CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 574/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente
RUSSO PASQUALE, RE
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4797/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio N.1 87029 Scalea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138220027287 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe. L'atto impositivo traeva origine dal recupero a tassazione di maggiore IMU per l'annualità 2021 in relazione a terreni edificabili siti in località Indirizzo_1, Indirizzo_2, Indirizzo_3), ai quali l'Ente impositore aveva attribuito un valore venale di € 31,00/mq sulla scorta della delibera di G.C. n. 19/2014.
A sostegno dell'impugnazione, la parte ricorrente deduceva preliminarmente la nullità dell'atto per carenza di motivazione. Nel merito, contestava l'erronea determinazione della base imponibile, assumendo che il valore attribuito fosse del tutto sproporzionato rispetto alla reale consistenza dei suoli, descritti come
"paludosi" e privi di urbanizzazioni primarie e secondarie, producendo a supporto perizia tecnica a firma dell'Ing. Nominativo_1.
Concludeva, per l'annullamento dell'atto previa inibitoria.
Si costituiva in giudizio il Comune di Scalea il quale, con proprie controdeduzioni, resisteva all'avverso dedotto rivendicando la legittimità della stima operata dall'Ufficio, ritenuta congrua e conforme ai parametri di zona, e contestando l'efficacia probatoria della perizia di parte in quanto non asseverata.
In corso di causa, la ricorrente depositava memoria integrativa allegando il parere dell'Ufficio Tecnico
Comunale (prot. 44/UT del 20/01/2020) riferito a terreni confinanti, nel quale la stessa Amministrazione riconosceva le medesime criticità geologiche e infrastrutturali, proponendo per detti suoli una riduzione del valore venale del 45%.
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, la Corte trattiene in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione.
L'atto impugnato appare, infatti, pienamente intelligibile e idoneo a garantire il diritto di difesa, contenente l'esatta indicazione dei presupposti di fatto e degli elementi di diritto posti a fondamento della pretesa tributaria.
Passando all'esame del merito, la controversia verte sulla congruità del valore di € 31,00/mq attribuito dall'Ente. Osserva sul punto questo Giudice che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
(cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5062 del 16/02/2022), le delibere comunali che determinano i valori medi delle aree edificabili non hanno natura normativa ma meramente indiziaria, costituendo presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. Tali valori sono sempre superabili dal contribuente mediante la dimostrazione di elementi specifici e documentati che riducono l'effettivo valore di mercato alla data di riferimento.
Nella fattispecie, la società ricorrente ha assolto l'onere probatorio a suo carico. La perizia tecnica in atti evidenzia come la natura "paludosa" dei terreni in Indirizzo_1_2_3 integri pienamente i fattori deprimenti previsti dal parametro legale di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992. L'elemento decisivo che conferma l'erroneità della presunzione operata dall'Ente è costituito dal parere prot. 44/UT del 20/01/2020. In tale atto, il Responsabile del Servizio Urbanistica dello stesso Comune di Scalea, analizzando terreni adiacenti del medesimo Foglio Numero_1, ha riconosciuto esplicitamente la sussistenza di "costi prevedibilmente alti data la scarsa portanza dei terreni", proponendo una riduzione del 45%.
In forza dei principi di trasparenza, imparzialità e buona fede (art. 97 Cost.), l'Amministrazione non può disattendere le proprie stesse valutazioni tecniche applicando criteri diametralmente opposti a soggetti che versano nella medesima situazione di fatto. Una volta che l'ufficio tecnico dell'Ente ha validato un abbattimento per le deficienze geologiche dell'area, tale decurtazione deve essere estesa anche alla società ricorrente.
Appare, pertanto, corretto ed equo rideterminare il valore venale delle aree applicando la riduzione del 45% già ammessa dall'Ente nel parere tecnico n. 44/UT, fissando la base imponibile come segue:
- Indirizzo_1 e Indirizzo_2 (Ambito NIR): € 17,00/mq.
- Indirizzo_3 (Ambito NIS): € 11,50/mq.
Il ricorso va, dunque, accolto parzialmente, imponendo all' ufficio il ricalcolo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi sulla base dei valori rideterminati. Le spese di lite vengono compensate tra le parti in considerazione della parziale soccombenza e della complessità della valutazione estimativa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 S.r.l. nei confronti del Comune di Scalea, così provvede: 1.- Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
2.- Ordina all'ufficio impositore il ricalcolo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi sulla base dei valori rideterminati.
3.- Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, il 20 gennaio 2026.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente
RUSSO PASQUALE, RE
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4797/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio N.1 87029 Scalea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138220027287 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe. L'atto impositivo traeva origine dal recupero a tassazione di maggiore IMU per l'annualità 2021 in relazione a terreni edificabili siti in località Indirizzo_1, Indirizzo_2, Indirizzo_3), ai quali l'Ente impositore aveva attribuito un valore venale di € 31,00/mq sulla scorta della delibera di G.C. n. 19/2014.
A sostegno dell'impugnazione, la parte ricorrente deduceva preliminarmente la nullità dell'atto per carenza di motivazione. Nel merito, contestava l'erronea determinazione della base imponibile, assumendo che il valore attribuito fosse del tutto sproporzionato rispetto alla reale consistenza dei suoli, descritti come
"paludosi" e privi di urbanizzazioni primarie e secondarie, producendo a supporto perizia tecnica a firma dell'Ing. Nominativo_1.
Concludeva, per l'annullamento dell'atto previa inibitoria.
Si costituiva in giudizio il Comune di Scalea il quale, con proprie controdeduzioni, resisteva all'avverso dedotto rivendicando la legittimità della stima operata dall'Ufficio, ritenuta congrua e conforme ai parametri di zona, e contestando l'efficacia probatoria della perizia di parte in quanto non asseverata.
In corso di causa, la ricorrente depositava memoria integrativa allegando il parere dell'Ufficio Tecnico
Comunale (prot. 44/UT del 20/01/2020) riferito a terreni confinanti, nel quale la stessa Amministrazione riconosceva le medesime criticità geologiche e infrastrutturali, proponendo per detti suoli una riduzione del valore venale del 45%.
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, la Corte trattiene in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione.
L'atto impugnato appare, infatti, pienamente intelligibile e idoneo a garantire il diritto di difesa, contenente l'esatta indicazione dei presupposti di fatto e degli elementi di diritto posti a fondamento della pretesa tributaria.
Passando all'esame del merito, la controversia verte sulla congruità del valore di € 31,00/mq attribuito dall'Ente. Osserva sul punto questo Giudice che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
(cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5062 del 16/02/2022), le delibere comunali che determinano i valori medi delle aree edificabili non hanno natura normativa ma meramente indiziaria, costituendo presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. Tali valori sono sempre superabili dal contribuente mediante la dimostrazione di elementi specifici e documentati che riducono l'effettivo valore di mercato alla data di riferimento.
Nella fattispecie, la società ricorrente ha assolto l'onere probatorio a suo carico. La perizia tecnica in atti evidenzia come la natura "paludosa" dei terreni in Indirizzo_1_2_3 integri pienamente i fattori deprimenti previsti dal parametro legale di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992. L'elemento decisivo che conferma l'erroneità della presunzione operata dall'Ente è costituito dal parere prot. 44/UT del 20/01/2020. In tale atto, il Responsabile del Servizio Urbanistica dello stesso Comune di Scalea, analizzando terreni adiacenti del medesimo Foglio Numero_1, ha riconosciuto esplicitamente la sussistenza di "costi prevedibilmente alti data la scarsa portanza dei terreni", proponendo una riduzione del 45%.
In forza dei principi di trasparenza, imparzialità e buona fede (art. 97 Cost.), l'Amministrazione non può disattendere le proprie stesse valutazioni tecniche applicando criteri diametralmente opposti a soggetti che versano nella medesima situazione di fatto. Una volta che l'ufficio tecnico dell'Ente ha validato un abbattimento per le deficienze geologiche dell'area, tale decurtazione deve essere estesa anche alla società ricorrente.
Appare, pertanto, corretto ed equo rideterminare il valore venale delle aree applicando la riduzione del 45% già ammessa dall'Ente nel parere tecnico n. 44/UT, fissando la base imponibile come segue:
- Indirizzo_1 e Indirizzo_2 (Ambito NIR): € 17,00/mq.
- Indirizzo_3 (Ambito NIS): € 11,50/mq.
Il ricorso va, dunque, accolto parzialmente, imponendo all' ufficio il ricalcolo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi sulla base dei valori rideterminati. Le spese di lite vengono compensate tra le parti in considerazione della parziale soccombenza e della complessità della valutazione estimativa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 S.r.l. nei confronti del Comune di Scalea, così provvede: 1.- Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
2.- Ordina all'ufficio impositore il ricalcolo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi sulla base dei valori rideterminati.
3.- Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, il 20 gennaio 2026.