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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 11/02/2026, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 875/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7006/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - IN
elettivamente domiciliato presso Email_2
AT Me I Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034526320 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034526320 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034526320 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/11/2024 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240034526320 notificata in data 11/9/2024 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 1.826,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2008 al 2012 per conto di AT IN 1. Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione; decadenza;
difetto di motivazione.
Si costituiva l'agente della riscossione, eccependo difetto di legittimazione passiva e regolarità della procedura di riscossione attivata da AT IN 1.
Si costituiva AT IN 1 assumendo la fondatezza della pretesa e l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
La cartella risulta emessa sul presupposto di “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 295603 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 04/11/2019”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tale atto, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
La resistente AT assume l'avvenuta notifica di tale atto, tuttavia l'assunto non è dimostrato, atteso che la resistente non ha depositato alcuna relata, ma una stampa di incerta provenienza, priva di qualsiasi valore probatorio.
Deve, dunque, affermarsi l'omessa notifica dell'atto presupposto alla iscrizione a ruolo. Ne discende l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e l'avvenuta prescrizione, risalendo le pretese ad epoca anteriore al 2013.
Il ricorso va dunque accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di AT IN
1 cui è imputabile l'annullamento della cartella. In proposito deve evidenziarsi che le eccezioni relative alla procedura di riscossione sono infondate, mentre rispetto alle eccezioni relativi all'imposizione l'agente della riscossione non ha legittimazione passiva essendo estranea a tali procedure e non avendo alcun potere di rifiutare l'attività riscossiva in base all'iscrizione a ruolo operata dall'ente impositore. Inappropriato appare il riferimento a pronunce della Corte di Cassazione (quali Cass. 11157/2019; Cass. 7371/2017), le quali si riferiscono a situazioni di fatto e di diritto diverse da quella in esame (ipotesi nelle quali era chiamato in causa il solo agente della riscossione, e situazioni giuridiche anteriori alla riforma dell'art. 14 d.lv. 547/92 che ha imposto l'obbligatoria citazione del ricorso all'ente impositore nei casi in cui si contesta la mancata citazione di atti a questo riconducibili). Tali pronunce, indipendentemente dalla condivisibilità delle stesse, comunque non si attagliano al caso di specie, dove ente impositore e agente della riscossione sono entrambi parti del giudizio, sicchè non può operare un onere di chiamata in causa (ai sensi dell'art. 39 d.lv. 112/99) e di manleva, elementi posti dalle sentenze in questione a fondamento della condanna alle spese nei confronti dell'agente della riscossione in mancanza di chiamata in causa dell'ente impositore. Analogamente inappropriato appare il riferimento alle (singola) pronuncia (Cass. 3105/2017). Infatti, prescindendosi dalla astratta non condivisibilità della pronuncia che non pare faccia una corretta applicazione del principio della soccombenza, la stessa si riferisce a situazioni di fatto e di diritto diverse (giudizio dinanzi al Giudice di Pace;
ricorso per cassazione proposto dall'agente della riscossione condannato in solido alle spese: la Corte ha ritenuto che la condanna alle spese non fosse censurabile, ma non ha affermato che la stessa sia dovuta); comunque, la medesima pronuncia riconosce l'insindacabile possibilità per il giudice di merito di operare la compensazione delle spese nei confronti di una delle parti, così come il diritto dell'agente della riscossione di chiamare in manleva l'ente impositore (cosa espressamente fatta nel caso in esame). Tenuto anche conto della resistenza al limite del temerario, le spese vanno liquidate in € 950,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. CO AT IN 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 950,00 oltre accessori di legge da corrispondere al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7006/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - IN
elettivamente domiciliato presso Email_2
AT Me I Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034526320 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034526320 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034526320 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/11/2024 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240034526320 notificata in data 11/9/2024 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 1.826,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2008 al 2012 per conto di AT IN 1. Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione; decadenza;
difetto di motivazione.
Si costituiva l'agente della riscossione, eccependo difetto di legittimazione passiva e regolarità della procedura di riscossione attivata da AT IN 1.
Si costituiva AT IN 1 assumendo la fondatezza della pretesa e l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
La cartella risulta emessa sul presupposto di “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 295603 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 04/11/2019”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tale atto, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
La resistente AT assume l'avvenuta notifica di tale atto, tuttavia l'assunto non è dimostrato, atteso che la resistente non ha depositato alcuna relata, ma una stampa di incerta provenienza, priva di qualsiasi valore probatorio.
Deve, dunque, affermarsi l'omessa notifica dell'atto presupposto alla iscrizione a ruolo. Ne discende l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e l'avvenuta prescrizione, risalendo le pretese ad epoca anteriore al 2013.
Il ricorso va dunque accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di AT IN
1 cui è imputabile l'annullamento della cartella. In proposito deve evidenziarsi che le eccezioni relative alla procedura di riscossione sono infondate, mentre rispetto alle eccezioni relativi all'imposizione l'agente della riscossione non ha legittimazione passiva essendo estranea a tali procedure e non avendo alcun potere di rifiutare l'attività riscossiva in base all'iscrizione a ruolo operata dall'ente impositore. Inappropriato appare il riferimento a pronunce della Corte di Cassazione (quali Cass. 11157/2019; Cass. 7371/2017), le quali si riferiscono a situazioni di fatto e di diritto diverse da quella in esame (ipotesi nelle quali era chiamato in causa il solo agente della riscossione, e situazioni giuridiche anteriori alla riforma dell'art. 14 d.lv. 547/92 che ha imposto l'obbligatoria citazione del ricorso all'ente impositore nei casi in cui si contesta la mancata citazione di atti a questo riconducibili). Tali pronunce, indipendentemente dalla condivisibilità delle stesse, comunque non si attagliano al caso di specie, dove ente impositore e agente della riscossione sono entrambi parti del giudizio, sicchè non può operare un onere di chiamata in causa (ai sensi dell'art. 39 d.lv. 112/99) e di manleva, elementi posti dalle sentenze in questione a fondamento della condanna alle spese nei confronti dell'agente della riscossione in mancanza di chiamata in causa dell'ente impositore. Analogamente inappropriato appare il riferimento alle (singola) pronuncia (Cass. 3105/2017). Infatti, prescindendosi dalla astratta non condivisibilità della pronuncia che non pare faccia una corretta applicazione del principio della soccombenza, la stessa si riferisce a situazioni di fatto e di diritto diverse (giudizio dinanzi al Giudice di Pace;
ricorso per cassazione proposto dall'agente della riscossione condannato in solido alle spese: la Corte ha ritenuto che la condanna alle spese non fosse censurabile, ma non ha affermato che la stessa sia dovuta); comunque, la medesima pronuncia riconosce l'insindacabile possibilità per il giudice di merito di operare la compensazione delle spese nei confronti di una delle parti, così come il diritto dell'agente della riscossione di chiamare in manleva l'ente impositore (cosa espressamente fatta nel caso in esame). Tenuto anche conto della resistenza al limite del temerario, le spese vanno liquidate in € 950,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. CO AT IN 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 950,00 oltre accessori di legge da corrispondere al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.