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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa con ricorso congiunto depositato in data
25.6.2025
da
(C.F. ), nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Castellanza (VA), rappresentata e difesa dall' Avv. Patrizia Barbieri,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(LO), rappresentato e difeso dall' Avv. Margherita Prandi, presso la quale
1 ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato dalle parti in data 25.6.2025 con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo ai figli minori, alle seguenti
CONDIZIONI
“A) i figli minori ed saranno affidati congiuntamente ai Per_1 Per_2
genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più
importanti, nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni inerenti ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata su l figlio per le
2 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La GN avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di Pt_1
trasferirsi a vivere a Castellanza (VA) o in zone limitrofe unitamente ai bambini, nel rispetto del diritto di visita paterno come sarà meglio di seguito riportato. In tal caso la GN sarà tenuta a darne Pt_1
comunicazione al signor . CP_1
B) Il piano genitoriale convenuto tra le parti prevede che, in caso di permanenza della GN e dei figli a Borgonovo Val Tidone, i Pt_1
weekend saranno trascorsi con i figli in via alternata tra i genitori. Il signor starà inoltre con i bambini un pomeriggio a settimana nel weekend CP_1
paterno (che sarà dal venerdì alla domenica ore 19.00) e due pomeriggi a settimana quando vi sarà il weekend materno, sempre con rientro alle ore
20.30. I bambini nei pomeriggi infrasettimanali saranno riaccompagnati presso la casa materna dopo aver consumato la cena e pronti per la notte.
Si precisa che se i due pomeriggi infrasettimanali del papà coincidono con il periodo in cui vi è la presenza della nonna materna, sarà la mamma del signor a prelevare i nipoti alle 18/18.30 in modo che i bambini stiano CP_1
con il padre al suo rientro dal lavoro. Attualmente gli impegni extrascolastici di riguardano gli allenamenti di calcio dalle Per_1
17.30 alle 19.00 del martedì e venerdì, nonché le partite del fine settimana.
invece frequenta l'asilo dalle 8.00 alle 15.45 e al momento non h a Per_2
impegni extra. Con riferimento alle ferie estive: i figli potranno trascorrere con il papà tre settimane di vacanza estive non consecutive, che
3 diventeranno quattro se la GN si trasferirà a Castellanza. Il Pt_1
padre, come la madre, garantiranno la presenza durante le vacanze, nel rispetto degli impegni lavorativi. I bambini potranno trascorrere una settimana di competenza paterna con la nonna paterna. Parimenti i minori potranno trascorrere anche giorni di vacanza con la nonna materna purchè
non interferenti con i tempi del papà e previo accordo del sig. in CP_1
merito alla durata, con la precisazione che i giorni di permanenza dei minori con la nonna materna dovranno essere concordati tra i genitori entro
Con il 31/3 di ogni anno, con approvazione del sig. os circa la durata. I
genitori dovranno concordare i periodi di vacanza con i bimbi – ivi compresi quelli trascorsi dai minori con i nonni – entro il 31/03 di ogni anno e dovranno altresì comunicarsi reciprocamente il luogo in cui si troveranno i bambini garantendo il contatto telefonico tra i minori ed il genitore assente. Per quanto concerne le Festività Natalizie e Pasquali i genitori seguiranno le modalità di seguito riportate;
alternanza Vigilia e
Natale e periodi dal 26/12 al primo gennaio e dal 2 al 6 gennaio, Pasqua
dal primo giorno di vacanza alla Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla fine delle vacanze, in via alternata;
anche i ponti festivi seguiranno il principio dell'alternanza. Nel caso di trasferimento della GN e dei figli Pt_1
a Castellanza (VA) le frequentazioni del papà seguiranno il seguente andamento: un weekend dal venerdì alla domenica sera, poi il successivo weekend dal venerdì al sabato sera, quindi un weekend con la madre, e di nuovo come sopra. Accompagnamento e prelievo dei figli in via alternata,
con impegno per la GN di non prendere impegni per i figli Pt_1
nei giorni di competenza paterna. Qualora i bimbi fossero malati nel week
4 Con end del Signor os, il papà potrà recuperare il fine settimana accordandosi con la Signora . Le indicazioni di cui sopra valgono Pt_1
salvo diversi accordi tra le parti.
C) La casa familiare di comproprietà della coppia e su cui grava un mutuo,
resta assegnata in godimento alla GN che la abiterà con i Pt_1
figli sino all'indipendenza economica degli stessi. Qualora la GN
si trasferisse a Castellanza (VA) con i bambini, la casa sarà posta Pt_1
in vendita, comprensivo di arredo, il mutuo verrà estinto e il ricavato sarà
diviso al 50% tra le parti. Il mobilio costituente l'arredo della casa familiare, in caso di mancato interesse da parte dell'acquirente dell'immobile, sarà riconosciuto in proprietà esclusiva della GN
. Sino alla vendita dell'immobile, le spese ordinarie gravanti Pt_1
sullo stesso saranno sostenute dalla Signora , mentre le spese Pt_1
straordinarie saranno concordate e divise al 50% tra le parti.
D) Con riferimento al mantenimento dei figli, il signor CP_1
corrisponderà alla GN entro il 10 di ogni mese e con bonifico Pt_1
bancario € 800,00 (€ 400,00 a figlio) oltre ISTAT di legge. Il signor Pt_2
erogherà altresì mensilmente € 250,00 pari al 50% della rata del mutuo gravante sulla casa familiare nonché la metà della quota mensile relativa all'assicurazione sull'immobile. Il signor parteciperà inoltre alle CP_1
spese straordinarie per i minori come da protocollo CNF nella misura del
60%, mentre il restante 40% sarà a carico della GN . Pt_1
L'assegno unico sarà diviso al 50% tra le parti e questo anche in ipotesi di trasferimento della GN a Castellanza (VA) o zone limitrofe. Pt_1
5 E) I minori non potranno essere messi a contatto con eventuali nuovi partners che non rappresentino il requisito della stabile relazione fino alla data dell'1/04/2026, e anche in futuro andranno sempre previamente verificate che nel contatto con eventuali nuovi compagni non sussistano condizioni che possano compromettere il benessere psicofisico dei minori creando confusione nei ruoli genitoriali.
F) Avendo ognuna delle parti contratto una polizza con beneficiario uno dei figli, gli stessi saranno liberi di proseguire nei pagamenti oppure di incassare il premio.
G) Con il rispetto di quanto sopra i signori – dichiarano CP_1 Pt_1
di aver definito le questioni economiche patrimoniali.
H) Spese di procedura compensate tra le parti.“
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
6 La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dispone in conformità alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
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