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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/11/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2008/2024 ed instaurata da
rappresentato e difeso dall'Avv. Lieta Merletti, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.i Maria Letizia Nobile e Calogero Nobile, per Controparte_1 procura congiunta alla comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2.10.2024, ha adito questo Tribunale, chiedendo di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, . Controparte_1
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio concordatario in RE (FR), il
29.08.1993; dall'unione matrimoniale nasceva un figlio, nella data del 14.11.1998, maggiorenne Per_1 ed economicamente indipendente;
venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone del 10.06.2021, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
gli stessi non si erano riconciliati.
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio ex adverso promossa e chiedendo, in via riconvenzionale, di porre a carico del marito l'assegno divorzile per la moglie, pari ad euro 300,00 mensili, e di attribuire alla stessa il 40% del t.f.r. maturato dal marito.
La resistente ha, perciò, rappresentato che: essa, nel corso del matrimonio, durato circa ventisei anni, limitava le proprie aspirazioni professionali per dedicarsi prioritariamente alla famiglia e alla gestione della casa;
la difatti, prima di contrarre matrimonio, lavorava alle dipendenze della società CP_1 CP_2
successivamente, nel 1996, si impiegava alle dipendenze della società SILSUD s.r.l. e osservava orario
[...] di lavoro full time, ridotto in part time alla nascita del figlio, essa, nel 2008, veniva licenziata e Per_1 percepiva dal datore di lavoro la somma complessiva di euro 15.000,00, di cui euro 10.000,00 a titolo di tfr ed euro 5.000,00 a titolo di “buona uscita”; il licenziamento interveniva all'esito della proposta avanzata dalla società datrice di lavoro alla di trasferirsi in Ascoli Piceno (AP), stante la mancanza di lavoro CP_1 nella zona di RE (FR); tale proposta di trasferimento della sede di lavoro non veniva accettata in Pt_ ragione dell'opposizione espressa dal durante l'infanzia del figlio, la moglie si iscriveva alle graduatorie per accedere alle supplenze come collaboratrice scolastica, riceveva numerose offerte che, tuttavia, rifiutava in ragione dell'età del figlio minore, della distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione coniugale e della opposizione manifestata dal marito, il quale, al contrario, la spingeva a lavorare in nero come badante per un anziano che viveva a pochi metri dalla casa coniugale;
qualche mese dopo aver subito il licenziamento, la percepiva indennità di mobilità e iniziava un tirocinio presso il Tribunale di Latina, traendo introiti CP_1 mensili pari ad euro 400,00; detto rapporto di lavoro veniva trasformato in rapporto a tempo indeterminato soltanto nel 2021, allorquando la stessa sottoscriveva contratto di lavoro a tempo indeterminato con il
Ministero della giustizia, con retribuzione mensile pari ad euro 1.400,00; durante il matrimonio la moglie contribuiva in via prevalente alle spese di ristrutturazione della casa coniugale, destinandovi sia l'intera somma percepita dalla società SILSUD s.r.l., ex datrice di lavoro, ammontante a complessivi euro 15.000,00, sia il proprio stipendio e i propri risparmi;
essa, dopo la separazione personale dal coniuge, conduceva in locazione un immobile il cui canone mensile ammontava ad euro 400,00, mentre il marito continuava a vivere nell'abitazione coniugale;
tra le parti c'era divario economico, atteso che il marito lavorava come carpentiere, sia come dipendente sia in proprio, era titolare di immobili, tra cui la casa coniugale, il cui valore era incrementato in ragione dei lavori di ristrutturazione eseguiti mediante l'apporto economico della moglie;
la moglie, al contrario, non era proprietaria di immobili e vedeva ridursi la propria capacità economica.
Successivamente, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto la decisione della causa alle condizioni da esse concordate.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, celebrata con la modalità della trattazione scritta, i Difensori hanno insistito per la decisione della causa, recependo le condizioni concordate, con rinuncia ai termini per scritti conclusionali. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4 c.p.c.. 2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70.
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 9.06.2021 ed il decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron. 8057/2021, del 10.06.2021 (all.i al ricorso), con cui si è omologata la separazione consensuale dei coniugi, dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nell'accordo, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, e l'accordo delle parti sul punto, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda disattesa, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RE (FR), il 29.08.1993 da nato a [...], il [...], e , nata a [...], Parte_1 Controparte_1
l'8.12.1967 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fumone dell'anno 1993-
Fumone, N. 4, P. 2, S. B);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fumone (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2008/2024 ed instaurata da
rappresentato e difeso dall'Avv. Lieta Merletti, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.i Maria Letizia Nobile e Calogero Nobile, per Controparte_1 procura congiunta alla comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2.10.2024, ha adito questo Tribunale, chiedendo di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, . Controparte_1
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio concordatario in RE (FR), il
29.08.1993; dall'unione matrimoniale nasceva un figlio, nella data del 14.11.1998, maggiorenne Per_1 ed economicamente indipendente;
venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone del 10.06.2021, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
gli stessi non si erano riconciliati.
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio ex adverso promossa e chiedendo, in via riconvenzionale, di porre a carico del marito l'assegno divorzile per la moglie, pari ad euro 300,00 mensili, e di attribuire alla stessa il 40% del t.f.r. maturato dal marito.
La resistente ha, perciò, rappresentato che: essa, nel corso del matrimonio, durato circa ventisei anni, limitava le proprie aspirazioni professionali per dedicarsi prioritariamente alla famiglia e alla gestione della casa;
la difatti, prima di contrarre matrimonio, lavorava alle dipendenze della società CP_1 CP_2
successivamente, nel 1996, si impiegava alle dipendenze della società SILSUD s.r.l. e osservava orario
[...] di lavoro full time, ridotto in part time alla nascita del figlio, essa, nel 2008, veniva licenziata e Per_1 percepiva dal datore di lavoro la somma complessiva di euro 15.000,00, di cui euro 10.000,00 a titolo di tfr ed euro 5.000,00 a titolo di “buona uscita”; il licenziamento interveniva all'esito della proposta avanzata dalla società datrice di lavoro alla di trasferirsi in Ascoli Piceno (AP), stante la mancanza di lavoro CP_1 nella zona di RE (FR); tale proposta di trasferimento della sede di lavoro non veniva accettata in Pt_ ragione dell'opposizione espressa dal durante l'infanzia del figlio, la moglie si iscriveva alle graduatorie per accedere alle supplenze come collaboratrice scolastica, riceveva numerose offerte che, tuttavia, rifiutava in ragione dell'età del figlio minore, della distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione coniugale e della opposizione manifestata dal marito, il quale, al contrario, la spingeva a lavorare in nero come badante per un anziano che viveva a pochi metri dalla casa coniugale;
qualche mese dopo aver subito il licenziamento, la percepiva indennità di mobilità e iniziava un tirocinio presso il Tribunale di Latina, traendo introiti CP_1 mensili pari ad euro 400,00; detto rapporto di lavoro veniva trasformato in rapporto a tempo indeterminato soltanto nel 2021, allorquando la stessa sottoscriveva contratto di lavoro a tempo indeterminato con il
Ministero della giustizia, con retribuzione mensile pari ad euro 1.400,00; durante il matrimonio la moglie contribuiva in via prevalente alle spese di ristrutturazione della casa coniugale, destinandovi sia l'intera somma percepita dalla società SILSUD s.r.l., ex datrice di lavoro, ammontante a complessivi euro 15.000,00, sia il proprio stipendio e i propri risparmi;
essa, dopo la separazione personale dal coniuge, conduceva in locazione un immobile il cui canone mensile ammontava ad euro 400,00, mentre il marito continuava a vivere nell'abitazione coniugale;
tra le parti c'era divario economico, atteso che il marito lavorava come carpentiere, sia come dipendente sia in proprio, era titolare di immobili, tra cui la casa coniugale, il cui valore era incrementato in ragione dei lavori di ristrutturazione eseguiti mediante l'apporto economico della moglie;
la moglie, al contrario, non era proprietaria di immobili e vedeva ridursi la propria capacità economica.
Successivamente, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto la decisione della causa alle condizioni da esse concordate.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, celebrata con la modalità della trattazione scritta, i Difensori hanno insistito per la decisione della causa, recependo le condizioni concordate, con rinuncia ai termini per scritti conclusionali. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4 c.p.c.. 2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70.
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 9.06.2021 ed il decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron. 8057/2021, del 10.06.2021 (all.i al ricorso), con cui si è omologata la separazione consensuale dei coniugi, dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nell'accordo, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, e l'accordo delle parti sul punto, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda disattesa, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RE (FR), il 29.08.1993 da nato a [...], il [...], e , nata a [...], Parte_1 Controparte_1
l'8.12.1967 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fumone dell'anno 1993-
Fumone, N. 4, P. 2, S. B);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fumone (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema