Articolo 21 quater della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 21 terArticolo 24
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10 marzo 1992
Art. 21-quater. ((Funzioni degli organi della federazione regionale )) (( 1. E' di competenza dell'assemblea della federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione;
b) fissare le direttive generali per l'attivita' della federazione;
c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.
2. L'assemblea e' convocata in via ordinaria nella seconda meta' di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti l'assemblea non inferiore a un terzo.
3. L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando e' presente almeno la meta' dei suoi componenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'assemblea e' valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi.
5. Ogni componente dispone di un voto.
6. Ciascun componente puo' farsi sostituire da altro componente l'assemblea mediante delega scritta; non e' ammesso il cumulo di piu' di tre deleghe.
7. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) elegge nel suo seno il presidente;
b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e criteri di riparto;
c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
d) delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi uffici nonche' sull'assunzione del personale;
e) in genere provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all'uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
8) Le riunioni del consiglio della federazione sono svolte quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.
9) Il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre; presiede le riunioni del consiglio e dell'assemblea.
10) Il presidente e' inoltre tenuto a convocare il consiglio entro quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno ))
Entrata in vigore il 10 marzo 1992