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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/02/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/3221
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2022/3221 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti DI Parte_1 C.F._1
FLURI GAETANO e FIERAMOSCA GIORGIA con domicilio eletto presso il difensore contro con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
Secondo le regole sull'onere della prova il creditore, che agisce per il pagamento del debito, deve provare soltanto il titolo da cui deriva il suo diritto, cioè l'esistenza del credito. Non incombe su di lui, invece, l'onere di provare l'inadempimento. È il debitore, che, dopo la dimostrazione fornita dal creditore, deve eccepire di aver compiuto il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione o che l'inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili. Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova (Cass.: n. 9579 del 2000
, n. 2765 del 1992). Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria. Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza della pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004, Cass.: S.U. n.
6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione dei titoli da cui deriva il proprio credito. Tale documentazione se prodotta a fondamento dell'ingiunzione nel procedimento monitorio, conserva ovviamente la sua efficacia anche nella fase dell'opposizione fino a prova contraria. A tale proposito dall'esame degli atti di causa risulta che sia stata prodotta documentazione sufficiente a determinare il credito per cui è stato azionato il procedimento monitorio, così come si
è determinato in favore del creditore (Cass.: S.U. n. 6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002,
n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche quando il creditore non abbia comunicato al debitore il conto prima del giudizio in via stragiudiziale, la successiva produzione dello stesso nel corso del processo, rappresentando una forma di trasmissione, determina per il debitore il necessario svolgimento di specifiche contestazioni sulla validità dei titoli e documenti depositati in giudizio o sulla non imputabilità dell'inadempimento. Nel caso che ci occupa, parte opponente non è riuscita a fornire una simile prova, né a contestare i titoli su cui si fonda la pretesa del creditore opposto (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n. 1045 del 2015). Né possono valere, invece, contestazioni di carattere generico, come quelle operate dal debitore, né la generica affermazione di nulla dovere.
L'eccezione sulla notifica della cessione del credito, sulla base dell'affermazione che la notifica non sia avvenuta, circostanza non incontroversa sulla scorta della documentazione depositata agli atti, non può valere ad escludere o inficiare la pretesa del creditore cessionario, anche quando fosse provata la mancata notifica. Essendo il debitore ceduto soggetto estraneo rispetto al contratto di cessione, anche se parte del rapporto giuridico, il trasferimento del credito comporta la perdita del diritto da parte del cedente rispetto al debitore ceduto, senza che occorra il suo consenso. Infatti, per il ceduto non assume rilievo giuridico la persona del creditore, dovendo, comunque, effettuare l'adempimento. Il debitore resta obbligato esclusivamente nei confronti del cessionario, unico legittimato a pretendere il pagamento, essendo la notifica della cessione necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Per cui la notificazione, la cessione o la conoscenza sono requisiti di efficacia della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. solo nel senso che rimuovono il limite della tutela del debitore in buona fede (Cass.: n. 15964 del 2011, n. 22280 del 2010, n.
13954 del 2006, n. 2511 del 1976, n. 2243 del 1977, n. 4432 del 1977, n. 3959 del
1977). In ogni caso la notifica della cessione del credito è atto a forma libera, potendo realizzare il fine di rendere il debitore consapevole dell'avvenuta cessione, aliunde, in qualsiasi modo e anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione, come nel caso che ci occupa, operata nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cass: n. 1770 del 2014).
Il prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità e dell'Arbitro
Bancario Finanziario ha escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, per cui la relativa eccezione non merita accoglimento
(Trib. Napoli del 2018; Trib. Catania del .2018) (ABF: n. 424/2013, n. 429/2013, n.
3853/2014, n. 6703/2014, n. 1946/2016, n. 2491/2017). Infatti, in tale tipo di ammortamento, nel quale la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce, gli interessi sulle singole rate sono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Inoltre, il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del contratto di credito, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva. Per cui non si realizza alcuna capitalizzazione di interessi o di interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti, ai sensi dell'art.1283 del cod. civ. In altri termini,
l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi. Si verifica in realtà un fenomeno inverso a quello di capitalizzazione, poiché ciascuna rata paga, oltre agli interessi del periodo, anche una quota del debito in linea capitale, con conseguente riduzione del capitale che fruttifica nel periodo successivo (Trib. Torino del 2014, Trib. Verona del 2015, Trib. Bologna del 2017).
Inoltre, il mutuatario con la consegna e sottoscrizione del piano di ammortamento è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare.
Peraltro, il contratto nel quale non siano precisati in maniera dettagliata i termini del piano di ammortamento alla francese, con indicazione delle singole rate costanti e della gradazione del capitale e degli interessi sulle singole rate, non può considerarsi nullo per indeterminatezza dell'oggetto, quando lo stesso contenga le informazioni essenziali sul tasso di interesse, sull'ammontare del capitale erogato, sulla durata del prestito e la periodicità del rimborso. Neppure tale mancanza determina la nullità parziale del contratto per violazione del principio della trasparenza contrattuale, se l'informazione sui cennati aspetti essenziali sia stata fornita al mutuatario in maniera tale da consentirgli di comprendere appieno le condizioni del finanziamento e il costo e le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
La richiesta relativa all'erronea indicazione del TAEG non assume rilievo decisivo ai fini della decisione della causa sul punto, in quanto al contratto di finanziamento si applica la normativa antecedente la riforma dell'art. 124 del TU Bancario e l'introduzione dell'art.125 bis dello stesso Testo Unico. Per cui sia l'art. 124 TUB previgente, che lo stesso art. 117 del TUB non riguardano le ipotesi di divergenza tra TAEG effettivo e quello dichiarato in contratto, ma il diverso caso della mancata assoluta indicazione del TAEG, che non sussiste nel caso in esame. Infatti, le sanzioni stabilite dal 7 comma dell'art. 117 TUB, costituendo tipiche ipotesi di nullità stabilite per la protezione del contraente debole, possono applicarsi solo nei casi espressamente previsti, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo. La disposizione relativa al comma
6 si riferisce agli interessi senza alcuna determinazione, ma quantificati solo con un rinvio agli usi (c.d. interessi uso piazza). L'ipotesi di cui al comma 4 stabilisce la nullità il contratto di credito quando in esso non siano indicati il tasso di interessi e gli oneri applicati. La norma fa riferimento espresso alla sola ipotesi della omissione di tali indicazioni, che rappresentano soltanto un indice delle condizioni applicate, che, peraltro, appaiono indicate nel caso in esame. Non contempla, invece, quella della difformità tra i tassi applicati e quelli pubblicizzati. Infatti, l'art.117 TUB è inserito dal legislatore nella sezione II del TUB, che riguarda la pubblicità e l'informazione precontrattuale ed ha valore di regola di comportamento, al fine di valutare il rispetto del canone della trasparenza contrattuale. Dovendo rientrare tale fattispecie nel novero di quelle che vietano pratiche commerciali o pubblicità ingannevoli, avendo fornito al consumatore una informazione non veritiera sulle condizioni contrattuali. La nullità delle clausole contrattuali è stabilita dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6, TUB, espressamente prevede l'ipotesi del TAEG non correttamente determinato e, quindi difforme da quello pubblicizzato, ma tale norma non si applica come nel caso in esame ai contratti sorti prima della sua entrata in vigore (il 125bis TUB è entrato in vigore il 13.8.2010)
(Tribunale Torino, 14 Novembre 2018, C. App. Bologna, n. 551 del 2020, C. Appello
Torino 28.1.2020, Tribunale Termini Imerese 6.2.2019, Tribunale Bologna
29.09.2017, Tribunale Bergamo 08.09.2017, Tribunale Pescara 18.8.2017, Tribunale
Monza 17.08.2017, Tribunale Milano 28.07.2017, Trib. Busto Arsizio 19.07.2017,
Trib. Mantova 2.5.2017, Tribunale Roma 19.04.2017, Trib. Salerno 31.1.2017, ABF collegio Napoli 9686 del 27.10.2016).
La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento, che conferma integralmente;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap come per legge;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 24/02/2025
Il Giudice
Pasquale Spagnoletti
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2022/3221 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti DI Parte_1 C.F._1
FLURI GAETANO e FIERAMOSCA GIORGIA con domicilio eletto presso il difensore contro con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
Secondo le regole sull'onere della prova il creditore, che agisce per il pagamento del debito, deve provare soltanto il titolo da cui deriva il suo diritto, cioè l'esistenza del credito. Non incombe su di lui, invece, l'onere di provare l'inadempimento. È il debitore, che, dopo la dimostrazione fornita dal creditore, deve eccepire di aver compiuto il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione o che l'inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili. Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova (Cass.: n. 9579 del 2000
, n. 2765 del 1992). Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria. Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza della pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004, Cass.: S.U. n.
6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione dei titoli da cui deriva il proprio credito. Tale documentazione se prodotta a fondamento dell'ingiunzione nel procedimento monitorio, conserva ovviamente la sua efficacia anche nella fase dell'opposizione fino a prova contraria. A tale proposito dall'esame degli atti di causa risulta che sia stata prodotta documentazione sufficiente a determinare il credito per cui è stato azionato il procedimento monitorio, così come si
è determinato in favore del creditore (Cass.: S.U. n. 6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002,
n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche quando il creditore non abbia comunicato al debitore il conto prima del giudizio in via stragiudiziale, la successiva produzione dello stesso nel corso del processo, rappresentando una forma di trasmissione, determina per il debitore il necessario svolgimento di specifiche contestazioni sulla validità dei titoli e documenti depositati in giudizio o sulla non imputabilità dell'inadempimento. Nel caso che ci occupa, parte opponente non è riuscita a fornire una simile prova, né a contestare i titoli su cui si fonda la pretesa del creditore opposto (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n. 1045 del 2015). Né possono valere, invece, contestazioni di carattere generico, come quelle operate dal debitore, né la generica affermazione di nulla dovere.
L'eccezione sulla notifica della cessione del credito, sulla base dell'affermazione che la notifica non sia avvenuta, circostanza non incontroversa sulla scorta della documentazione depositata agli atti, non può valere ad escludere o inficiare la pretesa del creditore cessionario, anche quando fosse provata la mancata notifica. Essendo il debitore ceduto soggetto estraneo rispetto al contratto di cessione, anche se parte del rapporto giuridico, il trasferimento del credito comporta la perdita del diritto da parte del cedente rispetto al debitore ceduto, senza che occorra il suo consenso. Infatti, per il ceduto non assume rilievo giuridico la persona del creditore, dovendo, comunque, effettuare l'adempimento. Il debitore resta obbligato esclusivamente nei confronti del cessionario, unico legittimato a pretendere il pagamento, essendo la notifica della cessione necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Per cui la notificazione, la cessione o la conoscenza sono requisiti di efficacia della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. solo nel senso che rimuovono il limite della tutela del debitore in buona fede (Cass.: n. 15964 del 2011, n. 22280 del 2010, n.
13954 del 2006, n. 2511 del 1976, n. 2243 del 1977, n. 4432 del 1977, n. 3959 del
1977). In ogni caso la notifica della cessione del credito è atto a forma libera, potendo realizzare il fine di rendere il debitore consapevole dell'avvenuta cessione, aliunde, in qualsiasi modo e anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione, come nel caso che ci occupa, operata nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cass: n. 1770 del 2014).
Il prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità e dell'Arbitro
Bancario Finanziario ha escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, per cui la relativa eccezione non merita accoglimento
(Trib. Napoli del 2018; Trib. Catania del .2018) (ABF: n. 424/2013, n. 429/2013, n.
3853/2014, n. 6703/2014, n. 1946/2016, n. 2491/2017). Infatti, in tale tipo di ammortamento, nel quale la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce, gli interessi sulle singole rate sono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Inoltre, il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del contratto di credito, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva. Per cui non si realizza alcuna capitalizzazione di interessi o di interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti, ai sensi dell'art.1283 del cod. civ. In altri termini,
l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi. Si verifica in realtà un fenomeno inverso a quello di capitalizzazione, poiché ciascuna rata paga, oltre agli interessi del periodo, anche una quota del debito in linea capitale, con conseguente riduzione del capitale che fruttifica nel periodo successivo (Trib. Torino del 2014, Trib. Verona del 2015, Trib. Bologna del 2017).
Inoltre, il mutuatario con la consegna e sottoscrizione del piano di ammortamento è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare.
Peraltro, il contratto nel quale non siano precisati in maniera dettagliata i termini del piano di ammortamento alla francese, con indicazione delle singole rate costanti e della gradazione del capitale e degli interessi sulle singole rate, non può considerarsi nullo per indeterminatezza dell'oggetto, quando lo stesso contenga le informazioni essenziali sul tasso di interesse, sull'ammontare del capitale erogato, sulla durata del prestito e la periodicità del rimborso. Neppure tale mancanza determina la nullità parziale del contratto per violazione del principio della trasparenza contrattuale, se l'informazione sui cennati aspetti essenziali sia stata fornita al mutuatario in maniera tale da consentirgli di comprendere appieno le condizioni del finanziamento e il costo e le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
La richiesta relativa all'erronea indicazione del TAEG non assume rilievo decisivo ai fini della decisione della causa sul punto, in quanto al contratto di finanziamento si applica la normativa antecedente la riforma dell'art. 124 del TU Bancario e l'introduzione dell'art.125 bis dello stesso Testo Unico. Per cui sia l'art. 124 TUB previgente, che lo stesso art. 117 del TUB non riguardano le ipotesi di divergenza tra TAEG effettivo e quello dichiarato in contratto, ma il diverso caso della mancata assoluta indicazione del TAEG, che non sussiste nel caso in esame. Infatti, le sanzioni stabilite dal 7 comma dell'art. 117 TUB, costituendo tipiche ipotesi di nullità stabilite per la protezione del contraente debole, possono applicarsi solo nei casi espressamente previsti, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo. La disposizione relativa al comma
6 si riferisce agli interessi senza alcuna determinazione, ma quantificati solo con un rinvio agli usi (c.d. interessi uso piazza). L'ipotesi di cui al comma 4 stabilisce la nullità il contratto di credito quando in esso non siano indicati il tasso di interessi e gli oneri applicati. La norma fa riferimento espresso alla sola ipotesi della omissione di tali indicazioni, che rappresentano soltanto un indice delle condizioni applicate, che, peraltro, appaiono indicate nel caso in esame. Non contempla, invece, quella della difformità tra i tassi applicati e quelli pubblicizzati. Infatti, l'art.117 TUB è inserito dal legislatore nella sezione II del TUB, che riguarda la pubblicità e l'informazione precontrattuale ed ha valore di regola di comportamento, al fine di valutare il rispetto del canone della trasparenza contrattuale. Dovendo rientrare tale fattispecie nel novero di quelle che vietano pratiche commerciali o pubblicità ingannevoli, avendo fornito al consumatore una informazione non veritiera sulle condizioni contrattuali. La nullità delle clausole contrattuali è stabilita dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6, TUB, espressamente prevede l'ipotesi del TAEG non correttamente determinato e, quindi difforme da quello pubblicizzato, ma tale norma non si applica come nel caso in esame ai contratti sorti prima della sua entrata in vigore (il 125bis TUB è entrato in vigore il 13.8.2010)
(Tribunale Torino, 14 Novembre 2018, C. App. Bologna, n. 551 del 2020, C. Appello
Torino 28.1.2020, Tribunale Termini Imerese 6.2.2019, Tribunale Bologna
29.09.2017, Tribunale Bergamo 08.09.2017, Tribunale Pescara 18.8.2017, Tribunale
Monza 17.08.2017, Tribunale Milano 28.07.2017, Trib. Busto Arsizio 19.07.2017,
Trib. Mantova 2.5.2017, Tribunale Roma 19.04.2017, Trib. Salerno 31.1.2017, ABF collegio Napoli 9686 del 27.10.2016).
La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento, che conferma integralmente;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap come per legge;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 24/02/2025
Il Giudice
Pasquale Spagnoletti