Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 23/12/2025, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04251/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02332/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2332 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Cazzin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, piazza Lima, n. 1;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento del 29/05/2024 n.-OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Milano, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di emersione -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa VA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino filippino, ha impugnato con l’odierno ricorso il provvedimento della Prefettura di Milano di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020 presentata per la sua regolarizzazione. In particolare, nel predetto provvedimento si rileva che non è pervenuta la documentazione relativa alla cessione di fabbricato a favore del lavoratore straniero, né la ricevuta di pagamento del contributo previdenziale forfettario per i rapporti di lavoro instaurati prima dell’invio dell’istanza di emersione, richiamandosi altresì il parere negativo della Questura “ ai sensi dell’art. 103 co 10 lett d ”.
2. Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
3. All’esito della camera di consiglio del 23.10.2024 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 1232/2024, il provvedimento impugnato è stato sospeso ai fini di un motivato riesame da parte dell’amministrazione, in quanto:
- “ il provvedimento impugnato assume a presupposto il parere negativo della competente Questura correlato alla “presenza di reati ex art. 103, comma 10, lett. d)” del D.L. n. 34/2020; (…) tale fattispecie non prevede alcun automatismo espulsivo a fronte della commissione delle fattispecie criminose ivi indicate, richiedendo al contrario la valutazione in concreto della pericolosità sociale dei cittadini stranieri, che non possono accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare se “comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ”. Pertanto, è stato ritenuto che la motivazione del provvedimento non contenesse “ alcuna valutazione di pericolosità sociale del ricorrente, anche considerato che, rispetto all’unico precedente penale indicato in ricorso, risalente al 2016, è intervenuta la dichiarazione di estinzione del reato a seguito di positivo affidamento in prova con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 16.03.2023 ”. Infine, quanto all’incompleto pagamento del contributo forfettario, è stata ravvisata la possibilità di procedere alla sua regolarizzazione “ tramite soccorso istruttorio ”.
4. All’esito del riesame disposto da questo Tribunale, in data 30.05.2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato in atti una comunicazione della Prefettura di Milano – poi rettificata con successiva comunicazione del 13.06.2025 – dalla quale risulta che, “ ripristinata telematicamente l’istanza -OMISSIS- in esito all’appuntamento per la valutazione della documentazione tenutosi presso questa Prefettura il 07/03/2025, è stata positivamente conclusa con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e con l’emissione della richiesta di permesso di soggiorno per l’odierno ricorrente ”.
5. Alla camera di consiglio del 18.12.2025 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti.
6. Come anticipato alle parti, ritiene il Collegio che la causa possa essere definita con sentenza ex art. 60 c.p.c., poiché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo più il ricorrente, alla luce della sottoscrizione del contratto di soggiorno e della correlata richiesta di emissione del permesso, alcun interesse alla coltivazione dell’impugnativa e alla decisione nel merito della causa.
7. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e della limitata attività difensiva connessa all’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GA AT, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
VA CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CC | GA AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.