Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 03/03/2026, n. 3990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3990 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03990/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15508/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15508 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Soddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura del 28.11.2025, prot. P -OMISSIS-, con cui è stato espresso “ parere non favorevole ” all'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 4.11.2025, quest’ultima relativa alla pratica n. -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare della deliberazione del Comitato di Presidenza del 19.11.2025 e del parere della Quarta Commissione del CSM del 10.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. GE NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura del 28.11.2025, prot. P -OMISSIS-, con cui è stato espresso “ parere non favorevole ” all'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 4.11.2025, quest’ultima relativa alla pratica n. -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare della deliberazione del Comitato di Presidenza del 19.11.2025 e del parere della Quarta Commissione del CSM del 10.11.2025.
La ricorrente, “ giudice del Tribunale di Sassari, è attualmente sottoposta alla procedura per il conseguimento della settima valutazione di professionalità, incardinata presso il Consiglio Superiore della Magistratura con il n. -OMISSIS- ”; ha soggiunto che in data 15.5.2024 ha ricevuto “ il parere del Consiglio Giudiziario di Firenze sulla settima valutazione professionale, parere risultato positivo su tutti i requisiti funzionali, ma negativo sui pre-requisiti di indipendenza imparzialità ed equilibrio, avendo il Consiglio Giudiziario sindacato il merito dei provvedimenti della dott.ssa -OMISSIS- di riammissione a lavoro dei lavoratori sospesi senza vaccino Covid 19 ” (cfr. pag. 1): parere che, nondimeno, sarebbe stato privo di “ tutta la documentazione utilizzata per giungere a tale parere negativo, in tal modo violando la esplicita previsione contenuta nella circolare CSM 20691/2007 capo XV comma 4 ” (cfr. pag. 2); ha, poi, rappresentato di essere stata sottoposta ad un procedimento disciplinare e che il relativo giudizio “ si è poi concluso con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 6026/2025, consentendo così il riavvio del processo valutativo ”; cosicché, con istanza del 4.11.2025 ha chiesto di “ prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti presenti nel fascicolo di cui alla pratica -OMISSIS- (...), inclusi i verbali delle deliberazioni della Quarta Commissione, con le dichiarazioni di voto e prova di trasmissione dell'ordine del giorno ” (cfr., ancora, pag. 2); a ciò ha fatto seguito l’emissione dell’impugnato provvedimento, la cui legittimità è stata censurata per i seguenti motivi:
1°) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10-BIS, COMMA 4, E DELL’ART. 11 BIS DEL D.LGS. 160/2006 E DELL'ART. 15, COMMA 4, DELLE CIRCOLARI CSM N. 21578 DEL 15 NOVEMBRE 2024 E N. 20691 DELL’8 OTTOBRE 2007. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ CON ATTI DI AUTOVINCOLO ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ”.
In prima battuta, la ricorrente ha dedotto che “ l’accesso è il presupposto indispensabile per l'esercizio effettivo delle facoltà difensive (deposito di memorie, audizione) riconosciute al magistrato. Negare l'accesso in questa fase cruciale, come avvenuto nel caso di specie, significa svuotare di ogni contenuto tali garanzie, relegando l'interessata a un ruolo di mera spettatrice passiva e precludendole la possibilità di interloquire con l'organo decidente sulla base di una piena conoscenza degli elementi istruttori raccolti, inclusi i pareri e i verbali formati nel corso della procedura. Ciò si traduce in una manifesta violazione del diritto di difesa e del principio del giusto procedimento, che impone un contraddittorio pieno ed effettivo prima dell'adozione di un atto potenzialmente lesivo ” (cfr. pag. 4).
2°) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 22 E SS. DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (ART. 24 COST.) ”.
Con tale motivo si è lamentato che “la conoscenza degli atti del procedimento di valutazione è necessaria alla dott.ssa -OMISSIS- per tutelare i propri interessi, sia in via partecipativa all'interno del procedimento stesso prima che venga emanato il provvedimento finale da parte del CSM, sia in vista di un'eventuale futura tutela giurisdizionale. La pendenza del procedimento, lungi dal costituire un ostacolo, ne rafforza la necessità ” (cfr. pag. 5).
Si è costituito in giudizio il CSM (29.12.2025).
In vista dell’udienza in Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026:
- il CSM ha preliminarmente eccepito che “ la Quarta Commissione – in conseguenza della riattivazione della procedura (…) – in data 12.1.2026 ha deliberato di procedere all’audizione della dott.ssa -OMISSIS-, fissando per tale incombente la data del 23 marzo 2026 e rappresentandole, secondo le disposizioni della circolare applicabile al caso, la facoltà di prendere visione degli atti del procedimento, estrarne copia nonché presentare memorie fino a sette giorni prima dell’udienza (…), come comunicato con nota P 404/2026 del 14.1.2026. Tale provvedimento è certamente idoneo a comportare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. essendo stati messi a disposizione i documenti della procedura ” (cfr. pagg. 3 – 4); nel merito ha opposto che “ il diritto di accesso agli atti della documentazione della valutazione di professionalità del magistrato in valutazione, quale procedimento non ancora definito, non richiede (recte: non può richiedere) che il suo riconoscimento sia subordinato alla necessità di far valere il proprio diritto o interessi in un giudizio (arg. in tal senso, dall’art. 33, co. 6, del Reg. Interno), per l’assorbente considerazione che un provvedimento conclusivo non risulta ancora adottato. Ma la pendenza del procedimento non consente certo di ritenere che il diritto di accesso agli atti della documentazione debba essere riconosciuto in maniera, per usare le parole della ricorrente, “generale e permanente”, ben potendosi compiere in pendenza di procedura attività istruttoria da parte della Commissione, e non potendosi richiedere che la Commissione renda partecipe il magistrato in valutazione di ogni attività istruttoria dalla stessa compiuta in pendenza di procedura. La pendenza della procedura di valutazione non comporta, dunque, di per se stessa la lesione della situazione giuridica soggettiva del magistrato in valutazione, né dà luogo alla necessità di far valere propri diritti ed interessi cui sia strumentale l’accesso agli atti ” (cfr. pag. 9 della memoria del 6.2.2026);
- la ricorrente ha replicato, nella memoria del 9.2.2026, che il diritto di accesso “ viene effettivamente soddisfatto o in cartaceo mediante consegna formale dell'atto ad personam, facendo apporre al consegnatario data e firma sul cartaceo al momento della consegna, sì da avere certezza anche della data di consegna oltre che della persona consegnataria, oppure, è con le moderne tecnologie possibile anche da remoto, mediante invio a distanza di una pec con allegati ad indirizzo e data certa del destinatario ” (cfr. pag. 1); ed ha soggiunto che “ le password di accesso alla piattaforma Cosmag hanno brevi scadenze di validità e questa è la ragione per la quale la maggior parte dei magistrati non consulta la piattaforma se non per rari casi e interessi specifici e contingenti; attualmente per esempio la dott.ssa -OMISSIS- dopo il cambio di sede e di computer non ha accesso alla piattaforma perché la password non viene riconosciuta dal sistema e si è chiesto l'intervento di assistenza a Roma ” (cfr. pag. 2).
Alla predetta udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Non è accoglibile l’eccezione dell’Amministrazione finalizzata ad ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, dovendosi, invece, dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id. sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378); ne consegue che è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332).
Tale sopravvenienza fattuale rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza per avere fatto venire meno, per il ricorrente, qualsiasi residuo vantaggio derivante da una eventuale pronuncia di accoglimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 29 gennaio 2020, n. 742; id., sez. VI, 1° aprile 2019 n. 2143).
L’art. 35 c.p.a. dispone, invece, che il ricorso è dichiarato “ improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ” (comma 1, lett.c).
La differente natura tra le sentenze in esame discende dal diverso accertamento sotteso alla loro adozione: “ i) la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; ii) l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tal caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio – anziché per l’ottenimento – per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, dunque, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355), tale da privare il ricorrente dell’interesse alla rimozione dell’atto impugnato.
Il che è proprio quanto si registra nella fattispecie di causa.
La Quarta Commissione del CSM in data 12.1.2026 ha disposto di procedere all’audizione della ricorrente per il prossimo 23.3.2026, nel contempo comunicando alla stessa la “ facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia, nonché di presentare memorie fino a sette giorni prima dell'audizione ”.
È, pertanto, palese e incontrovertibile che:
1) l’assetto degli interessi inciso dall’impugnato provvedimento del 28.11.2025 è mutato in senso diametralmente opposto, essendo stato rimosso qualsiasi limite all’esercizio del diritto di accesso;
2) l’esercizio di tale diritto non è stato sottoposto a limitazioni contenutistiche;
3) dal momento della comunicazione, la ricorrente dispone di un ampio termine (oltre due mesi: più del doppio del termine ex art. 25 della legge 241/1990) per esercitare il diritto di accesso, peraltro ulteriormente facilitato dalla già intervenuta nomina, da parte della stessa ricorrente, del proprio difensore.
Quanto asserito nella memoria di replica dalla ricorrente, con riguardo a presunti inconvenienti o disagi di ordine informatico, allude a circostanze materiali non provate e che, comunque, non incidono sull’attuazione normativamente tipizzata del diritto controverso (ai sensi dell’art. 25 della legge 241/1990, “ il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge ”), accordato in via sopravvenuta dall’Amministrazione.
In conclusione, il ricorso è improcedibile nei sensi espressi in motivazione.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE PO, Presidente
GE NI, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE NI | BE PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.