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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6201/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Alessandra Focaccia, all'esito di udienza tenutasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6201/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Zanasi P.IVA_1
RICORRENTI contro
, con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_2 funzionari dott. , dott.ssa A. Riefolo, dott.ssa A. Davide CP_2
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D. Lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi e note d'udienza.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
- Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981, e la società Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2023/CONT/198/23 emessa
[...]
Co dall' di con la quale era stato loro ingiunto – alla prima quale trasgressore e alla CP_1
seconda quale obbligata in solido – il pagamento della complessiva somma di € 48.738,20, a titolo di sanzione amministrativa e spese, per violazione:
pagina 1 di 7 a) dell'art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008, come convertito e modificato, per non avere effettuato le prescritte registrazioni sul libro unico del lavoro per il periodo dicembre 2016- novembre 2019 con riferimento alla lavoratrice e per i mesi dicembre 2019, dicembre 2020, marzo Parte_3
2021, dicembre 2021, aprile 2022 con riferimento alla lavoratrice Per_1
b) dell'art. 1, comma 913, L. n. 205/2017, per non avere corrisposto alle lavoratrici e Parte_3 [...]
a retribuzione con strumenti di pagamento "tracciabili", per complessive n. 21 violazioni. Per_1
- L'ordinanza-ingiunzione in questa sede opposta trae origine da una procedura ispettiva avviata Co dall' di nei confronti della ricorrente – titolare del negozio "Il Bottone" esercente CP_1 attività di vendita di filati e articoli di merceria – a seguito di richiesta di intervento presentata in
Co data 31/08/2020 (doc. 5 ) dalla lavoratrice licenziata con effetto dal 18/05/2020 (doc. Parte_4
5 parte ricorrente); a conclusione degli accertamenti effettuati, fu elevato verbale n. 2023-MO- Co 0000057 del 8/02/2023 (doc. 2 ).
- Gli opponenti deducevano l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e ne chiedevano l'annullamento, contestando le circostanze di fatto poste a base dell'accertamento ispettivo;
in via subordinata, chiedevano la riduzione delle sanzioni irrogate, sproporzionate rispetto alle violazioni contestate.
Co
- Si costituiva in giudizio l di depositando gli atti del procedimento sanzionatorio e CP_1
contestando tutti i motivi di opposizione;
chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
- Sospesa l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la causa era istruita con l'escussione di testi di parte ricorrente e di parte resistente.
- La causa è discussa e decisa all'udienza del 27/01/2025 tenutasi a trattazione scritta, su richiesta congiunta delle parti, con scambio di note tra le parti e deposito nel fascicolo telematico di sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che le violazioni ed irregolarità contestate a e alla Parte_1 CP_4
abbiano trovato solo parziale fondamento nella documentazione prodotta in atti e nelle
[...]
dichiarazioni rese in corso di causa.
Con riferimento alla lavoratrice Parte_5 Co Secondo l'assunto di parte , sulla base della denuncia presentata dalla lavoratrice, Parte_5
– assunta dalla con contratto part-time 30 ore dal 28/11/2016 al 30/11/2019 e Parte_2
poi con contratto a tempo pieno dal 1/12/2019 al 18/05/2020, data del suo licenziamento – nel pagina 2 di 7 periodo dal 28/11/2016 al 30/11/2019 avrebbe lavorato più ore di quelle previste in contratto e registrate sul LUL, ricevendo una parte della retribuzione in contanti, e avrebbe lavorato anche alcune domeniche durante le festività natalizie nel 2016, 2017 e 2018, ricevendo € 80,00 in contanti per ciascuna domenica di lavoro.
Dalle suddette contestazioni sono scaturite le sanzioni di cui alla lettera a) – per omesse e/o infedeli registrazioni sul LUL per il periodo dicembre 2016- novembre 2019 – e b) – per violazione dell'art. 1, commi 910-913, L. n. 205/2017, che ha statuito che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, esclusivamente attraverso strumenti di pagamento "tracciabili" (comma 910).
Occorre però valutare accuratamente l'attendibilità delle dichiarazioni rese agli ispettori dalla lavoratrice, alla luce del diretto coinvolgimento della stessa;
in particolare può fare dubitare il fatto che la lavoratrice avrebbe lavorato in modo irregolare presso il negozio della ricorrente per oltre tre anni e si sia poi determinata a chiedere l'intervento dell' solo dopo Controparte_1
il suo licenziamento.
Orbene, pur essendo astrattamente possibile che la lavoratrice abbia lavorato più ore di quelle registrate sul LUL e sia stata pagata in contanti, non risulta adeguatamente provato quando e quante volte questo avvenne. Co Generiche sono, a riguardo, le dichiarazioni rese in sede ispettiva (doc. 7 ) e in sede testimoniale
(ud. del 15/05/2024) da cliente del negozio "Il Bottone", la quale ha dichiarato Testimone_1
agli ispettori di avere visto "spesso" in negozio la lavoratrice senza però specificare i giorni e gli orari e ha riferito circostanze apprese de relato dalla stessa lavoratrice ( mi diceva di Parte_5 non aver tempo libero perché impegnata in negozio ad eccezione del giovedì pomeriggio e la
Pt_ domenica. mi ha riferito che guadagnava € 1100/ € 1200 ma non so dire come gli venissero pagati").
Generiche sono, altresì, le dichiarazioni rese da cliente del negozio (doc. 8 Testimone_2
Co Co
, dichiarazione resa a mezzo e-mail e non avanti ad ispettori dell' ; escussa CP_5
quale teste all'udienza del 15/05/2024 ha riferito che si recava al negozio "una volta ogni una o due settimane": troppo poco perché si possa attribuire un qualsiasi valore probatorio a quanto da lei dichiarato), e (queste ultime hanno lavorato nel negozio "Il Tes_3 Testimone_4
Bottone" insieme a ma non hanno saputo dire i suoi orari di lavoro, doc. 10 e doc. 11 Parte_5
Co
).
pagina 3 di 7 Le dichiarazioni rese da residente a [...]di Modena, conoscente della Testimone_5 lavoratrice sono apparse poco attendibili (agli ispettori ha dichiarato: "Sono una Parte_5 conoscente della sig.ra … ricordo che lavorava a tempo pieno perché quando mi Parte_5
Co recavo in zona la vedevo in negozio", doc. 9 ; escussa quale teste all'udienza del 15/05/2024 ha precisato: "Non andavo tutti i giorni a Vignola, per cui non ho la certezza matematica che
[...]
Pt_ lavorasse al Bottone tutti i giorni a tempo pieno, però era quello che mi diceva "). Parte_5
Anche le dichiarazioni rese da compagno convivente della lavoratrice, sono Testimone_6
apparse generiche e poco attendibili per avere riferito su circostanze non apprese de visu (non
Co essendo egli presente nel luogo di lavoro;
peraltro, la dichiarazione di cui al doc. 12 è stata resa in carta semplice e non avanti agli ispettori del lavoro).
Di contro, la teste escussa all'udienza del 15/05/2024, ha dichiarato: "Il lunedì non Testimone_7
ho mai visto lavorare nel negozio Il Bottone Lara Silvestri, che peraltro non conosco, né al mattino Pt_ Pt_ né al pomeriggio. Quando andavo al Bottone c'era e a volte la madre di "; la teste all'udienza del 15/05/2024 ha dichiarato: "Io andavo il pomeriggio al Testimone_8 Pt_ Bottone, tranne il giovedì pomeriggio, che era chiuso;
vedevo solo . Conosco e Parte_5 direi di non averla mai vista o di averla vista solo una volta lavorare in negozio il pomeriggio, non ricordo il giorno"; la teste all'udienza del 15/05/2024 ha dichiarato: "Ogni Testimone_9
Pt_ tanto mi è capitato di andare al Bottone il mercoledì pomeriggio e ho sempre visto solo o la madre;
questo nel periodo indicato nel capitolo (i.e. nel periodo 28/11/2016 – 30/11/2019), non ho visto altre persone lavorare lì."
Infine, nessuno dei testi escussi ha confermato che la lavoratrice ricevesse una parte della Parte_5 Pt_ retribuzione in contanti (in sede ispettiva ha dichiarato: " mi ha riferito che Testimone_1
Co guadagnava € 1100/ € 1200 ma non so dire come gli venissero pagati", doc. 7 ; analogamente ha dichiarato: "Non so dei rapporti economici e del pagamento della retribuzione tra Testimone_5
Co e il negozio", doc. 9 ). Parte_5
Con riferimento alla lavoratrice Testimone_4
Co Secondo l'assunto di parte , la lavoratrice – assunta dalla Testimone_4 Parte_2
con contratto part-time a decorrere dal 11/04/2019 – avrebbe svolto nei periodi di Natale e
Pasqua "circa 5 ore di lavoro straordinario che sono state remunerate in contanti con € 8 ad ora"
Co (così testualmente nel verbale n. 2023-MO-0000057, pag. 4, doc. 2 ). La ricorrente, pertanto, avrebbe omesso la registrazione di dati sul LUL "per i mesi di dicembre 2019, dicembre 2020,
pagina 4 di 7 marzo 2021, dicembre 2021, aprile 2022" (così testualmente nel verbale n. 2023-MO-0000057,
Co pag. 4, doc. 2 ) e avrebbe altresì violato l'art. 1, commi 910-913, L. n. 205/2017.
In realtà la lavoratrice, interrogata in sede ispettiva aveva genericamente dichiarato: "Capita raramente che svolgo qualche ora di lavoro straordinario, principalmente nel periodo natalizio e Co pasquale, per circa 5 ore al mese e ho percepito, in contanti, € 8 ad ora" (doc. 11 ); escussa all'udienza del 18/09/2024 ha riferito: "Con riferimento a quanto dichiarato in relazione allo svolgimento di lavoro straordinario nel periodo natalizio e pasquale, direi che ho lavorato almeno due natali e una Pasqua;
non posso essere più precisa dato il tempo trascorso".
La dichiarazione della lavoratrice è apparsa quindi incerta nel quantum e comunque non Tes_4
Co supporta la quantificazione operata dall' .
L'insufficienza probatoria sul "quantum" delle violazioni che ne deriva non può che ripercuotersi Co sulla legittimità e fondatezza della pretesa sanzionatoria fatta valere dall , su cui grava il relativo onere probatorio.
È consolidato il principio secondo il quale nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione l'opponente assume veste sostanziale di convenuto, mentre spetta all'amministrazione, nella sua sostanziale veste di attrice, provare la fondatezza della sua pretesa nell'an e nel quantum (i.e. numero di violazioni accertate). Co In particolare, con riferimento alle violazioni di cui al punto b) dell'o.i. opposta, l' ha ravvisato n.
21 violazioni, pari al numero dei mesi da luglio 2018 (data di entrata in vigore dell'art. 1, commi
910-913, L. n. 205/2017) a novembre 2019 per – considerando accertato che la Parte_5
lavoratrice sia stata retribuita in contanti ogni mese, sulla base della sola dichiarazione Parte_5 resa dalla lavoratrice, senza acquisire altri elementi probatori a supporto – oltre ai mesi di dicembre 2019, dicembre 2020, marzo 2021, dicembre 2021 e aprile 2022 per la lavoratrice che però in sede istruttoria ha parlato di "due natali e una Pasqua". Tes_4
Co Le n. 21 violazioni contestate dall' non hanno trovato sufficiente riscontro probatorio all'esito Co dell'istruttoria; l' ha calcolato e comminato la sanzione sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla lavoratrice della cui attendibilità si ha però motivo di dubitare, per i motivi sopra Parte_5
esposti, mentre la dichiarazione della lavoratrice è apparsa incerta nel quantum e non Tes_4 Co idonea a supportare la quantificazione operata dall' .
All'esito dell'istruttoria, si ritengono non adeguatamente provate nel quantum le violazioni di cui al punto b) né risulta provato che i pagamenti in contanti avessero una cadenza fissa e in pagina 5 di 7 mancanza di elementi di prova certi o, quantomeno, adeguati, la sanzione non può che essere rideterminata sulla base della sola dichiarazione resa dalla lavoratrice della cui Tes_4 attendibilità non vi è motivo di dubitare, per la carenza di interesse personale rispetto agli esiti del presente procedimento (la lavoratrice escussa all'udienza del 18/09/2024 ha riferito: "Con riferimento a quanto dichiarato in relazione allo svolgimento di lavoro straordinario nel periodo natalizio e pasquale, direi che ho lavorato almeno due natali e una Pasqua").
Pertanto, posto che nella determinazione della sanzione di cui al punto b) deve tenersi conto del numero di mensilità in cui il pagamento della retribuzione è stato effettuato in contanti, dato per accertato che la violazione si sia protratta per tre mensilità ("due natali e una Pasqua") in relazione alla lavoratrice si ritiene equo applicare la sanzione ridotta pari a € 1.666,661 moltiplicata Tes_4
per tre mensilità (1.666,66 x 3 = 5.000).
Quanto alla contestazione di cui al punto a) relativa allo svolgimento di ore di lavoro straordinario, non registrate sul LUL, da parte delle lavoratrici e per gli stessi motivi sopra Parte_5 Tes_4
esposti, la violazione deve ritenersi provata limitatamente ai tre singoli episodi riferiti dalla lavoratrice e così la sanzione rideterminata entro il primo "range" astratto fissato dalla Tes_4 legge (sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro).
Ritiene questo giudice che una diversa valutazione e quantificazione delle violazioni di cui ai punti
a) e b) sarebbe oltremodo discrezionale, se non arbitraria.
Per i motivi esposti, considerate le violazioni effettivamente accertate, la sanzione comminata con l'ordinanza ingiunzione opposta è rideterminata come di seguito: punto a) € 1.500,00; punto b) € 5.000,00.
Le spese di lite, in considerazione della ritenuta necessità di rideterminare la sanzione amministrativa, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D. Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 - accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, riduce la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata a € 6.500,00, oltre € 38,20 per spese di notifica;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa all'esito di udienza tenutasi a trattazione scritta.
Modena, 28 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Alessandra Focaccia
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, ex art. 16 L. n.
689/1981.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Alessandra Focaccia, all'esito di udienza tenutasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6201/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Zanasi P.IVA_1
RICORRENTI contro
, con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_2 funzionari dott. , dott.ssa A. Riefolo, dott.ssa A. Davide CP_2
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D. Lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi e note d'udienza.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
- Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981, e la società Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2023/CONT/198/23 emessa
[...]
Co dall' di con la quale era stato loro ingiunto – alla prima quale trasgressore e alla CP_1
seconda quale obbligata in solido – il pagamento della complessiva somma di € 48.738,20, a titolo di sanzione amministrativa e spese, per violazione:
pagina 1 di 7 a) dell'art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008, come convertito e modificato, per non avere effettuato le prescritte registrazioni sul libro unico del lavoro per il periodo dicembre 2016- novembre 2019 con riferimento alla lavoratrice e per i mesi dicembre 2019, dicembre 2020, marzo Parte_3
2021, dicembre 2021, aprile 2022 con riferimento alla lavoratrice Per_1
b) dell'art. 1, comma 913, L. n. 205/2017, per non avere corrisposto alle lavoratrici e Parte_3 [...]
a retribuzione con strumenti di pagamento "tracciabili", per complessive n. 21 violazioni. Per_1
- L'ordinanza-ingiunzione in questa sede opposta trae origine da una procedura ispettiva avviata Co dall' di nei confronti della ricorrente – titolare del negozio "Il Bottone" esercente CP_1 attività di vendita di filati e articoli di merceria – a seguito di richiesta di intervento presentata in
Co data 31/08/2020 (doc. 5 ) dalla lavoratrice licenziata con effetto dal 18/05/2020 (doc. Parte_4
5 parte ricorrente); a conclusione degli accertamenti effettuati, fu elevato verbale n. 2023-MO- Co 0000057 del 8/02/2023 (doc. 2 ).
- Gli opponenti deducevano l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e ne chiedevano l'annullamento, contestando le circostanze di fatto poste a base dell'accertamento ispettivo;
in via subordinata, chiedevano la riduzione delle sanzioni irrogate, sproporzionate rispetto alle violazioni contestate.
Co
- Si costituiva in giudizio l di depositando gli atti del procedimento sanzionatorio e CP_1
contestando tutti i motivi di opposizione;
chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
- Sospesa l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la causa era istruita con l'escussione di testi di parte ricorrente e di parte resistente.
- La causa è discussa e decisa all'udienza del 27/01/2025 tenutasi a trattazione scritta, su richiesta congiunta delle parti, con scambio di note tra le parti e deposito nel fascicolo telematico di sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che le violazioni ed irregolarità contestate a e alla Parte_1 CP_4
abbiano trovato solo parziale fondamento nella documentazione prodotta in atti e nelle
[...]
dichiarazioni rese in corso di causa.
Con riferimento alla lavoratrice Parte_5 Co Secondo l'assunto di parte , sulla base della denuncia presentata dalla lavoratrice, Parte_5
– assunta dalla con contratto part-time 30 ore dal 28/11/2016 al 30/11/2019 e Parte_2
poi con contratto a tempo pieno dal 1/12/2019 al 18/05/2020, data del suo licenziamento – nel pagina 2 di 7 periodo dal 28/11/2016 al 30/11/2019 avrebbe lavorato più ore di quelle previste in contratto e registrate sul LUL, ricevendo una parte della retribuzione in contanti, e avrebbe lavorato anche alcune domeniche durante le festività natalizie nel 2016, 2017 e 2018, ricevendo € 80,00 in contanti per ciascuna domenica di lavoro.
Dalle suddette contestazioni sono scaturite le sanzioni di cui alla lettera a) – per omesse e/o infedeli registrazioni sul LUL per il periodo dicembre 2016- novembre 2019 – e b) – per violazione dell'art. 1, commi 910-913, L. n. 205/2017, che ha statuito che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, esclusivamente attraverso strumenti di pagamento "tracciabili" (comma 910).
Occorre però valutare accuratamente l'attendibilità delle dichiarazioni rese agli ispettori dalla lavoratrice, alla luce del diretto coinvolgimento della stessa;
in particolare può fare dubitare il fatto che la lavoratrice avrebbe lavorato in modo irregolare presso il negozio della ricorrente per oltre tre anni e si sia poi determinata a chiedere l'intervento dell' solo dopo Controparte_1
il suo licenziamento.
Orbene, pur essendo astrattamente possibile che la lavoratrice abbia lavorato più ore di quelle registrate sul LUL e sia stata pagata in contanti, non risulta adeguatamente provato quando e quante volte questo avvenne. Co Generiche sono, a riguardo, le dichiarazioni rese in sede ispettiva (doc. 7 ) e in sede testimoniale
(ud. del 15/05/2024) da cliente del negozio "Il Bottone", la quale ha dichiarato Testimone_1
agli ispettori di avere visto "spesso" in negozio la lavoratrice senza però specificare i giorni e gli orari e ha riferito circostanze apprese de relato dalla stessa lavoratrice ( mi diceva di Parte_5 non aver tempo libero perché impegnata in negozio ad eccezione del giovedì pomeriggio e la
Pt_ domenica. mi ha riferito che guadagnava € 1100/ € 1200 ma non so dire come gli venissero pagati").
Generiche sono, altresì, le dichiarazioni rese da cliente del negozio (doc. 8 Testimone_2
Co Co
, dichiarazione resa a mezzo e-mail e non avanti ad ispettori dell' ; escussa CP_5
quale teste all'udienza del 15/05/2024 ha riferito che si recava al negozio "una volta ogni una o due settimane": troppo poco perché si possa attribuire un qualsiasi valore probatorio a quanto da lei dichiarato), e (queste ultime hanno lavorato nel negozio "Il Tes_3 Testimone_4
Bottone" insieme a ma non hanno saputo dire i suoi orari di lavoro, doc. 10 e doc. 11 Parte_5
Co
).
pagina 3 di 7 Le dichiarazioni rese da residente a [...]di Modena, conoscente della Testimone_5 lavoratrice sono apparse poco attendibili (agli ispettori ha dichiarato: "Sono una Parte_5 conoscente della sig.ra … ricordo che lavorava a tempo pieno perché quando mi Parte_5
Co recavo in zona la vedevo in negozio", doc. 9 ; escussa quale teste all'udienza del 15/05/2024 ha precisato: "Non andavo tutti i giorni a Vignola, per cui non ho la certezza matematica che
[...]
Pt_ lavorasse al Bottone tutti i giorni a tempo pieno, però era quello che mi diceva "). Parte_5
Anche le dichiarazioni rese da compagno convivente della lavoratrice, sono Testimone_6
apparse generiche e poco attendibili per avere riferito su circostanze non apprese de visu (non
Co essendo egli presente nel luogo di lavoro;
peraltro, la dichiarazione di cui al doc. 12 è stata resa in carta semplice e non avanti agli ispettori del lavoro).
Di contro, la teste escussa all'udienza del 15/05/2024, ha dichiarato: "Il lunedì non Testimone_7
ho mai visto lavorare nel negozio Il Bottone Lara Silvestri, che peraltro non conosco, né al mattino Pt_ Pt_ né al pomeriggio. Quando andavo al Bottone c'era e a volte la madre di "; la teste all'udienza del 15/05/2024 ha dichiarato: "Io andavo il pomeriggio al Testimone_8 Pt_ Bottone, tranne il giovedì pomeriggio, che era chiuso;
vedevo solo . Conosco e Parte_5 direi di non averla mai vista o di averla vista solo una volta lavorare in negozio il pomeriggio, non ricordo il giorno"; la teste all'udienza del 15/05/2024 ha dichiarato: "Ogni Testimone_9
Pt_ tanto mi è capitato di andare al Bottone il mercoledì pomeriggio e ho sempre visto solo o la madre;
questo nel periodo indicato nel capitolo (i.e. nel periodo 28/11/2016 – 30/11/2019), non ho visto altre persone lavorare lì."
Infine, nessuno dei testi escussi ha confermato che la lavoratrice ricevesse una parte della Parte_5 Pt_ retribuzione in contanti (in sede ispettiva ha dichiarato: " mi ha riferito che Testimone_1
Co guadagnava € 1100/ € 1200 ma non so dire come gli venissero pagati", doc. 7 ; analogamente ha dichiarato: "Non so dei rapporti economici e del pagamento della retribuzione tra Testimone_5
Co e il negozio", doc. 9 ). Parte_5
Con riferimento alla lavoratrice Testimone_4
Co Secondo l'assunto di parte , la lavoratrice – assunta dalla Testimone_4 Parte_2
con contratto part-time a decorrere dal 11/04/2019 – avrebbe svolto nei periodi di Natale e
Pasqua "circa 5 ore di lavoro straordinario che sono state remunerate in contanti con € 8 ad ora"
Co (così testualmente nel verbale n. 2023-MO-0000057, pag. 4, doc. 2 ). La ricorrente, pertanto, avrebbe omesso la registrazione di dati sul LUL "per i mesi di dicembre 2019, dicembre 2020,
pagina 4 di 7 marzo 2021, dicembre 2021, aprile 2022" (così testualmente nel verbale n. 2023-MO-0000057,
Co pag. 4, doc. 2 ) e avrebbe altresì violato l'art. 1, commi 910-913, L. n. 205/2017.
In realtà la lavoratrice, interrogata in sede ispettiva aveva genericamente dichiarato: "Capita raramente che svolgo qualche ora di lavoro straordinario, principalmente nel periodo natalizio e Co pasquale, per circa 5 ore al mese e ho percepito, in contanti, € 8 ad ora" (doc. 11 ); escussa all'udienza del 18/09/2024 ha riferito: "Con riferimento a quanto dichiarato in relazione allo svolgimento di lavoro straordinario nel periodo natalizio e pasquale, direi che ho lavorato almeno due natali e una Pasqua;
non posso essere più precisa dato il tempo trascorso".
La dichiarazione della lavoratrice è apparsa quindi incerta nel quantum e comunque non Tes_4
Co supporta la quantificazione operata dall' .
L'insufficienza probatoria sul "quantum" delle violazioni che ne deriva non può che ripercuotersi Co sulla legittimità e fondatezza della pretesa sanzionatoria fatta valere dall , su cui grava il relativo onere probatorio.
È consolidato il principio secondo il quale nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione l'opponente assume veste sostanziale di convenuto, mentre spetta all'amministrazione, nella sua sostanziale veste di attrice, provare la fondatezza della sua pretesa nell'an e nel quantum (i.e. numero di violazioni accertate). Co In particolare, con riferimento alle violazioni di cui al punto b) dell'o.i. opposta, l' ha ravvisato n.
21 violazioni, pari al numero dei mesi da luglio 2018 (data di entrata in vigore dell'art. 1, commi
910-913, L. n. 205/2017) a novembre 2019 per – considerando accertato che la Parte_5
lavoratrice sia stata retribuita in contanti ogni mese, sulla base della sola dichiarazione Parte_5 resa dalla lavoratrice, senza acquisire altri elementi probatori a supporto – oltre ai mesi di dicembre 2019, dicembre 2020, marzo 2021, dicembre 2021 e aprile 2022 per la lavoratrice che però in sede istruttoria ha parlato di "due natali e una Pasqua". Tes_4
Co Le n. 21 violazioni contestate dall' non hanno trovato sufficiente riscontro probatorio all'esito Co dell'istruttoria; l' ha calcolato e comminato la sanzione sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla lavoratrice della cui attendibilità si ha però motivo di dubitare, per i motivi sopra Parte_5
esposti, mentre la dichiarazione della lavoratrice è apparsa incerta nel quantum e non Tes_4 Co idonea a supportare la quantificazione operata dall' .
All'esito dell'istruttoria, si ritengono non adeguatamente provate nel quantum le violazioni di cui al punto b) né risulta provato che i pagamenti in contanti avessero una cadenza fissa e in pagina 5 di 7 mancanza di elementi di prova certi o, quantomeno, adeguati, la sanzione non può che essere rideterminata sulla base della sola dichiarazione resa dalla lavoratrice della cui Tes_4 attendibilità non vi è motivo di dubitare, per la carenza di interesse personale rispetto agli esiti del presente procedimento (la lavoratrice escussa all'udienza del 18/09/2024 ha riferito: "Con riferimento a quanto dichiarato in relazione allo svolgimento di lavoro straordinario nel periodo natalizio e pasquale, direi che ho lavorato almeno due natali e una Pasqua").
Pertanto, posto che nella determinazione della sanzione di cui al punto b) deve tenersi conto del numero di mensilità in cui il pagamento della retribuzione è stato effettuato in contanti, dato per accertato che la violazione si sia protratta per tre mensilità ("due natali e una Pasqua") in relazione alla lavoratrice si ritiene equo applicare la sanzione ridotta pari a € 1.666,661 moltiplicata Tes_4
per tre mensilità (1.666,66 x 3 = 5.000).
Quanto alla contestazione di cui al punto a) relativa allo svolgimento di ore di lavoro straordinario, non registrate sul LUL, da parte delle lavoratrici e per gli stessi motivi sopra Parte_5 Tes_4
esposti, la violazione deve ritenersi provata limitatamente ai tre singoli episodi riferiti dalla lavoratrice e così la sanzione rideterminata entro il primo "range" astratto fissato dalla Tes_4 legge (sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro).
Ritiene questo giudice che una diversa valutazione e quantificazione delle violazioni di cui ai punti
a) e b) sarebbe oltremodo discrezionale, se non arbitraria.
Per i motivi esposti, considerate le violazioni effettivamente accertate, la sanzione comminata con l'ordinanza ingiunzione opposta è rideterminata come di seguito: punto a) € 1.500,00; punto b) € 5.000,00.
Le spese di lite, in considerazione della ritenuta necessità di rideterminare la sanzione amministrativa, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D. Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 - accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, riduce la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata a € 6.500,00, oltre € 38,20 per spese di notifica;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa all'esito di udienza tenutasi a trattazione scritta.
Modena, 28 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Alessandra Focaccia
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, ex art. 16 L. n.
689/1981.