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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/09/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5843/2024 R.G.TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.
Mario Cigna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5843/2024 promossa da
, C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
18.09.1980 in Rhode Island (U.S.A), in proprio ed in rappresentanza delle sue figlie minori: , C.F. , nata il [...] Persona_1 C.F._2 in Canada;
, C.F. , nata il CP_1 Parte_2 C.F._3
04.12.2014 in Rhode Island, e , C.F. Parte_3
, nata il [...] in [...]; C.F._4
, C.F. , nata il [...] in Parte_4 C.F._5
Rhode Island (U.S.A), in proprio ed in rappresentanza dei suoi figli minori:
[...]
C.F. , nato il [...] in [...] Parte_5 C.F._6
Island, C.F. , nato il Parte_6 C.F._7
12.08.2024 in Rhode Island,
, C.F. nato il [...] in [...] Parte_7 C.F._8
Island (U.S.A.), tutti rappresentati e difesi dall'avv. RIZZO ALESSIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI nei confronti di
– rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, , i Parte_1 ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato lo status di cittadini italiani “iure 2
sanguinis” in virtù della comune discendenza da in data Persona_2
09.04.1892, in LA NT (BR), Cicchelli, emigrata negli U.S.A.
Con decreto del 25.09.2024 è stata fissata la comparizione delle parti. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il il quale Controparte_2 ha chiesto la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento della domanda.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce. All'udienza del 15.09.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso al
Giudice assegnatario del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che con sentenza n. 142/2025, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune norme disciplinanti l'acquisto della cittadinanza italiana, ha così statuito:
“1) dichiara inammissibili gli interventi di – Avvocati uniti per la cittadinanza CP_3 italiana e di giuristi iure sanguinis, spiegati nel giudizio relativo Controparte_4 all'ordinanza iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2024;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del codice civile del 1865, approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), sollevate dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 della Costituzione, quest'ultimo sotto il duplice profilo sia della irragionevolezza e non proporzionalità sia della irragionevole disparità di trattamento, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., relativamente agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'art. 9 del Trattato sull'Unione europea e all'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, dal Tribunale ordinario di
Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest'ultimo sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità, con le ordinanze indicate in epigrafe;
nonché le questioni sollevate dal
Tribunale ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, dal Tribunale ordinario di
Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, e dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento all'art. 117, primo 3
comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE, con le ordinanze indicate in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, con le ordinanze indicate in epigrafe” (Corte Costituzionale sentenza n. 142/2025). Deve ritenersi, pertanto, superata la questione prospettata dalle parti anche in ordine alla opportunità di sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte.
Preliminarmente, va rilevato che compete a questo Tribunale la decisione sulla domanda avanzata dai ricorrenti atteso che il comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n. 13, prevedendo che all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Pertanto, essendo l'avo originario di LA NT (Br) il procedimento è di competenza di questo Tribunale.
Deve riconoscersi, poi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della un sistema di doppio binario (cfr. Cass. SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Passando al merito della vicenda, va rilevato che, nel caso de quo, dalla documentazione prodotta si evince che: in data 09.04.1892, in LA NT (BR), nasceva Persona_3
(all. 1);
● emigrata negli U.S.A., la Sig.ra nota anche come Persona_3
non e mai divenuta cittadina americana per naturalizzazione, Parte_8
● in data 13.12.1914 la medesima contraeva matrimonio con Persona_4 in Rhode Island, U.S.A.
● in data 10.02.1919, dalla loro unione nasceva , in Rhode Island, Persona_5
U.S.A.,
● in data 22.02.1945, lo stesso contraeva matrimonio con in Persona_6
Rhode Island, U.S.A.,
● in data 01.04.1949, dalla loro unione nasceva , in Rhode Island, Persona_7
U.S.A.;
● in data 17.07.1976, lo stesso contraeva matrimonio con , Controparte_5 in Rhode Island, U.S.A.;
● dalla loro unione, in Rhode Island (U.S.A.), nascevano: , in data Parte_1
18.09.1980; in data 20.10.1982; in data Controparte_6 Parte_7
13.08.1987; 4
● in data 19.02.2011, contraeva matrimonio con , dal Parte_1 Persona_8 quale prendeva il cognome, in Ontario Canada;
● dalla loro unione nascevano: , in data 06.01.2012, in Ontario, Persona_1
Canada; , in data 04.12.2014, in Rhode Island;
Persona_9 Parte_3
, in data 19.05.2016, in Rohde Island;
[...]
● in data 07.11.2020, contraeva matrimonio con Controparte_6 Persona_10
dal quale prendeva il cognome, in Rhode Island, U.S.A.;
[...]
● dalla loro unione, in Rhode Island (U.S.A.), nascevano: in Persona_11 data 16.06.2022; in data 12.08.2024. Parte_6
I ricorrenti hanno, pertanto, provato documentalmente la discendenza ininterrotta da cittadina italiana, emigrata negli Stati Uniti alla fine del diciannovesimo secolo. La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati argentini.
Tanto premesso, va ricordato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1, n.1 della legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Cost. nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis introdotto, e consentito, tra l'altro, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
La Corte di Cassazione ha poi affermato che per effetto delle sentenze della Corte cost.
n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.
In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria Cass.
Sez. Unite n. 4466 del 25/02/2009).
La Suprema Corte ha dunque affermato che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, va riconosciuto in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento, per l'effetto perdurante, 5
anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Da tanto, non può che concludersi per l'accoglimento del ricorso proposto da parte ricorrente.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che non è stata proposta preventivamente domanda in via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
18.09.1980 in Rhode Island (U.S.A), , C.F. Persona_1
, nata il [...] in [...]; C.F._2 CP_1 Parte_2
, C.F. , nata il [...] in [...], e
[...] C.F._3
, C.F. , nata il [...] in Parte_3 C.F._4
Rhode Island;
, C.F. , nata il Parte_4 C.F._5
20.10.1982 in Rhode Island (U.S.A), C.F. Parte_5
, nato il [...] in [...], C.F._6 Parte_6
C.F. , nato il [...] in [...],
[...] C.F._7 [...]
, C.F. nato il [...] in [...] Parte_7 C.F._8
(U.S.A.), così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. nulla sulle spese.
Lecce, 17-9-2025
Il Giudice
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott. Giovanni Tommasi, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017. 6
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.
Mario Cigna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5843/2024 promossa da
, C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
18.09.1980 in Rhode Island (U.S.A), in proprio ed in rappresentanza delle sue figlie minori: , C.F. , nata il [...] Persona_1 C.F._2 in Canada;
, C.F. , nata il CP_1 Parte_2 C.F._3
04.12.2014 in Rhode Island, e , C.F. Parte_3
, nata il [...] in [...]; C.F._4
, C.F. , nata il [...] in Parte_4 C.F._5
Rhode Island (U.S.A), in proprio ed in rappresentanza dei suoi figli minori:
[...]
C.F. , nato il [...] in [...] Parte_5 C.F._6
Island, C.F. , nato il Parte_6 C.F._7
12.08.2024 in Rhode Island,
, C.F. nato il [...] in [...] Parte_7 C.F._8
Island (U.S.A.), tutti rappresentati e difesi dall'avv. RIZZO ALESSIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI nei confronti di
– rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, , i Parte_1 ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato lo status di cittadini italiani “iure 2
sanguinis” in virtù della comune discendenza da in data Persona_2
09.04.1892, in LA NT (BR), Cicchelli, emigrata negli U.S.A.
Con decreto del 25.09.2024 è stata fissata la comparizione delle parti. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il il quale Controparte_2 ha chiesto la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento della domanda.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce. All'udienza del 15.09.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso al
Giudice assegnatario del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che con sentenza n. 142/2025, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune norme disciplinanti l'acquisto della cittadinanza italiana, ha così statuito:
“1) dichiara inammissibili gli interventi di – Avvocati uniti per la cittadinanza CP_3 italiana e di giuristi iure sanguinis, spiegati nel giudizio relativo Controparte_4 all'ordinanza iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2024;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del codice civile del 1865, approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), sollevate dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 della Costituzione, quest'ultimo sotto il duplice profilo sia della irragionevolezza e non proporzionalità sia della irragionevole disparità di trattamento, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., relativamente agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'art. 9 del Trattato sull'Unione europea e all'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, dal Tribunale ordinario di
Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest'ultimo sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità, con le ordinanze indicate in epigrafe;
nonché le questioni sollevate dal
Tribunale ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, dal Tribunale ordinario di
Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, e dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento all'art. 117, primo 3
comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE, con le ordinanze indicate in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, con le ordinanze indicate in epigrafe” (Corte Costituzionale sentenza n. 142/2025). Deve ritenersi, pertanto, superata la questione prospettata dalle parti anche in ordine alla opportunità di sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte.
Preliminarmente, va rilevato che compete a questo Tribunale la decisione sulla domanda avanzata dai ricorrenti atteso che il comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n. 13, prevedendo che all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Pertanto, essendo l'avo originario di LA NT (Br) il procedimento è di competenza di questo Tribunale.
Deve riconoscersi, poi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della un sistema di doppio binario (cfr. Cass. SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Passando al merito della vicenda, va rilevato che, nel caso de quo, dalla documentazione prodotta si evince che: in data 09.04.1892, in LA NT (BR), nasceva Persona_3
(all. 1);
● emigrata negli U.S.A., la Sig.ra nota anche come Persona_3
non e mai divenuta cittadina americana per naturalizzazione, Parte_8
● in data 13.12.1914 la medesima contraeva matrimonio con Persona_4 in Rhode Island, U.S.A.
● in data 10.02.1919, dalla loro unione nasceva , in Rhode Island, Persona_5
U.S.A.,
● in data 22.02.1945, lo stesso contraeva matrimonio con in Persona_6
Rhode Island, U.S.A.,
● in data 01.04.1949, dalla loro unione nasceva , in Rhode Island, Persona_7
U.S.A.;
● in data 17.07.1976, lo stesso contraeva matrimonio con , Controparte_5 in Rhode Island, U.S.A.;
● dalla loro unione, in Rhode Island (U.S.A.), nascevano: , in data Parte_1
18.09.1980; in data 20.10.1982; in data Controparte_6 Parte_7
13.08.1987; 4
● in data 19.02.2011, contraeva matrimonio con , dal Parte_1 Persona_8 quale prendeva il cognome, in Ontario Canada;
● dalla loro unione nascevano: , in data 06.01.2012, in Ontario, Persona_1
Canada; , in data 04.12.2014, in Rhode Island;
Persona_9 Parte_3
, in data 19.05.2016, in Rohde Island;
[...]
● in data 07.11.2020, contraeva matrimonio con Controparte_6 Persona_10
dal quale prendeva il cognome, in Rhode Island, U.S.A.;
[...]
● dalla loro unione, in Rhode Island (U.S.A.), nascevano: in Persona_11 data 16.06.2022; in data 12.08.2024. Parte_6
I ricorrenti hanno, pertanto, provato documentalmente la discendenza ininterrotta da cittadina italiana, emigrata negli Stati Uniti alla fine del diciannovesimo secolo. La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati argentini.
Tanto premesso, va ricordato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1, n.1 della legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Cost. nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis introdotto, e consentito, tra l'altro, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
La Corte di Cassazione ha poi affermato che per effetto delle sentenze della Corte cost.
n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.
In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria Cass.
Sez. Unite n. 4466 del 25/02/2009).
La Suprema Corte ha dunque affermato che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, va riconosciuto in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento, per l'effetto perdurante, 5
anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Da tanto, non può che concludersi per l'accoglimento del ricorso proposto da parte ricorrente.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che non è stata proposta preventivamente domanda in via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
18.09.1980 in Rhode Island (U.S.A), , C.F. Persona_1
, nata il [...] in [...]; C.F._2 CP_1 Parte_2
, C.F. , nata il [...] in [...], e
[...] C.F._3
, C.F. , nata il [...] in Parte_3 C.F._4
Rhode Island;
, C.F. , nata il Parte_4 C.F._5
20.10.1982 in Rhode Island (U.S.A), C.F. Parte_5
, nato il [...] in [...], C.F._6 Parte_6
C.F. , nato il [...] in [...],
[...] C.F._7 [...]
, C.F. nato il [...] in [...] Parte_7 C.F._8
(U.S.A.), così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. nulla sulle spese.
Lecce, 17-9-2025
Il Giudice
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott. Giovanni Tommasi, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017. 6