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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 39/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 200 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021, emesso nei suoi confronti dal Comune di Rieti (n.
200/2023) eccependo la nullità e/o inesistenza dell'atto.
La ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso (15.5.2025).
Quindi la ricorrente e il Comune di Rieti dopo che la causa è stata assunta in decisione hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio (1.7.2025;
2.7.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante quanto sopra, visto l'art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992, dichiara l'estinzione del processo, compensandosi le spese come convenuto tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo compensandosi le spese.
Rieti 16.6.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 39/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 200 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021, emesso nei suoi confronti dal Comune di Rieti (n.
200/2023) eccependo la nullità e/o inesistenza dell'atto.
La ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso (15.5.2025).
Quindi la ricorrente e il Comune di Rieti dopo che la causa è stata assunta in decisione hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio (1.7.2025;
2.7.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante quanto sopra, visto l'art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992, dichiara l'estinzione del processo, compensandosi le spese come convenuto tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo compensandosi le spese.
Rieti 16.6.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna