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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
MICHELONE FABIO, Giudice
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 141/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ag.entrate - SS - Torino
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 963/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 18/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239014446625000 0 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239014446625000 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante Agenzia delle Entrate - SS: a) accertare e dichiarare che la Sentenza 963/2024 è illegittima per le ragioni esplicitate nel motivo n. 1 dell'atto di appello;
b) sotto altro profilo, accertare e dichiarare che la Sentenza 963/2024 è illegittima per le ragioni esplicitate nel motivo n. 2 dell'atto di appello;
c) in ogni caso accogliere le eccezioni specificamente formulate in prime cure e ritrascritte nel presente atto d'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 D. LGS. 546/1992; d) ancora in ogni caso annullare e/o riformare la Sentenza 963/2024; e) nel merito accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata;
f) sempre nel merito rigettare la domanda e condannare il ricorrente al pagamento di quanto dovuto;
g) condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario;
h) in subordine in ogni caso riformare la sentenza anche in relazione alla condanna alle spese non conforme ai parametri forensi.
Parte appellata Resistente_1: respingere il ricorso in appello dell'Agenzia delle Entrate - SS perché infondato in fatto e diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari per il presente grado del giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - SS (ADER) notificava al sig. Resistente_1 l'intimazione di pagamento n. 11020239014446625000, recante le pretese portate dalla cartella n. 11020030185463988000 per crediti pretesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in forza di sentenza della Corte dei Conti, oltre a sanzioni e interessi portati dalle cartelle 11020050037749731000, 11020060040557102000, 11020060053293347000,
11020070053606803000 e 11020080067818188000, per il mancato pagamento di numerose cartelle di pagamento ed avvisi di addebito riferite a debiti tributari nei confronti di diversi Enti.
Avverso la suddetta intimazione di pagamento il sig. Resistente_1 proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino eccependo l'inesistenza delle pretese portate dalla cartella n.
11020030185463988000 per euro 141.890,08 nonché la non debenza degli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi delle restanti cartelle e chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione con il favore delle spese.
Il ricorrente sosteneva che il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3383/2023 del 25/08/2023, aveva accertato la prescrizione sia delle pretese portate dalla cartella n. 11020030185463988000 sia delle sanzioni e degli interessi portati dalle ulteriori cartelle. Tale sentenza era stata emessa all'esito della fase di merito del giudizio di opposizione, ex art 615 comma 2 cpc, in cui Agenzia delle Entrate – SS risulta costituita, avverso un pignoramento di veicoli in cui egli aveva eccepito sia la prescrizione decennale delle pretese sottese alla cartella di pagamento n.11020030185463988000, sia la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi portati dalle restanti cartelle. Con la sentenza richiamata, non impugnata e passata in giudicato, il Tribunale di Torino, ritenendo fondata le eccezioni di prescrizione, aveva accolto l'opposizione limitatamente a tali pretese.
L'Agenzia delle Entrate - SS costituitasi nell'odierno giudizio chiedeva la reiezione del ricorso eccependone l'inammissibilità per tardività, stante la regolare notifica delle cartelle;
sosteneva che l'opposizione doveva riguardare solo vizi propri dell'intimazione. Inoltre, specificava che il Tribunale con la citata sentenza civile si è limitato a dichiarare l'illegittimità del pignoramento, che non può incidere sull'esistenza del diritto tributario, essendo il Giudice civile sfornito di giurisdizione, e contestava la sussistenza di un giudicato in punto prescrizione.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino con la sentenza n. 963/2024, pronunciata il 16.09.2024
e depositata il 18.09.2024, accoglieva il ricorso, condannando parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 20.000,00 oltre oneri ed accessori. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate - SS propone l'appello, per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma 1 e 21 d.lgs. 546/1992 - Erronea declaratoria di difetto di giurisdizione - Inammissibilità dell'azione attivata in primo grado dal sig. Resistente_1. Anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nell'alveo cognitivo del Giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione, rimanendo devoluta al Giudice Ordinario la cognizione sulla estinzione per prescrizione della pretesa tributaria nel solo caso di omessa notifica della cartella prodromica alla esecuzione. Violazione e falsa applicazione artt. 2909 c.c. nonché' artt. 615 e 616
c.p.c. A tale riguardo rimarca che con l'azione attivata innanzi al Giudice Ordinario l'appellato ha inteso contestare la regolarità formale dell'atto di pignoramento notificatogli, avendo proposto domanda di annullamento dell'atto di pignoramento di veicoli adducendo, da un lato la inesistenza della notifica a mezzo pec dell'atto impugnato, dall'altro la inesigibilità della pretesa per prescrizione. Ripropone le eccezioni già proposte in primo grado e chiede di riformare la sentenza subordine in ogni caso anche in relazione alla condanna alle spese, che ritiene eccessiva e non conforme ai parametri forensi.
Il sig. Resistente_1 costituitosi in giudizio chiede la conferma della sentenza appellata in quanto la Corte di Giustizia di primo grado avrebbe correttamente rilevato che in merito all'accertamento della prescrizione si è formato il giudicato con la sentenza n. 3383/2023 del Tribunale di Torino, notificata e non impugnata. La prescrizione accertata e dichiarata in tale sentenza risultava essere maturata dopo la notifica della cartella per effetto del decorso dei termini di legge e nel giudizio di opposizione all'esecuzione il signor Resistente_1 ha impugnato sia il pignoramento del veicolo sia le sottese pretese portate dalle cartelle in epigrafe. Richiama il passaggio della sentenza del G.O., che ha evidenziato come al momento della notifica dell'atto di pignoramento opposto erano già prescritti, il credito portato dalla cartella n. 11020030185463988000, gli interessi e le sanzioni contenuti nelle restanti cartelle e maturati sino al 2015. Pertanto, il giudicato si è formato non solo sulla dichiarazione di inefficacia parziale del pignoramento impugnato ma altresì sull'accertata prescrizione delle pretese in contestazione.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, l'appello era portato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate riscossione è infondato e deve essere respinto come in motivazione ad eccezione del capo inerente la liquidazione delle spese in primo grado.
1. Sulla Giurisdizione e l'Ammissibilità i motivi sono infondati. La giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Cassazione è ferma nel ritenere che, qualora la prescrizione maturi successivamente alla notifica della cartella di pagamento (o del titolo esecutivo), la controversia riguardante l'estinzione del credito possa essere oggetto di opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice Ordinario (se riguarda la fase esecutiva) o impugnazione dell'atto successivo innanzi al Giudice Tributario. Nel caso di specie, il Tribunale di Torino, investito del giudizio, era pienamente munito di giurisdizione nell'ambito di un'opposizione a pignoramento
(ex art. 615 c.p.c.). Una volta che tale Giudice si è pronunciato sulla prescrizione con sentenza inter partes non impugnata, il suo accertamento entra nel processo tributario come giudicato esterno.
2. L'appello di ADER è palesemente destituito di fondamento anche in ordine alla censura sulla portata del
Giudicato Esterno (art. 2909 c.c.). E d'altronde il Collegio osserva che il giudicato non si limita al solo dispositivo, ma si estende a tutti gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico-giuridico indispensabile della decisione. Il Tribunale di Torino, nella sentenza n. 3383/2023, ha statuito testualmente:
"al momento della notifica dell'atto di pignoramento opposto erano già prescritti il credito [...] gli interessi e le sanzioni". Tale dichiarazione di estinzione dell'obbligazione per prescrizione è l'antecedente necessario della dichiarazione di inefficacia del pignoramento. Ne consegue che ADER non può riproporre in questa sede questioni (come la sospensioni per Legge Stabilità o COVID) che sono state implicitamente o esplicitamente rigettate dal G.O. o che comunque potevano, se ritenute utili ai fini del decidere, essere dedotte in quel giudizio.
3. ADER lamenta ancora che il contribuente avrebbe dovuto impugnare le cartelle a suo tempo e non l'intimazione di pagamento. Questa tesi è giuridicamente errata per un motivo temporale: il Sig. Resistente_1 non contesta vizi originari delle cartelle (come la mancata notifica), ma eccepisce che, dopo la notifica delle cartelle, il Riscossore è rimasto inerte per un tempo superiore ai termini di legge (5 o 10 anni a seconda del tributo), quella che cioè viene definita la prescrizione maturata "in itinere".
Poiché la prescrizione è maturata dopo che le cartelle erano diventate definitive, l'intimazione di pagamento
è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza che l'Ente sta cercando di riscuotere un credito ormai estinto. Pertanto, l'impugnazione di tale atto era pienamente ammissibile.
4. Ed infine, ADER non coglie nel segno quando tenta di "salvare" i crediti invocando sospensioni legislative, che tuttavia sono inapplicabili ed anche questo motivo deve rigettarsi.
Per la cartella del 2005 (Corte dei Conti), la Legge n. 147/2013 (comma 619) escludeva esplicitamente dalla sospensione i crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti.
Per la sospensione COVID-19, come correttamente rilevato dal primo giudice, la prescrizione era già maturata nel 2015. La normativa emergenziale del 2020 non può "resuscitare" crediti già estinti anni prima dell'inizio della pandemia, atteso che la richiamata sospensione COVID-19 può riguardare solo termini di prescrizione pendenti nel 2020.
5. Deve invece trovare accoglimento la censura dell'appellante in ordine alle spese liquidate dai primi giudici atteso che se la Corte concorda sulla scelta dei valori “medi” previsti dal D.M. 55/2014 in considerazione della manifesta fondatezza delle difese del contribuente nonché per il pregio dell'attività prestata nel ricorso di primo grado, la liquidazione operata dal primo giudice appare superiore a detti valori e sinanco alla richiesta del Difensore e viene pertanto ricondotta ad euro 12.742,15 oltre accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario.
6. Anche le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi, in considerazione della complessità della vicenda e della palese infondatezza delle tesi sostenute dall'Agente della SS a fronte di un giudicato già esistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate-SS e, per l'effetto,
- CONFERMA la sentenza n. 963/2024 della CGT di Primo Grado di Torino ad eccezione del capo relativo alle spese del primo grado che viene riformato liquidandosi a favore del contribuente la somma di euro
12.742,15 oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
DA l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del Sig.
Resistente_1, liquidate in complessivi euro 14.300,00 oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_2.
Così deciso in Torino, il 12/01/2026.
Il Presidente Est. Giuliana Passero
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
MICHELONE FABIO, Giudice
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 141/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ag.entrate - SS - Torino
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 963/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 18/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239014446625000 0 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020239014446625000 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante Agenzia delle Entrate - SS: a) accertare e dichiarare che la Sentenza 963/2024 è illegittima per le ragioni esplicitate nel motivo n. 1 dell'atto di appello;
b) sotto altro profilo, accertare e dichiarare che la Sentenza 963/2024 è illegittima per le ragioni esplicitate nel motivo n. 2 dell'atto di appello;
c) in ogni caso accogliere le eccezioni specificamente formulate in prime cure e ritrascritte nel presente atto d'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 D. LGS. 546/1992; d) ancora in ogni caso annullare e/o riformare la Sentenza 963/2024; e) nel merito accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata;
f) sempre nel merito rigettare la domanda e condannare il ricorrente al pagamento di quanto dovuto;
g) condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario;
h) in subordine in ogni caso riformare la sentenza anche in relazione alla condanna alle spese non conforme ai parametri forensi.
Parte appellata Resistente_1: respingere il ricorso in appello dell'Agenzia delle Entrate - SS perché infondato in fatto e diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari per il presente grado del giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - SS (ADER) notificava al sig. Resistente_1 l'intimazione di pagamento n. 11020239014446625000, recante le pretese portate dalla cartella n. 11020030185463988000 per crediti pretesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in forza di sentenza della Corte dei Conti, oltre a sanzioni e interessi portati dalle cartelle 11020050037749731000, 11020060040557102000, 11020060053293347000,
11020070053606803000 e 11020080067818188000, per il mancato pagamento di numerose cartelle di pagamento ed avvisi di addebito riferite a debiti tributari nei confronti di diversi Enti.
Avverso la suddetta intimazione di pagamento il sig. Resistente_1 proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino eccependo l'inesistenza delle pretese portate dalla cartella n.
11020030185463988000 per euro 141.890,08 nonché la non debenza degli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi delle restanti cartelle e chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione con il favore delle spese.
Il ricorrente sosteneva che il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3383/2023 del 25/08/2023, aveva accertato la prescrizione sia delle pretese portate dalla cartella n. 11020030185463988000 sia delle sanzioni e degli interessi portati dalle ulteriori cartelle. Tale sentenza era stata emessa all'esito della fase di merito del giudizio di opposizione, ex art 615 comma 2 cpc, in cui Agenzia delle Entrate – SS risulta costituita, avverso un pignoramento di veicoli in cui egli aveva eccepito sia la prescrizione decennale delle pretese sottese alla cartella di pagamento n.11020030185463988000, sia la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi portati dalle restanti cartelle. Con la sentenza richiamata, non impugnata e passata in giudicato, il Tribunale di Torino, ritenendo fondata le eccezioni di prescrizione, aveva accolto l'opposizione limitatamente a tali pretese.
L'Agenzia delle Entrate - SS costituitasi nell'odierno giudizio chiedeva la reiezione del ricorso eccependone l'inammissibilità per tardività, stante la regolare notifica delle cartelle;
sosteneva che l'opposizione doveva riguardare solo vizi propri dell'intimazione. Inoltre, specificava che il Tribunale con la citata sentenza civile si è limitato a dichiarare l'illegittimità del pignoramento, che non può incidere sull'esistenza del diritto tributario, essendo il Giudice civile sfornito di giurisdizione, e contestava la sussistenza di un giudicato in punto prescrizione.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino con la sentenza n. 963/2024, pronunciata il 16.09.2024
e depositata il 18.09.2024, accoglieva il ricorso, condannando parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 20.000,00 oltre oneri ed accessori. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate - SS propone l'appello, per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma 1 e 21 d.lgs. 546/1992 - Erronea declaratoria di difetto di giurisdizione - Inammissibilità dell'azione attivata in primo grado dal sig. Resistente_1. Anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nell'alveo cognitivo del Giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione, rimanendo devoluta al Giudice Ordinario la cognizione sulla estinzione per prescrizione della pretesa tributaria nel solo caso di omessa notifica della cartella prodromica alla esecuzione. Violazione e falsa applicazione artt. 2909 c.c. nonché' artt. 615 e 616
c.p.c. A tale riguardo rimarca che con l'azione attivata innanzi al Giudice Ordinario l'appellato ha inteso contestare la regolarità formale dell'atto di pignoramento notificatogli, avendo proposto domanda di annullamento dell'atto di pignoramento di veicoli adducendo, da un lato la inesistenza della notifica a mezzo pec dell'atto impugnato, dall'altro la inesigibilità della pretesa per prescrizione. Ripropone le eccezioni già proposte in primo grado e chiede di riformare la sentenza subordine in ogni caso anche in relazione alla condanna alle spese, che ritiene eccessiva e non conforme ai parametri forensi.
Il sig. Resistente_1 costituitosi in giudizio chiede la conferma della sentenza appellata in quanto la Corte di Giustizia di primo grado avrebbe correttamente rilevato che in merito all'accertamento della prescrizione si è formato il giudicato con la sentenza n. 3383/2023 del Tribunale di Torino, notificata e non impugnata. La prescrizione accertata e dichiarata in tale sentenza risultava essere maturata dopo la notifica della cartella per effetto del decorso dei termini di legge e nel giudizio di opposizione all'esecuzione il signor Resistente_1 ha impugnato sia il pignoramento del veicolo sia le sottese pretese portate dalle cartelle in epigrafe. Richiama il passaggio della sentenza del G.O., che ha evidenziato come al momento della notifica dell'atto di pignoramento opposto erano già prescritti, il credito portato dalla cartella n. 11020030185463988000, gli interessi e le sanzioni contenuti nelle restanti cartelle e maturati sino al 2015. Pertanto, il giudicato si è formato non solo sulla dichiarazione di inefficacia parziale del pignoramento impugnato ma altresì sull'accertata prescrizione delle pretese in contestazione.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, l'appello era portato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate riscossione è infondato e deve essere respinto come in motivazione ad eccezione del capo inerente la liquidazione delle spese in primo grado.
1. Sulla Giurisdizione e l'Ammissibilità i motivi sono infondati. La giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Cassazione è ferma nel ritenere che, qualora la prescrizione maturi successivamente alla notifica della cartella di pagamento (o del titolo esecutivo), la controversia riguardante l'estinzione del credito possa essere oggetto di opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice Ordinario (se riguarda la fase esecutiva) o impugnazione dell'atto successivo innanzi al Giudice Tributario. Nel caso di specie, il Tribunale di Torino, investito del giudizio, era pienamente munito di giurisdizione nell'ambito di un'opposizione a pignoramento
(ex art. 615 c.p.c.). Una volta che tale Giudice si è pronunciato sulla prescrizione con sentenza inter partes non impugnata, il suo accertamento entra nel processo tributario come giudicato esterno.
2. L'appello di ADER è palesemente destituito di fondamento anche in ordine alla censura sulla portata del
Giudicato Esterno (art. 2909 c.c.). E d'altronde il Collegio osserva che il giudicato non si limita al solo dispositivo, ma si estende a tutti gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico-giuridico indispensabile della decisione. Il Tribunale di Torino, nella sentenza n. 3383/2023, ha statuito testualmente:
"al momento della notifica dell'atto di pignoramento opposto erano già prescritti il credito [...] gli interessi e le sanzioni". Tale dichiarazione di estinzione dell'obbligazione per prescrizione è l'antecedente necessario della dichiarazione di inefficacia del pignoramento. Ne consegue che ADER non può riproporre in questa sede questioni (come la sospensioni per Legge Stabilità o COVID) che sono state implicitamente o esplicitamente rigettate dal G.O. o che comunque potevano, se ritenute utili ai fini del decidere, essere dedotte in quel giudizio.
3. ADER lamenta ancora che il contribuente avrebbe dovuto impugnare le cartelle a suo tempo e non l'intimazione di pagamento. Questa tesi è giuridicamente errata per un motivo temporale: il Sig. Resistente_1 non contesta vizi originari delle cartelle (come la mancata notifica), ma eccepisce che, dopo la notifica delle cartelle, il Riscossore è rimasto inerte per un tempo superiore ai termini di legge (5 o 10 anni a seconda del tributo), quella che cioè viene definita la prescrizione maturata "in itinere".
Poiché la prescrizione è maturata dopo che le cartelle erano diventate definitive, l'intimazione di pagamento
è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza che l'Ente sta cercando di riscuotere un credito ormai estinto. Pertanto, l'impugnazione di tale atto era pienamente ammissibile.
4. Ed infine, ADER non coglie nel segno quando tenta di "salvare" i crediti invocando sospensioni legislative, che tuttavia sono inapplicabili ed anche questo motivo deve rigettarsi.
Per la cartella del 2005 (Corte dei Conti), la Legge n. 147/2013 (comma 619) escludeva esplicitamente dalla sospensione i crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti.
Per la sospensione COVID-19, come correttamente rilevato dal primo giudice, la prescrizione era già maturata nel 2015. La normativa emergenziale del 2020 non può "resuscitare" crediti già estinti anni prima dell'inizio della pandemia, atteso che la richiamata sospensione COVID-19 può riguardare solo termini di prescrizione pendenti nel 2020.
5. Deve invece trovare accoglimento la censura dell'appellante in ordine alle spese liquidate dai primi giudici atteso che se la Corte concorda sulla scelta dei valori “medi” previsti dal D.M. 55/2014 in considerazione della manifesta fondatezza delle difese del contribuente nonché per il pregio dell'attività prestata nel ricorso di primo grado, la liquidazione operata dal primo giudice appare superiore a detti valori e sinanco alla richiesta del Difensore e viene pertanto ricondotta ad euro 12.742,15 oltre accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario.
6. Anche le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi, in considerazione della complessità della vicenda e della palese infondatezza delle tesi sostenute dall'Agente della SS a fronte di un giudicato già esistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate-SS e, per l'effetto,
- CONFERMA la sentenza n. 963/2024 della CGT di Primo Grado di Torino ad eccezione del capo relativo alle spese del primo grado che viene riformato liquidandosi a favore del contribuente la somma di euro
12.742,15 oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
DA l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del Sig.
Resistente_1, liquidate in complessivi euro 14.300,00 oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_2.
Così deciso in Torino, il 12/01/2026.
Il Presidente Est. Giuliana Passero