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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/09/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, I^ sezione Civile, nella persona del
G.O.T. avv. Giuseppe Maria Orlando, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2899/2018 R.G. promossa da
Codice Fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla C.F._1
via San Giorgio Extra n. 3C, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo
Fisichella e Stefano Massimino per mandato in atti
- A ttrice, opponente contro
, titolare della ditta individuale IMPIANTI E CP_1
COSTRUZIONI FAZIA VINCENZO, Partita IVA , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via Montevergine n.
13, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca
Gangemi, giusta procura in atti
- Convenuto, opposto
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19 giugno 2025, il cui verbale deve intendersi integralmente richiamato in questa sede, le parti hanno
1 precisato le rispettive conclusioni riportandosi agli atti ed ai precedenti verbali di causa.
All'esito, il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione, senza concedere i termini di cui all'art. 190 del codice di rito, in quanto le stesse parti vi hanno rinunciato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità degli atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp.att. c.p.c.).
L'esplicazione dell'iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante, Cassazione Civile, sentenze nn. 7014/24, 6759/19, 4931/14, 12123/13, 8667/11).
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra
[...]
ha proposto formale opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 373, emessa da questo Tribunale il 2-3 maggio 2018 (fascicolo monitorio N. 1559/2018 R.G.) e notificatale a mezzo posta il 26 maggio 2018, deducendo la mancata messa in mora da parte del creditore, contestando la valenza probatoria della fattura e delle scritture contabili allegate al ricorso ed il fatto che l'opposto non le aveva proposto alcun preventivo per lavori di ristrutturazione effettuati (in ordine ai quali ha evidenziato l'esistenza di vizi, spiegando riconvenzionale).
L'opponente ha anche allegato un pagamento complessivo di €
8.000,00, di cui € 3.000,00 a mezzo di 5 bonifici bancari ed € 5.000,00
2 in relazione ai quali non sarebbe stata rilasciata alcuna quietanza.
L'attrice-opponente ha formulato, quindi, le seguenti domande:
“
1. In via principale, dichiarare la nullità del D.I. de quo per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. , stante inoltre l'inesistenza di alcuna messa in mora e comunque l'insussistenza di qualsivoglia credito vantato da nei confronti della IG.ra CP_1 [...]
; per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 373/18 Parte_1
oggi opposto;
2. In via gradatamente subordinata, dichiarare che nulla è dovuto al sig. dalla signora per i lavori eseguiti, atteso che il CP_1 Parte_1
ha percepito per i predetti lavori ulteriori somme non dichiarate CP_1
e che parte dei lavori è stata arbitrariamente eseguita in assenza di preventiva autorizzazione;
3. In via meramente subordinata, preliminarmente accertati i vizi denunciati, dichiarare che nulla e dovuto per i lavori eseguiti o comunque ridurre la somma portata dal decreto ingiuntivo secondo quanto sarà accertato in corso di causa;
4. In ogni caso, condannare alla refusione delle spese CP_1
processuali ed al pagamento delle competenze professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre oneri di legge, nonché delle spese sostenute dalla sig.ra per l'espletamento della Parte_1
perizia a firma dell'Ing. Persona_1
4. In via riconvenzionale:
- accertare l'esistenza dei vizi e dei difetti contestati e per l'effetto dichiarare la responsabilità del IG. nei confronti della CP_1
IG.ra ex artt. 1668 c.c. e per l'effetto condannare il predetto CP_2
odierno opposto alla eliminazione degli stessi e al risarcimento di tutti
i danni patiti e patiendi per la non corretta esecuzione dei lavori commissionati, da quantificarsi – eventualmente anche in via
3 equitativa – in corso di causa”.
La convenuta-opposta si è costituita in giudizio con comparsa depositata in Cancelleria il 15 aprile 2019, contestando integralmente la ricostruzione in fatto e le argomentazioni difensive dell'opponente, evidenziando come controparte avesse confermato la sussistenza di un rapporto contrattuale.
La stessa, quindi, ha negato la sussistenza dei vizi denunciati ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto al risarcimento del danno ed alla riduzione del prezzo, insistendo nella piena legittimità dell'ingiunzione di pagamento e nella validità della fattura e concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata.
Concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 cpc, la causa è stata istruita attraverso la produzione documentale delle parti, prova per interpello e prova orale.
II. Occorre muovere dalla considerazione che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita a un ordinario giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario e nel quale il creditore opposto, attore in senso sostanziale, è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria;
ne discende che il giudice non deve valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma anche la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mentre l'opponente - che sostanzialmente riveste posizione di parte convenuta - è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque,
4 di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto.
Il giudice dell'opposizione, pertanto, non è tenuto ad accertare
(soltanto) se al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo sussistevano tutti i requisiti di legittimità e di validità previsti dalle norme processuali in materia, dovendo procedere (comunque) alla valutazione della fondatezza o meno della pretesa creditoria tenendo conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte, dovendosi, dunque, ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, sussistano al momento della pronuncia della sentenza sull'opposizione (Cassazione civile,
09.11.2021 n. 32792).
È pacifico anche che - sulla scorta di granitica giurisprudenza di legittimità, consolidatasi dopo la nota pronunzia delle Sezioni Unite n.
13533/2001 - quando il creditore agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento può limitarsi a provare la fonte - negoziale o legale - del diritto ed il relativo termine di scadenza e ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le tante, Cassazione civile, 28/06/2024
n. 17915 o 27/01/2023 n. 2554).
III. Ciò premesso in termini generali, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra gli odierni contendenti non è in contestazione.
Se nell'atto di citazione in opposizione a D.I. le argomentazioni difensive della IG.ra sul punto erano state piuttosto Parte_1
generiche, nell'istanza ex art. 177 c.p.c. depositata telematicamente il
22 febbraio 2021 è detto chiaramente: “In primo luogo la prova per testi richiesta da controparte non è ammissibile poiché i relativi
5 articolati di prova riguardano circostanze note, non contestate e pacifiche tra le parti … questa difesa non contesta l'avvenuta effettuazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile; ciò che è in contestazione è la corretta effettuazione di tali lavori. Anche la circostanza dei pagamenti solo parziali effettuati dalla IG.ra
è da considerare altrettanto pacifica, tanto è vero che per Parte_1
tali somme è stato emesso il decreto ingiuntivo oggi opposto”.
A ciò si aggiungano le dichiarazioni rese dall'opponente stessa nella prova per interpello (verbale udienza 25 maggio 2021), nonché quelle dei testimoni escussi (verbale udienze 25 maggio 2021, 25 gennaio
2022).
Anche il teste , figlio dell'attrice e Testimone_1
proprietario dell'immobile, ha confermato l'esecuzione dei lavori da parte della ditta Fazia e che una parte dei lavori sono stati pagati a mezzo di bonifico bancario.
A scrutinio di questo decidente, tuttavia, tenuto conto dell'entità dei lavori e delle dimensioni e della natura dell'impresa convenuta, il rapporto tra gli odierni contendenti va ricondotto al contratto d'opera, regolato dagli art. 2222 e ss. c.c., piuttosto che quello di appalto.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, i quali non richiedono la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo essere conclusi anche per facta concludentia ed hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere, a fronte di corrispettivo, un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si fonda sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere: il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 cod. civ., mentre il contratto di appalto postula un'organizzazione di media o grande impresa cui
6 l'obbligato è preposto (da ultimo, Cassazione civile, 17/04/2025 n. 10154).
IV. È da valutare, a questo punto, la questione dei presunti vizi dell'opera, dedotta dall'opponente sia al fine di paralizzare la pretesa creditoria del IG. che quale fondamento della propria domanda CP_1
riconvenzionale, tenuto conto che, sin dall'atto di costituzione, il convenuto-opposto ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, evidenziando anche la mancata tempestiva denuncia devi vizi.
Infatti, se il prestatore d'opera eccepisce la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c., per i vizi dell'opera, incombe sul committente l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione.
Va altresì rilevato che l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c., ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all'effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente.
La decadenza, infatti, paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d'opera; sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa (Cassazione civile,
11/03/2015 n. 4908, riguardante un contratto d'opera, ma nella quale la
S.C. ricorda che il principio si applica anche a quello d'appalto, richiamando Cassazione n. 10579/2012).
A mente del secondo comma dell'art. 2226 c.c., “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore
d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna” (riguardo all'appalto, l'art. 1167 c.c. prevede un
7 termine di 60 giorni per la denuncia e di due anni per la prescrizione).
Nella fattispecie che ci occupa, la IG.ra asserisce di aver “sin da Parte_1
subito, denunziato sia la non corretta esecuzione dei lavori commissionati, sia la presenza di diversi e gravi vizi/danni inficianti la stessa funzionalità dell'immobile con particolare riferimento all'integrità degli intonaci ed al rigonfiamento delle pareti”.
La circostanza non è stata provata in alcun modo: non vi è in atti alcun documento attestante una denuncia tempestiva ed il capitolato 5) della prova orale articolata nella memoria 183 c. VI cpc era certamente inammissibile perché generico, in quanto privo di riferimenti temporali, oltre che perché contenente elementi valutativi.
Dall'esame delle emergenze processuali, poi, si ricava:
- che i lavori sono stati eseguiti nel 2015 (concordi dichiarazioni dei testimoni);
- che la cattiva esecuzione degli stessi si sarebbe appalesata poco tempo dopo la fine (deposizione ); Tes_1
- che tra il maggio del 2016 e l'ottobre del 2017 sono stati effettuati 5 bonifici da parte della committente.
Appare del tutto inverosimile che, a fronte di gravi problematiche emerse all'inizio del 2016, la committente abbia continuato ad effettuare pagamenti fino all'ottobre del 2017.
V. Passando al merito, va detto che in linea di principio, la fattura commerciale - in considerazione della sua formazione unilaterale e della sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto - si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito che - se può integrare prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto
8 monitorio - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non costituisce prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto.
Quando sul rapporto v'è contestazione, quindi, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio. (tra tante, Cassazione civile 13/10/2016, n.20690).
Nel caso in esame, tuttavia, occorre tener conto del fatto che le contestazioni formulate nell'atto di opposizione appaiono quanto mai generiche affermazioni riguardanti unicamente l'inidoneità della fattura posta a base della richiesta di emissione dell'ingiunzione di pagamento e che, inoltre, le stesse non possono che essere interpretate alla luce del tenore complessivo dell'intera linea difensiva assunta e sostanzialmente mirata all'affermazione dell'esistenza di vizi e difetti delle opere eseguite dalla ditta convenuta (il che comporta, di per sé, il riconoscimento del rapporto contrattuale).
L'esecuzione delle opere, come detto, è stata dapprima implicitamente ammessa dall'opponente, quindi esplicitamente confermata nell'istanza ex art. 177 c.p.c. e nel corso dell'interrogatorio formale, con efficacia confessoria.
In questa prospettiva, la fattura assume valenza probatoria anche nel presente giudizio di opposizione in ordine al quantum debeatur.
Si osserva, difatti, che tra le ricevute dei bonifici effettuati dall'attrice- opponente (allegato sub 3 della produzione telematica , Parte_1
quella del 2 dicembre 2016 riporta chiaramente la dicitura “II acconto fatt. n. 2 controsoffitto”, mentre quelle successive recano come causale
III, IV e V acconto, ad inequivocabile dimostrazione che l'opponente aveva ricevuto la fattura e l'aveva accettata, pagandone l'importo in più riprese.
9 I pagamenti dimostrati dall'opponente, per un totale di € 3.000,00, del resto, sono tutti successivi all'emissione della fattura:
- bonifico di € 1.000,00 del 9 maggio 2016;
- bonifico di € 500,00 del 2 dicembre 2016;
- bonifico di € 300,00 del 6 febbraio 2017;
- bonifico di € 1.000,00 del 22 agosto 2017;
- bonifico di € 200,00 del 27 ottobre 2017.
Assolutamente priva di riscontro probatorio, invece, è rimasta l'asserita corresponsione della ulteriore somma di € 5.000,00, in ordine alla quale l'attrice non ha articolato prova, né ha chiarito le modalità
(assegni, contanti, bonifici) e i tempi del/dei versamento/i.
Parte opposta, dal canto suo, non ha assunto una posizione chiara in ordine ai pagamenti effettuati dalla IG.ra , essendosi limitata Parte_1
a negare di averle mai ricevute (pag. 4 della comparsa di costituzione), salvo affermare in seguito che “la sig.ra ha solo Parte_1
parzialmente corrisposto le somme per i lavori eseguiti” (pag. 3 della conclusionale) e che “anzi, il Tribunale apprezzerà numerosi elementi di segno contrario tra i quali gli acconti nel tempo corrisposti dalla sig.ra opponente, senza muovere alcuna contestazione alla Parte_1
ditta Fazia” (pag. 5 della conclusionale).
Alla luce delle superiori considerazioni, l'ingiunzione di pagamento n.
373, emessa da questo Tribunale il 2-3 maggio 2018 (fascicolo monitorio N. 1559/2018 R.G.) dev'essere revocata e, tenuto conto dei versamenti effettuati dopo l'emissione della fattura, la IG.ra Parte_1
dev'essere condannata alla corresponsione della residua somma di €
10.420,00, oltre interessi oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto all'effettivo soddisfo.
VI. In ordine alla domanda riconvenzionale, dev'essere dichiarata
10 l'intervenuta prescrizione ex art. 2226, c. II c.p.c., in quanto l'azione avrebbe dovuto essere esercitata entro un anno dalla consegna.
VII. Rimane da valutare la richiesta ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposto, di cui - tuttavia - non si ravvisano i presupposti.
L'opposizione proposta dalla IG.ra è stata accolta, pur se Parte_1
parzialmente ed ha condotto alla revoca dell'ingiunzione di pagamento, sicché è evidente che l'azione proposta non era temeraria.
Quanto al denunciato abuso del processo, escluso ogni comportamento ostruzionistico in corso di causa, l'indicazione di un termine eccessivo a comparire, in effetti, proprio per la sua sproporzione appare più un errore materiale di indicazione dell'anno (il 18 novembre 2018, invece che 2019, sarebbe coerente col termine a comparire di 90 giorni, considerata la notifica ai primi di luglio) che una scelta deliberata.
VIII. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del GOT avv. Giuseppe
Maria Orlando, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.
2899/2018, disattesa ogni contraria istanza:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ingiunzione di pagamento n. 373, emessa da questo Tribunale il
2-3 maggio 2018 (fascicolo monitorio n. 1559/2018 R.G.);
2) Accerta e dichiara il credito del convenuto per le causali di cui in parte motive e condanna la IG.ra al pagamento, in Parte_1
favore del IG. della somma di € 10.420,00, oltre CP_1
11 interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto all'effettivo soddisfo;
3) Rigetta ogni altra domanda;
4) Condanna la IG.ra al pagamento delle spese Parte_1
di lite, che vengono liquidate in € 5.077,00 per compensi (DM 55/2014-
147/2022, scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000, valori medi); dispone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, avvocati
Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 1 settembre 2025
IL G.O.T. (avv. Giuseppe Maria Orlando)
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