Sentenza 11 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 11/03/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00302/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01425/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2025, proposto da
CH PE, rappresentata e difesa dall'avvocato CH PE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AS OC, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'illegittimità dell'inadempimento serbato dall'Ente territoriale resistente in relazione all'istanza formalizzata a mezzo pec il 19 giugno 2025 di esibire il provvedimento amministrativo, giudiziario o notarile attestante la proprietà del Comune di Altamura della strada comunale esterna n. 54 denominata "Capo del salice a Cutillo ".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa RÈ ON e uditi per le parti i difensori AS OC per il Comune resistente; nessuno comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorso, originariamente proposto come domanda di declaratoria dell’obbligo di provvedere (id est rito sul silenzio ex art. 117 cpa), mira in realtà ad ottenere l’esibizione (e va per ciò qualificato come ricorso per l’accesso ex art 116 cpa) del documento, in tesi di parte ricorrente richiesto con nota del 19 giugno 2025, contenente il provvedimento amministrativo, giudiziario o notarile attestante la proprietà del Comune di Altamura della strada comunale esterna n. 54 denominata "Capo del salice a Cutillo ".
Nel costituirsi l’Ente si è opposto alla domanda con argomentazioni delle quali, per esigenze di sintesi, si darà conto del prosieguo motivazionale.
All’udienza del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non supera lo scrutinio preliminare di ammissibilità.
Deve rilevarsi che, come efficacemente rappresentato dalla difesa dell’Ente, la nota del 19 giugno 2025 presentata da parte ricorrente e da essa qualificata in ricorso come istanza con cui ha intimato all’Ente di esibire il provvedimento sopra indicato, in realtà, ha contenuto differente.
Giova premettere, per una migliore comprensione delle questioni controverse che la ricorrente critica e censura, in altro giudizio recante rg n.1073/2025, il provvedimento di diniego (n. 68327 del 3 luglio 2025) avverso l’istanza per ottenere il titolo edilizio abilitativo per la realizzazione di una casa colonica, recinzione e vasca di raccolte acque piovane e imhoff.
Il diniego è stato adottato perché:
-dagli atti catastali (foglio di impianto originario antecedente all’approvazione del vigente PRG – Regio decreto legge del 13 aprile 1939 n. 652) e urbanistici risulta che le particelle oggetto di intervento sono attraversate da una strada classificata “vicinale” con denominazione “Capo del Salice a Cutillo”, già inserita nell’elenco delle strade comunali ex art. 3 della L.r. Puglia n. 38/1977 e confermata dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 215/1984;
-i pareri del servizio patrimonio immobiliare ed PR (nota prot. gen. 58430 del 9 giugno 2025) e del servizio IT (nota prot. gen. 60358 del 13 giugno 2025) confermano la titolarità e destinazione pubblica nonché il dirimente uso pubblico del tracciato in questione.
Poiché con l’attraversamento di tale strada, il lotto non raggiunge la superficie minima necessaria per l’intervento, questo è stato ritenuto non assentibile.
La nota della ricorrente del 19 giugno 2025 in questione, in realtà, contiene le osservazioni al preavviso di diniego sopraindicato ed “intima” all’Ente di astenersi dall’adottare il provvedimento negativo se non prima dell’invio – tra gli altri- del provvedimento attestante la proprietà comunale della strada in questione.
Per il contesto procedimentale in cui essa si inserisce, nonché per il suo contenuto testuale, essa non può essere qualificata come istanza di accesso agli atti, in quanto la formulazione della richiesta è equivoca, essendo prospettata la sua mancata ostensione come elemento ostativo all’adozione del provvedimento di diniego più che come chiara richiesta di esibizione del documento richiesto.
In assenza di istanza di accesso (come nel caso in esame) non risulta configurabile il silenzio-rigetto sulla stessa e, dunque, il prescritto requisito di ammissibilità del ricorso che, per le ragioni suesposte va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’ente, delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN BL, Presidente
RÈ ON, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RÈ ON | EN BL |
IL SEGRETARIO