Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 574
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per carenza di motivazione

    L'atto impugnato è pienamente intelligibile e idoneo a garantire il diritto di difesa, contenendo l'esatta indicazione dei presupposti di fatto e degli elementi di diritto posti a fondamento della pretesa tributaria.

  • Accolto
    Erronea determinazione della base imponibile

    La perizia tecnica prodotta dalla ricorrente e il parere tecnico del Comune su terreni confinanti, che riconosce criticità geologiche e propone una riduzione del valore del 45%, confermano l'erroneità della stima operata dall'Ente. L'Amministrazione non può disattendere le proprie valutazioni tecniche applicando criteri diametralmente opposti a soggetti nella medesima situazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 574
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 574
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo