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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3322/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3322 /2025 R.G. vertente tra
(C.F. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Nappi ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Roma, Piazza di San Saturnino n. 5, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. Al solo fine di sostenere economicamente la moglie per un periodo di tempo determinato e senza che ciò costituisca una forma di mantenimento, nemmeno indiretto, il Sig. contribuirà Parte_1 sino al 01.12.2027 al pagamento del canone di locazione dell'immobile sito in Sesto San Giovanni, via Fratelli Bandiera 84, versando ai locatori la somma mensile pari alla differenza tra il canone mensile più le spese e la somma di euro 600,00 che viene corrisposta dalla , per un Pt_2 complessivo quindi di circa euro 700,00 (canone 1.300,00 - quota 600,00 = Totale a carico Pt_2
700,00). Tale contributo al pagamento del canone di locazione da parte del sig. Parte_1
cesserà automaticamente il 01.12.2027 (data in cui presumibilmente cesserà l'incarico Parte_1 lavorativo all'estero del sig. ). Nel caso in cui l'incarico cessi anticipatamente e il sig. Parte_1
rientri a lavorare in Italia, il contributo al pagamento del canone di locazione a suo Parte_1 carico verrà ridotto ad euro 350,00 mensili a partire dalla data di rientro in Italia e cesserà comunque il 01.12.2027. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 24 settembre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Sambuca di Sicilia il 13 settembre 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sambuca di Sicilia, anno 2007, n. 28, Parte II, Serie A). Dalla loro unione non sono nati figli. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (24 settembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 3322/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno celebrato matrimonio concordatario in Sambuca di Sicilia il 13 settembre 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sambuca di Sicilia, anno 2007, n. 28, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sambuca di Sicilia (AG), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 16 ottobre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3322 /2025 R.G. vertente tra
(C.F. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Nappi ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Roma, Piazza di San Saturnino n. 5, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. Al solo fine di sostenere economicamente la moglie per un periodo di tempo determinato e senza che ciò costituisca una forma di mantenimento, nemmeno indiretto, il Sig. contribuirà Parte_1 sino al 01.12.2027 al pagamento del canone di locazione dell'immobile sito in Sesto San Giovanni, via Fratelli Bandiera 84, versando ai locatori la somma mensile pari alla differenza tra il canone mensile più le spese e la somma di euro 600,00 che viene corrisposta dalla , per un Pt_2 complessivo quindi di circa euro 700,00 (canone 1.300,00 - quota 600,00 = Totale a carico Pt_2
700,00). Tale contributo al pagamento del canone di locazione da parte del sig. Parte_1
cesserà automaticamente il 01.12.2027 (data in cui presumibilmente cesserà l'incarico Parte_1 lavorativo all'estero del sig. ). Nel caso in cui l'incarico cessi anticipatamente e il sig. Parte_1
rientri a lavorare in Italia, il contributo al pagamento del canone di locazione a suo Parte_1 carico verrà ridotto ad euro 350,00 mensili a partire dalla data di rientro in Italia e cesserà comunque il 01.12.2027. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 24 settembre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Sambuca di Sicilia il 13 settembre 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sambuca di Sicilia, anno 2007, n. 28, Parte II, Serie A). Dalla loro unione non sono nati figli. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (24 settembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 3322/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno celebrato matrimonio concordatario in Sambuca di Sicilia il 13 settembre 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sambuca di Sicilia, anno 2007, n. 28, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sambuca di Sicilia (AG), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 16 ottobre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi