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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DURANTE NICOLA, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1412/2023 depositato il 21/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5077/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 12/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190025783778000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di primo grado è così esposto nella sentenza n. 5077/2022 emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 12/12/2022:
“Con ricorso/reclamo telematico notificato in data 21 dicembre 2019 all'Agenzia dell'Entrate di
Cosenza e all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, depositato presso la segreteria della
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza (ora Corte di Giustizia Tributaria di I Grado) in data
Resistente_121 giugno 2020 (n. 2384/2020 R.G.R.), , rappresentato e difeso dall'avv.
Difensore_1, proponeva impugnativa avverso la cartella di pagamento n. 03420190025783778000,
IRPEF 2015, notificata in data 23 ottobre 2019, atto allegato al ricorso.
L'Ufficio aveva eseguito accertamento formale ai sensi dell'art. 36 ter D.P.R. n. 600/73 in relazione all'anno d'imposta 2015, evidenziando detrazioni e altri oneri deducibili non dovuti, con conseguente maggiore imposta liquidata, compresi interessi e sanzioni, per un importo di € 7.037,00, escluse sanzioni e interessi.
Precisamente, nell'accertamento si rilevavano tre voci rispetto alle quali l'Ufficio aveva rilevato anomalie nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente:
Resistente_11) La detrazione per la figlia a carico operata al 100% dal , mentre spettava una detrazione al
50%, atteso che detrazione per la stessa quota era stata dichiarata dal coniuge;
2) Mancato versamento delle ritenute certificate (Rigo RL20) di cui al CUD emesso dal Comune di
RA Castello;
3) Azzeramento degli oneri riportati al Rigo RP 22/39 riguardanti l'assegno di mantenimento versato al coniuge in riferimento al quale non risulterebbe depositato il provvedimento giudiziale di omologa che attesti l'an e il quantum dell'onere dichiarato.
Il ricorrente ha contestato la cartella impugnata formulando diverse eccezioni:
a) Nullità della cartella per mancata notifica di atti prodromici e in particolare della comunicazione di irregolarità, “avviso bonario”;
b) Nel merito contestava l'infondatezza della pretesa in relazione ai punti 2) e 3) dell'accertamento, allegando documentazione (modelli F24 redatti dal Comune di RA Castello, attestanti il versamento da parte del sostituto d'imposta delle ritenute certificate;
nonché il provvedimento giurisdizionale di omologa della separazione consensuale in cui veniva stabilito il versamento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato).
In conclusione, il ricorrente sollecitava in via principale l'annullamento totale della cartella per nullità determinata dalla mancata notifica dell'atto prodromico, in subordine l'annullamento parziale in relazione alle deduzioni di cui si era fornita prova documentale, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore.
In data 9 ottobre 2020 l'Agenzia dell'Entrate si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni nelle quali, respingeva tutte le eccezioni.
Nel merito rilevava che il controllo formale ai sensi dell'art. 36 ter D.P.R. n. 600/73 era stato preceduto dall'invio di comunicazione ove si spiegava al contribuente le ragioni della rettifica, di cui non è necessario fornire specifica prova di notifica, non trattandosi di atto prodromico previsto a pena di nullità dell'accertamento.
Nel merito il contribuente aveva fatto acquiescenza al recupero della detrazione per la figlia a carico, da eseguirsi al 50% e non al 100%, in relazione alle altre contestazioni aveva operato una frammentaria e inadeguata produzione documentale, non avendo ben specificato gli importi trattenuti e corrisposti dal Comune di RA Castello al fine di verificare se le ritenute fossero state effettivamente versate dal sostituto o fossero rimaste a carico del sostituito.
Allo stesso modo si contestava l'adeguata produzione documentale in merito alla deduzione dell'assegno di mantenimento.
In data 18 novembre 2022 il ricorrente depositava memoria illustrativa ove ribadiva gli argomenti di merito esposti nel ricorso, allegava ulteriore documentazione a dimostrazione di quanto affermato in ordine ai punti 2) e 3), rappresentati dai mandati di pagamento in suo favore da cui emergevano le trattenute effettuate dal Comune e copia dei bonifici relativi al pagamento, nell'anno 2015, dell'assegno di mantenimento di cui al provvedimento giurisdizionale pure allegato in copia.
All'udienza del 2 dicembre 2022 la Corte tratteneva in decisione.”
Con la sentenza sopra indicata la CGT di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando che non vi era alcuna prova della notifica della dell'avviso bonario o comunicazione di irregolarità.
Condannava l'Ufficio al pagamento delle spese.
Avverso la predetta decisione proponeva impugnazione l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, rilevando che la comunicazione di irregolarità era stata regolarmente notificata.
Si costituivano i contribuenti evidenziando che non risultava l'avviso bonario.
All'udienza del 7.3.2025 la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il documento prodotto dall'Ufficio Finanziario, infatti, non è un avviso bonario, cioè un invito formale a produrre documenti e giustificativi con richiesta di chiarimenti ex art. 36-ter c.3, ma direttamente la comunicazione di irregolarità che è atto successivo, ex art. 36 ter comma 4.
Consegue il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in € 1594,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi al procuratore anticipante.
Catanzaro 7.3.2025 Il relatore
Dott.ssa Francesca Garofalo Il Presidente
Dott. LA AN
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DURANTE NICOLA, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1412/2023 depositato il 21/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5077/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 12/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190025783778000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di primo grado è così esposto nella sentenza n. 5077/2022 emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 12/12/2022:
“Con ricorso/reclamo telematico notificato in data 21 dicembre 2019 all'Agenzia dell'Entrate di
Cosenza e all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, depositato presso la segreteria della
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza (ora Corte di Giustizia Tributaria di I Grado) in data
Resistente_121 giugno 2020 (n. 2384/2020 R.G.R.), , rappresentato e difeso dall'avv.
Difensore_1, proponeva impugnativa avverso la cartella di pagamento n. 03420190025783778000,
IRPEF 2015, notificata in data 23 ottobre 2019, atto allegato al ricorso.
L'Ufficio aveva eseguito accertamento formale ai sensi dell'art. 36 ter D.P.R. n. 600/73 in relazione all'anno d'imposta 2015, evidenziando detrazioni e altri oneri deducibili non dovuti, con conseguente maggiore imposta liquidata, compresi interessi e sanzioni, per un importo di € 7.037,00, escluse sanzioni e interessi.
Precisamente, nell'accertamento si rilevavano tre voci rispetto alle quali l'Ufficio aveva rilevato anomalie nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente:
Resistente_11) La detrazione per la figlia a carico operata al 100% dal , mentre spettava una detrazione al
50%, atteso che detrazione per la stessa quota era stata dichiarata dal coniuge;
2) Mancato versamento delle ritenute certificate (Rigo RL20) di cui al CUD emesso dal Comune di
RA Castello;
3) Azzeramento degli oneri riportati al Rigo RP 22/39 riguardanti l'assegno di mantenimento versato al coniuge in riferimento al quale non risulterebbe depositato il provvedimento giudiziale di omologa che attesti l'an e il quantum dell'onere dichiarato.
Il ricorrente ha contestato la cartella impugnata formulando diverse eccezioni:
a) Nullità della cartella per mancata notifica di atti prodromici e in particolare della comunicazione di irregolarità, “avviso bonario”;
b) Nel merito contestava l'infondatezza della pretesa in relazione ai punti 2) e 3) dell'accertamento, allegando documentazione (modelli F24 redatti dal Comune di RA Castello, attestanti il versamento da parte del sostituto d'imposta delle ritenute certificate;
nonché il provvedimento giurisdizionale di omologa della separazione consensuale in cui veniva stabilito il versamento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato).
In conclusione, il ricorrente sollecitava in via principale l'annullamento totale della cartella per nullità determinata dalla mancata notifica dell'atto prodromico, in subordine l'annullamento parziale in relazione alle deduzioni di cui si era fornita prova documentale, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore.
In data 9 ottobre 2020 l'Agenzia dell'Entrate si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni nelle quali, respingeva tutte le eccezioni.
Nel merito rilevava che il controllo formale ai sensi dell'art. 36 ter D.P.R. n. 600/73 era stato preceduto dall'invio di comunicazione ove si spiegava al contribuente le ragioni della rettifica, di cui non è necessario fornire specifica prova di notifica, non trattandosi di atto prodromico previsto a pena di nullità dell'accertamento.
Nel merito il contribuente aveva fatto acquiescenza al recupero della detrazione per la figlia a carico, da eseguirsi al 50% e non al 100%, in relazione alle altre contestazioni aveva operato una frammentaria e inadeguata produzione documentale, non avendo ben specificato gli importi trattenuti e corrisposti dal Comune di RA Castello al fine di verificare se le ritenute fossero state effettivamente versate dal sostituto o fossero rimaste a carico del sostituito.
Allo stesso modo si contestava l'adeguata produzione documentale in merito alla deduzione dell'assegno di mantenimento.
In data 18 novembre 2022 il ricorrente depositava memoria illustrativa ove ribadiva gli argomenti di merito esposti nel ricorso, allegava ulteriore documentazione a dimostrazione di quanto affermato in ordine ai punti 2) e 3), rappresentati dai mandati di pagamento in suo favore da cui emergevano le trattenute effettuate dal Comune e copia dei bonifici relativi al pagamento, nell'anno 2015, dell'assegno di mantenimento di cui al provvedimento giurisdizionale pure allegato in copia.
All'udienza del 2 dicembre 2022 la Corte tratteneva in decisione.”
Con la sentenza sopra indicata la CGT di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando che non vi era alcuna prova della notifica della dell'avviso bonario o comunicazione di irregolarità.
Condannava l'Ufficio al pagamento delle spese.
Avverso la predetta decisione proponeva impugnazione l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, rilevando che la comunicazione di irregolarità era stata regolarmente notificata.
Si costituivano i contribuenti evidenziando che non risultava l'avviso bonario.
All'udienza del 7.3.2025 la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il documento prodotto dall'Ufficio Finanziario, infatti, non è un avviso bonario, cioè un invito formale a produrre documenti e giustificativi con richiesta di chiarimenti ex art. 36-ter c.3, ma direttamente la comunicazione di irregolarità che è atto successivo, ex art. 36 ter comma 4.
Consegue il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in € 1594,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi al procuratore anticipante.
Catanzaro 7.3.2025 Il relatore
Dott.ssa Francesca Garofalo Il Presidente
Dott. LA AN