CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MONDAINI PIETRO, AT
CAPASSO ANNA MARIA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 140/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Della Provincia_1 - PIva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Indirizzo_1 Cap_1 Comune_1 RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 S.p.a. - Piva_Società_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: per l'accoglimento del ricorso
Resistente: per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna tre avvisi di accertamento esecutivo (n. 83, 84 e 85 del 4.6.2025), notificati il 5.6.2025, per un importo complessivo di circa 24.193 euro, relativi al presunto omesso/parziale/tardivo versamento dell'IMU su 123 immobili siti nel Comune_1. Sostiene il ricorrente l'illegittimità degli avvisi di accertamento, fondando il ricorso su due principali argomentazioni:
a) Gli immobili sono “alloggi sociali” esenti da IMU
- La quasi totalità degli immobili elencati negli avvisi ha le caratteristiche degli “alloggi sociali” come definiti dal DM 22 aprile 2008.
- Tali immobili sono assimilati all'abitazione principale e quindi esonerati dal pagamento dell'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 3 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).
- Ricorrente_1 aveva già informato il Comune nel 2014, tramite PEC, della natura del proprio patrimonio immobiliare.
b) IMU già versata per gli immobili non esenti
- Ricorrente_1 ha già versato l'IMU per le pertinenze regolarizzate e per una area edificabile, come indicato negli stessi avvisi impugnati (importi di €1.468 per 2020 e 2022, €1.467 per 2021). secondo la ricorrente la nuova IMU introdotta dalla Legge 160/2019 conferma l'esenzione per gli alloggi sociali e gli immobili Ricorrente_1, se conformi al DM 22.4.2008, sono esenti, mentre quelli non conformi godono solo della detrazione di €200.
La Circolare MEF n. 1/DF del 18.3.2020 conferma l'esenzione per gli alloggi sociali. Il Focus MEF del
21.7.2021 ribadisce che gli alloggi sociali sono esclusi dall'IMU.
Diverse sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Rovigo (n. 45/2024 e n. 51/2025) hanno già annullato avvisi analoghi per gli stessi immobili e altre sentenze di secondo grado (Veneto, Piemonte, Umbria, Lazio,
Basilicata) confermano l'esenzione per gli alloggi sociali. secondo la Cassazione (sentenze n. 23680/2020, n. 37342/2021, n. 39799/2021, n. 6380/2024, n.
10223/2025): l'esenzione non è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU e si applica agli immobili con le caratteristiche di alloggio sociale.
Ricorrente_1 allega a sostegno dell'assunto una relazione tecnica dettagliata che dimostra la destinazione sociale degli immobili ed evidenzia la locazione permanente, il canone agevolato, e la selezione tramite graduatorie comunali. quindi riconduce gli immobili a 14 blocchi edilizi realizzati con fondi pubblici o agevolazioni.
Società_1 S.p.A., costituendosi, contesta la posizione di Ricorrente_1, sostenendo che la normativa distingue chiaramente tra gli “alloggi sociali” (esenti da IMU) e gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP/ Ricorrente_1 (per i quali è prevista solo una detrazione di 200 euro). La società resistente richiama numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui sentenze della Cassazione e di varie Corti tributarie, che ribadiscono come l'esenzione IMU sia applicabile solo agli immobili che rispettano rigorosamente i requisiti tecnici e funzionali previsti dal DM 22 aprile 2008 e che siano effettivamente utilizzati come abitazione principale dagli assegnatari. Secondo Società_1 S.p.A., Ricorrente_1 non ha fornito prova concreta che gli immobili oggetto di accertamento abbiano tutte le caratteristiche richieste per essere qualificati come “alloggi sociali”. La documentazione prodotta da Ricorrente_1, inclusa la relazione tecnica di parte, viene ritenuta generica e priva di valore probatorio, in quanto non dimostra né la conformità tecnica degli immobili né il loro effettivo utilizzo come abitazione principale da parte degli assegnatari. Viene inoltre sottolineato che l'onere della prova grava interamente sul contribuente che invoca l'esenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, Questa Corte osserva che la legge di Stabilità 2016 ha abolito la Tasi sugli immobili utilizzati dal proprietario come prima casa e sulle pertinenze della stessa, limitatamente ad un immobile di ogni categoria C2, C6 e C7.
L'art. 1 comma 2 del DM 22.04.2008 stabilisce che “alloggio sociale” è “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
Ora, ritiene ancora questa corte che già i caratteri statutari dell'Ricorrente_1 costituiscano un indice sintomatico di tale destinazione. Pur potendo, per altro verso, rilevarsi in capo all'Ricorrente_1 anche proprietà immobiliari che non rientrano in tale categoria, occorre verificare, nel concreto, se gli immobili di cui si tratta possano ritenersi ricompresi.
Relativamente all'IMU, l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 740, L. 160/2019 è applicabile sia alla c.d.
“prima casa” che alla c.d. “abitazione principale”.
L'Articolo 1 Comma 669, In vigore dal 6 marzo 2014, stabilisce un rinvio, per quanto riguarda la TASI, ai fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Ritiene quindi questa Corte che la disciplina relativa alle esenzioni, sul piano fiscale, sia del tutto omogenea.
Alloggio sociale è l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei famigliari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato.
La documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra non è stata contestata in modo puntuale dall'organo accertatore, che avrebbe potuto e dovuto, individuare imprecisioni o motivi di contestazione, stante la possibilità di accertamento e verifica, in loco, di quanto prodotto dalla ricorrente, con un'analisi precisa e circostanziata.
Sostanzialmente l'ufficio accertatore, non ha provveduto ad una disamina di quanto asserito e prodotto dalla ricorrente al fine di riscontrare le caratteristiche di socialità degli immobili, compresa la circostanza di persone o nuclei famigliari occupanti gli stessi.
Sussiste anche nella sostanza, il requisito di “abitazione principale”, considerata la destinazione degli immobili in questione a nuclei familiari bisognosi.
In un'ottica “funzionale” delle definizione e non già “proprietaria”, l'esenzione deve accedere alla destinazione dell'immobile.
Sussistono giustificati motivi, atteso il carattere controverso della questione, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MONDAINI PIETRO, AT
CAPASSO ANNA MARIA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 140/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Della Provincia_1 - PIva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Indirizzo_1 Cap_1 Comune_1 RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 S.p.a. - Piva_Società_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: per l'accoglimento del ricorso
Resistente: per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna tre avvisi di accertamento esecutivo (n. 83, 84 e 85 del 4.6.2025), notificati il 5.6.2025, per un importo complessivo di circa 24.193 euro, relativi al presunto omesso/parziale/tardivo versamento dell'IMU su 123 immobili siti nel Comune_1. Sostiene il ricorrente l'illegittimità degli avvisi di accertamento, fondando il ricorso su due principali argomentazioni:
a) Gli immobili sono “alloggi sociali” esenti da IMU
- La quasi totalità degli immobili elencati negli avvisi ha le caratteristiche degli “alloggi sociali” come definiti dal DM 22 aprile 2008.
- Tali immobili sono assimilati all'abitazione principale e quindi esonerati dal pagamento dell'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 3 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).
- Ricorrente_1 aveva già informato il Comune nel 2014, tramite PEC, della natura del proprio patrimonio immobiliare.
b) IMU già versata per gli immobili non esenti
- Ricorrente_1 ha già versato l'IMU per le pertinenze regolarizzate e per una area edificabile, come indicato negli stessi avvisi impugnati (importi di €1.468 per 2020 e 2022, €1.467 per 2021). secondo la ricorrente la nuova IMU introdotta dalla Legge 160/2019 conferma l'esenzione per gli alloggi sociali e gli immobili Ricorrente_1, se conformi al DM 22.4.2008, sono esenti, mentre quelli non conformi godono solo della detrazione di €200.
La Circolare MEF n. 1/DF del 18.3.2020 conferma l'esenzione per gli alloggi sociali. Il Focus MEF del
21.7.2021 ribadisce che gli alloggi sociali sono esclusi dall'IMU.
Diverse sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Rovigo (n. 45/2024 e n. 51/2025) hanno già annullato avvisi analoghi per gli stessi immobili e altre sentenze di secondo grado (Veneto, Piemonte, Umbria, Lazio,
Basilicata) confermano l'esenzione per gli alloggi sociali. secondo la Cassazione (sentenze n. 23680/2020, n. 37342/2021, n. 39799/2021, n. 6380/2024, n.
10223/2025): l'esenzione non è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU e si applica agli immobili con le caratteristiche di alloggio sociale.
Ricorrente_1 allega a sostegno dell'assunto una relazione tecnica dettagliata che dimostra la destinazione sociale degli immobili ed evidenzia la locazione permanente, il canone agevolato, e la selezione tramite graduatorie comunali. quindi riconduce gli immobili a 14 blocchi edilizi realizzati con fondi pubblici o agevolazioni.
Società_1 S.p.A., costituendosi, contesta la posizione di Ricorrente_1, sostenendo che la normativa distingue chiaramente tra gli “alloggi sociali” (esenti da IMU) e gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP/ Ricorrente_1 (per i quali è prevista solo una detrazione di 200 euro). La società resistente richiama numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui sentenze della Cassazione e di varie Corti tributarie, che ribadiscono come l'esenzione IMU sia applicabile solo agli immobili che rispettano rigorosamente i requisiti tecnici e funzionali previsti dal DM 22 aprile 2008 e che siano effettivamente utilizzati come abitazione principale dagli assegnatari. Secondo Società_1 S.p.A., Ricorrente_1 non ha fornito prova concreta che gli immobili oggetto di accertamento abbiano tutte le caratteristiche richieste per essere qualificati come “alloggi sociali”. La documentazione prodotta da Ricorrente_1, inclusa la relazione tecnica di parte, viene ritenuta generica e priva di valore probatorio, in quanto non dimostra né la conformità tecnica degli immobili né il loro effettivo utilizzo come abitazione principale da parte degli assegnatari. Viene inoltre sottolineato che l'onere della prova grava interamente sul contribuente che invoca l'esenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, Questa Corte osserva che la legge di Stabilità 2016 ha abolito la Tasi sugli immobili utilizzati dal proprietario come prima casa e sulle pertinenze della stessa, limitatamente ad un immobile di ogni categoria C2, C6 e C7.
L'art. 1 comma 2 del DM 22.04.2008 stabilisce che “alloggio sociale” è “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
Ora, ritiene ancora questa corte che già i caratteri statutari dell'Ricorrente_1 costituiscano un indice sintomatico di tale destinazione. Pur potendo, per altro verso, rilevarsi in capo all'Ricorrente_1 anche proprietà immobiliari che non rientrano in tale categoria, occorre verificare, nel concreto, se gli immobili di cui si tratta possano ritenersi ricompresi.
Relativamente all'IMU, l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 740, L. 160/2019 è applicabile sia alla c.d.
“prima casa” che alla c.d. “abitazione principale”.
L'Articolo 1 Comma 669, In vigore dal 6 marzo 2014, stabilisce un rinvio, per quanto riguarda la TASI, ai fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Ritiene quindi questa Corte che la disciplina relativa alle esenzioni, sul piano fiscale, sia del tutto omogenea.
Alloggio sociale è l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei famigliari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato.
La documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra non è stata contestata in modo puntuale dall'organo accertatore, che avrebbe potuto e dovuto, individuare imprecisioni o motivi di contestazione, stante la possibilità di accertamento e verifica, in loco, di quanto prodotto dalla ricorrente, con un'analisi precisa e circostanziata.
Sostanzialmente l'ufficio accertatore, non ha provveduto ad una disamina di quanto asserito e prodotto dalla ricorrente al fine di riscontrare le caratteristiche di socialità degli immobili, compresa la circostanza di persone o nuclei famigliari occupanti gli stessi.
Sussiste anche nella sostanza, il requisito di “abitazione principale”, considerata la destinazione degli immobili in questione a nuclei familiari bisognosi.
In un'ottica “funzionale” delle definizione e non già “proprietaria”, l'esenzione deve accedere alla destinazione dell'immobile.
Sussistono giustificati motivi, atteso il carattere controverso della questione, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.