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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1445/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OT AN RI, EL
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1071/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10133/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051907662057009838 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051907662057009838 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051907662057009838 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051907662057009838 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6436/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Municipia spa ha proposto gravame avverso la sentenza della CGT I grado Napoli n. 10133/7/2024 con la quale è stato accolto il ricorso avverso intimazione di pagamento n. 202374051907662057009838 relativamente a quattro accertamenti esecutivi riguardanti IMU anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per un importo complessivo di euro 11.141,78.
I primi giudici, sulla scorta della relativa eccezione del ricorrente, hanno ritenuto non provate le notifiche degli atti presupposti.
Ha proposto gravame il concessionario deducendo la ammissibilità delle allegazioni in grado di appello sul presupposto dell'instaurazione del giudizio prima del 4.1.24. E segnatamente degli Atti di Accertamento: -
n. 6754 –IMU anno 2015- asserito notificato in data 29/09/2020; - n. 5970 –IMU anno 2016- asserito notificato in data 29/09/2020; - n. 2821 –IMU anno 2017- asserito notificato in data 02/09/2021; - n. 2618 –IMU anno
2018- asserito notificato in data 02/09/2021.
IL contribuente ha chiesto il rigetto del gravame deducendo la tardività dell'allegazione perché l'appello era notificato dopo il 4.1.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue
Il ricorso di primo grado è stato notificato il 28.11.2023.
In via del tutto preliminare va dipanata la questione attinente alle allegazioni documentali.
In base al combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella formulazione applicabile in questo giudizio, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, anche nel caso in cui non sussista l'impossibilità per le parti di produrli in primo grado.
Tale principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità facendo leva su un'interpretazione delle norme testé citate che contemplano una facoltà di produzione processuale più ampia di quella prevista dall'art. 345 c.p.c. Difatti, nel codice del processo tributario la norma di riferimento è il comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., il quale prevede espressamente che in sede di appello
"è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti", mentre l'art. 61 del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che "nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione"( vedi da ultimo Cassazione civile sez. trib., 21/06/2025 n.16625, Cassazione civile sez. trib., 23/04/2025, n.10549,
Cassazione civile sez. trib., 21/10/2024, n.27265 e Cass., sez. tributaria, 21 marzo 2023, n. 8089),. Occorre, peraltro, farsi carico di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 220, il quale sostituisce l'art. 58, dettando il seguente nuovo testo della norma: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile."
La novella legislativa, che, almeno prima facie, pare restringere la facoltà di produrre nuovi documenti in appello, non si applica nel presente giudizio, atteso che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 220 cit. regola l'entrata in vigore delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., stabilendo, per quel che riguarda, in particolare, il presente giudizio, che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), c.) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto."
Posto che l'entrata in vigore della normativa in questione è stata fissata al 4 gennaio 2024, essa non trova applicazione nel giudizio attualmente in corso, atteso che esso è stato instaurato ben prima di tale data (in quanto il ricorso di primo grado è stato notificato nell' aprile 2023).
Va, pertanto, confermata la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza anteriore in ordine alla possibilità di depositare documenti per la prima volta in grado di appello.
Sono oggetto del giudizio: IMU anni 2015, 2016, 2017 e 2018 in relazione ai quali risulta:
Accertamento per Imu 2017 notificato a mezzo pec il 2.9.21; per Imu 2015 notificato a mezzo pec 29.9.2020; per Imu Anno 2016 notificato a mezzo pec 29.9.2020; per Imu 2018 notificato a mezzo pec il 2.9.21.
Tali atti non sono stati mai impugnati e neppure in questa sede è stato fatto valere alcun vizio di merito.
L'appello va dunque accolto con conferma dell'atto impositivo gravato.
Le allegazioni documentali effettuate in appello giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese e competenze compensate per l'intero giudizio
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OT AN RI, EL
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1071/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10133/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051907662057009838 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051907662057009838 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051907662057009838 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051907662057009838 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6436/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Municipia spa ha proposto gravame avverso la sentenza della CGT I grado Napoli n. 10133/7/2024 con la quale è stato accolto il ricorso avverso intimazione di pagamento n. 202374051907662057009838 relativamente a quattro accertamenti esecutivi riguardanti IMU anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per un importo complessivo di euro 11.141,78.
I primi giudici, sulla scorta della relativa eccezione del ricorrente, hanno ritenuto non provate le notifiche degli atti presupposti.
Ha proposto gravame il concessionario deducendo la ammissibilità delle allegazioni in grado di appello sul presupposto dell'instaurazione del giudizio prima del 4.1.24. E segnatamente degli Atti di Accertamento: -
n. 6754 –IMU anno 2015- asserito notificato in data 29/09/2020; - n. 5970 –IMU anno 2016- asserito notificato in data 29/09/2020; - n. 2821 –IMU anno 2017- asserito notificato in data 02/09/2021; - n. 2618 –IMU anno
2018- asserito notificato in data 02/09/2021.
IL contribuente ha chiesto il rigetto del gravame deducendo la tardività dell'allegazione perché l'appello era notificato dopo il 4.1.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue
Il ricorso di primo grado è stato notificato il 28.11.2023.
In via del tutto preliminare va dipanata la questione attinente alle allegazioni documentali.
In base al combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella formulazione applicabile in questo giudizio, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, anche nel caso in cui non sussista l'impossibilità per le parti di produrli in primo grado.
Tale principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità facendo leva su un'interpretazione delle norme testé citate che contemplano una facoltà di produzione processuale più ampia di quella prevista dall'art. 345 c.p.c. Difatti, nel codice del processo tributario la norma di riferimento è il comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., il quale prevede espressamente che in sede di appello
"è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti", mentre l'art. 61 del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che "nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione"( vedi da ultimo Cassazione civile sez. trib., 21/06/2025 n.16625, Cassazione civile sez. trib., 23/04/2025, n.10549,
Cassazione civile sez. trib., 21/10/2024, n.27265 e Cass., sez. tributaria, 21 marzo 2023, n. 8089),. Occorre, peraltro, farsi carico di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 220, il quale sostituisce l'art. 58, dettando il seguente nuovo testo della norma: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile."
La novella legislativa, che, almeno prima facie, pare restringere la facoltà di produrre nuovi documenti in appello, non si applica nel presente giudizio, atteso che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 220 cit. regola l'entrata in vigore delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., stabilendo, per quel che riguarda, in particolare, il presente giudizio, che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), c.) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto."
Posto che l'entrata in vigore della normativa in questione è stata fissata al 4 gennaio 2024, essa non trova applicazione nel giudizio attualmente in corso, atteso che esso è stato instaurato ben prima di tale data (in quanto il ricorso di primo grado è stato notificato nell' aprile 2023).
Va, pertanto, confermata la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza anteriore in ordine alla possibilità di depositare documenti per la prima volta in grado di appello.
Sono oggetto del giudizio: IMU anni 2015, 2016, 2017 e 2018 in relazione ai quali risulta:
Accertamento per Imu 2017 notificato a mezzo pec il 2.9.21; per Imu 2015 notificato a mezzo pec 29.9.2020; per Imu Anno 2016 notificato a mezzo pec 29.9.2020; per Imu 2018 notificato a mezzo pec il 2.9.21.
Tali atti non sono stati mai impugnati e neppure in questa sede è stato fatto valere alcun vizio di merito.
L'appello va dunque accolto con conferma dell'atto impositivo gravato.
Le allegazioni documentali effettuate in appello giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese e competenze compensate per l'intero giudizio