Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1194
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    Il giudice rileva che il termine di prescrizione è quinquennale. Le intimazioni di pagamento prodotte dall'ente impositore, pur interruttive del termine, sono state notificate in data anteriore di poco meno di cinque anni rispetto alla notifica della cartella di pagamento impugnata, e comunque non è stata fornita prova della spedizione del CAD. Pertanto, il credito è prescritto.

  • Rigettato
    Mancata notifica di atti prodromici

    L'eccezione è infondata in quanto il ricorso è stato accolto per prescrizione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'eccezione è infondata in quanto il ricorso è stato accolto per prescrizione.

  • Altro
    Richiesta di condanna in solido

    La richiesta è assorbita dall'accoglimento del ricorso per prescrizione e dalla conseguente condanna al pagamento delle spese.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso

    L'eccezione è infondata in quanto le eccezioni proposte dal ricorrente non attengono al merito della pretesa ma all'atto che qui si impugna.

  • Rigettato
    Mancato deposito attestazione di conformità

    L'eccezione è infondata in quanto la giurisprudenza consolidata ritiene che il mancato deposito dell'attestazione di conformità comporti una irregolarità sanabile e non una nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1194
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1194
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo