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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ROSARIA MARIA, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2600/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500009323000 ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4459/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso
Resistente/Appellato: chiede rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 01.04.2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500009323000, notificatagli a mezzo PEC in data
04.02.2025, con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 65.794,80, relativa (tra l'altro) a n. 15 cartelle di pagamento e a un avviso di accertamento.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito plurimi motivi di illegittimità, tra cui: 1) il difetto di notifica della comunicazione preventiva stessa;
2) l'omessa e/o irrituale notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avviso di accertamento); 3) il difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato;
4) la decadenza dai termini di notifica degli atti sottostanti;
5) l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e delle relative sanzioni e interessi.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando controdeduzioni con cui hanno contestato le doglianze del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 27.11.2025, il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie difese, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
All'udienza del 15.12.2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Sulla validità delle notifiche della comunicazione preventiva di fermo e delle cartelle di pagamento ad essa presupposte.
I motivi di ricorso con cui si lamenta l'inesistenza giuridica delle notifiche a mezzo pec - tanto della comunicazione preventiva di fermo quanto delle cartelle di pagamento presupposte - sono infondati. Il ricorrente contesta che la notifica sia avvenuta da un indirizzo PEC dell'Agente della Riscossione non presente nei pubblici elenchi degli indirizzi elettronici (IPA).
Con riferimento alla eccepita inesistenza delle notifiche, siccome avvenute a mezzo di posta elettronica certificata proveniente da un indirizzo non risultante dai pubblici registri, deve dirsi che essa parte ricorrente, oltre a non aver dimostrato la mancata registrazione dell'indirizzo pec sopra menzionato nel pubblico registro
IPA dei domicili digitali della pubblica amministrazione, non ha tantomeno dimostrato quale sarebbe stato il concreto pregiudizio al suo diritto di difesa dipendente da tale circostanza. Nel caso di specie, poi, l'indirizzo
"Email_4" consentiva di ricondurre ictu oculi la provenienza dell'atto all'Agente della Riscossione, senza che ciò abbia comportato alcun pregiudizio concreto al diritto di difesa del contribuente.
La Suprema Corte ha di recente statuito, infatti, che, in tema di notificazioni a mezzo p.e.c. da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro pubblico non pregiudica la validità della notifica e la sua riferibilità al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente;
occorrendo, invece, che la parte ricorrente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al proprio diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (v. Cassazione civile sez. trib., 17/07/2024, n.19677: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo di posta del mittente dal Registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire;
diversamente, è necessario che il contribuente al quale era diretta la notifica evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro generale”. Negli stessi termini, v. anche Corte Giustizia Trib. II grado Roma, sez. III, 30/10/2024 , n. 6581).
Si tratta di un orientamento convincente e perfettamente in linea con il principio del raggiungimento dello scopo proprio della materia delle notificazioni, da cui questa Corte non ritiene di discostarsi. E' dunque infondato il relativo motivo di ricorso.
2. Sulla notifica degli atti presupposti.
Anche il motivo centrale del ricorso, relativo all'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti, è infondato.
L'Agente della Riscossione ha depositato in giudizio la documentazione comprovante la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento elencate nell'atto impugnato, superando le generiche contestazioni del ricorrente.
In particolare:
Per le cartelle notificate a mezzo PEC (nn. 29320230008856410000, 29320230072395121000,
29320240010205087000, 29320240060314606000), valgono le medesime considerazioni esposte al punto precedente. La notifica si perfeziona con la consegna nella casella del destinatario, e la scelta del contribuente di non aprire il messaggio per presunti timori di sicurezza non può inficiare la validità della procedura.
Per le cartelle notificate a mani di familiari conviventi (nn. 29320200051928001000,
29320210066403329000, 29320230000716579000, 29320230002647141000), l'ADER ha documentato di aver provveduto all'invio della raccomandata informativa (c.d. C.A.N.) prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b- bis), del D.P.R. n. 600/1973, perfezionando così il procedimento notificatorio.
Per le cartelle notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (nn. 29320190008749532000, 29320200002837846000),
l'Agente della Riscossione ha prodotto le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative, che attestano il completamento dell'iter previsto dalla norma.
Per le cartelle la cui sottoscrizione in ricezione è stata disconosciuta dal ricorrente (nn.
29320190005408509000, 29320190009991886000, 29320190017314529000, 29320190022987529000), si osserva che la relata di notifica dell'Banca_1 o del messo notificatore costituisce atto pubblico facente fede fino a querela di falso. Il mero disconoscimento ex art. 214 c.p.c. non è strumento idoneo a superare la fede privilegiata di tali atti, in assenza dell'instaurazione del relativo procedimento di falso.
Per quanto concerne l'avviso di accertamento n. TYS01ER02858/2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova della sua conoscenza da parte del contribuente, documentando i versamenti da quest'ultimo effettuati in data 15.01.2018 proprio in riferimento a tale atto. Tali pagamenti costituiscono un comportamento concludente che sana qualsiasi vizio di notifica e dimostra inequivocabilmente l'avvenuta ricezione dell'atto.
Stante la provata regolarità delle notifiche degli atti presupposti, che non sono stati impugnati nei termini di legge, le pretese tributarie in essi contenute sono divenute definitive e irretrattabili, con conseguente inammissibilità di ogni doglianza nel merito.
3. Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione è parimenti infondata. Per i crediti erariali oggetto della presente controversia, in assenza di una specifica disposizione che preveda un termine più breve, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
La prestazione tributaria, infatti, non ha carattere periodico, ma deriva, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi (cfr. ex multis Cass. n. 18703/2020).
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo alla eccepita prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni. Infatti, secondo la giurisprudenza tributaria maggioritaria, a cui questa Corte ritiene di aderire, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997 concerne unicamente le sanzioni svincolate dall'accertamento tributario che siano precedute da un distinto atto di contestazione ex art. 16 del d.lgs.472/1997, e non anche quelle irrogate contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica del tributo: le quali seguono, anche in punto di prescrizione, la sorte del tributo al quale si riferiscono
(cfr. Comm. trib. reg. Lombardia sez. IV, 18/06/2020, n.1127).
Ne consegue che anche le obbligazioni accessorie, quali sanzioni e interessi, seguono il regime prescrizionale del tributo principale, come previsto dall'art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/97 per le sanzioni e dal principio generale "accessorium sequitur principale" per gli interessi.
In ogni caso, l'Agente della Riscossione ha provato di aver notificato atti interruttivi della prescrizione, quali gli avvisi di intimazione n. 29320239007229207000 in data 01.06.2023 e n. 29320229018448357000 in data
06.10.2023, idonei a far decorrere un nuovo periodo prescrizionale. L'eccezione del ricorrente circa l'inammissibilità della produzione di tali atti in giudizio, in quanto non menzionati nell'atto impugnato, non ha pregio, poiché la norma di cui all'art. 7, c.
1-bis, dello Statuto del Contribuente attiene ai requisiti di motivazione dell'atto e non può inibire alla parte resistente di provare in giudizio l'infondatezza di un'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.
4. Sul difetto di motivazione.
Infine, è da rigettare anche il motivo relativo al presunto difetto di motivazione. La comunicazione preventiva di fermo amministrativo indica in modo chiaro e dettagliato gli atti presupposti, con il relativo numero identificativo, l'ente creditore, l'anno di riferimento e l'importo dovuto per ciascuno di essi. Tale livello di dettaglio è pienamente sufficiente a consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa, individuando le cartelle e gli avvisi che ne costituiscono il fondamento.
Non è richiesto, per la validità di tale atto, un dettaglio analitico del calcolo degli interessi, essendo sufficiente il rinvio agli atti presupposti, regolarmente notificati, in cui tale calcolo è esplicitato.
Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€5000,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Catania 15.12.2025 Il Giudice relatore Il Presidente Francesco Testa Rosaria M. Castorina
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ROSARIA MARIA, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2600/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500009323000 ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4459/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso
Resistente/Appellato: chiede rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 01.04.2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500009323000, notificatagli a mezzo PEC in data
04.02.2025, con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 65.794,80, relativa (tra l'altro) a n. 15 cartelle di pagamento e a un avviso di accertamento.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito plurimi motivi di illegittimità, tra cui: 1) il difetto di notifica della comunicazione preventiva stessa;
2) l'omessa e/o irrituale notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avviso di accertamento); 3) il difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato;
4) la decadenza dai termini di notifica degli atti sottostanti;
5) l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e delle relative sanzioni e interessi.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando controdeduzioni con cui hanno contestato le doglianze del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 27.11.2025, il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie difese, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
All'udienza del 15.12.2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Sulla validità delle notifiche della comunicazione preventiva di fermo e delle cartelle di pagamento ad essa presupposte.
I motivi di ricorso con cui si lamenta l'inesistenza giuridica delle notifiche a mezzo pec - tanto della comunicazione preventiva di fermo quanto delle cartelle di pagamento presupposte - sono infondati. Il ricorrente contesta che la notifica sia avvenuta da un indirizzo PEC dell'Agente della Riscossione non presente nei pubblici elenchi degli indirizzi elettronici (IPA).
Con riferimento alla eccepita inesistenza delle notifiche, siccome avvenute a mezzo di posta elettronica certificata proveniente da un indirizzo non risultante dai pubblici registri, deve dirsi che essa parte ricorrente, oltre a non aver dimostrato la mancata registrazione dell'indirizzo pec sopra menzionato nel pubblico registro
IPA dei domicili digitali della pubblica amministrazione, non ha tantomeno dimostrato quale sarebbe stato il concreto pregiudizio al suo diritto di difesa dipendente da tale circostanza. Nel caso di specie, poi, l'indirizzo
"Email_4" consentiva di ricondurre ictu oculi la provenienza dell'atto all'Agente della Riscossione, senza che ciò abbia comportato alcun pregiudizio concreto al diritto di difesa del contribuente.
La Suprema Corte ha di recente statuito, infatti, che, in tema di notificazioni a mezzo p.e.c. da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro pubblico non pregiudica la validità della notifica e la sua riferibilità al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente;
occorrendo, invece, che la parte ricorrente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al proprio diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (v. Cassazione civile sez. trib., 17/07/2024, n.19677: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo di posta del mittente dal Registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire;
diversamente, è necessario che il contribuente al quale era diretta la notifica evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro generale”. Negli stessi termini, v. anche Corte Giustizia Trib. II grado Roma, sez. III, 30/10/2024 , n. 6581).
Si tratta di un orientamento convincente e perfettamente in linea con il principio del raggiungimento dello scopo proprio della materia delle notificazioni, da cui questa Corte non ritiene di discostarsi. E' dunque infondato il relativo motivo di ricorso.
2. Sulla notifica degli atti presupposti.
Anche il motivo centrale del ricorso, relativo all'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti, è infondato.
L'Agente della Riscossione ha depositato in giudizio la documentazione comprovante la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento elencate nell'atto impugnato, superando le generiche contestazioni del ricorrente.
In particolare:
Per le cartelle notificate a mezzo PEC (nn. 29320230008856410000, 29320230072395121000,
29320240010205087000, 29320240060314606000), valgono le medesime considerazioni esposte al punto precedente. La notifica si perfeziona con la consegna nella casella del destinatario, e la scelta del contribuente di non aprire il messaggio per presunti timori di sicurezza non può inficiare la validità della procedura.
Per le cartelle notificate a mani di familiari conviventi (nn. 29320200051928001000,
29320210066403329000, 29320230000716579000, 29320230002647141000), l'ADER ha documentato di aver provveduto all'invio della raccomandata informativa (c.d. C.A.N.) prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b- bis), del D.P.R. n. 600/1973, perfezionando così il procedimento notificatorio.
Per le cartelle notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (nn. 29320190008749532000, 29320200002837846000),
l'Agente della Riscossione ha prodotto le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative, che attestano il completamento dell'iter previsto dalla norma.
Per le cartelle la cui sottoscrizione in ricezione è stata disconosciuta dal ricorrente (nn.
29320190005408509000, 29320190009991886000, 29320190017314529000, 29320190022987529000), si osserva che la relata di notifica dell'Banca_1 o del messo notificatore costituisce atto pubblico facente fede fino a querela di falso. Il mero disconoscimento ex art. 214 c.p.c. non è strumento idoneo a superare la fede privilegiata di tali atti, in assenza dell'instaurazione del relativo procedimento di falso.
Per quanto concerne l'avviso di accertamento n. TYS01ER02858/2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova della sua conoscenza da parte del contribuente, documentando i versamenti da quest'ultimo effettuati in data 15.01.2018 proprio in riferimento a tale atto. Tali pagamenti costituiscono un comportamento concludente che sana qualsiasi vizio di notifica e dimostra inequivocabilmente l'avvenuta ricezione dell'atto.
Stante la provata regolarità delle notifiche degli atti presupposti, che non sono stati impugnati nei termini di legge, le pretese tributarie in essi contenute sono divenute definitive e irretrattabili, con conseguente inammissibilità di ogni doglianza nel merito.
3. Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione è parimenti infondata. Per i crediti erariali oggetto della presente controversia, in assenza di una specifica disposizione che preveda un termine più breve, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
La prestazione tributaria, infatti, non ha carattere periodico, ma deriva, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi (cfr. ex multis Cass. n. 18703/2020).
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo alla eccepita prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni. Infatti, secondo la giurisprudenza tributaria maggioritaria, a cui questa Corte ritiene di aderire, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997 concerne unicamente le sanzioni svincolate dall'accertamento tributario che siano precedute da un distinto atto di contestazione ex art. 16 del d.lgs.472/1997, e non anche quelle irrogate contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica del tributo: le quali seguono, anche in punto di prescrizione, la sorte del tributo al quale si riferiscono
(cfr. Comm. trib. reg. Lombardia sez. IV, 18/06/2020, n.1127).
Ne consegue che anche le obbligazioni accessorie, quali sanzioni e interessi, seguono il regime prescrizionale del tributo principale, come previsto dall'art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/97 per le sanzioni e dal principio generale "accessorium sequitur principale" per gli interessi.
In ogni caso, l'Agente della Riscossione ha provato di aver notificato atti interruttivi della prescrizione, quali gli avvisi di intimazione n. 29320239007229207000 in data 01.06.2023 e n. 29320229018448357000 in data
06.10.2023, idonei a far decorrere un nuovo periodo prescrizionale. L'eccezione del ricorrente circa l'inammissibilità della produzione di tali atti in giudizio, in quanto non menzionati nell'atto impugnato, non ha pregio, poiché la norma di cui all'art. 7, c.
1-bis, dello Statuto del Contribuente attiene ai requisiti di motivazione dell'atto e non può inibire alla parte resistente di provare in giudizio l'infondatezza di un'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.
4. Sul difetto di motivazione.
Infine, è da rigettare anche il motivo relativo al presunto difetto di motivazione. La comunicazione preventiva di fermo amministrativo indica in modo chiaro e dettagliato gli atti presupposti, con il relativo numero identificativo, l'ente creditore, l'anno di riferimento e l'importo dovuto per ciascuno di essi. Tale livello di dettaglio è pienamente sufficiente a consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa, individuando le cartelle e gli avvisi che ne costituiscono il fondamento.
Non è richiesto, per la validità di tale atto, un dettaglio analitico del calcolo degli interessi, essendo sufficiente il rinvio agli atti presupposti, regolarmente notificati, in cui tale calcolo è esplicitato.
Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€5000,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Catania 15.12.2025 Il Giudice relatore Il Presidente Francesco Testa Rosaria M. Castorina