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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 508/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI CECILIA GENNARO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2107/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 649481-2024 TARI 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 649481-2024 TARI 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 649481-2024 TARI 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 649481-2024 TARI 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 649481-2024 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18031/2025 depositato il
22/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 14/1/2025 il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. to Difensore_1 , impugnava la comunicazione di fermo amministrativo n. Comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo n. 649481/2024, notificata in data 03.12.2024, del valore complessivo pari a € 2.599,16 comprensivo di interessi di mora, sanzioni e oneri accessori, oltre a ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, inerente all'autoveicolo di sua proprietà targato Targa_1 Emesso dalla SOGET Spa, agente della riscossione del Comune di Castellammare di Stabia, sotteso al presunto omesso pagamento dei tributi TARI/TARES relativi agli anni d'imposta compresi tra il 2014 e il 2018.
Col ricorso, rivolto e notificato soltanto nei confronti dell'ente locale impositore, venivano dedotti motivi di nullità/illegittimità dell'atto impugnato, in via pregiudiziale, per carenza di legittimazione attiva della Soget, il cui contratto di appalto della concessione del servizio pubblico era ormai scaduto e, nel merito, per inesistenza della pretesa impositiva per decadenza e prescrizione del relativo diritto in pendenza di altro giudizio, ex art. 68 D.lgs. n. 546/92, nonché per difetto assoluto di motivazione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del suo procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata il 6/2/2025 si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, che rivendicava la legittimità dell'atto impugnato contestando, ex adverso, le motivazioni esplicitate nel ricorso e chiedendo, conseguentemente, il rigetto del medesimo con vittoria delle spese di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Il ricorrente ha depositato, in data 7/10/2025, memoria illustrativa con cui lamentava la responsabilità della parte resistente per lite temeraria (ex art. 96, co. 3, c.p.c.) richiedendone la condanna al pagamento delle spese di lite, essendo, medio-tempore in data 6/3/2025, pronunciata sentenza n. 4100/09/2025 con cui diversa Sezione di questa Corte (n. 9) annullava il preavviso di fermo autonomamente impugnato che costituisce il presupposto di quello oggetto del presente gravame.
Con memorie illustrative depositate il 24/9/2025 il Comune di Castellammare di Stabia chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere dal momento che la Soget Spa provvedeva prontamente alla cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo oggetto di contenzioso (di cui allegava estratto) preso atto della citata sentenza che ne ha disposto il suo annullamento con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Al termine dell'udienza pubblica di discussione la causa è stata trattenuta in decisione alla stregua delle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti comparse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito di quanto incontestabilmente emerso e documentato dalle parti processuali in atti al Giudice non resta che procedere alla declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito del provvedimento di annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 358593/2024 da parte della Soget Spa appreso l'annullamento del medesimo all'esito della sentenza n. 4100/09/2025 pronunciata da questa Corte, Sez. n. 9, in data 6/3/2025.
Cionondimeno, merita accoglimento la richiesta di condanna della parte resistente, per la quale il difensore della società ricorrente ha insistito nell'udienza pubblica di discussione, al pagamento delle spese di lite, sulla scorta di un giudizio prognostico espresso in applicazione del principio di soccombenza c.d. “virtuale” pur a prescindere da ogni diversa valutazione della condotta preprocessuale e processuale inescusabilmente osservata capace, semmai, di integrare quei requisiti o elementi di malafede o, quanto meno, di colpa grave autonomamente sussumibile nella distinta fattispecie del risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente ex art. 96, co. 3, c.p.c. (applicabile in forza del rinvio dinamico operato dall'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 546/92). E tanto, soprattutto in considerazione del diniego implicito di esercizio del potere di autotutela e di riesame volto alla sospensione ed all'annullamento dell'atto impugnato esercitato dal ricorrente con apposita istanza trasmessa via pec alla Soget Spa e al Comune di Castellammare di Stabia il 13/12/2024, ex art. 10-quater e quinquies della L. n. 212/2000 e art. 1, co. 537-544 L. n. 228/2012, che ha, materialmente, costretto parte ricorrente a invocare la tutela giudiziale esercitata al fine di non incorrere in decadenza e precludersi, irrimediabilmente, il diritto di ottenere la rimozione giudiziale dell'atto impositivo illegittimamente emesso ove non disposta in sede di esercizio del potere di autotutela, circostanza giudiziale accertata solo successivamente con la sentenza n. 4100/2025 di annullamento del preavviso di fermo durante la pendenza del presente giudizio.
Spese che vanno liquidate, nella misura riportata in dispositivo, con tecnica che deve conformarsi ai criteri di valutazione adeguati al valore della causa, non disgiunti dalla sua importanza e complessità e, infine, dal decoro professionale, pur in mancanza di deposito di notula, come disposto nella vigenza del D.M. n. 55/2014.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 per onorari oltre rimborso spese forfettarie, CUT, IVA e cpa con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Napoli li 21/10/2025
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI CECILIA GENNARO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2107/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 649481-2024 TARI 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 649481-2024 TARI 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 649481-2024 TARI 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 649481-2024 TARI 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 649481-2024 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18031/2025 depositato il
22/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 14/1/2025 il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. to Difensore_1 , impugnava la comunicazione di fermo amministrativo n. Comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo n. 649481/2024, notificata in data 03.12.2024, del valore complessivo pari a € 2.599,16 comprensivo di interessi di mora, sanzioni e oneri accessori, oltre a ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, inerente all'autoveicolo di sua proprietà targato Targa_1 Emesso dalla SOGET Spa, agente della riscossione del Comune di Castellammare di Stabia, sotteso al presunto omesso pagamento dei tributi TARI/TARES relativi agli anni d'imposta compresi tra il 2014 e il 2018.
Col ricorso, rivolto e notificato soltanto nei confronti dell'ente locale impositore, venivano dedotti motivi di nullità/illegittimità dell'atto impugnato, in via pregiudiziale, per carenza di legittimazione attiva della Soget, il cui contratto di appalto della concessione del servizio pubblico era ormai scaduto e, nel merito, per inesistenza della pretesa impositiva per decadenza e prescrizione del relativo diritto in pendenza di altro giudizio, ex art. 68 D.lgs. n. 546/92, nonché per difetto assoluto di motivazione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del suo procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata il 6/2/2025 si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, che rivendicava la legittimità dell'atto impugnato contestando, ex adverso, le motivazioni esplicitate nel ricorso e chiedendo, conseguentemente, il rigetto del medesimo con vittoria delle spese di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Il ricorrente ha depositato, in data 7/10/2025, memoria illustrativa con cui lamentava la responsabilità della parte resistente per lite temeraria (ex art. 96, co. 3, c.p.c.) richiedendone la condanna al pagamento delle spese di lite, essendo, medio-tempore in data 6/3/2025, pronunciata sentenza n. 4100/09/2025 con cui diversa Sezione di questa Corte (n. 9) annullava il preavviso di fermo autonomamente impugnato che costituisce il presupposto di quello oggetto del presente gravame.
Con memorie illustrative depositate il 24/9/2025 il Comune di Castellammare di Stabia chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere dal momento che la Soget Spa provvedeva prontamente alla cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo oggetto di contenzioso (di cui allegava estratto) preso atto della citata sentenza che ne ha disposto il suo annullamento con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Al termine dell'udienza pubblica di discussione la causa è stata trattenuta in decisione alla stregua delle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti comparse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito di quanto incontestabilmente emerso e documentato dalle parti processuali in atti al Giudice non resta che procedere alla declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito del provvedimento di annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 358593/2024 da parte della Soget Spa appreso l'annullamento del medesimo all'esito della sentenza n. 4100/09/2025 pronunciata da questa Corte, Sez. n. 9, in data 6/3/2025.
Cionondimeno, merita accoglimento la richiesta di condanna della parte resistente, per la quale il difensore della società ricorrente ha insistito nell'udienza pubblica di discussione, al pagamento delle spese di lite, sulla scorta di un giudizio prognostico espresso in applicazione del principio di soccombenza c.d. “virtuale” pur a prescindere da ogni diversa valutazione della condotta preprocessuale e processuale inescusabilmente osservata capace, semmai, di integrare quei requisiti o elementi di malafede o, quanto meno, di colpa grave autonomamente sussumibile nella distinta fattispecie del risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente ex art. 96, co. 3, c.p.c. (applicabile in forza del rinvio dinamico operato dall'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 546/92). E tanto, soprattutto in considerazione del diniego implicito di esercizio del potere di autotutela e di riesame volto alla sospensione ed all'annullamento dell'atto impugnato esercitato dal ricorrente con apposita istanza trasmessa via pec alla Soget Spa e al Comune di Castellammare di Stabia il 13/12/2024, ex art. 10-quater e quinquies della L. n. 212/2000 e art. 1, co. 537-544 L. n. 228/2012, che ha, materialmente, costretto parte ricorrente a invocare la tutela giudiziale esercitata al fine di non incorrere in decadenza e precludersi, irrimediabilmente, il diritto di ottenere la rimozione giudiziale dell'atto impositivo illegittimamente emesso ove non disposta in sede di esercizio del potere di autotutela, circostanza giudiziale accertata solo successivamente con la sentenza n. 4100/2025 di annullamento del preavviso di fermo durante la pendenza del presente giudizio.
Spese che vanno liquidate, nella misura riportata in dispositivo, con tecnica che deve conformarsi ai criteri di valutazione adeguati al valore della causa, non disgiunti dalla sua importanza e complessità e, infine, dal decoro professionale, pur in mancanza di deposito di notula, come disposto nella vigenza del D.M. n. 55/2014.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 per onorari oltre rimborso spese forfettarie, CUT, IVA e cpa con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Napoli li 21/10/2025