Art. 5.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, emana il regolamento di esecuzione con il quale determina i criteri per la classificazione delle carte e degli altri manufatti cartari, tenendo conto delle loro caratteristiche qualitative e della loro idoneita' alle varie utilizzazioni, stabilisce le caratteristiche delle singole categorie di prodotti cartari ed indica per quali di esse puo' essere ammessa la presenza di puntini colorati o di altri difetti tollerabili con riferimento ai vari usi cui le diverse categorie di prodotto vanno destinate.
Nello stesso termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, approva un capitolato-tipo per la fornitura di prodotti cartari ai soggetti indicati all'articolo 2, che provvedono quindi, nei sei mesi successivi, ad emanare i provvedimenti di loro competenza, al fine di uniformare le occorrenti forniture di carta alle previsioni del capitolato-tipo medesimo.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, emana il regolamento di esecuzione con il quale determina i criteri per la classificazione delle carte e degli altri manufatti cartari, tenendo conto delle loro caratteristiche qualitative e della loro idoneita' alle varie utilizzazioni, stabilisce le caratteristiche delle singole categorie di prodotti cartari ed indica per quali di esse puo' essere ammessa la presenza di puntini colorati o di altri difetti tollerabili con riferimento ai vari usi cui le diverse categorie di prodotto vanno destinate.
Nello stesso termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, approva un capitolato-tipo per la fornitura di prodotti cartari ai soggetti indicati all'articolo 2, che provvedono quindi, nei sei mesi successivi, ad emanare i provvedimenti di loro competenza, al fine di uniformare le occorrenti forniture di carta alle previsioni del capitolato-tipo medesimo.