatto derivante da motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi, l'art. 1, comma 3, della legge 937/1977, prevede che siano compensate forfettariamente in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde (€ 4,39 lorde giornaliere). Occorre però che sia stata presentata la domanda di godimento delle quattro giornate entro l'anno scolastico di riferimento e che le stesse siano state negate per “motivate” (e non generiche) esigenze di servizio. Circostanza questa non avvenuta nel caso di specie.
A riguardo L'ARAN ha precisato, anche se in riferimento al personale a tempo indeterminato ma valevole in via generale, che “Alla luce di tale quadro normativo, l'art. 14, comma 2, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola stabilisce che tali festività devono essere fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono, precisando che, per il personale docente, l'arco temporale di godimento deve essere ricompreso tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero all'interno dei periodi di sospensione delle lezioni. Si deve pertanto convenire che l'espressione “anno scolastico cui si riferiscono”, adoperata dal comma 2 dell'art. 14 sopra citato, esclude qualsiasi traslazione dell'utilizzo della giornata di festività soppressa all'anno scolastico successivo.” (Orientamento applicativo ID 28412 del 24.02.2021).
Dunque, è chiara la perdita del diritto ad usufruire di tali festività laddove non richieste e godute nell'anno in corso.
Le spese del giudizio , in considerazione del solo minimo accoglimento della domanda proposta , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , condanna il Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
[...]
30,68 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno scolastico 2020/2021 , oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo;
rigetta ogni altra richiesta;
compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 11 settembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2826/25 Reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso Parte_1 C.F._1 introduttivo, dagli avv.ti Elena Boccanfuso, Walter Miceli e Fabio Ganci, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Firenze n. 32, presso e nello studio dell'Avv. Elena Boccanfuso
Ricorrente
E
, - , Controparte_1 Controparte_2 [...]
rappresentati e difesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 417bis c.p.c., Controparte_3 congiuntamente e disgiuntamente, dal Dirigente p.t. Dott. dal dott. e CP_4 Controparte_5 dalla Dott.ssa Consiglia , elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso CP_6
l' , via Monticelli-loc. Fuorni Controparte_7
Resistente
Avente ad oggetto: pagamento indennità sostitutita delle ferie e delle festività soppresse non godute
. Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui ai rispettivi atti chiedendone l'accoglimento
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5 maggio 2025 docente di scuola secondaria di secondo Parte_1 grado, classe di concorso A031, titolare presso l'IPSEOA “LUCIO PETRONIO” di Pozzuoli e con assegnazione provvisoria presso l'I.O.M. Parmenide di AS , precisava che dal 18.11.2016 al 30.06.2021 aveva svolto attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato con il;
faceva riferimento in particolare agli anni Controparte_1 scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021 lamentando che nei predetti anni scolastici era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedevano la presenza fisica a scuola, senza , tuttavia , che gli venisse corrispota la indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui di cui non aveva richiesto di fruire, senza che peraltro i Dirigenti Scolastici l'avessero invitato a farlo o l'avessero informato che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e Cont alla corrispondente indennità sostitutiva;
aggiungeva inoltre che aveva chiesto al il pagamento dell'indennità per le ferie maturate e non fruite con atto di diffida valevole anche per l'interruzione della prescrizione;
riteneva che , nella specie , si fosse configurata una violazione degli artt. 13, comma 8, e 19 del CCNL 2006-2018, una violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 54, della l. n. 228/12 e dell'art. 5, comma 8, del dl n. 95/12, una violazione dell'art. 74 del tu. n. 297/94 e degli artt. 28 e 29 del CCNL del 29/11/2007, nonché una violazione dell'obbligo di privilegiare un'interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, comma 54, della l. n. 228/2012, in combinato disposto con gli artt. 2 e 7 della direttiva 2003/88; tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 2.248,09 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e, conseguentemente, condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o
[...] della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il chiedendo Controparte_9 al giudice di respingere le domande svolte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, palesandosi l'azione amministrativa svolta dall'Amministrazione pienamente conforme alla normativa vigente in materia, con rivalsa delle spese di lite.
All'udienza dell'11 settembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale .
*********** Il ricorso è fondato soltanto in minima parte e , pertanto , esso merita accoglimento nei soli limiti che si diranno .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che il ricorrente agisce in giudizio per ottenere la monetizzazione delle ferie non fruite nel corso degli anni scolatistici 2016/2017 , 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021 nei quali ha prestato servizio con rapporti di lavoro a tempo determinato .
E' evidente che il presupposto di tale domanda è che il ricorrente non abbia fruito di tutti i giorni di ferie maturati e che , più specificamente , non sia stato posto in condizione di fruire delle ferie sì da giustificare la deroga alla normativa nazionale sul divieto di monetizzazione delle ferie non godute . Sul punto il ricorrente richiama la sentenza del 18 gennaio 2024 della Corte di Giustizia Europea ( causa C-218/22) che , come noto , ha statuito la necessità di disapplicare l'articolo 5 del dl. n. 95/2012, in quanto «31- … l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018,
, C-684/16, punto 23 e giurisprudenza Controparte_10 citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018,
C-619/16, punto 22 e giurisprudenza citata). 32- Ne consegue, conformemente Per_1 all'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute..
Ma , a parere del giudicante , detta pronuncia non è invocabile nel caso di specie se non per una parte minimale della domanda .
In quella fattispecie , infatti , la Corte ha esaminato , una vicenda , peraltro italiana , in cui un dipendente pubblico a tempo indeterminato , al momento della cessazione del rapporto di lavoro , non aveva goduto di tutte le ferie maturate nel corso del rapporto medesimo e gli veniva negata la indennità sostitutiva in applicazione del divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5 , comma 8 , d.l. n.95/2012 . Ebbene la Corte ha ritenuto che la sola circostanza che il rapporto di lavoro fosse cessato per volontà del lavoratore non limitava il suo diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute laddove il datore di lavoro non avesse assolto all'obbligo di avvisare il lavoratore delle ferie residue ancora da godere invitandolo a fruirne .
La Corte evidenziava , comunque , che l'articolo 5, comma 8, cit., prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, mira anche a garantireche il lavoratore possa beneficiare di “un riposo effettivo”, fruendo realmente delle ferie ed evitando condotte non convenienti per la salute del dipendente volte a non goderne al fine di un maggior guadagno con una loro monetizzazione e per questo la stessa Corte di giustizia, richiamando la Corte costituzionale nella sentenza n. 95/16, così ancora ha argomentato:
“a tale proposito, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo la Corte costituzionale, tale disposizione si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla «monetizzazione» delle ferie non godute. Pertanto, parallelamente a misure di contenimento della spesa pubblica, la regola introdotta da tale disposizione avrebbe lo scopo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie rispetto al versamento di un'indennità finanziaria. 38 Quest'ultimo obiettivo corrisponde a quello perseguito dalla direttiva 2003/88, in particolare dal suo articolo 7, paragrafo 2, il quale, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, mira in particolare a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute”.
Dal che si comprende come concepibile la regola per cui, qualora il lavoratore possa godere di un riposo effettivo e non essere impedito da alcunché nel godimento delle ferie, debba realmente fruirne, con la pena della perdita delle stesse all'esito del rapporto, qualora non le richieda.
In questo senso, la stessa sentenza della Corte di giustizia, al paragrafo 39, ha chiarito che la direttiva 2003/88non può, in linea di principio, vietare una disposizione nazionale ai sensi della quale i giorni di ferie annuali retribuite non goduti non potranno più essere sostituiti da un'indennità finanziaria, neppure in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce.
Così, poi, nei par. 48 e 49, la stessa pronuncia espone che
“48. Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale dirittoné, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto(v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, , Controparte_10
C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56).
49. A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato,o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, , C-684/16, EU:C:2018:874, punti Controparte_10
45 e46)”.
Nel caso di specie ,tuttavia , contrariamente a quanto affermato dal ricorrente , egli , non solo è stato posto in condizione , ma ha effettivamente fruito , almeno parzialmente , delle ferie maturate , sicché non si pone affatto la necessità di una monetizzazione delle stesse.
Condividendo quanto affermato in altre pronunce di merito , la soluzione del caso concreto impone di partire dal regime normativo delle ferie relativo al personale docente e , dunque , dall'articolo 1 comma 54 legge n. 228/2012.
L'art. 1 comma 54 prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. La legge n. 228/2012 è entrata in vigore l'1 gennaio 2013 ma, come chiarito dalla Corte di Cassazione (ad esempio, nella sentenza n. 14268/2022), l'art. 1 comma 54 è applicabile soltanto a partire dall'anno scolastico 2013/2014.
Una regola simile era prevista, in precedenza, per il solo personale di ruolo: l'art. 13 del CCNL 2006/2009, infatti, prevedeva al comma 9 “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Il regime previsto dal CCNL 2006/2009 era invece nettamente diverso per i docenti a termine, per i quali l'articolo 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Occupandosi di individuare il regime applicabile ai docenti a termine per l'a.s. 2012/2013, nella citata sentenza n. 14268/2022 (ed in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la n. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024), la Corte di Cassazione si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di ruolo e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1 comma 54.
Sotto il primo profilo, la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato che l'art. 1 comma 54 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”, e poi, nonostante l'art. 1 comma 54 fosse in vigore già dall'1 gennaio 2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 proprio perché “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”.
Da tali chiare precisazioni derivano alcuni punti fermi fondamentali per la presente decisione. La prima è che la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, più favorevole per il docente con contratto a termine, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile;
la previsione, peraltro, è stata espressamente abrogata dal comma 16 dell'art. 35 CCNL 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021 intitolato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato” , che al comma 1 stabilisce “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”, commi che non contengono regole sulle ferie.
16. La disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al 2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54 e, dunque, essendo il regime previsto da quest'ultimo radicalmente diverso da quello di cui all'art. 19, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla previsione contrattuale (riportato al punto 12) non è applicabile nel caso di specie.
Come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza citata , con l'art. 1 , comma 54, il legislatore ha innovato al precedente regime dettato dal CCNL e lo ha fatto unificando la disciplina delle ferie del personale docente , fino a quel momento fortemente diversificata tra docenti di ruolo e a termine .
Che l'art. 1 comma 54 si applichi anche al personale docente a tempo determinato come parte ricorrente non è stato soltanto affermato dalla Cassazione nelle sentenze citate, ma risulta anche dall'interpretazione letterale e sistematica della stessa.
Il comma 54, infatti, utilizza l'espressione di chiaro intento omnicomprensivo “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione” senza aggiungervi il riferimento al tempo indeterminato e, possibile tecnica normativa alternativa, senza escludere il personale a tempo determinato o alcune categorie di esso.
La legge, d'altronde, non contiene alcuna previsione diversa per quest'ultimo. Non è tale, in particolare, il comma 55 dell'art. 1 laddove stabilisce “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni
o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”. La previsione derogatoria rispetto al regime ordinario, infatti, è inserita nell'art. 5 comma 8 e dunque riguarda unicamente il contenuto dello stesso ovvero il divieto di monetizzazione. Non avrebbe d'altronde alcun senso ritenere che, visto che il comma 8 esordisce con la generalissima previsione che “Le ferie, i riposi ed i permessi…………. sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti”, con l'ultima frase il legislatore intendesse anche sottrarre il personale docente a termine all'applicazione di quanto previsto in relazione ad esso dalla normativa scolastica in punto ferie.
Per realizzare l'unificazione del regime delle ferie del personale docente di ruolo e a termine, il legislatore ha scelto l'impostazione della previsione relativa al personale di ruolo contenuta nell'art. 13, incentrata sulla destinazione alla fruizione delle ferie di un determinato periodo diverso da quello in cui si svolgono le lezioni, accompagnata dalla previsione della possibilità di fruire delle ferie al di fuori di tale periodo ( e dunque durante il periodo delle lezioni) per un numero limitato di giorni e a condizione che ciò non comporti spese per la sostituzione;
tale impostazione è chiaramente necessitata dalla peculiarità del servizio scolastico, in cui la fruizione delle ferie nei periodi di lezione comporterebbe alti costi economici per le inevitabili sostituzioni (non potendosi lasciare le classi senza docente) oltre che un pregiudizio alla funzionalità del servizio stesso in termini di continuità dell'insegnamento.
Nell'adottare l'impostazione dell'art. 13, però, il legislatore ha apportato al testo una fondamentale modifica: mentre l'art. 13 individuava il momento per la (obbligatoria) fruizione delle ferie nei
“periodi di sospensione delle attività didattiche”, l'art. 1 comma 54 fa riferimento ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” che venivano invece menzionati (utilizzando l'espressione molto simile “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”) dall'art. 19 come momento per la fruizione (non obbligatoria) delle ferie da parte del personale docente a tempo determinato.
Come è stato già chiarito dalla Corte di Cassazione con riguardo all'espressione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico” utilizzata dall'art. 19 CCNL 2006/2009 ( rispetto alla quale il comma 54 è ancora più preciso, contenendo il riferimento al calendario scolastico), i “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” sono i giorni ricompresi tra il primo e l'ultimo giorno di lezione indicati ogni anno dalla regione nel calendario scolastico ed ivi qualificati come sospensione delle lezioni.
Se dunque il personale docente , sia esso di ruolo che a tempo determinato , usufruisce di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni indicati ogni anno dalla Regione nel calendario scolastico , contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente , non è necessaria alcuna specifica richiesta e relativa autorizzazione per ritenere i docenti in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni .
La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente.
La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, per i docenti, la regola è il godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022, laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un unico regime, simile (ma non identico) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire delle ferie nel periodo indicato.
Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono, invece, quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti.
In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti .
L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché, facendo riferimento ai giorni di sospensione delle lezioni, destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del , si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque CP_1 inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie.
In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta.
E' di tutta evidenza , dunque , che è possibile ambire alla monetizzazione delle ferie , solo allorquando il docente dimostri che , nonostante la sospensione delle lezioni , egli sia stato comunque chiamato a svolgere la propria attività lavorativa e non abbia pertanto usufruito delle ferie , ma tale circostanza , nella specie , non è neppure dedotta .
Ora , esaminando nel dettaglio la domanda proposta dal ricorrente , occorre innanzitutto evidenziare che la domanda di indennizzo delle ferie non godute attiene soltanto ad una parte dei contratti a termine svolti dal ricorrente .
Con riferimento all'anno scolastico 2016/2017 , infatti , il convenuto ha documentato che CP_1 il ricorrente ha stipulato diversi contratti a termine , con istituti diversi , e con un diverso impegno orario . Ciò non di meno , egli avanzata la domanda di indennizzo soltanto con riferimento al contratto a termine intercorso con l' di Centola al 18.11.2016 al 30.6.2017 per due ore settimanali . Pt_2
Con riferimento all'anno scolastico in questione , il ricorrente ritiene di aver maturato il diritto alle ferie per 18,44 giorni e , sul presupposto di aver chiesto e goduto di un solo giorno di ferie , chiede la indennità sostituiva di € 137,91 .
Sennonché , posto che nel suddetto anno , secondo il calendario regionale , le lezioni sono rimaste sospese per 19 giorni , egli non avrà diritto ad alcun indennizzo .
Va evidenziando che anche con riferimento all'anno scolastico 2017/2018 , il ricorrente si limita a menzionare un unico contratto ,a suo dire intercorso dal 21.10.2017 al 30.6.2018 , laddove il ha documentato che il ricorrente ha invece stipulato diversi contratti a termine per il CP_1 predetto anno . Va peraltro aggiunto che il convenuto ha documentato di aver regolarmente liquidato in favore del docente la indennità sostitutiva delle ferie maturate per le supplenze brevi e saltuarie .
Per quanto riguarda invece il servizio prestato dal ricorrente presso l'U.O.C. Parmenide di AS per due ore settimanali dal 21.10.2017 al 30.6.2018 , ed è lo stesso ricorrente ad affermare di aver maturato 20,74 giorni di ferie , . E poiché egli ha usufruito delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni per 20 giorni , oltre ad un giorno di ferie da lui richiesto , non avrà diritto ad alcuna monetizzazione per ferie non godute .
Con riguardo all'anno scolastico 2019/2020 , dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente , in tale annualità , ha prestato servizio per 18 ore . Egli afferma di aver maturato ferie per 20,82 giorni , ma di aver nel contempo goduto di due giorni di ferie a richiesta . E dunque , dal momento che il calendario didattico regionale risultano 19 giorni di sospensione delle lezioni , egli non avrà diritto ad alcuna indennità sostitutiva.
Anche per quanto riguarda l'anno scolastico 2020/2021 , nonostante la stipula di diversi contratti a termine , il ricorrente reclama la indennità sostitutiva delle ferie solo con riferimento al contratto intercorso con l dal 5.10.2020 al 30.6.2021 per 8 ore settimanali . Controparte_11
Ebbene con riferimento al suddetto contratto , egli afferma di aver maturato ferie per 22,05 giorni e di averne fruito , a richiesta , per soli 4 giorni e chiede pertanto la liquidazione della indennità sostitutiva per la differenza . Sennonchè , poiché dal calendario regionale risulta che le lezioni in tale anno sono state sospese per 17 giorni , il ricorrente avrà diritto alla liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie non godute per soli 1,05 giorni e quindi ad € 30,68.
Giova chiarire , questo punto , che non è condivisile quanto affermato dall'Amministrazione convenuta circa la fruizione di ulteriori giorni di ferie da parte del ricorrente successivamente alla conclusione delle lezioni , avvenuta il 12.6.2021, e la fine del rapporto a termine , scaduto , come detto , il 30.6.2021 .
A fronte della specifica delimitazione del regime normativo sopra ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che, a differenza dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono destinati alle ferie.
Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione.
Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi.
In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico e destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche.
Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti, di ruolo e a termine, che operano altrove e anche per i giorni in teoria destinati alle attività didattiche in cui però, in concreto, non ve ne siano da svolgere: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche”.
Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
A differenza di quanto accade nei periodi che lo stesso legislatore destina a ferie, nei periodi in cui il docente è a disposizione, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024 occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
In estrema sintesi, nei periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno, il regime delle ferie per i docenti con contratto al 30 giugno come parte ricorrente risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico, come avviene per il periodo in cui ci sono le lezioni.
Tornando alla domanda proposta dal ricorrente ,va ribadito che il ricorrente chiede la indennità sostitutiva anche per le festività soppresse e non godute , ma la domanda è infondata e non può trovare accoglimento .
I riposi compensativi per festività soppresse devono infatti essere “consumati” nell'anno di riferimento.
In particolare, l'art. 14 del CCNL stabilisce che esse vanno fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono, a richiesta degli interessati. Non è prevista la possibilità di fruizione nell'anno scolastico successivo, come invece stabilito per le ferie non godute in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia. Inoltre, nel caso in cui le quattro giornate di riposo non siano state fruite per fatto derivante da motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi, l'art. 1, comma 3, della legge 937/1977, prevede che siano compensate forfettariamente in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde (€ 4,39 lorde giornaliere). Occorre però che sia stata presentata la domanda di godimento delle quattro giornate entro l'anno scolastico di riferimento e che le stesse siano state negate per “motivate” (e non generiche) esigenze di servizio. Circostanza questa non avvenuta nel caso di specie.
A riguardo L'ARAN ha precisato, anche se in riferimento al personale a tempo indeterminato ma valevole in via generale, che “Alla luce di tale quadro normativo, l'art. 14, comma 2, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola stabilisce che tali festività devono essere fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono, precisando che, per il personale docente, l'arco temporale di godimento deve essere ricompreso tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero all'interno dei periodi di sospensione delle lezioni. Si deve pertanto convenire che l'espressione “anno scolastico cui si riferiscono”, adoperata dal comma 2 dell'art. 14 sopra citato, esclude qualsiasi traslazione dell'utilizzo della giornata di festività soppressa all'anno scolastico successivo.” (Orientamento applicativo ID 28412 del 24.02.2021).
Dunque, è chiara la perdita del diritto ad usufruire di tali festività laddove non richieste e godute nell'anno in corso.
Le spese del giudizio , in considerazione del solo minimo accoglimento della domanda proposta , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , condanna il Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
[...]
30,68 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno scolastico 2020/2021 , oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo;
rigetta ogni altra richiesta;
compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 11 settembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio