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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 24/10/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Monica Sgarro Presidente relatore
2) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in grado di appello, vertente in materia di iscritta al n. 317 Pt_1 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A rappresentata e difesa dall'avv. GAUDIO VINCENZO Parte_2
Appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. p.t., rappr. e dif. dall'avv. LEZZI ROBERTA
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 27/08/2021, ha proposto appello avverso la Parte_2 sentenza n. 566 del 09.03.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda dalla medesima parte proposta relativa al pagamento della prestazione per 455 Pt_1 giorni, avendo il giudice di prime cure ritenuto iniziata l'attività di lavoro autonomo in data CP_ 21.1.2019 e non in data 21.2.2019, con conseguente tardività della comunicazione all' avvenuta in data 28.2.2019.
1.1. Con unico motivo di appello, è stata dedotta l'erroneità della sentenza atteso l'inizio dell'attività in data 19.2.2019 in seguito alla registrazione dell'atto notarile con il quale la è Pt_2 divenuta socia accomandataria, rilevando, pertanto, l'inizio dell'esercizio dell'attività.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento del proposto appello e, in riforma della sentenza impugnata 566 del 09.03.2021 del Tribunale di Taranto, sezione Lavoro, dichiarare il diritto di all'indennità di per ulteriori 545 giorni, ovvero, in subordine, per il periodo dal Parte_2 Pt_1
CP_ 01.01.2019 sino al 20 febbraio 2019, con la conseguente condanna dell' alla erogazione della prestazione, oltre interessi dal 120° giorno dalla domanda sino al soddisfo. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
1.2. Parte appellata, ritualmente costituita in giudizio, ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1. La normativa introdotta con D.Lgs. n. 22/2015 distingue l'indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1), dall'incentivo all'autoimprenditorialità (art. 8) avente ad oggetto la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che spetterebbe al lavoratore avente diritto alla corresponsione della che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di Pt_1 una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
La prima ha natura previdenziale, è finalizzata a sollevare il lavoratore, che ha perduto involontariamente la propria occupazione per un fatto causativo di cessazione estraneo alla propria sfera di disponibilità, dallo stato di bisogno cagionato da inoccupazione.
La seconda ha natura assistenziale ed è finalizzata a sopperire al bisogno derivante da una iniziativa lavorativa autonoma o imprenditoriale propria, per il cui avviamento occorre sostenere delle spese necessarie.
La diversa denominazione riportata nella rubrica dei due articoli di legge suggerisce sin da subito la diversità ontologica, oggettiva e teleologica delle due misure. L'una tende a tutelare il lavoratore inoccupato nel periodo in cui è alla ricerca di nuova occupazione, e non è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di breve durata (art. 9) o con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale (art. 10), salve le conseguenze di sospensione dal trattamento NASpI in presenza di perdurante ultrasemestralità del nuovo lavoro subordinato o di decadenza in presenza di condizioni reddituali tardivamente comunicate.
L'altra tende ad incentivare l'autoimprenditorialità come spinta eccentrica dall'occupazione subordinata (Cassazione civile sez. lav., 31/03/2025, (ud. 15/11/2024, dep. 31/03/2025), n.8422 2.2. Dispone l'art. 10, co. 1 D.Lgs. n. 22/15: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava Pt_1 un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, CP_1 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La è ridotta di un importo pari all'80 Pt_1 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi”.
L'art. 11 D.Lgs. n. 22/15, poi, stabilisce: “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della nei seguenti casi: Pt_1
(…) c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”.
2.3. Dal tenore testuale del citato art. 10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una “nuova attività” successiva all'inizio del periodo di percezione della Naspi. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” durante il periodo di godimento della Naspi, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa.
La Cassazione anche di recente ha precisato “Ed in questo senso, il termine "intraprendere", va inteso non solo come "iniziare" (l'utilizzo dei due termini nello stesso testo del primo comma dell'art. 10 ne suggerirebbe un diverso significato) ma anche come "impegnarsi, dedicarsi, applicarsi". Sul punto, si rimanda a quanto già osservato anche in ord. n. 11543/2024 secondo la quale "dal tenore testuale dell'art. 10, cit., risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della circostanza della contemporaneità tra il CP_1 godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della ed ancora, "che Pt_1 non osta a tale interpretazione la circostanza che l'art. 10, comma 1, ricolleghi l'obbligo di comunicazione al fatto che l'assicurato "intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale", ben potendosi il verbo "intraprendere" intendere non solo nel senso letterale di
"iniziare", ma anche in quello di "applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato" (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001)" (Cassazione civile sez. lav., 23/02/2025, n.4742).
La decadenza dal diritto, prevista quale sanzione in caso di omessa comunicazione tempestiva dei CP_ redditi presunti, assolve alla funzione di consentire all' di verificare la sussistenza o meno dello stato di disoccupazione, costituente, a norma dell'art. 3 co. 1 lett. a) d.l.vo 4.3.2015 n. 22, necessario presupposto del diritto di percepire la indennità naspi (Cassazione civile sez. lav.,
23/02/2025, (ud. 14/11/2024, dep. 23/02/2025), n.4740).
2.4. Nella fattispecie in esame, il dies a quo per la decorrenza del predetto termine decadenziale deve identificarsi con l'assunzione della qualifica di socio, implicante la possibilità di esercizio dell'attività autonoma con assunzione delle obbligazioni sociali, risultando, pertanto, prevalente l'aspetto sostanziale della predetta qualità rispetto a quello formale dell'iscrizione nel Registro delle
Imprese.
Risulta, pertanto, irrilevante la deduzione della mancata percezione di redditi – anche non CP_ fiscalmente imponibili -, risultando prevalente l'interesse pubblicistico a consentire all' la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione.
3. Il ricorso in appello, pertanto, va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Spese di lite irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - rigetta l'appello, - spese di lite irripetibili.
Taranto, 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Monica Sgarro Presidente relatore
2) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in grado di appello, vertente in materia di iscritta al n. 317 Pt_1 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A rappresentata e difesa dall'avv. GAUDIO VINCENZO Parte_2
Appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. p.t., rappr. e dif. dall'avv. LEZZI ROBERTA
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 27/08/2021, ha proposto appello avverso la Parte_2 sentenza n. 566 del 09.03.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda dalla medesima parte proposta relativa al pagamento della prestazione per 455 Pt_1 giorni, avendo il giudice di prime cure ritenuto iniziata l'attività di lavoro autonomo in data CP_ 21.1.2019 e non in data 21.2.2019, con conseguente tardività della comunicazione all' avvenuta in data 28.2.2019.
1.1. Con unico motivo di appello, è stata dedotta l'erroneità della sentenza atteso l'inizio dell'attività in data 19.2.2019 in seguito alla registrazione dell'atto notarile con il quale la è Pt_2 divenuta socia accomandataria, rilevando, pertanto, l'inizio dell'esercizio dell'attività.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento del proposto appello e, in riforma della sentenza impugnata 566 del 09.03.2021 del Tribunale di Taranto, sezione Lavoro, dichiarare il diritto di all'indennità di per ulteriori 545 giorni, ovvero, in subordine, per il periodo dal Parte_2 Pt_1
CP_ 01.01.2019 sino al 20 febbraio 2019, con la conseguente condanna dell' alla erogazione della prestazione, oltre interessi dal 120° giorno dalla domanda sino al soddisfo. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
1.2. Parte appellata, ritualmente costituita in giudizio, ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1. La normativa introdotta con D.Lgs. n. 22/2015 distingue l'indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1), dall'incentivo all'autoimprenditorialità (art. 8) avente ad oggetto la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che spetterebbe al lavoratore avente diritto alla corresponsione della che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di Pt_1 una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
La prima ha natura previdenziale, è finalizzata a sollevare il lavoratore, che ha perduto involontariamente la propria occupazione per un fatto causativo di cessazione estraneo alla propria sfera di disponibilità, dallo stato di bisogno cagionato da inoccupazione.
La seconda ha natura assistenziale ed è finalizzata a sopperire al bisogno derivante da una iniziativa lavorativa autonoma o imprenditoriale propria, per il cui avviamento occorre sostenere delle spese necessarie.
La diversa denominazione riportata nella rubrica dei due articoli di legge suggerisce sin da subito la diversità ontologica, oggettiva e teleologica delle due misure. L'una tende a tutelare il lavoratore inoccupato nel periodo in cui è alla ricerca di nuova occupazione, e non è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di breve durata (art. 9) o con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale (art. 10), salve le conseguenze di sospensione dal trattamento NASpI in presenza di perdurante ultrasemestralità del nuovo lavoro subordinato o di decadenza in presenza di condizioni reddituali tardivamente comunicate.
L'altra tende ad incentivare l'autoimprenditorialità come spinta eccentrica dall'occupazione subordinata (Cassazione civile sez. lav., 31/03/2025, (ud. 15/11/2024, dep. 31/03/2025), n.8422 2.2. Dispone l'art. 10, co. 1 D.Lgs. n. 22/15: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava Pt_1 un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, CP_1 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La è ridotta di un importo pari all'80 Pt_1 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi”.
L'art. 11 D.Lgs. n. 22/15, poi, stabilisce: “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della nei seguenti casi: Pt_1
(…) c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”.
2.3. Dal tenore testuale del citato art. 10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una “nuova attività” successiva all'inizio del periodo di percezione della Naspi. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” durante il periodo di godimento della Naspi, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa.
La Cassazione anche di recente ha precisato “Ed in questo senso, il termine "intraprendere", va inteso non solo come "iniziare" (l'utilizzo dei due termini nello stesso testo del primo comma dell'art. 10 ne suggerirebbe un diverso significato) ma anche come "impegnarsi, dedicarsi, applicarsi". Sul punto, si rimanda a quanto già osservato anche in ord. n. 11543/2024 secondo la quale "dal tenore testuale dell'art. 10, cit., risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della circostanza della contemporaneità tra il CP_1 godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della ed ancora, "che Pt_1 non osta a tale interpretazione la circostanza che l'art. 10, comma 1, ricolleghi l'obbligo di comunicazione al fatto che l'assicurato "intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale", ben potendosi il verbo "intraprendere" intendere non solo nel senso letterale di
"iniziare", ma anche in quello di "applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato" (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001)" (Cassazione civile sez. lav., 23/02/2025, n.4742).
La decadenza dal diritto, prevista quale sanzione in caso di omessa comunicazione tempestiva dei CP_ redditi presunti, assolve alla funzione di consentire all' di verificare la sussistenza o meno dello stato di disoccupazione, costituente, a norma dell'art. 3 co. 1 lett. a) d.l.vo 4.3.2015 n. 22, necessario presupposto del diritto di percepire la indennità naspi (Cassazione civile sez. lav.,
23/02/2025, (ud. 14/11/2024, dep. 23/02/2025), n.4740).
2.4. Nella fattispecie in esame, il dies a quo per la decorrenza del predetto termine decadenziale deve identificarsi con l'assunzione della qualifica di socio, implicante la possibilità di esercizio dell'attività autonoma con assunzione delle obbligazioni sociali, risultando, pertanto, prevalente l'aspetto sostanziale della predetta qualità rispetto a quello formale dell'iscrizione nel Registro delle
Imprese.
Risulta, pertanto, irrilevante la deduzione della mancata percezione di redditi – anche non CP_ fiscalmente imponibili -, risultando prevalente l'interesse pubblicistico a consentire all' la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione.
3. Il ricorso in appello, pertanto, va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Spese di lite irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - rigetta l'appello, - spese di lite irripetibili.
Taranto, 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Monica Sgarro