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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/03/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1138/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA RAFFAELE come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene resa all'esito trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. prevista per l'udienza del 6.3.2025.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento del TFR a carico del fondo di garanzia di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982 sulla base del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della società dal 29.3.2010 al 21.5.2013 e CP_2
quantificato in euro 2760,53 richiesto con domanda amministrativa presentata il
15.12.2021.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto:
- che con decreto ingiuntivo n. 548 del 01.07.2019 notificato il 13.08.2020 e munito di formula esecutiva il 05.08.2021, il Tribunale di Napoli -Sezione lavoro- ingiungeva alla il pagamento in favore dell'istante della complessiva somma Parte_2 di € 2.760,53 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- che, notificato regolare precetto di pagamento in data 20.09.2021 per la somma complessiva di € 3.204,16, lo stesso rimaneva insoluto;
- che l'istante, in data 08.11.2021, procedeva a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte Appello di Napoli a pignoramento mobiliare, che risultava totalmente negativo;
- che, come da visura catastale, che si allega, la non risulta Parte_2
intestataria di beni immobili;
- che la eniva dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli – Sezione Parte_2
Fallimentare- con sentenza n. 138/2015;
- che l'istante, di conseguenza, ha proposto domanda per la corresponsione del
T.F.R. alla sede territorialmente competente, ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 29 maggio 1982 n. 297 in modalità online il 15.12.2021 allegando tutta la documentazione necessaria all'istruzione della pratica;
- che la domanda veniva rigettata in via amministrativa per prescrizione del diritto.
2 L' costituitosi in giudizio, ha eccepito la carenza di domanda presentata in CP_1
modalità telematica, la decadenza annuale ex articolo 47 comma III d.P.R. n.
639/1970 e la prescrizione del diritto e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Va rigettata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 47 dpr 639/1970, non essendo decorso il termine di un anno e trecento giorni tra la presentazione della domanda amministrativa in data 15.12.2021 ed il deposito del ricorso giudiziario in data
26.1.2023.
La disposizione richiamata (come modificata dal d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992) stabilisce, ai commi 2 e 3, che "2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.”.
È poi il caso di evidenziare che ai sensi del richiamato art. 24 l. n. 88/1989, “le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il
Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la turbercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra- comunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse
3 in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".
Con norma di interpretazione autentica il legislatore, all'art. 6 del d.l. 103/1991, conv. in l. n. 166/1991, ha poi previsto che “I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.”
4. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal la parte ha documentato di CP_1
aver inoltrato in data 13.12.2021 la domanda con la prescritta modalità telematica.
5. Per ragioni di ordine logico va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione:
l'eccezione è infondata per le ragioni che seguono.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in relazione alla decorrenza del CP_ termine di prescrizione che “il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di CP_ pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824).
Difatti, il diritto di credito azionato in questa sede, avendo natura previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, che li individua nell'insolvenza del datore di
4 lavoro, nella verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva.
Nella fattispecie in esame, essendo intervenuto il provvedimento con cui è stato accertato il diritto al TFR con la relativa quantificazione in data 1.7.2019 (cfr. decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli Nord in atti) e l'esito della procedura esecutiva in data 8.11.2021 (cfr. verbale di pignoramento mobiliare negativo in atti), non risulta maturato il termine quinquennale di prescrizione da computarsi da tale ultima data al momento della presentazione della domanda amministrativa in data
15.12.2021, tenuto conto anche della sospensione del termine di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale.
6. Passando al merito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n . 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia anche quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L'espressione "non soggetto alle disposizioni del
R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del
1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo. Ove pertanto l'accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può CP_ conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5 (Cass., 8529/2012, cit.).
4.3. Il comma 5 dell'art. 2 regola una fattispecie diversa, perchè si applica qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare: ricorrendo questa situazione e sussistendo le altre due condizioni di cui si è sopra detto (la cessazione del rapporto di lavoro e l'inadempimento, in tutto o in parte, del datore di lavoro), il lavoratore o i suoi aventi causa possono fare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di garanzia,
"semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti". In tal caso, in luogo della prova dell'insolvenza del datore di lavoro, la
5 legge richiede due diversi requisiti: c) la dimostrazione che il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267"; d) la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti. In altre parole, riguardo a quest'ultimo requisito, poichè il lavoratore non può ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali fra quelli indicati, deve almeno provare che non sussiste, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale generica dell'art. 2740 c.c.; e tale prova, secondo il dettato della legge, viene pure desunta, in base all'utilizzazione di una diversa presunzione legale, da un altro fatto (inequivocabilmente certo), essendo necessario (ma in tal caso anche sufficiente) che il lavoratore dimostri di avere proceduto - in modo serio e adeguato, ancorchè, eventualmente, infruttuoso all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale (cfr. in tal senso, Cass. 27/10/2009, n. 22647; Cass. 16/6/1998, n. 6004;
Cass. 9/3/2001, n. 3511; Cass. 26/2/2004, n. 3939)” (Cassazione civile, sez. lav.,
28/03/2017, n. 7924). Inoltre, secondo la giurisprudenza, “in caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto - come nella specie - alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore, che invochi l'intervento del Fondo di garanzia L. n. 297 del 1982, ex art. 2, l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, e ha precisato che, a tal fine, non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, dell'art. 543 c.p.c. e ss., e art. 555
c.p.c. e ss. (cfr. Cass. n. 4666 del 2002 e 10953 del 2003). Dovendo pertanto ritenersi che l'esito negativo della procedura individuale di esecuzione forzata non sia di per sè solo sufficiente al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia, risultando piuttosto meramente funzionale all'accertamento dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente, coerentemente con il disposto dell'art. 2740 c.c. e con l'assunzione in via sussidiaria delle obbligazioni già gravanti sul datore di lavoro da parte del
Fondo di garanzia (così ancora Cass. n. 12105 del 2008), resta da ribadire che le
6 ricerche imposte al lavoratore costituiscono in quest'ottica mera espressione dell'ordinaria diligenza che l'ordinamento richiede a qualunque titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità (cfr. Cass. nn.
4783 del 2003 e 12105 del 2008 entrambe citt.), dovendo semplicemente escludersi che, una volta effettuate tali ricerche, il lavoratore debba necessariamente esperire procedure esecutive che appaiano prima facie infruttuose o aleatorie, essendo i loro costi certi, secondo un criterio di ragionevole probabilità, superiori ai benefici futuri
(cfr. Cass. n. 14447 del 2004)” (Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2016, n. 17593): in applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto che l'infruttuosa esecuzione mobiliare esperita nei confronti del datore di lavoro non è idonea, di per sé sola, a dimostrare l'insolvenza dello stesso, se nulla sia stato documentato
(anche) in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del datore di lavoro debitore e in ordine all'inidoneità di tale patrimonio immobiliare ad operare come garanzia generica dell'obbligazione gravante sul datore di lavoro nei confronti del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2016, n. 17593). In altri termini, “Il lavoratore, creditore del t.f.r. nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per CP_ chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l' è tenuto a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro con un serio tentativo di esecuzione. Qualora si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione è tenuto a esperire quelle che appaiano fruttuose secondo il principio dell'ordinaria diligenza, ma non è tenuto a esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, quando, per queste ultime, i costi certi superino i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità” (Cassazione civile sez. lav. 29 luglio 2004 n.
14447).
Inoltre, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, “l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei CP_1 confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto
7 di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione” (cfr. Cass, n. 14020 del 07/07/2020).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, va evidenziato che risulta documentato da parte del ricorrente tentativo di intraprendere una procedura esecutiva, tentativo che ha avuto esito negativo.
In presenza di tutti i presupposti di legge il ricorso va accolto e l' va CP_1
condannato al pagamento del TFR in favore della parte ricorrente quantificato in €
2.760,53 oltre accessori previsti per legge.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.,
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.760,53 per il CP_1
titolo indicato in parte motiva, oltre accessori previsti per legge;
8 - condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che CP_1
liquida in complessivi euro 950,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E
CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Aversa, 7.3.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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