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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11857 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3884/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto di consulenza aziendale -restituzione somme TRA
– CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
QU Vitale, come da procura in atti;
ATTRICE E con sede legale Controparte_1 in Napoli alla via Amerigo Vespucci n.9 (CAP 80142), PI: 02845610423, pec: Email_1
CONVENUTA CONTUMACE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo Pec in data 6.07.2023, la società conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
(già , esponendo che in Controparte_1 Controparte_2 data 25/06/2021 ebbe a stipulare con la convenuta un contratto di "consulenza aziendale", in virtù del quale la si obbligò a creare concrete CP_1 opportunità commerciali, a fornire garanzie minime di realizzo e un costante aggiornamento mensile, anche attraverso la figura di un Export Manager dedicato e che, a fronte di tali obbligazioni, essa attrice ebbe a corrispondere il prezzo pattuito di euro 10.980,00, mediante n. 4 assegni bancari regolarmente incassati dalla convenuta. Allegava che la si Controparte_1 era però resa totalmente inadempiente a tutte le obbligazioni contrattualmente assunte, non svolgendo alcuna delle attività pattuite, nonostante i ripetuti solleciti, tanto che, a seguito del grave inadempimento, con pec del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 12/12/2022, essa attrice ebbe a comunicare la risoluzione del contratto, richiedendo la restituzione della somma versata, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare che tra le parti in causa veniva stipulato un contratto di consulenza aziendale;
accertare e dichiarare che tale rapporto negoziale tra le parti in causa si è risolto per l'inadempimento della Controparte_1
(già per le ragioni esposte nell'atto introduttivo del
[...] CP_2 giudizio;
per l'effetto dell'inadempimento condannare la
[...]
(già alla restituzione della somma Controparte_1 CP_2 ricevuta di €. 10.980,00, oltre interessi legali e/o moratori e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data di incasso di ogni singolo assegno e fino al saldo;
in via subordinata condannare la Controparte_1
(già al pagamento della somma di €.
[...] CP_2
10.980,00, oltre interessi legali e/o moratori e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge. Instaurato ritualmente il presente giudizio, dichiarata la contumacia della società convenuta, la causa veniva ritenuta matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e degli argomenti di prova desumibili dalla mancata costituzione in giudizio della convenuta. Rimessa la causa in decisione, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. La domanda è fondata e va pertanto accolta. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità contrattuale, al creditore che agisce per la risoluzione e/o il risarcimento del danno è sufficiente provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso di specie, la ha puntualmente assolto al proprio Parte_1 onere probatorio, producendo in giudizio il contratto di consulenza del 25/06/2021 e la prova dell'avvenuto pagamento dell'intero corrispettivo di € 10.980,00. Ha, inoltre, allegato il totale inadempimento della convenuta rispetto a tutte le specifiche obbligazioni assunte dalla convenuta (mancata creazione di opportunità commerciali, mancato affiancamento dell'Export Manager, assenza di aggiornamenti).
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 A fronte di ciò, la scegliendo di rimanere Controparte_1 contumace, non ha fornito alcuna prova liberatoria circa l'esatto adempimento delle proprie prestazioni. Sebbene la contumacia non equivalga a un'ammissione dei fatti addotti dalla controparte, essa costituisce un elemento di valutazione per il giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice può "apprezzare e valutare il materiale probatorio ex art. 116 cod. proc. civ., adoperando, quale criterio per attribuirgli affidabilità, anche la mancata contestazione" (Cass. Civ., Ord. Sez. 3, n. 21069 del 27/07/2024). La totale inerzia processuale della convenuta, unita alla precisione delle allegazioni e alla documentazione prodotta dall'attrice, non può che condurre a ritenere pienamente provato il grave e totale inadempimento della Controparte_1
L'inadempimento della convenuta, essendo totale e riguardando la totalità delle prestazioni che costituivano l'oggetto del sinallagma contrattuale, è da considerarsi di non scarsa importanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., legittimando pienamente la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. Dalla declaratoria di risoluzione discende, ai sensi dell'art. 1458 c.c., l'obbligo di rimettere le parti nella stessa situazione in cui si trovavano anteriormente alla stipula del contratto. La risoluzione, infatti, in tali casi opera con efficacia retroattiva, travolgendo le prestazioni già eseguite e facendo sorgere a carico della parte inadempiente l'obbligo di restituire quanto ricevuto ex art. 2033 c.c., per mancanza di causale. Quindi, accertato il totale inadempimento della Controparte_1 quest'ultima dovrà essere condannata alla restituzione integrale della somma di € 10.980,00, percepita a fronte di una prestazione mai eseguita. Ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. sulla somma capitale da restituire vanno calcolati gli interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - tariffe medie ridotte del 50% pee la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di consulenza oggetto di giudizio per grave l'inadempimento della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 convenuta e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 10.980,00, oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dal fino all'effettivo soddisfo 2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 16.12.2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
– CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
QU Vitale, come da procura in atti;
ATTRICE E con sede legale Controparte_1 in Napoli alla via Amerigo Vespucci n.9 (CAP 80142), PI: 02845610423, pec: Email_1
CONVENUTA CONTUMACE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo Pec in data 6.07.2023, la società conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
(già , esponendo che in Controparte_1 Controparte_2 data 25/06/2021 ebbe a stipulare con la convenuta un contratto di "consulenza aziendale", in virtù del quale la si obbligò a creare concrete CP_1 opportunità commerciali, a fornire garanzie minime di realizzo e un costante aggiornamento mensile, anche attraverso la figura di un Export Manager dedicato e che, a fronte di tali obbligazioni, essa attrice ebbe a corrispondere il prezzo pattuito di euro 10.980,00, mediante n. 4 assegni bancari regolarmente incassati dalla convenuta. Allegava che la si Controparte_1 era però resa totalmente inadempiente a tutte le obbligazioni contrattualmente assunte, non svolgendo alcuna delle attività pattuite, nonostante i ripetuti solleciti, tanto che, a seguito del grave inadempimento, con pec del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 12/12/2022, essa attrice ebbe a comunicare la risoluzione del contratto, richiedendo la restituzione della somma versata, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare che tra le parti in causa veniva stipulato un contratto di consulenza aziendale;
accertare e dichiarare che tale rapporto negoziale tra le parti in causa si è risolto per l'inadempimento della Controparte_1
(già per le ragioni esposte nell'atto introduttivo del
[...] CP_2 giudizio;
per l'effetto dell'inadempimento condannare la
[...]
(già alla restituzione della somma Controparte_1 CP_2 ricevuta di €. 10.980,00, oltre interessi legali e/o moratori e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data di incasso di ogni singolo assegno e fino al saldo;
in via subordinata condannare la Controparte_1
(già al pagamento della somma di €.
[...] CP_2
10.980,00, oltre interessi legali e/o moratori e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge. Instaurato ritualmente il presente giudizio, dichiarata la contumacia della società convenuta, la causa veniva ritenuta matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e degli argomenti di prova desumibili dalla mancata costituzione in giudizio della convenuta. Rimessa la causa in decisione, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. La domanda è fondata e va pertanto accolta. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità contrattuale, al creditore che agisce per la risoluzione e/o il risarcimento del danno è sufficiente provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso di specie, la ha puntualmente assolto al proprio Parte_1 onere probatorio, producendo in giudizio il contratto di consulenza del 25/06/2021 e la prova dell'avvenuto pagamento dell'intero corrispettivo di € 10.980,00. Ha, inoltre, allegato il totale inadempimento della convenuta rispetto a tutte le specifiche obbligazioni assunte dalla convenuta (mancata creazione di opportunità commerciali, mancato affiancamento dell'Export Manager, assenza di aggiornamenti).
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 A fronte di ciò, la scegliendo di rimanere Controparte_1 contumace, non ha fornito alcuna prova liberatoria circa l'esatto adempimento delle proprie prestazioni. Sebbene la contumacia non equivalga a un'ammissione dei fatti addotti dalla controparte, essa costituisce un elemento di valutazione per il giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice può "apprezzare e valutare il materiale probatorio ex art. 116 cod. proc. civ., adoperando, quale criterio per attribuirgli affidabilità, anche la mancata contestazione" (Cass. Civ., Ord. Sez. 3, n. 21069 del 27/07/2024). La totale inerzia processuale della convenuta, unita alla precisione delle allegazioni e alla documentazione prodotta dall'attrice, non può che condurre a ritenere pienamente provato il grave e totale inadempimento della Controparte_1
L'inadempimento della convenuta, essendo totale e riguardando la totalità delle prestazioni che costituivano l'oggetto del sinallagma contrattuale, è da considerarsi di non scarsa importanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., legittimando pienamente la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. Dalla declaratoria di risoluzione discende, ai sensi dell'art. 1458 c.c., l'obbligo di rimettere le parti nella stessa situazione in cui si trovavano anteriormente alla stipula del contratto. La risoluzione, infatti, in tali casi opera con efficacia retroattiva, travolgendo le prestazioni già eseguite e facendo sorgere a carico della parte inadempiente l'obbligo di restituire quanto ricevuto ex art. 2033 c.c., per mancanza di causale. Quindi, accertato il totale inadempimento della Controparte_1 quest'ultima dovrà essere condannata alla restituzione integrale della somma di € 10.980,00, percepita a fronte di una prestazione mai eseguita. Ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. sulla somma capitale da restituire vanno calcolati gli interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - tariffe medie ridotte del 50% pee la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di consulenza oggetto di giudizio per grave l'inadempimento della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 convenuta e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 10.980,00, oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dal fino all'effettivo soddisfo 2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 16.12.2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4