Decreto cautelare 10 dicembre 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00724/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2025, proposto da
Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B81E08095E, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cossu, Jacopo Fiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monserrato, non costituito in giudizio;
Città ITna di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Domenico Melis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. – Onlus, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
a) del provvedimento di esclusione della società Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale soc. coop. soc., disposto in data 13 novembre 2025 dalla Stazione Unica Appaltante - Centrale ITna di Committenza istituita presso la Città ITna di Cagliari, e comunicato soltanto in data 17 novembre 2025, dalla “procedura negoziata senza bando senza bando ex art. 50, comma 1, lett. E del D. Lgs 36/2023 per l’affidamento del “Servizio asilo nido del Comune di Monserrato di Via Capo Cavallo/Capo d’Orso.: CUI: S92033080927202500008 - CIG: B81E08095E e, ove occorra, della relativa proposta di esclusione;
b) del diniego espresso dalla S.U.A. della Città ITna di Cagliari, in data 3 dicembre 2025, relativamente alla richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione, formulata, nell’interesse della ricorrente, in data 21 novembre 2025;
c) del verbale n. 2 del 5 novembre 2025, nelle parti concernenti l’esclusione del Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale s.c.s. e della proposta di esclusione ivi contenuta;
d) solo ove occorra, e cioè soltanto ove intesa anche a carico del Consorzio di cooperative che partecipi alla gara indicando, per l’esecuzione della prestazione relativa alla refezione, una consorziata esecutrice, della clausola del disciplinare di gara, contenuta nell’art. 5, che prevede, considerato che nel servizio è compreso il servizio di ristorazione, il possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list);
e) sempre e solo ove occorra, della lex specialis, e quindi dell’intera procedura di affidamento;
f) di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, collegato, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città ITna di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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1. La “Solidarietà consorzio cooperativo sociale soc. coop. soc.” ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con il quale la Città ITna di Cagliari, in data 13 novembre 2025, ha disposto la sua esclusione dalla “ procedura negoziata senza bando senza bando ex art. 50, comma 1, lett. E del D. Lgs 36/2023 per l’affidamento del “Servizio asilo nido del Comune di Monserrato di Via Capo Cavallo/Capo d’Orso.: CUI: S92033080927202500008 - CIG: B81E08095E” .
1.1. In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:
- che nel settembre 2025 la Stazione Unica Appaltante - Centrale ITna di Committenza istituita presso la Città ITna di Cagliari ha pubblicato, per conto del Comune di Monserrato, un avviso relativo all’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare a una successiva procedura negoziata senza bando per l’affidamento del “Servizio asilo nido del Comune di Monserrato di via Capo Cavallo/Capo D’Orso” ;
- di essere l’attuale gestore uscente del servizio tramite la propria consorziata esecutrice Piccolo Mondo Coop. Soc. e di aver manifestato il proprio interesse specificando che quest’ultima ha presentato la domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di Cagliari;
- di avere partecipato alla procedura negoziata precisando, sulla base di quanto indicato dalla stessa domanda di partecipazione, di non essere iscritta alla White List in quanto “l’esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito e precisamente» alla consorziata esecutrice Piccolo Mondo Cooperativa Sociale” ;
- tuttavia, il Dirigente della Stazione appaltante ha disposto la sua esclusione, con il provvedimento impugnato, in ragione della mancata iscrizione alla citata lista, richiesta dal disciplinare di gara come requisito di ordine generale e causa di esclusione. Successivamente, la Stazione appaltante ha rigettato l’istanza di riesame in autotutela affermando che “il requisito di iscrizione alla white list è da annoverare tra i requisiti di ordine generale (riconducibile, in particolare, all’art. 94, comma 2) e non tra “le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi”. Pertanto deve essere posseduto “sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti”.
2. Dell’ impugnato provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti anche mediante decreto monocratico, lamentando:
I . il vizio di incompetenza, in quanto i provvedimenti impugnati non sono stati adottati dal responsabile unico di progetto indicato nella lettera d’invito;
II. la violazione degli articoli 2,3,4 del d.lgs. n. 36/2023, l’eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, illogicità della motivazione. In sintesi, la ricorrente ha sostenuto che la Stazione appaltante, pur sapendo che l’iscrizione alla lista era posseduta dalla consorziata esecutrice e non dal Consorzio, ha ammesso quest’ultimo alla gara, generando un legittimo affidamento sul fatto che in ordine a tale profilo non sarebbe insorta alcuna questione; successivamente, la Stazione appaltante ha fornito un modello da compilare per la partecipazione alla procedura che prevedeva la possibilità di contrassegnare una casella relativa alla dichiarazione di non iscrizione alla white list ove la prestazione - oggetto dell’obbligo di iscrizione - fosse stata resa, in concreto, da soggetto differente (nel caso di specie munito del requisito), con ciò generando, una seconda volta, il legittimo affidamento nella correttezza di detta procedura. Tale contegno risulterebbe in violazione del principio della fiducia, dell’accesso al mercato, del favor partecipationis , della buona fede e della tutela dell’affidamento.
III. La violazione del combinato disposto degli articoli 65, 67 del codice dei contratti pubblici e dell’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, dell’art. 5 del Disciplinare/lettera di invito nella parte relativa alle cause di esclusione, la violazione del principio di tassatività di queste ultime, dei principi di accesso al mercato, di favor partecipationis, l’eccesso di potere nelle figure sintomatiche della falsità del presupposto, dell’erronea valutazione dei fatti e del difetto, illogicità e irragionevolezza della motivazione. Il Consorzio ha evidenziato come il requisito dell’iscrizione alla white list, contrariamente a quanto affermato dalla Stazione appaltante anche in sede di riesame del provvedimento impugnato, deve essere posseduto dal soggetto che andrà ad eseguire la prestazione “sensibile” e quindi, nel caso di specie, dalla consorziata Piccolo Mondo, chiamata a dare attuazione a tutte le prestazioni contrattuali, inclusa quella della ristorazione. Qualora, invece, si dovesse opinare per la tesi opposta (per la quale anche ai consorzi di cui all’art. 65, lett. b, del codice dei contratti pubblici deve essere richiesta l’iscrizione nella white list), allora si tratterebbe di una prescrizione nulla, in quanto contrastante col principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del D. Lgs. 36/2023, oltre che per contrasto coi princìpi racchiusi nella direttiva U.E. 24/2004, e in particolare col principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, di cui l’istituto dei consorzi rappresentano una manifestazione.
IV. In via subordinata, la violazione del combinato disposto tra gli art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 e il DM del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 10 marzo 2020, nonché la violazione del combinato disposto tra l’art. 130, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 4, comma 5 quater del d.l. n. 104/2013, convertito dalla legge n. 128/2013. Il ricorrente, in via espressamente subordinata, per tutelare l’interesse strumentale alla ripetizione della gara, ha censurato la disciplina di gara per indeterminatezza delle previsioni relative ai criteri di applicazione dei CAM per le prestazioni di refezione, essendo previsto il generico riconoscimento di 10 punti, senza alcun riferimento ai sub criteri o ai parametri, riscontrabili nel DM, che verranno presi in considerazione dalla Stazione appaltante. Infine, in contrasto con l’articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, mancherebbero nella legge di gara i precetti relativi alla garanzia della filiera corta, biologica o comunque a ridotto impatto ambientale, l’attribuzione di un punteggio specifico per la dieta mediterranea e previsioni specifiche relative alle esigenze alimentari di chi è affetto da celiachia.
3. Con decreto presidenziale del 10 dicembre 2025, questo T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente.
3.1. La Città IT di Cagliari si è costituita in giudizio, in data 16 dicembre 2025, per resistere all’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare. Il Comune di Monserrato non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
3.2. All’esito della camera di consiglio del 11 febbraio 2026 il Collegio, su richiesta delle parti, ha riunito al merito l’istanza cautelare.
4. In previsione dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. Entrambe le parti, con le rispettive memorie, hanno dato atto di come la ricorrente, riammessa in gara a seguito del decreto cautelare monocratico, sia risultata prima classificata a seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
All’esito della discussione all’udienza pubblica del 22 aprile 2026, il ricorso è stato trattenuto per la decisione dal Collegio.
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1. Il ricorso non è fondato.
1.1. Relativamente al primo motivo di impugnazione e al denunciato vizio di incompetenza ravvisabile nei provvedimenti impugnati, è sufficiente osservare come la convenzione tra la Città ITna di Cagliari e il Comune di Monserrato, per la gestione delle procedure di gara tramite la Centrale unica, prevede espressamente all’art. 3 che i provvedimenti di esclusione (e, specularmente, deve ritenersi anche le istanze di autotutela avverso i medesimi) vengano adottati dalla Stazione unica appaltante, come è avvenuto nel caso in esame.
Ciò è sufficiente per ritenere infondato il primo motivo di ricorso.
1.2. Il secondo e il terzo motivo di impugnazione, parimenti infondati, possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente correlati sotto il profilo logico giuridico.
Il thema decidendum , sottoposto a questo Collegio, attiene alla necessità di stabilire se il requisito dell’iscrizione alla c.d. “white-list” dovesse essere posseduto non già necessariamente dal Consorzio ricorrente (come ritenuto dalla Stazione appaltante), quanto piuttosto dal soggetto designato allo svolgimento dell’appalto e della specifica prestazione sensibile per la quale l’iscrizione era richiesta (ossia la consorziata Piccolo Mondo).
Al riguardo, il Collegio osserva che il Consorzio ricorrente è un consorzio di cooperative, riconducibile all’art. 65, lett. b, del codice dei contratti. Tale articolo prevede che: “Rientrano nella definizione di operatori economici:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240”.
Rispetto alla previgente disposizione del d.lgs. n. 50/2016, il legislatore ha aggiunto un’apposita lettera c) per la figura dei consorzi tra imprese artigiane, prima ricompresi nella lettera b) disciplinante i consorzi di cooperative. Tale diversa collocazione nel nuovo codice è comunque utile sul piano esegetico in quanto sollecita a riflettere sull’esigenza, avvertita dal legislatore, di non accomunare più sotto un’unica lettera fenomeni consortili sostanzialmente diversi fra di loro, essendo i consorzi di cooperative caratterizzati da una disciplina peculiare (già Consiglio di Stato, Sezione V, 28 maggio 2004, n. 3465, sottolineava la dimensione sostanziale di stampo fortemente pubblicistico “per la diuturna ed immanente presenza pubblicistica, dalla nascita alla estinzione del soggetto” ).
Si tratta, in particolare, della disciplina introdotta dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal r.d. 12 febbraio 1911, n. 278 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 (cd. legge Basevi). L’art. 1 della legge 422/1909 istituisce una figura peculiare connotata da una precisa finalità (“le società cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in consorzio per assumere in tutte le parti del Regno appalti di opere pubbliche dello Stato e degli enti morali” ) e il successivo art. 4 prevede che “ Il consorzio di cooperative costituisce persona giuridica e soggiace alle norme del codice di commercio per le sue operazioni commerciali e per tutti gli effetti che ne derivano” . Le società cooperative consorziate si caratterizzano, dunque, per il fatto che, allo scopo mutualistico della cooperativa, si somma la funzione, anch’essa mutualistica, del consorzio e, per tale motivo, esse sono comunemente qualificate come società cooperative “ di secondo grado” .
In questo quadro, efficacemente compendiato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3332/2024, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che “[…] tale peculiare natura conferisce ai consorzi di cooperative totale autonomia dalle imprese consorziate, derivando dal riconoscimento della personalità giuridica fondamentali corollari sul piano organizzativo e funzionale. Le consorziate, infatti, finché perdura il vincolo consortile, operano quali meri interna corporis di un soggetto autonomo e distinto, appunto il consorzio di cooperative, unico soggetto al quale l’ordinamento riconosce rilevanza ed efficacia giuridica in via autonoma dalle figure soggettive che lo compongono […] Nel caso del consorzio di cooperative di produzione e di lavoro, invece, il concetto di soggetto giuridico autonomo assume tutt’altra connotazione giuridica, essendo il rapporto organico che lega le cooperative consorziate tale per cui l’attività compiuta dalle consorziate è imputata organicamente al consorzio, come unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi, per cui, diversamente da quanto accade in tema di associazioni temporanee e di consorzi stabili, la responsabilità per inadempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice si appunta esclusivamente in capo al consorzio senza estendersi, in via solidale, alla cooperativa incaricata dell’esecuzione. Parimenti i requisiti di capacità tecnica e professionale maturati dalle consorziate, da considerarsi interna corporis, sono imputabili unicamente al consorzio” e ancora “I consorzi in questione, in base all'art. 4 della citata legge, sono soggetti giuridici a sé stanti e distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte. I detti consorzi, pertanto, partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri e, nell'ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo e, cioè suoi interna corporis. Ciò significa che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, è tale che l'attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio (Cons. Stat., ad. plen., 20.5.2013, n. 14; Cons. Stato, sez. V., 17.7.2017, n. 3505; Id., sez. V, 7.11.2022, n. 9752), quale unico e autonomo centro di imputazione o di riferimento di interessi; pertanto, tutti i requisiti maturati dalle consorziate sono imputabili al consorzio. Inoltre, il consorzio partecipa alla procedura di gara utilizzando i requisiti suoi propri e, nell'ambito di questi, ben può far valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative consorziate, che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo” (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 3144/2024).
La giurisprudenza di settore, con indirizzo prevalente, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, ha precisato che concorrente è quindi solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l'esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest'ultima all'occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita, senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante (Cons. Stato, sez. V, 14.4.2020, n. 2387).
Da ciò deriva quanto segue.
Il Consorzio ricorrente deve ritenersi unico soggetto partecipante alla procedura, chiamato alla stipulazione del contratto e all’esecuzione di tutte le relative prestazioni; il consorziato Piccolo Mondo, invece, ne rappresenta un’interna corporis, che opererà tramite il principio di immedesimazione organica, ma che non può assumere autonoma rilevanza nei confronti della Stazione appaltante, non essendo qualificabile come operatore economico che ha presentato l’offerta. Conseguentemente, la verifica circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale (quale è l’iscrizione alla White list) doveva essere effettivamente compiuta a carico del Consorzio ricorrente e non già di una sua mera articolazione interna. Non assumono valore contrario talune precedenti statuizioni del giudice amministrativo d’appello, citate dal ricorrente, attesa la non piena corrispondenza delle fattispecie esaminate. Si veda, ad esempio, la sentenza n. 2622/2025 del Consiglio di Stato, indicata dal ricorrente a supporto della propria tesi, ma che riguarda la diversa ipotesi in cui un servizio che l’appaltatore doveva organizzare, anche ricorrendo ad un contratto continuativo di servizio e fornitura stipulato con un soggetto terzo, alle condizioni previste dall’art. 119, comma 3, lett. d). Ciò non è ravvisabile nel caso di specie, in cui all’operatore economico partecipante, anche nella forma del Consorzio tra cooperative, è richiesta l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto, inclusa quella di ristorazione e, corrispondentemente, la titolarità dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico economica per esse prescritti.
Né può ritenersi integrata alcuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione o del principio di libera concorrenza e del favor partecipationis . In ordine al primo profilo, va richiamata, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., la recente pronuncia del Consiglio di Stato con la quale si è affermato che “[…]il possesso dell'iscrizione nella white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, con la conseguenza che la mancata iscrizione dell'operatore economico nell'apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all'art. 1, comma 53, l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è motivo di esclusione dalla gara; né assume rilievo contrario il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, comma 1, d.lg. n. 36 del 2023; l'esclusione per mancata iscrizione alla white list è, infatti, ben riconducibile fra le cause stabilite dal codice e, segnatamente, dall'art. 94, comma 2, cui espressamente l'art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012, cit. la equipara: si è in presenza evidentemente di un meccanismo legale che espressamente equipara la fattispecie a quella codicistica, così ben ricomprendendola fra le cause di esclusione tipiche, ammesse ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lg. n. 36 del 2023” (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 1345/2025).
Quanto ai principi pro concorrenziali invocati dal ricorrente, la loro rilevanza sistemica e anche sovranazionale non può spingersi al punto di modificare le regole in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’operatore economico effettivamente partecipante alla gara. Né tantomeno all’auspicato esito può pervenirsi mediante il ricorso al principio del risultato, che non può sovvertire quello di legalità e le conseguenze automaticamente derivanti dall’applicazione del dato normativo.
Dalle considerazioni sinora svolte deriva, necessariamente, il rigetto anche del secondo motivo di impugnazione, non potendosi ravvisare alcun affidamento tutelabile in capo al Consorzio atteso che la sua partecipazione alla gara si poneva in contrasto frontale con la corretta analisi della sua natura giuridica, peraltro basata su una interpretazione giurisprudenziale consolidata, e dell’assenza di autonoma rilevanza in capo alle consorziate.
1.3. Infine, non può essere accolta la domanda formulata dal ricorrente in via subordinata, volta ad ottenere l’annullamento della lex di gara in ragione della violazione dei CAM e in funzione del suo interesse strumentale alla sua riedizione. Deve essere applicato, infatti, il pacifico principio di diritto in virtù del quale nel caso in cui l’operatore economico ricorrente sia stato legittimamente escluso dalla gara, come è avvenuto nel caso di specie alla luce delle considerazioni svolte, la legittimità della disposta esclusione comporta l’insussistenza dell’interesse strumentale alla riedizione dell’intera procedura. Infatti, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale “l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un quisque de populo sarebbe legittimato ad impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo, dovendosi equiparare a tale posizione il concorrente escluso per carenza di offerta ammissibile (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 3688/2016; TAR Campania, sez. I, 3805/2017; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 2567/2015; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 119/2015; sez. II, n. 294/2016; TAR Umbria Perugia, n. 205/2016; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 7540/2016) (T.A.R. Campania, Napoli, sezione prima, 14 settembre 2023, n. 5075) (T.A.R. Puglia, Bari, sentenza 8 aprile 2024, n. 438).
2. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TI AR |
IL SEGRETARIO