Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 492
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Esclusione movimentazioni bancarie dalla base imponibile

    La Corte ha ritenuto che la movimentazione di € 25.000,00 sia un mero giroconto personale e neutrale rispetto al reddito della società. Ha inoltre escluso la riferibilità alla società delle somme versate su conto di terzi, in assenza di prove da parte dell'Ufficio. Di conseguenza, l'avviso di accertamento viene annullato per insussistenza della base imponibile.

  • Altro
    Domanda subordinata di deduzione costi

    La domanda subordinata è stata dichiarata assorbita in quanto, a seguito dell'annullamento dell'avviso di accertamento per insussistenza della base imponibile, non residuano ricavi presunti su cui applicare costi forfettari.

  • Altro
    Applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole

    Le sanzioni irrogate cadono per effetto dell'annullamento dell'accertamento per insussistenza della base imponibile. Per completezza, si precisa che, ove residua materia, il trattamento sanzionatorio deve essere rideterminato secondo il regime più favorevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 492
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 492
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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