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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9269 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14288 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. IMMACOLATA COPPOLA Parte_1 RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro D'Antona
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.06.24 la ricorrente in epigrafe, nel convenire in giudizio la precitata convenuta, esponeva: di aver prestato attività lavorativa per conto ed alle dipendenze della società
[...]
, esercente attività di produzione di pane, pizza, Controparte_1 prodotti da forno, dal 05.02.2024 al 07.05.2024 con mansioni di lavapiatti e addetta alle pulizie, assunta a tempo determinato con inquadramento al 6 livello del CCNL di categoria;
di essere stata sottoposta al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del resistente esercitato dal signor nq di amministratore pt;
di aver espletato l'attività Persona_1 lavorativa con parziale copertura previdenziale ed assicurativa;
che l'orario di lavoro si sviluppava su 5 gg settimanali (lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica) dalle ore 7.00 alle ore 14.00; di aver ricevuto come retribuzione di aver ricevuto acconti e precisamente euro 899,00 per il mese di febbraio, euro 500,00 il 19.4.24 ed euro 662,00 il 13.5.24; di non aver goduto di ferie, di non aver ricevuto i ratei 13ma e 14ma, di non aver percepito alla cessazione del rapporto di lavoro il TFR e i ratei di fine rapporto. Tanto premesso, concludeva: ”accertare e dichiarare la “natura” subordinata a tempo determinato del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la convenuta per il periodo dal 05.02.24 al 7.05.2024 in modo costante e continuativo, secondo le modalità analiticamente descritte in narrativa, in premessa ed ai capi n1/6 del presente ricorso di lavoro;
accertare e dichiarare il diritto di parte attrice all' inquadramento al livello 6 del C.C.N.L. TURISMO (da applicarsi in via diretta o in subordine in via parametrica)e per l'effetto, condannare la società convenuta in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, delle differenze retributive maturate ( nella misura di cui ai conteggi che costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente atto e che in caso di contestazione, sin d'ora chiede ammettersi ctu); Per l'effetto, condannare la resistente al pagamento, delle somme analiticamente indicate in conteggi a titolo di TFR e differenze di retribuzione, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito ed interessi successivi;
condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo”.
La società convenuta si costituiva tardivamente, contestando la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è fondato per le motivazioni che seguono.
Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso, risulta soddisfatto l'onere della prova gravante sulla ricorrente in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Ebbene, nella specie, l'esistenza di un rapporto di lavoro tra parti nonché la natura subordinata dello stesso e la durata per il periodo prospettato nel ricorso risultano provati per tabulas dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente (comunicazione rapporto di lavoro unilav). Anche il livello di inquadramento dedotto in ricorso risulta comprovato dalla dichiarazione Unilav, dalla quale emerge che la ricorrente è stata inquadrata al VI livello del CCNL Turismo. La tardiva costituzione della società, incorsa nelle decadenze ex art. 416 cpc, non ha consentito alla convenuta di provare l'avvenuto pagamento di quanto preteso dalla ricorrente. Spetta pertanto alla ricorrente il pagamento della 13 e 14 mensilità nonché delle ferie maturate e del TFR. La domanda deve dunque essere accolta con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di
€ 3518,99 di cui euro 391,98 a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza dalla decorrenza del diritto al saldo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3518,99 di cui € 391,98 a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto al saldo. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2059,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con distrazione.
Napoli, il 15/12/2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli