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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/12/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
NR.G. 3098/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. EN VE, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3098/2019 tra
( ), nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Siracusa, viale santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. BONNICI Maurilio, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Teracati n. 110, presso lo studio dell'avv.
BU RA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Processo
Con ricorso depositato in data 11.10.2019 , premettendo essere dipendente dal Parte_1
21.06.2016 della , con la qualifica di assistente sociale ed Controparte_1 inquadramento al livello B del CCNL di categoria, impugnava la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni, intimatagli a mezzo pec del 04.10.2019, a seguito di avviso di addebito del 19.09.2019, con la quale gli veniva contestato
“un comportamento sarcastico ed offensivo nei confronti di un residente oltre ad una grave irregolarità dell'espletamento dei compiti assegnati e connessi alla qualifica rivestita all'interno della struttura posto in essere durante il turno di lavoro del 14 settembre u.s.”. A fondamento del ricorso deduceva che la suddetta sanzione era stata adottata in evidente violazione del diritto di difesa garantito al lavoratore, del principio di buona fede e correttezza nonché del criterio di proporzionalità tra l'infrazione e la sanzione.
Precisava di aver provveduto, con racc. a.r. inviata in data 24.9.2019, a riscontrare l'avviso ricevuto in data 20.09.2019, rappresentando di non avere adottato alcun comportamento offensivo nei confronti di residenti della struttura e rilevando, al contempo, come dal tenore della contestazione mossa dal datore di lavoro non si evincesse in alcun modo né l'episodio avvenuto né i soggetti coinvolti, così da rendere difficile addurre qualunque giustificazione;
per tale ragione, deduceva di aver richiesto un colloquio con i responsabili dell' al fine di individuare e chiarire i fatti CP_1 oggetto del richiamo prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento, ma che tale richiesta era rimasta priva di riscontro.
Deduceva, inoltre, di essere stato vittima di atteggiamenti vessatori da parte del datore di lavoro consistenti nella propria esclusione dallo svolgimento di diverse attività terapeutiche, dai colloqui clinici, nonché dai turni notturni e nell'affiancamento costante di un collega nei turni effettuati durante il giorno;
tale atteggiamento aveva comportato una forte pressione psicologica sul ricorrente tale da causargli un grave stato di stress che lo aveva costretto a sottoporsi a diversi controlli medici e cure.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, l' , chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:” Controparte_2
A) accertare, ritenere e dichiarare illegittima la sanzione disciplinare de qua e, per l'effetto renderla priva di qualsivoglia effetto giuridico e sanzionatorio con il conseguente riconoscimento alla retribuzione indebitamente sospesa e non corrisposta;
B) sempre in via principale, accertare, ritenere e dichiarare lo stato di mobbing a cui è assoggettato il ricorrente e per l'effetto ordinare
l'immediata cessazione di tale atteggiamento, oltre alla condanna di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento danni morali e materiali;
C) Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo”.
Con memoria depositata in data 19.10.2020 si costituiva la Controparte_1 contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La società resistente, in punto di fatto, rilevava che il aveva assunto, già poco dopo Pt_1
l'assunzione avvenuta in data 21.06.2016, atteggiamenti irrispettosi e scontrosi soprattutto nei confronti dei residenti a causa dei quali il datore di lavoro aveva provveduto alla contestazione di addebito prot. n. 56 del 29.05.2019, nella quale veniva evidenziato che, durante il turno di martedì 28 maggio 2019, il ricorrente aveva tenuto “un comportamento distratto e a tratti oppositivo proprio in un periodo che aveva portato all'espulsione di due residenti e all'allontanamento di un terzo”.
Rappresentava, altresì, che a causa dell'assenza di una valida contestazione da parte del ricorrente e del persistere di atteggiamenti di ostilità e distacco da parte dello stesso che avevano creato gravi disagi al buon andamento della struttura, l' resistente aveva dato seguito ai CP_1 provvedimenti indicati all'art. 41, punto 5 n. 4, con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni, dal 15 al 17 luglio 2019. Ciononostante il ricorrente aveva continuato a mantenere un atteggiamento non in linea con il ruolo di operatore rivestito.
Successivamente, con contestazione di addebito del 19.09.2019, il datore di lavoro aveva rilevato che il durante il turno di sabato 14.09.2019, aveva tenuto “un contegno sarcastico ed offensivo Pt_1 verso una paziente, provocando un profondo conflitto nella stessa, con delle modalità operative del tutto contrarie alle indicazioni terapeutiche impartite che hanno in primo luogo il rispetto della fragilità psicologica degli stessi pazienti ospiti nella Comunità. Si ribadiva pertanto la mancanza di disciplina nello svolgimento delle mansioni ricoperte e il rischio che tali atteggiamenti costituiscano grave nocumento per i pazienti.”
Deduceva che, pertanto, in mancanza di risposta alla suddetta contestazione da parte del Pt_1 nel termine di 5 giorni (come indicato nella nota) dal ricevimento della nota (avvenuto in data
20.9.2019) la aveva irrogato al dipendente la sanzione Controparte_1 impugnata, anticipando il provvedimento a mezzo pec del 4.10.2019.
Precisava, poi, che solamente in data 08.10.2019 la resistente riceveva la nota di giustificazione del ricorrente e comunicava al medesimo, con nota del 9.10.2019, la propria disponibilità ad ascoltarlo, ma che il ricorrente, con pec del 12.10.2019, dichiarava di non poter essere presente al colloquio alla data indicata, specificando che “il confronto era stato richiesto solo prima della somministrazione della sanzione e che ormai non ne comprendeva più la ragione”.
Aggiungeva, infine, che l' , con pec del 15.10.2019, alla luce Controparte_1 dei gravi fatti accaduti e considerata la recidiva - attesa l'intimazione di due provvedimenti di sospensione disciplinare - intimava al l licenziamento per giustificato motivo soggettivo Pt_1 con effetto immediato, corrispondendo al ricorrente, in data 30.10.2019 (successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio), tutte le spettanze dovute, comprensive della trattenuta per la sanzione disciplinare impugnata, come risultante dalla documentazione in atti, sottoscritta per accettazione dallo stesso ricorrente
Alla luce delle superiori premesse, affermava la legittimità della sanzione della sospensione di dieci giorni ex art. 41 del CCNL punto 5 n. 4) comminata per la violazione dell'art. 41 del CCNL punto 6 lett. c); quanto al dedotto mobbing, la resistente eccepiva l'insussistenza dei relativi presupposti, evidenziando che lo stato di “grave stress psicologico” del non era in alcun modo Pt_1 documentato e che non erano state neppure formulate istanze istruttorie idonee a confronti del ricorrente.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale (con provvedimento del 23.6.2022 veniva dichiarata nulla la testimonianza resa da incapace a testimoniare) e, all'esito Testimone_1 dell'udienza del 22.05.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato - udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
2. La sanzione disciplinare
Con una prima domanda parte ricorrente chiede di dichiarare illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo pari a 10 giorni (dal 5.10.2019 al
14.10.2024), irrogata dal datore di lavoro con nota del 2.10.2019 prot. 137, ricevuta dal dipendente in data 10.10.2019, deducendo l'insussistenza dei fatti contestati, la sproporzione tra fatto e sanzione e la lesione del diritto di difesa del lavoratore, privato della possibilità di essere ascoltato.
La domanda è infondata e non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
In primo luogo, osserva il giudicante che il fatto oggetto della contestazione disciplinare e della sanzione attiene al “contegno sarcastico ed offensivo verso un paziente” tenuto dal ricorrente nel turno di sabato 14.9.2019; fatto che, come si legge nella provvedimento impugnato, è stato “espresso nei confronti di una residente in presenza degli altri sui fatti inerenti alla vita personale della stessa, con riferimento ad un evento spiacevole accaduto nel proprio contesto familiare” che ha recato a quest'ultima “un profondo conflitto dovuto alla mortificazione subita nonché al timore si riportare
l'accaduto a chi di dovere”.
Ebbene, la sussistenza del fatto addebitato è stata provata, come era suo onere, dal datore di lavoro.
In particolare, il teste , dipendente della resistente, con incarico di Testimone_2 CP_1 educatore (la cui testimonianza deve ritenersi valida, essendo stata autorizzata dal giudice l'indicazione del nominativo del teste nel termine di 15 gg. dall'udienza del 20.12.2022, termine che, in mancanza di una espressa previsione di legge, non può essere qualificato come perentorio), premettendo di aver lavorato con il ricorrente (“Mi è capitato di lavorare con il dove io Pt_1 avevo il ruolo di capoturno e lui era il mio secondo”), ha confermato che a seguito dell'atteggiamento del una paziente è stata male, manifestando nei colloqui successivi con gli operatori un Pt_1 grave disagio. Nello specifico, il teste ha riferito “Se non ricordo male la paziente si chiamava A…
C… ed era ricoverata per dipendenza da sostanze stupefacenti ed alcolismo ed andò in difficoltà ed in crisi e chiese aiuto allo staff perché per quello che ricordo il usava degli appellativi e dei Pt_1 nomignoli quando si rapportava a questa paziente e la paziente riferì che il in presenza degli Pt_1 altri ragazzi riportò un fatto di cronaca di un parente stretto della ragazza e questo per una ragazza che è in trattamento fu particolarmente pesante e quindi la stessa si fece supportare dallo staff per superare quel momento. Ricordo che di questo episodio la C…ne parlò anche con me personalmente.
Per quello che ricordo la C…non mi riferì di altri episodi che la turbarono. Ricordo che la ragazza lamentò che il dott. avesse parlato anche davanti agli altri ospiti dell'episodio di cronaca Pt_1 relativo al suicidio di uno zio della C..o per come appreso dai giornali. Io non so se dopo questo episodio ci fu un incontro chiarificatore con la C…”.
Le dichiarazioni rese dal teste appaiono precise e circostanziate e non contraddette da alcuna risultanza probatoria di segno contrario. Al riguardo, giova precisare che le circostanze su cui sono stati chiamati a deporre gli ulteriori testi (in particolare, la condotta del ricorrente consistita nell'aver abbracciato e essersi intrattenuto in conversazioni con una paziente e nel ridere e fumare con altri pazienti) non formano oggetto del provvedimento disciplinare impugnato in questa sede, essendo fatti contestati – e poi sanzionati – con i precedenti provvedimenti di contestazione disciplinare del
29.5.2019 e di irrogazione della sanzione disciplinare del 1.7.2019, nota prot. 75 (non oggetto del presente giudizio). In particolare, nel provvedimento di contestazione del 29.5.2019 si fa riferimento a “1. Reiterare n contatto verbale con una residente coinvolta negli accadimenti sopra accennati malgrado la raccomandazione del collega capo turno si evitare di dilungarsi in conversazioni inusitate e controproducenti… 2. Fumare in cortile con un atteggiamento poco rispettoso del luogo
e dei residenti, specie nel clima delicato e di maggiore compostezza richiesta ai residenti” (cfr. allegato 3 alla memoria di costituzione della resistente).
A ciò si aggiunga che parte ricorrente, a fronte della prova del fatto addebitato, come sopra descritto, non ha fornito la prova di alcuna circostanza idonea ad escludere l'imputabilità del fatto e, conseguentemente, la sua responsabilità.
Quanto alla proporzione della sanzione rispetto all'infrazione commessa, osserva il giudicante che l'art. 41, comma 5 del CCNL applicato prevede, ai fini che interessano in questa sede, che possa essere irrogata la sanzione conservativa della “4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni” nei casi in cui il dipendente “g) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti”.
Nel caso di specie, la condotta del ricorrente, tenuto conto delle modalità del fatto (occorso alla presenza di altri pazienti). delle sue conseguenze, come descritte nel provvedimento di irrogazione della sanzione (la mortificazione subita dalla paziente, il timore di riportare l'accaduto a chi di dovere:
“la paziente nei giorni a venire ha manifestato un profondo disagio e un senso di colpa e vergogna provocato proprio dal suo specifico e altresì inutile intervento che un terapeuta non deve in alcun modo tenere né in colloqui privati, né tanto meno di fronte altri residenti”) legittima la misura della sanzione, avuto anche riguardo agli specifici compiti di cura e protezione che gravano sugli operatori sanitari.
Infondate appaiono, infine, le dedotte illegittimità procedimentali. In particolare, dagli atti emerge che il provvedimento di contestazione dell'addebito è stato ricevuto dal ricorrente in data 20.9.2019
e che, nel termine assegnato in conformità alle previsioni contrattuali (di 5 gg dalla ricezione della contestazione), nessuna giustificazione è stata fornita dal dipendente: è rimasta circostanza incontestata quella della ricezione da parte della resistente della nota di giustificazioni del dipendente in data 8.10.2019, successiva alla scadenza del termine di 5 gg (in data 25.9.2019).
In ogni caso, la resistente ha documentato di aver fissato un colloquio con il dipendente successivamente alla ricezione della suddetta nota e che a tale colloquio il dipendente ha espresso la volontà di non partecipare.
Ne deriva che la sanzione conservativa deve ritenersi legittima anche in relazione ai presupposti
“procedimentali”.
3. Il risarcimento del danno da mobbing
In via generale, il “mobbing”, nella definizione offerta dalla psicologia del lavoro, cui gran parte della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, ha ormai aderito, consiste in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Il mobbizzato si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e, a lungo andare, accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell'umore che possono portare anche a invalidità psicofisica permanente. Si ritiene, inoltre, in dottrina che il “mobbing” non si caratterizza per una singola azione, ma si concreta in una strategia, un attacco ripetuto, continuato, sistematico, duraturo.
Per quanto concerne la prova dei requisiti essenziali del mobbing, la Corte di Cassazione, richiamando la disposizione normativa di cui all'art. 2087 c.c., ha evidenziato la rigorosità dell'onere probatorio di cui risulta gravato il lavoratore e, pronunciandosi anche sulla prova contraria del datore di lavoro, esclusivamente subordinata all'adempimento dell'onere probatorio della vittima della fattispecie denunciata, ha precisato che “Incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la dimostrazione di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi”. (Cfr. Cass. Civ. n.
13693 del 3 Luglio 2015). Applicando tali principi al caso di specie ritiene il giudicante che difetti la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria invocata dal ricorrente.
Invero, non risulta provata la nocività dell'ambiente di lavoro, essendo emerso dall'istruttoria esclusivamente che il ricorrente è stato destinato a turni diurni e in affiancamento ad altro personale, circostanze che di per sé , e in assenza di ulteriori elementi probatori , non possono provare il carattere persecutorio delle determinazioni assunte dal datore di lavoro. A ciò si aggiunga che le scelte del datore di lavoro sembrano essere condizionate dalle stesse condotte del ricorrente, come descritte nei due provvedimenti sanzionatori richiamati, e dirette a salvaguardare il complessivo andamento dell'attività svolta dalla resistente.
Non risulta provato, poi, il danno subito dal lavoratore , difettando, invero, la specifica allegazione delle ripercussioni negative sulla salute che il ricorrente assume di aver subito . Agli atti del giudizio, infatti, è prodotta la “ricetta elettronica” per visita neurologica e non anche documentazione attestante gli esiti di tale visita o le eventuali patologie sofferte dal ricorrente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese di lite
Ritiene il giudicante che sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, avuto riguardo alla condizione soggettiva delle stesse e alla complessità degli accertamenti di fatto svolti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. R.G. /2020 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- Rigetta il ricorso
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Siracusa, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa EN VE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. EN VE, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3098/2019 tra
( ), nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Siracusa, viale santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. BONNICI Maurilio, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Teracati n. 110, presso lo studio dell'avv.
BU RA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Processo
Con ricorso depositato in data 11.10.2019 , premettendo essere dipendente dal Parte_1
21.06.2016 della , con la qualifica di assistente sociale ed Controparte_1 inquadramento al livello B del CCNL di categoria, impugnava la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni, intimatagli a mezzo pec del 04.10.2019, a seguito di avviso di addebito del 19.09.2019, con la quale gli veniva contestato
“un comportamento sarcastico ed offensivo nei confronti di un residente oltre ad una grave irregolarità dell'espletamento dei compiti assegnati e connessi alla qualifica rivestita all'interno della struttura posto in essere durante il turno di lavoro del 14 settembre u.s.”. A fondamento del ricorso deduceva che la suddetta sanzione era stata adottata in evidente violazione del diritto di difesa garantito al lavoratore, del principio di buona fede e correttezza nonché del criterio di proporzionalità tra l'infrazione e la sanzione.
Precisava di aver provveduto, con racc. a.r. inviata in data 24.9.2019, a riscontrare l'avviso ricevuto in data 20.09.2019, rappresentando di non avere adottato alcun comportamento offensivo nei confronti di residenti della struttura e rilevando, al contempo, come dal tenore della contestazione mossa dal datore di lavoro non si evincesse in alcun modo né l'episodio avvenuto né i soggetti coinvolti, così da rendere difficile addurre qualunque giustificazione;
per tale ragione, deduceva di aver richiesto un colloquio con i responsabili dell' al fine di individuare e chiarire i fatti CP_1 oggetto del richiamo prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento, ma che tale richiesta era rimasta priva di riscontro.
Deduceva, inoltre, di essere stato vittima di atteggiamenti vessatori da parte del datore di lavoro consistenti nella propria esclusione dallo svolgimento di diverse attività terapeutiche, dai colloqui clinici, nonché dai turni notturni e nell'affiancamento costante di un collega nei turni effettuati durante il giorno;
tale atteggiamento aveva comportato una forte pressione psicologica sul ricorrente tale da causargli un grave stato di stress che lo aveva costretto a sottoporsi a diversi controlli medici e cure.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, l' , chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:” Controparte_2
A) accertare, ritenere e dichiarare illegittima la sanzione disciplinare de qua e, per l'effetto renderla priva di qualsivoglia effetto giuridico e sanzionatorio con il conseguente riconoscimento alla retribuzione indebitamente sospesa e non corrisposta;
B) sempre in via principale, accertare, ritenere e dichiarare lo stato di mobbing a cui è assoggettato il ricorrente e per l'effetto ordinare
l'immediata cessazione di tale atteggiamento, oltre alla condanna di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento danni morali e materiali;
C) Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo”.
Con memoria depositata in data 19.10.2020 si costituiva la Controparte_1 contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La società resistente, in punto di fatto, rilevava che il aveva assunto, già poco dopo Pt_1
l'assunzione avvenuta in data 21.06.2016, atteggiamenti irrispettosi e scontrosi soprattutto nei confronti dei residenti a causa dei quali il datore di lavoro aveva provveduto alla contestazione di addebito prot. n. 56 del 29.05.2019, nella quale veniva evidenziato che, durante il turno di martedì 28 maggio 2019, il ricorrente aveva tenuto “un comportamento distratto e a tratti oppositivo proprio in un periodo che aveva portato all'espulsione di due residenti e all'allontanamento di un terzo”.
Rappresentava, altresì, che a causa dell'assenza di una valida contestazione da parte del ricorrente e del persistere di atteggiamenti di ostilità e distacco da parte dello stesso che avevano creato gravi disagi al buon andamento della struttura, l' resistente aveva dato seguito ai CP_1 provvedimenti indicati all'art. 41, punto 5 n. 4, con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni, dal 15 al 17 luglio 2019. Ciononostante il ricorrente aveva continuato a mantenere un atteggiamento non in linea con il ruolo di operatore rivestito.
Successivamente, con contestazione di addebito del 19.09.2019, il datore di lavoro aveva rilevato che il durante il turno di sabato 14.09.2019, aveva tenuto “un contegno sarcastico ed offensivo Pt_1 verso una paziente, provocando un profondo conflitto nella stessa, con delle modalità operative del tutto contrarie alle indicazioni terapeutiche impartite che hanno in primo luogo il rispetto della fragilità psicologica degli stessi pazienti ospiti nella Comunità. Si ribadiva pertanto la mancanza di disciplina nello svolgimento delle mansioni ricoperte e il rischio che tali atteggiamenti costituiscano grave nocumento per i pazienti.”
Deduceva che, pertanto, in mancanza di risposta alla suddetta contestazione da parte del Pt_1 nel termine di 5 giorni (come indicato nella nota) dal ricevimento della nota (avvenuto in data
20.9.2019) la aveva irrogato al dipendente la sanzione Controparte_1 impugnata, anticipando il provvedimento a mezzo pec del 4.10.2019.
Precisava, poi, che solamente in data 08.10.2019 la resistente riceveva la nota di giustificazione del ricorrente e comunicava al medesimo, con nota del 9.10.2019, la propria disponibilità ad ascoltarlo, ma che il ricorrente, con pec del 12.10.2019, dichiarava di non poter essere presente al colloquio alla data indicata, specificando che “il confronto era stato richiesto solo prima della somministrazione della sanzione e che ormai non ne comprendeva più la ragione”.
Aggiungeva, infine, che l' , con pec del 15.10.2019, alla luce Controparte_1 dei gravi fatti accaduti e considerata la recidiva - attesa l'intimazione di due provvedimenti di sospensione disciplinare - intimava al l licenziamento per giustificato motivo soggettivo Pt_1 con effetto immediato, corrispondendo al ricorrente, in data 30.10.2019 (successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio), tutte le spettanze dovute, comprensive della trattenuta per la sanzione disciplinare impugnata, come risultante dalla documentazione in atti, sottoscritta per accettazione dallo stesso ricorrente
Alla luce delle superiori premesse, affermava la legittimità della sanzione della sospensione di dieci giorni ex art. 41 del CCNL punto 5 n. 4) comminata per la violazione dell'art. 41 del CCNL punto 6 lett. c); quanto al dedotto mobbing, la resistente eccepiva l'insussistenza dei relativi presupposti, evidenziando che lo stato di “grave stress psicologico” del non era in alcun modo Pt_1 documentato e che non erano state neppure formulate istanze istruttorie idonee a confronti del ricorrente.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale (con provvedimento del 23.6.2022 veniva dichiarata nulla la testimonianza resa da incapace a testimoniare) e, all'esito Testimone_1 dell'udienza del 22.05.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato - udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
2. La sanzione disciplinare
Con una prima domanda parte ricorrente chiede di dichiarare illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo pari a 10 giorni (dal 5.10.2019 al
14.10.2024), irrogata dal datore di lavoro con nota del 2.10.2019 prot. 137, ricevuta dal dipendente in data 10.10.2019, deducendo l'insussistenza dei fatti contestati, la sproporzione tra fatto e sanzione e la lesione del diritto di difesa del lavoratore, privato della possibilità di essere ascoltato.
La domanda è infondata e non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
In primo luogo, osserva il giudicante che il fatto oggetto della contestazione disciplinare e della sanzione attiene al “contegno sarcastico ed offensivo verso un paziente” tenuto dal ricorrente nel turno di sabato 14.9.2019; fatto che, come si legge nella provvedimento impugnato, è stato “espresso nei confronti di una residente in presenza degli altri sui fatti inerenti alla vita personale della stessa, con riferimento ad un evento spiacevole accaduto nel proprio contesto familiare” che ha recato a quest'ultima “un profondo conflitto dovuto alla mortificazione subita nonché al timore si riportare
l'accaduto a chi di dovere”.
Ebbene, la sussistenza del fatto addebitato è stata provata, come era suo onere, dal datore di lavoro.
In particolare, il teste , dipendente della resistente, con incarico di Testimone_2 CP_1 educatore (la cui testimonianza deve ritenersi valida, essendo stata autorizzata dal giudice l'indicazione del nominativo del teste nel termine di 15 gg. dall'udienza del 20.12.2022, termine che, in mancanza di una espressa previsione di legge, non può essere qualificato come perentorio), premettendo di aver lavorato con il ricorrente (“Mi è capitato di lavorare con il dove io Pt_1 avevo il ruolo di capoturno e lui era il mio secondo”), ha confermato che a seguito dell'atteggiamento del una paziente è stata male, manifestando nei colloqui successivi con gli operatori un Pt_1 grave disagio. Nello specifico, il teste ha riferito “Se non ricordo male la paziente si chiamava A…
C… ed era ricoverata per dipendenza da sostanze stupefacenti ed alcolismo ed andò in difficoltà ed in crisi e chiese aiuto allo staff perché per quello che ricordo il usava degli appellativi e dei Pt_1 nomignoli quando si rapportava a questa paziente e la paziente riferì che il in presenza degli Pt_1 altri ragazzi riportò un fatto di cronaca di un parente stretto della ragazza e questo per una ragazza che è in trattamento fu particolarmente pesante e quindi la stessa si fece supportare dallo staff per superare quel momento. Ricordo che di questo episodio la C…ne parlò anche con me personalmente.
Per quello che ricordo la C…non mi riferì di altri episodi che la turbarono. Ricordo che la ragazza lamentò che il dott. avesse parlato anche davanti agli altri ospiti dell'episodio di cronaca Pt_1 relativo al suicidio di uno zio della C..o per come appreso dai giornali. Io non so se dopo questo episodio ci fu un incontro chiarificatore con la C…”.
Le dichiarazioni rese dal teste appaiono precise e circostanziate e non contraddette da alcuna risultanza probatoria di segno contrario. Al riguardo, giova precisare che le circostanze su cui sono stati chiamati a deporre gli ulteriori testi (in particolare, la condotta del ricorrente consistita nell'aver abbracciato e essersi intrattenuto in conversazioni con una paziente e nel ridere e fumare con altri pazienti) non formano oggetto del provvedimento disciplinare impugnato in questa sede, essendo fatti contestati – e poi sanzionati – con i precedenti provvedimenti di contestazione disciplinare del
29.5.2019 e di irrogazione della sanzione disciplinare del 1.7.2019, nota prot. 75 (non oggetto del presente giudizio). In particolare, nel provvedimento di contestazione del 29.5.2019 si fa riferimento a “1. Reiterare n contatto verbale con una residente coinvolta negli accadimenti sopra accennati malgrado la raccomandazione del collega capo turno si evitare di dilungarsi in conversazioni inusitate e controproducenti… 2. Fumare in cortile con un atteggiamento poco rispettoso del luogo
e dei residenti, specie nel clima delicato e di maggiore compostezza richiesta ai residenti” (cfr. allegato 3 alla memoria di costituzione della resistente).
A ciò si aggiunga che parte ricorrente, a fronte della prova del fatto addebitato, come sopra descritto, non ha fornito la prova di alcuna circostanza idonea ad escludere l'imputabilità del fatto e, conseguentemente, la sua responsabilità.
Quanto alla proporzione della sanzione rispetto all'infrazione commessa, osserva il giudicante che l'art. 41, comma 5 del CCNL applicato prevede, ai fini che interessano in questa sede, che possa essere irrogata la sanzione conservativa della “4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni” nei casi in cui il dipendente “g) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti”.
Nel caso di specie, la condotta del ricorrente, tenuto conto delle modalità del fatto (occorso alla presenza di altri pazienti). delle sue conseguenze, come descritte nel provvedimento di irrogazione della sanzione (la mortificazione subita dalla paziente, il timore di riportare l'accaduto a chi di dovere:
“la paziente nei giorni a venire ha manifestato un profondo disagio e un senso di colpa e vergogna provocato proprio dal suo specifico e altresì inutile intervento che un terapeuta non deve in alcun modo tenere né in colloqui privati, né tanto meno di fronte altri residenti”) legittima la misura della sanzione, avuto anche riguardo agli specifici compiti di cura e protezione che gravano sugli operatori sanitari.
Infondate appaiono, infine, le dedotte illegittimità procedimentali. In particolare, dagli atti emerge che il provvedimento di contestazione dell'addebito è stato ricevuto dal ricorrente in data 20.9.2019
e che, nel termine assegnato in conformità alle previsioni contrattuali (di 5 gg dalla ricezione della contestazione), nessuna giustificazione è stata fornita dal dipendente: è rimasta circostanza incontestata quella della ricezione da parte della resistente della nota di giustificazioni del dipendente in data 8.10.2019, successiva alla scadenza del termine di 5 gg (in data 25.9.2019).
In ogni caso, la resistente ha documentato di aver fissato un colloquio con il dipendente successivamente alla ricezione della suddetta nota e che a tale colloquio il dipendente ha espresso la volontà di non partecipare.
Ne deriva che la sanzione conservativa deve ritenersi legittima anche in relazione ai presupposti
“procedimentali”.
3. Il risarcimento del danno da mobbing
In via generale, il “mobbing”, nella definizione offerta dalla psicologia del lavoro, cui gran parte della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, ha ormai aderito, consiste in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Il mobbizzato si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e, a lungo andare, accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell'umore che possono portare anche a invalidità psicofisica permanente. Si ritiene, inoltre, in dottrina che il “mobbing” non si caratterizza per una singola azione, ma si concreta in una strategia, un attacco ripetuto, continuato, sistematico, duraturo.
Per quanto concerne la prova dei requisiti essenziali del mobbing, la Corte di Cassazione, richiamando la disposizione normativa di cui all'art. 2087 c.c., ha evidenziato la rigorosità dell'onere probatorio di cui risulta gravato il lavoratore e, pronunciandosi anche sulla prova contraria del datore di lavoro, esclusivamente subordinata all'adempimento dell'onere probatorio della vittima della fattispecie denunciata, ha precisato che “Incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la dimostrazione di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi”. (Cfr. Cass. Civ. n.
13693 del 3 Luglio 2015). Applicando tali principi al caso di specie ritiene il giudicante che difetti la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria invocata dal ricorrente.
Invero, non risulta provata la nocività dell'ambiente di lavoro, essendo emerso dall'istruttoria esclusivamente che il ricorrente è stato destinato a turni diurni e in affiancamento ad altro personale, circostanze che di per sé , e in assenza di ulteriori elementi probatori , non possono provare il carattere persecutorio delle determinazioni assunte dal datore di lavoro. A ciò si aggiunga che le scelte del datore di lavoro sembrano essere condizionate dalle stesse condotte del ricorrente, come descritte nei due provvedimenti sanzionatori richiamati, e dirette a salvaguardare il complessivo andamento dell'attività svolta dalla resistente.
Non risulta provato, poi, il danno subito dal lavoratore , difettando, invero, la specifica allegazione delle ripercussioni negative sulla salute che il ricorrente assume di aver subito . Agli atti del giudizio, infatti, è prodotta la “ricetta elettronica” per visita neurologica e non anche documentazione attestante gli esiti di tale visita o le eventuali patologie sofferte dal ricorrente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese di lite
Ritiene il giudicante che sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, avuto riguardo alla condizione soggettiva delle stesse e alla complessità degli accertamenti di fatto svolti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. R.G. /2020 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- Rigetta il ricorso
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Siracusa, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa EN VE