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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4312/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Maria Silvia Casano e Michele
Casano,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
di
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
e di
C.F. nato a [...], il [...], Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. Andrea Vené,
Convenuti
1 con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e dei convenuti: come da note scritte del 3.11.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 27.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 8.5.2025 ha chiesto la parziale modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio da di cui alla sentenza di questo Tribunale n. Controparte_1
2415/2017 del 27.9.2017;
segnatamente, l'attore ha domandato che fosse revocato l'obbligo, posto a suo carico in forza della richiamata sentenza, di contribuzione al mantenimento dei due figli della coppia CP_2
e (nati rispettivamente il 3.8.1993 e il 7.10.2001); al contempo, ha richiesto che la ex CP_3
moglie fosse condannata alla restituzione delle somme da lei indebitamente percepite a far data dal mese di aprile 2023 per il mantenimento di CP_3
con comparsa di risposta del 27.8.2025 si è costituita in giudizio , instando Controparte_1
per il rigetto delle domande attoree;
con comparsa del 30.10.2025 si è costituito dando atto di essere Controparte_2
autosufficiente sul piano economico e rilevando di nulla pretendere dal padre per il proprio mantenimento;
con comparsa del 30.10.2025 si è costituito in giudizio altresì opponendosi Controparte_3
all'accoglimento delle richieste spiegate dall'attore e domandando a propria volta che l'assegno di mantenimento paterno fosse corrisposto direttamente in proprio favore;
nelle more le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia e con note scritte del 3.11.2025 ne hanno congiuntamente chiesto il recepimento da parte del
Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
2 2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
anche a parziale modifica e integrazione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del
Tribunale di Genova n. 2415/2017 del 27.9.2017,
omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“1. il signor dichiara che nulla è dovuto, neanche a titolo di arretrati, per il Controparte_2
proprio mantenimento, neppure a titolo di spese straordinarie;
2. la signora rinuncia al pagamento in proprio favore delle somme Controparte_1
eventualmente dovute dal signor per il mantenimento del figlio Parte_1 [...]
a titolo di arretrati dal mese di gennaio 2025 al corrente mese di ottobre 2025 e CP_3
rinuncia anche per il futuro a ogni pretesa a tale titolo nei confronti del signor
[...]
Parte_1
3. il signor a titolo di arretrati per il mantenimento del figlio Parte_1 [...]
verserà direttamente a quest'ultimo, che accetta, l'importo complessivo di € CP_3
1.600,00, in quattro rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31.12.2025 e le altre con scadenza 10.2.2026, 10.3.2026 e 10.4.2026;
4. il signor inuncia alla domanda di restituzione, da parte della signora Parte_1
, dell'importo di € 8.400,00 a quest'ultima versato in relazione al Controparte_1
mantenimento del figlio dal mese di aprile 2023 compreso al mese di dicembre 2024 CP_3
compreso;
5. i signori e convengono e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
dichiarano che nulla è dovuto dal signor a titolo di mantenimento del Parte_1
figlio er tutti i mesi in cui questi gode e godrà di un reddito da lavoro, in considerazione CP_3
anche dell'età di CP_3
3
6. i signori e convengono che il Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
signor subordinatamente alla ricezione da parte del figlio Parte_1 [...]
della prova della propria iscrizione all'università, verserà direttamente a CP_3
quest'ultimo, A partire da quando effettivamente lascerà l'occupazione lavorativa per dedicarsi agli studi, l'importo di € 300,00 mensili, comprensivi anche di spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi in base agli indici Istat. Le parti convengono che detto importo venga versato fino al termine del corso di studi universitario da intendersi comprensivo di corso magistrale (dunque, esclusi successivi eventuali, master ecc.). In ogni caso, l'obbligo di contribuzione in capo al Sig.
anche nel caso in cui on concluda il ciclo di studi nei termini previsti Parte_2 CP_3
dal programma universitario, ma lo concluda nei 12 mesi successivi.
Quanto sopra ha valenza, a condizione che rimanga in corso nel sostenere Controparte_3
gli esami, indipendentemente dal numero di esami sostenuti annualmente rispetto al calendario delle sessioni.
A tal fine, invierà al padre il piano di studi e, di anno in anno, il calendario Controparte_3
degli esami. Invierà al padre anche l'evidenza nell'avanzamento degli esami con cadenza semestrale, mediante esibizione del libretto universitario o documento equipollente.
Il rifiuto da parte di di dare evidenza dell'avanzamento degli esami rispetto al CP_3
calendario dell'ateneo comporterà automaticamente la cessazione della corresponsione del contributo al mantenimento da parte del padre;
7. le spese di lite sono compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Maria Silvia Casano e Michele
Casano,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
di
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
e di
C.F. nato a [...], il [...], Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. Andrea Vené,
Convenuti
1 con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e dei convenuti: come da note scritte del 3.11.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 27.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 8.5.2025 ha chiesto la parziale modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio da di cui alla sentenza di questo Tribunale n. Controparte_1
2415/2017 del 27.9.2017;
segnatamente, l'attore ha domandato che fosse revocato l'obbligo, posto a suo carico in forza della richiamata sentenza, di contribuzione al mantenimento dei due figli della coppia CP_2
e (nati rispettivamente il 3.8.1993 e il 7.10.2001); al contempo, ha richiesto che la ex CP_3
moglie fosse condannata alla restituzione delle somme da lei indebitamente percepite a far data dal mese di aprile 2023 per il mantenimento di CP_3
con comparsa di risposta del 27.8.2025 si è costituita in giudizio , instando Controparte_1
per il rigetto delle domande attoree;
con comparsa del 30.10.2025 si è costituito dando atto di essere Controparte_2
autosufficiente sul piano economico e rilevando di nulla pretendere dal padre per il proprio mantenimento;
con comparsa del 30.10.2025 si è costituito in giudizio altresì opponendosi Controparte_3
all'accoglimento delle richieste spiegate dall'attore e domandando a propria volta che l'assegno di mantenimento paterno fosse corrisposto direttamente in proprio favore;
nelle more le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia e con note scritte del 3.11.2025 ne hanno congiuntamente chiesto il recepimento da parte del
Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
2 2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
anche a parziale modifica e integrazione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del
Tribunale di Genova n. 2415/2017 del 27.9.2017,
omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“1. il signor dichiara che nulla è dovuto, neanche a titolo di arretrati, per il Controparte_2
proprio mantenimento, neppure a titolo di spese straordinarie;
2. la signora rinuncia al pagamento in proprio favore delle somme Controparte_1
eventualmente dovute dal signor per il mantenimento del figlio Parte_1 [...]
a titolo di arretrati dal mese di gennaio 2025 al corrente mese di ottobre 2025 e CP_3
rinuncia anche per il futuro a ogni pretesa a tale titolo nei confronti del signor
[...]
Parte_1
3. il signor a titolo di arretrati per il mantenimento del figlio Parte_1 [...]
verserà direttamente a quest'ultimo, che accetta, l'importo complessivo di € CP_3
1.600,00, in quattro rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31.12.2025 e le altre con scadenza 10.2.2026, 10.3.2026 e 10.4.2026;
4. il signor inuncia alla domanda di restituzione, da parte della signora Parte_1
, dell'importo di € 8.400,00 a quest'ultima versato in relazione al Controparte_1
mantenimento del figlio dal mese di aprile 2023 compreso al mese di dicembre 2024 CP_3
compreso;
5. i signori e convengono e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
dichiarano che nulla è dovuto dal signor a titolo di mantenimento del Parte_1
figlio er tutti i mesi in cui questi gode e godrà di un reddito da lavoro, in considerazione CP_3
anche dell'età di CP_3
3
6. i signori e convengono che il Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
signor subordinatamente alla ricezione da parte del figlio Parte_1 [...]
della prova della propria iscrizione all'università, verserà direttamente a CP_3
quest'ultimo, A partire da quando effettivamente lascerà l'occupazione lavorativa per dedicarsi agli studi, l'importo di € 300,00 mensili, comprensivi anche di spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi in base agli indici Istat. Le parti convengono che detto importo venga versato fino al termine del corso di studi universitario da intendersi comprensivo di corso magistrale (dunque, esclusi successivi eventuali, master ecc.). In ogni caso, l'obbligo di contribuzione in capo al Sig.
anche nel caso in cui on concluda il ciclo di studi nei termini previsti Parte_2 CP_3
dal programma universitario, ma lo concluda nei 12 mesi successivi.
Quanto sopra ha valenza, a condizione che rimanga in corso nel sostenere Controparte_3
gli esami, indipendentemente dal numero di esami sostenuti annualmente rispetto al calendario delle sessioni.
A tal fine, invierà al padre il piano di studi e, di anno in anno, il calendario Controparte_3
degli esami. Invierà al padre anche l'evidenza nell'avanzamento degli esami con cadenza semestrale, mediante esibizione del libretto universitario o documento equipollente.
Il rifiuto da parte di di dare evidenza dell'avanzamento degli esami rispetto al CP_3
calendario dell'ateneo comporterà automaticamente la cessazione della corresponsione del contributo al mantenimento da parte del padre;
7. le spese di lite sono compensate tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
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