CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3514/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pagani - Piazza D'Arezzo 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 00285200655
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00023251-2025 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6048/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna, contro la Ge.se.t. Italia spa, in qualità di concessionario del Comune di Pagani,
l'intimazione di pagamento n. 23251, notificata il 07.04.2025, per TARI 2013. Deduce: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) la decadenza della pretesa tributaria;
3) il difetto di motivazione e la violazione del diritto di difesa;
4) la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
5) il difetto di sottoscrizione.
Si costituisce il concessionario che contesta le avverse deduzioni, in particolare che l'atto impugnato è stato emesso sulla base di atti presupposti, regolarmente e tempestivamente notificati, mai impugnati e, dunque, divenuti definitivi, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria dell'Ente che, oramai, è inoppugnabile e non più censurabile nel merito, come provato dalla documentazione che deposita in atti.
Risultano depositate memorie illustrative del contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Corte ritiene di doversi adeguare al principio della ragione più liquida e assorbente nella presente controversia, costituita dalla regolare notifica degli atti prodomici, non opposti, e della conseguente irretrattabilità della pretesa tributaria.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta infatti senza dubbio che l'intimazione impugnata è stata emessa sulla base dell'avviso di pagamento n. 3236, ritirato dalla destinataria presso il competente ufficio postale in data 13.11.2018 e del successivo avviso di accertamento esecutivo n. 1074 il cui procedimento notificario si è perfezionato, per compiuta giacenza, in data 30.05.2022, a seguito della spedizione della
CAD depositata in giudizio, in conformità con i principi fissati dal giudice di legittimità in tema di regolare notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario della notifica (Cfr: Cass. SS.UU. n. 10012/2021). In particolare, dall'esame delle relata di notifica dell'avviso di accertamento, risulta che la notificazione è avvenuta ai sensi della legge 890/1982 e che risultano essere state eseguite le formalità previste in caso di irreperibilità relativa del destinatario, consistenti nel deposito presso la Casa Comunale di copia del provvedimento e nella comunicazione del predetto deposito, con raccomandata A/R, al destinatario.
Del tutto infondata pertanto sia l'eccezione di decadenza, e sia di prescrizione della pretesa tributaria.
Essendo del tutto pacifico che nel caso in questione che il notificante ha assolto all'onere probatorio in questione in tali termini configurato, la Corte osserva che tali atti, regolarmente notificati, non sono mai stato opposti dal contribuente, che non può più effettuare contestazioni, avendo prestato acquiescenza agli atti presupposti all'intimazione impugnata, atteso che il titolo in essi contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell' atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. Tale argomento trova puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità la quale ha costantemente ribadito che la mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cfr: Cass. Ord. n. 9219/2018).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge in favore di GE.SE.T. Italia spa.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3514/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pagani - Piazza D'Arezzo 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 00285200655
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00023251-2025 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6048/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna, contro la Ge.se.t. Italia spa, in qualità di concessionario del Comune di Pagani,
l'intimazione di pagamento n. 23251, notificata il 07.04.2025, per TARI 2013. Deduce: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) la decadenza della pretesa tributaria;
3) il difetto di motivazione e la violazione del diritto di difesa;
4) la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
5) il difetto di sottoscrizione.
Si costituisce il concessionario che contesta le avverse deduzioni, in particolare che l'atto impugnato è stato emesso sulla base di atti presupposti, regolarmente e tempestivamente notificati, mai impugnati e, dunque, divenuti definitivi, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria dell'Ente che, oramai, è inoppugnabile e non più censurabile nel merito, come provato dalla documentazione che deposita in atti.
Risultano depositate memorie illustrative del contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Corte ritiene di doversi adeguare al principio della ragione più liquida e assorbente nella presente controversia, costituita dalla regolare notifica degli atti prodomici, non opposti, e della conseguente irretrattabilità della pretesa tributaria.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta infatti senza dubbio che l'intimazione impugnata è stata emessa sulla base dell'avviso di pagamento n. 3236, ritirato dalla destinataria presso il competente ufficio postale in data 13.11.2018 e del successivo avviso di accertamento esecutivo n. 1074 il cui procedimento notificario si è perfezionato, per compiuta giacenza, in data 30.05.2022, a seguito della spedizione della
CAD depositata in giudizio, in conformità con i principi fissati dal giudice di legittimità in tema di regolare notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario della notifica (Cfr: Cass. SS.UU. n. 10012/2021). In particolare, dall'esame delle relata di notifica dell'avviso di accertamento, risulta che la notificazione è avvenuta ai sensi della legge 890/1982 e che risultano essere state eseguite le formalità previste in caso di irreperibilità relativa del destinatario, consistenti nel deposito presso la Casa Comunale di copia del provvedimento e nella comunicazione del predetto deposito, con raccomandata A/R, al destinatario.
Del tutto infondata pertanto sia l'eccezione di decadenza, e sia di prescrizione della pretesa tributaria.
Essendo del tutto pacifico che nel caso in questione che il notificante ha assolto all'onere probatorio in questione in tali termini configurato, la Corte osserva che tali atti, regolarmente notificati, non sono mai stato opposti dal contribuente, che non può più effettuare contestazioni, avendo prestato acquiescenza agli atti presupposti all'intimazione impugnata, atteso che il titolo in essi contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell' atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. Tale argomento trova puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità la quale ha costantemente ribadito che la mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cfr: Cass. Ord. n. 9219/2018).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge in favore di GE.SE.T. Italia spa.