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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 492/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5124/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 156/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA e pubblicata il 03/02/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031500263 IRES-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con processo verbale di constatazione del 14/01/2014, a seguito di verifica fiscale avviata dalla G.d.F. di LOCALITA 1 il 31/01/2013 per gli anni d'imposta 2009–2012, l'Agenzia delle Entrate contestava alla Nominativo_1 S.r.l. movimentazioni bancarie non giustificate riferite al 2009, emerse previa autorizzazione agli accertamenti bancari rilasciata dal Comandante Regionale Lazio.
In particolare: a) € 25.000,00 movimentati su c/c Conto_Corrente_1 n. Conto_Corrente_2 intestato a Rappresentante_1 (socio-amministratore), con trasferimento verso c/c BANCA 1 n. Conto_Corrente_3 intestato al medesimo;
b) € 51.786,38 versati su c/c Conto_Corrente_1 intestato a Nominativo_1 (padre dell'amministratore, estraneo alla società).
2. Sulla base del PVC, l'Ufficio notificava l'avviso di accertamento n. TKF031500263 (anno 2009), rideterminando il reddito imponibile esclusivamente in funzione delle suddette movimentazioni per complessivi € 76.786,38, con irrogazione delle relative sanzioni.
3. La società impugnava l'avviso; la CTP di Latina con sentenza n. 156/4/16 accoglieva il primo motivo;
l'Ufficio appellava e la CTR Lazio – Sez. staccata di Latina con sentenza n. 3238/19/2017 accoglieva l'appello, ritenendo non superate dalla contribuente le presunzioni legali da indagini bancarie.
4. La società ricorreva per cassazione affidando undici motivi;
l'Agenzia resisteva con controricorso e ricorso incidentale. Con ordinanza n. 18343/2025, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della CTR, accogliendo i motivi 7°, 8°, 9° e 10°, assorbendo l'11° (sanzioni) e rigettando gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Ufficio.
La Corte ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi:
a) in materia di accertamenti bancari, sul contribuente grava un onere di prova analitico per singola movimentazione quanto alla inclusione a imponibile o all'estraneità al reddito;
il giudice di merito deve svolgere una verifica rigorosa e darne conto in sentenza;
b) nell'accertamento analitico-induttivo fondato su ricavi presunti da movimentazioni, va riconosciuta una deduzione percentuale forfettaria di costi, anche mediante CTU;
c) le sanzioni vanno rideterminate applicando il trattamento più favorevole (art. 3, co. 3, d.lgs. n. 472/1997).
In esecuzione del rinvio, la società ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte (ricorso del 15/10/2025, valore € 27.888,00, contributo unificato € 250,00), chiedendo: l'espunzione delle due movimentazioni dalla base imponibile, con annullamento integrale dell'avviso 2009; in subordine, la rideterminazione del reddito mediante costi forfettari e CTU;
la rideterminazione delle sanzioni secondo il regime più favorevole;
la rifusione delle spese del giudizio di legittimità e del presente rinvio.
L'Agenzia resiste, insistendo per il rigetto e la conferma dell'avviso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione è fondato.
1. Perimetro del rinvio e metodo di valutazione
L'ordinanza della Cassazione n. 18343/2025 impone a questo Collegio di svolgere una verifica analitica e puntuale delle singole movimentazioni poste a base dell'accertamento e di motivare specificamente le ragioni dell'eventuale inclusione/esclusione dal reddito;
ove residuino ricavi presunti, occorre rideterminare l'imponibile riconoscendo costi forfettari e, se del caso, disporre CTU;
infine, rideterminare le sanzioni applicando il trattamento più favorevole.
2. Presunzione legale da indagini bancarie e riparto degli oneri probatori La presunzione legale di cui agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 opera una volta che l'Amministrazione documenti movimenti in entrata/uscita; è quindi sul contribuente che grava l'onere di fornire prova analitica – anche presuntiva ma specifica e circostanziata – dell'inclusione a base imponibile ovvero dell'estraneità al reddito per ciascun movimento. Il giudice deve verificare l'efficacia dimostrativa di tali giustificazioni una per una, evitando affermazioni apodittiche o cumulative.
3. Verifica delle movimentazioni contestate (anno 2009)
3.1. € 25.000,00 – Trasferimento tra conti intestati al socio (Rappresentante_1) Dalla documentazione emergono: identità del titolare dei due conti (Conto_Corrente_1 n. N. CONTO CORRENTE 1 e IWBank n. 221985), assenza di controparte terza, causale di trasferimento interno e mancanza di correlazioni con incassi/fatture societarie. Il PVC indica che l'organo verificatore, nella metodologia, non considera ai fini di ripresa le operazioni neutre (giroconti). L'Ufficio non ha allegato elementi contrari specifici (quali reimpiego aziendale, schermature di incassi societari, etc.).
Conclusione: l'operazione va qualificata come mero giroconto personale e, pertanto, è neutrale rispetto al reddito della società; deve essere esclusa dalla base imponibile. 3.2. € 51.786,38 – Versamenti su c/c intestato a Nominativo_1 (terzo, estraneo alla società) Le somme sono affluite su conto di soggetto terzo (non socio, non amministratore) e risultano riconducibili – secondo quanto documentato e emergente nel PVC – a canoni di locazione “in nero” percepiti dal medesimo terzo. Pur essendo ammissibile, in presenza di ristretta base partecipativa, l'utilizzo di conti di soci/congiunti ai fini presuntivi, è necessario che l'Ufficio alleghi e provi indizi qualificati di riferibilità effettiva alla società delle somme (intestazione fittizia, contiguità operativa, tracciabilità verso ricavi/costi societari, incompatibilità reddituale del terzo, gestione di fatto, etc.).
Nel caso di specie, manca la dimostrazione della riferibilità alla società: non vi sono collegamenti con contratti o fatture societarie, né elementi che attestino una interposizione del terzo o una disponibilità effettiva delle somme da parte della società. La causa economica dei versamenti (locazioni del terzo) è autonoma e estranea all'attività sociale.
Ne discende che le somme non sono ricavi della società, e la ripresa fondata su tali versamenti deve essere espunta.
4. Effetti sulla ricostruzione del reddito e sull'avviso impugnato
Il maggior reddito accertato per il 2009 è interamente basato sulle due movimentazioni (totale € 76.786,38).
L'esclusione di entrambe determina l'azzeramento della base imponibile ricostruita e impone l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TKF031500263 per l'anno 2009.
5. Costi forfettari su ricavi presunti – domanda subordinata
I principi di rinvio richiedono, ove residuano ricavi presunti, il riconoscimento di costi in percentuale forfettaria, anche tramite CTU. Poiché, all'esito della verifica analitica, non residuano ricavi presunti, la domanda subordinata è assorbita.
6. Sanzioni
L'annullamento dell'accertamento per insussistenza della base comporta la caducazione delle sanzioni. Per completezza, e in conformità al rinvio, si precisa che il trattamento sanzionatorio, ove residua materia, deve essere rideterminato secondo il regime più favorevole al contribuente (art. 3, co. 3, d.lgs. 472/1997), anche alla luce della riforma di cui al d.lgs. 158/2015 e della pendenza del giudizio.
7. Spese
Per effetto della soccombenza dell'Amministrazione, le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate come da dispositivo.
La Corte accoglie il ricorso in riassunzione e annulla l'avviso di accertamento n. TKF031500263 relativo all'anno d'imposta 2009; dichiara assorbita la domanda subordinata di deduzione forfettaria dei costi, non residuando ricavi presunti. Le sanzioni irrogate cadono per effetto dell'annullamento dell'accertamento.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.000,00
e del presente giudizio di rinvio, che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte accogle l'appello in riassunzione e condanna l'Agenzia delle Entrte Latina al pagamento delle spese per il giudizio di Cassazione in Euro 2.000,00 (Duemila/00) e per l'attuale giudizio in Euro 2.000,00 (Duemila/00) oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5124/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 156/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA e pubblicata il 03/02/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031500263 IRES-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con processo verbale di constatazione del 14/01/2014, a seguito di verifica fiscale avviata dalla G.d.F. di LOCALITA 1 il 31/01/2013 per gli anni d'imposta 2009–2012, l'Agenzia delle Entrate contestava alla Nominativo_1 S.r.l. movimentazioni bancarie non giustificate riferite al 2009, emerse previa autorizzazione agli accertamenti bancari rilasciata dal Comandante Regionale Lazio.
In particolare: a) € 25.000,00 movimentati su c/c Conto_Corrente_1 n. Conto_Corrente_2 intestato a Rappresentante_1 (socio-amministratore), con trasferimento verso c/c BANCA 1 n. Conto_Corrente_3 intestato al medesimo;
b) € 51.786,38 versati su c/c Conto_Corrente_1 intestato a Nominativo_1 (padre dell'amministratore, estraneo alla società).
2. Sulla base del PVC, l'Ufficio notificava l'avviso di accertamento n. TKF031500263 (anno 2009), rideterminando il reddito imponibile esclusivamente in funzione delle suddette movimentazioni per complessivi € 76.786,38, con irrogazione delle relative sanzioni.
3. La società impugnava l'avviso; la CTP di Latina con sentenza n. 156/4/16 accoglieva il primo motivo;
l'Ufficio appellava e la CTR Lazio – Sez. staccata di Latina con sentenza n. 3238/19/2017 accoglieva l'appello, ritenendo non superate dalla contribuente le presunzioni legali da indagini bancarie.
4. La società ricorreva per cassazione affidando undici motivi;
l'Agenzia resisteva con controricorso e ricorso incidentale. Con ordinanza n. 18343/2025, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della CTR, accogliendo i motivi 7°, 8°, 9° e 10°, assorbendo l'11° (sanzioni) e rigettando gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Ufficio.
La Corte ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi:
a) in materia di accertamenti bancari, sul contribuente grava un onere di prova analitico per singola movimentazione quanto alla inclusione a imponibile o all'estraneità al reddito;
il giudice di merito deve svolgere una verifica rigorosa e darne conto in sentenza;
b) nell'accertamento analitico-induttivo fondato su ricavi presunti da movimentazioni, va riconosciuta una deduzione percentuale forfettaria di costi, anche mediante CTU;
c) le sanzioni vanno rideterminate applicando il trattamento più favorevole (art. 3, co. 3, d.lgs. n. 472/1997).
In esecuzione del rinvio, la società ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte (ricorso del 15/10/2025, valore € 27.888,00, contributo unificato € 250,00), chiedendo: l'espunzione delle due movimentazioni dalla base imponibile, con annullamento integrale dell'avviso 2009; in subordine, la rideterminazione del reddito mediante costi forfettari e CTU;
la rideterminazione delle sanzioni secondo il regime più favorevole;
la rifusione delle spese del giudizio di legittimità e del presente rinvio.
L'Agenzia resiste, insistendo per il rigetto e la conferma dell'avviso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione è fondato.
1. Perimetro del rinvio e metodo di valutazione
L'ordinanza della Cassazione n. 18343/2025 impone a questo Collegio di svolgere una verifica analitica e puntuale delle singole movimentazioni poste a base dell'accertamento e di motivare specificamente le ragioni dell'eventuale inclusione/esclusione dal reddito;
ove residuino ricavi presunti, occorre rideterminare l'imponibile riconoscendo costi forfettari e, se del caso, disporre CTU;
infine, rideterminare le sanzioni applicando il trattamento più favorevole.
2. Presunzione legale da indagini bancarie e riparto degli oneri probatori La presunzione legale di cui agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 opera una volta che l'Amministrazione documenti movimenti in entrata/uscita; è quindi sul contribuente che grava l'onere di fornire prova analitica – anche presuntiva ma specifica e circostanziata – dell'inclusione a base imponibile ovvero dell'estraneità al reddito per ciascun movimento. Il giudice deve verificare l'efficacia dimostrativa di tali giustificazioni una per una, evitando affermazioni apodittiche o cumulative.
3. Verifica delle movimentazioni contestate (anno 2009)
3.1. € 25.000,00 – Trasferimento tra conti intestati al socio (Rappresentante_1) Dalla documentazione emergono: identità del titolare dei due conti (Conto_Corrente_1 n. N. CONTO CORRENTE 1 e IWBank n. 221985), assenza di controparte terza, causale di trasferimento interno e mancanza di correlazioni con incassi/fatture societarie. Il PVC indica che l'organo verificatore, nella metodologia, non considera ai fini di ripresa le operazioni neutre (giroconti). L'Ufficio non ha allegato elementi contrari specifici (quali reimpiego aziendale, schermature di incassi societari, etc.).
Conclusione: l'operazione va qualificata come mero giroconto personale e, pertanto, è neutrale rispetto al reddito della società; deve essere esclusa dalla base imponibile. 3.2. € 51.786,38 – Versamenti su c/c intestato a Nominativo_1 (terzo, estraneo alla società) Le somme sono affluite su conto di soggetto terzo (non socio, non amministratore) e risultano riconducibili – secondo quanto documentato e emergente nel PVC – a canoni di locazione “in nero” percepiti dal medesimo terzo. Pur essendo ammissibile, in presenza di ristretta base partecipativa, l'utilizzo di conti di soci/congiunti ai fini presuntivi, è necessario che l'Ufficio alleghi e provi indizi qualificati di riferibilità effettiva alla società delle somme (intestazione fittizia, contiguità operativa, tracciabilità verso ricavi/costi societari, incompatibilità reddituale del terzo, gestione di fatto, etc.).
Nel caso di specie, manca la dimostrazione della riferibilità alla società: non vi sono collegamenti con contratti o fatture societarie, né elementi che attestino una interposizione del terzo o una disponibilità effettiva delle somme da parte della società. La causa economica dei versamenti (locazioni del terzo) è autonoma e estranea all'attività sociale.
Ne discende che le somme non sono ricavi della società, e la ripresa fondata su tali versamenti deve essere espunta.
4. Effetti sulla ricostruzione del reddito e sull'avviso impugnato
Il maggior reddito accertato per il 2009 è interamente basato sulle due movimentazioni (totale € 76.786,38).
L'esclusione di entrambe determina l'azzeramento della base imponibile ricostruita e impone l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TKF031500263 per l'anno 2009.
5. Costi forfettari su ricavi presunti – domanda subordinata
I principi di rinvio richiedono, ove residuano ricavi presunti, il riconoscimento di costi in percentuale forfettaria, anche tramite CTU. Poiché, all'esito della verifica analitica, non residuano ricavi presunti, la domanda subordinata è assorbita.
6. Sanzioni
L'annullamento dell'accertamento per insussistenza della base comporta la caducazione delle sanzioni. Per completezza, e in conformità al rinvio, si precisa che il trattamento sanzionatorio, ove residua materia, deve essere rideterminato secondo il regime più favorevole al contribuente (art. 3, co. 3, d.lgs. 472/1997), anche alla luce della riforma di cui al d.lgs. 158/2015 e della pendenza del giudizio.
7. Spese
Per effetto della soccombenza dell'Amministrazione, le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate come da dispositivo.
La Corte accoglie il ricorso in riassunzione e annulla l'avviso di accertamento n. TKF031500263 relativo all'anno d'imposta 2009; dichiara assorbita la domanda subordinata di deduzione forfettaria dei costi, non residuando ricavi presunti. Le sanzioni irrogate cadono per effetto dell'annullamento dell'accertamento.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.000,00
e del presente giudizio di rinvio, che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte accogle l'appello in riassunzione e condanna l'Agenzia delle Entrte Latina al pagamento delle spese per il giudizio di Cassazione in Euro 2.000,00 (Duemila/00) e per l'attuale giudizio in Euro 2.000,00 (Duemila/00) oltre oneri di legge se dovuti.