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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2024, n. 7706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7706 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti dall'Avvocatura dello Stato di Brescia nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Giustizia e del Demanio, e dal IM AR s.r.l. e dal notaio Giammatteo Rizzonetti, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Brescia in data 10/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e il rigetto dei ricorsi proposti dal IM AR s.r.l. e dal notaio Rizzonetti, trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Brescia per il proseguo. RITENUTO IN FATTO 1. In data 7 dicembre 2012, la Supersolaio s.r.l. fece trascrivere, nell'ambito della procedura esecutiva n. 1494/2012 pendente davanti al Tribunale civile di Brescia, un pignoramento immobiliare su alcuni beni di proprietà della società AR s.r.l. per un importo pari a 60.000,00 euro. 1.1. Nell'ambito di un procedimento penale per reati fiscali commessi dagli amministratori della AR s.r.I., con provvedimento del Giudice per le indagini Penale Sent. Sez. 1 Num. 7706 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 03/11/2023 preliminari del Tribunale di Brescia in data 13 settembre 2013 fu disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta e per equivalente, dei beni, anche immobili, di proprietà della stessa AR s.r.l. e degli indagati Rocco LE, NI TT e RE TT, fino all'importo di 1.562.539,16 euro. In data 24 settembre 2013, il sequestro fu trascritto in relazione ai beni immobili della società, tra i quali vi erano anche quelli su cui già insisteva il pignoramento trascritto per conto della Supersolaio s.r.l. 1.2. In data 25 novembre 2014, la AR s.r.l. fu dichiarata fallita;
e il fallimento subentrò così alla Supersolaio s.r.l. nella procedura esecutiva immobiliare nel frattempo avviata. 1.3. Con sentenza in data 14 maggio 2015, il Tribunale di Brescia dichiarò Rocco LE, NI TT e RE TT colpevoli dei reati fiscali loro ascritti, disponendo la confisca per equivalente dei beni mobili, immobili, delle somme, dei titoli e delle altre utilità nella disponibilità degli imputati e già sottoposti a sequestro preventivo con il provvedimento del 13 settembre 2013. Con sentenza in data 10 maggio 2017, irrevocabile il 6 aprile 2018, la Corte di appello di Brescia riformò parzialmente quella di primo grado, ordinando la confisca di beni nella disponibilità di AR s.r.I., oltre che degli imputati, sino alla concorrenza della somma di 999.770,00 euro. Il provvedimento ablativo fu eseguito dalla Guardia di Finanza, su impulso della Procura generale territoriale, il 30 settembre 2020, mediante confisca di 98.004,89 euro, provento delle vendite giudiziali con cui era, nel frattempo, proseguita la procedura esecutiva immobiliare avviata dalla Supersolaio s.r.I., con l'intervento anche di creditori ipotecari fondiari e il subentro del IM AR s.r.l. Procedura conclusasi con la dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione del ricavato della vendita immobiliare emessa dal Tribunale civile di Brescia in data 10 maggio 2021. 1.4. Con istanza in data 23 dicembre 2021 al Giudice dell'esecuzione penale, il IM AR s.r.I., in persona del curatore, e il notaio dott. Gianmatteo Rizzonelli, incaricato della procedura esecutiva immobiliare e intestatario dei conti correnti su cui erano stati depositati gli importi provento delle vendite giudiziali, avanzarono, congiuntamente, istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. 1.5. Con ordinanza in data 9 marzo 2022, la Corte di appello di Brescia dispose la restituzione al notaio Rizzonelli della somma di 98.004,89 euro sul presupposto dell'inopponibilità del sequestro alla procedura esecutiva civile n. 1494/12 R.G., avviata dalla Supersolaio s.r.l. in virtù dell'anteriorità della trascrizione del pignoramento rispetto a quella relativa al sequestro. 1.6. Con ordinanza del 10 febbraio 2023, pronunciandosi sull'opposizione presentata dall'Avvocatura dello Stato di Brescia nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Giustizia e dell'Agenzia del 2 Demanio, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma dell'ordinanza in data 9 marzo 2022, ha confermato l'opponibilità del pignoramento trascritto dalla Supersolaio s.r.I., che ha però limitato alla somma di 60 mila euro depositata sui conti correnti intestati al notaio Rizzonetti e asserviti alla predetta procedura esecutiva, somma di cui ha disposto la restituzione. Il Collegio ha preliminarmente disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione del curatore fallimentare formulata dagli opponenti, confermando il principio secondo cui il curatore è legittimato a chiedere la revoca del sequestro e della confisca anche con riferimento ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento. Indi, ha escluso che la confisca avesse natura di acquisto a titolo originario opponibile ai terzi, riconoscibile solo alla confisca quale misura di prevenzione;
e ha affermato che, in ogni caso, al momento del passaggio in giudicato della statuizione di confisca e della sua esecuzione, i beni oggetto di sequestro erano già stati alienati a terzi di buona fede nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, di talché il provvedimento ablatorio aveva in realtà a oggetto le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati. Su tali premesse, ha ritenuto che il vincolo nascente dal sequestro preventivo, di cui è stata comunque riconosciuta la legittimità, non potesse essere opposto al terzo acquirente di buona fede in quanto trascritto dopo il pignoramento e con salvezza dei diritti della Supersolaio s.r.I., cui era subentrato il IM AR s.r.l. 2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia e del Demanio hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Brescia, deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240 ss. cod. pen. e 107, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla legittimazione del curatore, al rapporto tra sequestro/confisca e fallimento e alle questioni proposte con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 107, legge fall. Sotto un primo profilo, si osserva che la confisca diretta e per equivalente, in virtù del suo carattere obbligatorio, prevarrebbe sui diritti di credito gravanti sul medesimo bene, anche per la finalità sanzionatoria perseguita dalla confisca in tema di reati tributari, a meno che il bene appartenga a persona estranea al reato, la quale versi in buona fede. Sotto altro profilo, il trasferimento al fallimento di quanto ricavato dalla vendita presupporrebbe: la sussistenza di una prelazione in capo alla Supersolaio;
il passaggio di tale posizione non solo agli intervenuti nella procedura esecutiva, ma 3 anche ai creditori del fallimento estranei ad essa. Al contrario, secondo la giurisprudenza civile di legittimità il curatore acquisterebbe in modo autonomo la legittimazione esclusiva a proseguire le procedure esecutive, fruendo degli effetti collegati ad esse, ma senza continuità con le posizioni giuridiche processuali strettamente personali di chi abbia corrispondentemente perduto il relativo potere d'impulso. Pertanto, nel caso di specie non sarebbe giuridicamente possibile trasferire al IM AR e ai creditori fallimentari diversi dalla Supersolaio, posizioni soggettive che facevano capo esclusivamente a quest'ultima società. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 676 e 263 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla individuazione del credito della Supersolaio, avvenuta senza l'esame del piano di riparto da cui risultava la misura del credito utile ai fini della procedura esecutiva. La Corte territoriale farebbe riferimento al «titolo azionato dalla Supersolaio s.r.l. attraverso il pignoramento immobiliare trascritto il 7/12/2012 per l'importo di 60.000 euro», laddove il progetto di distribuzione delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare indicherebbe in 6.547,95 euro la somma attribuibile alla società. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'omesso esame della questione relativa alla carenza di legittimazione del notaio Rizzonelli, quale organo della procedura, e dell'attribuzione delle somme a soggetto privo di legittimazione. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 2913 cod. civ., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla natura di acquisto a titolo originario della confisca. Ciò varrebbe sia per la confisca come misura di prevenzione, sia per la confisca penale ex art. 240 cod. pen., essendo identico il meccanismo ablatorio e attesa la sostanziale identità finalistica, avendo il legislatore assimilato i relativi principali profili procedimentali. Infatti, l'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. avrebbe stabilito che ai casi di confisca per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si applichino le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di amministrazione e destinazione dei beni. E anzi, nel caso della confisca penale, l'acquisto a titolo originario sarebbe ancor più giustificato, trattandosi di atto con cui lo Stato acquisisce senza corrispettivo i beni per fini di contrasto alla criminalità. E quanto alla confisca ex art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, ad essa si applicherebbero le disposizioni in materia di tutela dei terzi previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, in particolare, gli artt. 52 e 55. Proprio l'art. 55, comma 1, escluderebbe che sui beni sottoposti a sequestro possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive, predicando il successivo 4 comma 2 l'estinzione delle procedure esecutive sui beni oggetto di provvedimento definitivo di confisca;
mentre l'art. 52, comma 1, con riferimento alla tutela del terzo creditore in buona fede, stabilisce che «la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, se ricorrono le condizioni indicate alle successive lett. a), b), c) e d)». Pertanto, il terzo potrebbe far valere le proprie ragioni in sede esecutiva penale, nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, se in buona fede;
dovendo però escludersi che la buona fede possa essere tutelata mediante l'inopponibilità della confisca trascritta successivamente alla trascrizione del pignoramento e con la prosecuzione dell'azione esecutiva sul bene confiscato, riconoscendo ai terzi la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione penale, nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Pertanto, mancando nella specie la possibilità di opporre il proprio titolo per il terzo, non potrebbe consentirsi la prosecuzione di alcuna procedura esecutiva. A riprova, ogni credito fatto valere, o dal procedente o dagli intervenuti, dovrebbe preventivamente passare per il vaglio del giudice penale, quantomeno per gli aspetti relativi alla buona fede e all'opponibilità all'intervenuta confisca;
rendendo la procedura esecutiva in concreto non fruibile. Peraltro, nel pignoramento di beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri, la funzione della trascrizione del pignoramento di rendere inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, gli atti traslativi o costitutivi di diritti sui beni pignorati successivi alla trascrizione medesima, si esplicherebbe limitatamente agli atti compiuti dal debitore esecutato in favore di terzi e non quando il trasferimento o la costituzione di diritti sono effetto di atti di imperio, si tratti di atti amministrativi o di provvedimenti giudiziari. Pertanto, se anche si ritenesse la buona fede del creditore che aveva trascritto l'atto di pignoramento, lo stesso non potrebbe essere detto per gli intervenuti nella procedura esecutiva successivamente al sequestro, la cui posizione, a fronte dell'inapplicabilità dell'art. 2913 cod. civ., non potrebbe essere omologata a quella del pignorante. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso prospetta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dei principi generali relativi al rapporto tra la confisca, l'esecuzione civile e le competenze del giudice dell'esecuzione penale;
e in particolare, la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. Nel caso di sequestro o confisca di prevenzione su un immobile oggetto di espropriazione forzata, l'interesse dello Stato a confiscare il bene prevale, secondo l'art. 1, comma 194, legge n. 228 del 2012, su quello del creditore, ma è sempre recessivo rispetto a quello del terzo aggiudicatario del bene, anche in via 5 J- provvisoria, in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, restando irrilevante la circostanza che l'RI abbia proposto opposizione di terzo con ricorso depositato anteriormente all'aggiudicazione, qualora la procedura esecutiva non sia stata tempestivamente sospesa. Ed è principio generale dell'ordinamento la prevalenza delle esigenze pubblicistiche sulle ragioni del creditore, anche se assistito da garanzia reale, del soggetto colpito da misura di sicurezza patrimoniale, eccettuato il solo caso in cui anche il trasferimento del bene pignorato sia intervenuto anteriormente alla confisca, potendo il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale, dimostrando in quella sede gli elementi che concorrono a integrare le condizioni di appartenenza e di estraneità al reato. Quanto alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in base all'art. 2915 cod. civ., il sequestro successivo al pignoramento è inopponibile al terzo acquirente del bene venduto nella procedura esecutiva «con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all'acquisto di esso da parte del terzo aggiudicatario della vendita» (Sez. 3, n. 30294 del n. 3/08/2021), si osserva che i principi da essa espressa riguarderebbero la posizione del terzo aggiudicatario, ma non quella del creditore procedente, né tantomeno quella dei creditori intervenuti, che potrebbero trovare soddisfazione creditori anche se privi del sostegno di precedenti trascrizioni. 3. Il IM AR s.r.I., a mezzo del curatore dott. Giorgio Motta, e il notaio Gianmatteo Rizzonetti hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. RO AG, deducendo due motivi principali di impugnazione, a loro volta articolati in ulteriori e specifiche censure, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene sussistenti i presupposti del sequestro preventivo sui beni immobili di proprietà della AR s.r.l. e la confisca sulle somme provento della vendita degli stessi. 3.1.1. Sotto un primo profilo, la difesa deduce l'omessa motivazione, nell'ordinanza del 10 febbraio 2023, sulla questione della (in)sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo sugli immobili. 3.1.2. In seconda battuta, il ricorso prospetta la manifesta illogicità e contraddittorietà estrinseca della motivazione dell'ordinanza del 9 marzo 2022 in ordine al medesimo profilo. Si premette l'inapplicabilità, nel caso di specie, del 6 sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni immobili di proprietà della società AR, essendo esperibile su di essi esclusivamente la confisca diretta sempre che la società fosse beneficiaria del profitto illecito. Secondo la difesa le decisioni di sequestro e confisca degli immobili si fondavano sulla disponibilità dei beni in capo alle persone fisiche e alla società, che al momento di emissione del provvedimento di sequestro non vi era, posto che i beni di proprietà di AR s.r.l. erano già stati sottoposti a pignoramento immobiliare e quindi sottratti alla disponibilità di soci, amministratori e società; mentre al momento della confisca, la AR s.r.l. era già fallita e i relativi beni immobili erano stati già acquisiti alla massa fallimentare. E secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati tributari, è illegittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su beni già assoggettati alla procedura fallimentare, posto che la dichiarazione di fallimento comporta il venir meno in capo al fallito del potere di disporre del proprio patrimonio e l'attribuzione al curatore, terzo estraneo al reato, del compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento. Ciò anche in ragione del fatto che lo spossessamento del patrimonio della società fallita sarebbe di ostacolo all'applicabilità dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 che individua, quale limite all'operatività della confisca, l'appartenenza dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato a terzi estranei al reato. 3.1.3. In terzo luogo, la motivazione dell'ordinanza del 10 febbraio 2023 sarebbe viziata in ordine alla inapplicabilità del vincolo reale sulle somme provento della vendita degli immobili, interessate dalla confisca, intervenuta dopo che i beni oggetto di sequestro erano già stati alienati a terzi di buona fede. Secondo la difesa, la misura reale non avrebbe potuto essere disposta su tali somme, posto che, come già dedotto, le somme di denaro derivanti dalla vendita sarebbero un bene diverso da quello oggetto di cautela reale, venuto a esistenza in un momento successivo alla commissione dei reati tributari e al fallimento della società, la cui origine sarebbe sicuramente lecita, trattandosi di beni privi di qualsiasi nesso di pertinenzialità diretta con i reati tributari. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati tributari, la natura fungibile del denaro non consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta delle somme depositate sul conto corrente bancario di una società dichiarata fallita, corrispondenti alle rimesse effettuate dal curatore fallimentare successivamente alla data di consumazione del reato da parte del legale rappresentante della stessa, in quanto esse, non derivando dal reato, non ne possono costituire il profitto. 3.1.4. Infine, si evidenzia l'erronea applicazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 12-bis, d.lgs. 74 del 2000, per avere riguardato l'originario sequestro preventivo beni immobili di proprietà della società AR s.r.l. che, alla data di apposizione del vincolo reale, erano già usciti dalla disponibilità della società in forza della 7 trascrizione del pignoramento immobiliare. Parimenti, l'apprensione delle somme provento della vendita giudiziale in sede civile sarebbe priva di titolo, non potendo l'originario provvedimento di sequestro né la successiva confisca costituire idonea copertura giurisdizionale. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, 107 comma 6, legge fall., 2913 e 2916 cod. civ., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza del 10 febbraio 2023 nella parte in cui ritiene l'opponibilità del pignoramento trascritto sui beni immobili di proprietà della AR s.r.l. limitatamente all'ammontare del credito azionato dal creditore pignorante pari a 60.000 euro. 3.2.1 In questo modo, la Corte di appello non si confronterebbe con le censure dedotte dai ricorrenti con memoria ex art. 666 cod. proc. pen., né darebbe conto delle ragioni della parziale riforma dell'ordinanza del 9 marzo 2022, restando le conclusioni del tutto apodittiche. 3.2.2. In secondo luogo, mentre l'ordinanza del 9 marzo 2022, nell'affermare l'inopponibilità alla procedura esecutiva civile del sequestro preventivo, non operava alcuna limitazione rispetto all'importo del credito dell'originario esecutante, coerentemente con quanto statuito dal Giudice dell'esecuzione civile con provvedimento del 10 maggio 2021 di approvazione del piano di riparto delle somme, dichiarato non eseguibile, l'ordinanza del 10 febbraio 2023 si sarebbe posta in contrasto con le precedenti decisioni senza adeguata motivazione. 3.2.3. In terzo luogo, la limitazione della inopponibilità del sequestro al solo ammontare del credito azionato dall'originario pignorante disapplicherebbe gli artt. 2915 cod. civ. e 107, comma 6, legge fall., e applicherebbe erroneamente l'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. Ciò in quanto il pignoramento immobiliare costituisce un vincolo sul bene del debitore, la cui trascrizione nei registri immobiliari non è limitata all'importo del credito azionato dal pignorante e determina la indisponibilità del bene immobile in capo al suo proprietario, l'inefficacia di qualsiasi ulteriore vincolo di indisponibilità successivo (nel presente caso il sequestro penale) in favore del creditore pignorante e degli altri creditori intervenuti nella procedura esecutiva. Inoltre, qualora prima della dichiarazione di fallimento sia stata promossa da un creditore l'esecuzione su uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce di diritto a tale creditore e la trascrizione del pignoramento produce effetti a favore di tutto il ceto creditorio, rappresentato dal curatore ex art. 107, comma 6, legge fall., di tal ché sono inopponibili al curatore e a tutti i creditori ammessi al passivo, le formalità iscritte o trascritte dopo la trascrizione del pignoramento. Pertanto, la limitazione dell'opponibilità del pignoramento a 60.000 euro stabilita con l'ordinanza del 10 febbraio 2023 violerebbe gli artt. 2915 cod. civ. e 107, comma 6, legge fall. Per l'effetto, la 8 ul- limitazione del provvedimento di restituzione alla sola somma di 60.000 euro, in luogo della somma integrale di 98.004,89 euro si tradurrebbe in una erronea applicazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. 3.2.4. Infine, la limitazione adottata sarebbe in contrasto con le circostanze di fatto accertate nel procedimento di esecuzione, posto che: la nota di trascrizione del pignoramento del 7 dicembre 2012 non conterrebbe alcun riferimento all'importo di 60.000 euro;
al momento della confisca la AR s.r.l. era già fallita da tempo;
al momento dell'esecuzione del provvedimento di confisca, i beni immobili oggetto dell'originario sequestro erano già stati venduti in seno alla procedura esecutiva immobiliare civile e le somme ricavate dalle relative vendite erano entrate nella disponibilità del notaio delegato all'esecuzione del piano di riparto, per l'assegnazione ai singoli beneficiari, tra cui il IM AR s.r.I., completamente estrano ai reati commessi dall'amministratore della società, con conseguente inopponibilità alla procedura fallimentare delle misure ablatorie di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. 4. In data 13 settembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'accoglimento del ricorso dell'Avvocatura dello Stato, con il conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, e il rigetto dei ricorsi proposti dal IM AR s.r.l. e dal notaio Rizzonetti, trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Brescia per il proseguo. 5. In data 15 settembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la memoria scritta dell'avv. RO AG, difensore di fiducia e procuratore speciale del IM AR s.r.l. e del notaio Gianmatteo Rizzonelli, con cui si è chiesto l'accoglimento del ricorso con rideterminazione della somma da restituire ai ricorrenti in 98.004,89 euro e la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato. Quanto al primo motivo dell'avversato ricorso, mancherebbe qualsiasi riferimento alle norme sostanziali e processuali violate dal provvedimento impugnato, in specie con riguardo al profilo della legittimazione del curatore ad azionare l'incidente di esecuzione. Dunque, il motivo si tradurrebbe in una mera riproposizione dell'opposizione, senza confrontarsi con i provvedimenti di merito. Quanto all'affermazione secondo cui «la sussistenza di una posizione di prelazione in capo alla Supersolaio» e «il passaggio di tale posizione non soltanto agli eventuali intervenuti nell'esecuzione, ma anche ai creditori del fallimento rimasti del tutto estranei a tale procedura esecutiva», la curatela fallimentare sarebbe, in realtà, intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare, costituendosi in giudizio e subentrando all'originario creditore procedente, sicché i creditori del fallimento 9 non sarebbero rimasti estranei alla procedura esecutiva, produttiva di effetti nei loro confronti, previsti dagli artt. 2913 cod. civ. e 107 legge fai!. Quanto ai richiami alla giurisprudenza di legittimità, essi riguarderebbero le misure di prevenzione, aventi disciplina autonoma e, in ogni caso, non sarebbero applicabili al caso di specie in quanto, al momento del passaggio in giudicato della sentenza e dell'esecuzione della confisca, i beni sequestrati erano già stati alienati a terzi in buona fede nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare;
e concernerebbero ipotesi nelle quali la dichiarazione di fallimento era precedente rispetto all'esecuzione di misure cautelari reali. Pertanto, l'affermazione secondo cui vi sarebbe «evidente impossibilità giuridica di trasferire al IM AR, e quindi ai creditori fallimentari diversi dalla Supersolaio, posizioni soggettive che facevano capo esclusivamente a tale società» sarebbe errata perché in contrasto con le disposizioni che regolano il rapporto tra vincoli derivanti da procedure esecutive immobiliari e la confisca. Il secondo motivo del ricorso dell'Avvocatura dello Stato sarebbe inammissibile, in quanto esso proporrebbe temi di merito, non confrontandosi con l'argomentazione dell'ordinanza e non offrendo alcun profilo di rilievo nemmeno ai fini di un (nemmeno dedotto) travisamento della prova. Peraltro, sarebbe stata l'Avvocatura dello Stato, nell'atto di opposizione, a individuare la misura dell'importo dell'ipoteca giudiziale in favore della Supersolaio nella misura di 60.000 euro. Inammissibile sarebbe il terzo motivo, che si risolverebbe in un generico richiamo ad argomentazioni già spese nell'atto di opposizione, omettendo qualsivoglia confronto con il contenuto dell'ordinanza del 9 marzo 2022 in ordine al fatto che il notaio fosse delegato alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare e intestatario dei conti correnti su cui venivano accreditate le somme. Inammissibile e manifestamente infondato sarebbe il quarto motivo, non risultando declinati specifici vizi di legittimità e difettando qualsiasi confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe escluso che l'acquisto del bene confiscato verrebbe operato a titolo originario e avrebbe osservato che al momento del passaggio in giudicato della sentenza e dell'esecuzione della statuizione di confisca i beni oggetto di sequestro erano già stati alienati a terzi di buona fede, di talchè il provvedimento ablatorio aveva ad oggetto non già i beni a suo tempo oggetto del sequestro penale, ma le somme ricavate dalla vendita degli stessi. Da ultimo, manifestamente infondata sarebbe la ritenuta inapplicabilità dell'art. 2913 cod. civ., argomentata dall'Avvocatura dello Stato con il fatto che, già dal momento del sequestro, si realizzerebbe un trasferimento di proprietà del bene a titolo originario in favore dello Stato, cui conseguirebbe l'interruzione di qualsiasi procedura esecutiva civile e la devoluzione di eventuali controversie al 10 solo giudice penale. Tale affermazione supera, travisandola, la stessa giurisprudenza di legittimità relativa alle misure di prevenzione (inapplicabile al caso di specie), immaginando che l'applicazione di una misura cautelare reale in un procedimento penale possa determinare l'immediato trasferimento della proprietà in capo allo Stato. Tale evidentemente non può essere l'effetto dell'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo;
tanto è vero che, coerentemente, i giudici di merito hanno invece valorizzato il diverso momento temporale nel quale è intervenuta l'emissione e poi l'esecuzione del provvedimento di confisca. A quel momento, tuttavia, pacificamente, gli immobili erano già stati venduti a terzi aggiudicatari nelle relative procedure immobiliari. Il quinto motivo del ricorso dell'Avvocatura dello Stato sarebbe inammissibile, traducendosi in considerazioni di carattere generale, sganciate dall'applicazione al caso di specie. Nessuna rilevanza potrebbe riconoscersi alla giurisprudenza di legittimità richiamata, perché relativa alle misure di prevenzione e alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, come riconosciuto dalle pronunce de quibus che affermerebbero la «ontologica differenza tra confisca per equivalente e quella di prevenzione». Inoltre, nel caso di specie, come accertato nei provvedimenti di merito, al momento del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello e dell'esecuzione della statuizione di confisca, i beni oggetto di sequestro erano già stati alienati a terzi in buona fede nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare. L'Avvocatura dello Stato vorrebbe introdurre in sede penale censure relative alla gestione della procedura esecutiva civile, peraltro già conclusa;
tema che esulerebbe dalla giurisdizione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. 2. Preliminarmente giova ribadire, innanzitutto, che il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e a impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale (Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, IM di Mantova Petroli s.r.l. in liquidazione, Rv. 277257 - 01). Tale pronuncia, intervenuta proprio in un caso di sequestro preventivo disposto prima del fallimento in vista della confisca ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha riconosciuto che la legittimazione del curatore, discendente dalla titolarità del diritto alla restituzione dei beni sequestrati, dev'essere riconosciuta anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento, in quanto anch'essi facenti parte della massa attiva che entra nella disponibilità della curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi dell'art. 42, legge fall. La legittimazione del curatore fallimentare, inoltre, è stata 11 riconosciuta anche con riferimento alla proposizione di un incidente di esecuzione finalizzato alla revoca della confisca, onde conseguire la restituzione alla massa attiva delle somme confiscate con cui soddisfare i creditori ammessi allo stato passivo (Sez. 2, n. 22966 del 24/03/2023, Ministero Economia e Finanze, Rv. 284744 - 01). 2.1. Tanto premesso in termini generali, deve ulteriormente osservarsi, con specifico riferimento alla situazione esaminata, che quando sia pendente una procedura esecutiva, ivi compresa ovviamente una procedura di esecuzione immobiliare, l'art. 107 legge fall. prevede che il curatore può subentrarvi, salvo che, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiari l'improcedibilità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 51 legge fall., in base al quale dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. Ne consegue che quando, come nel caso di specie, prima della dichiarazione di fallimento, sia stato trascritto da un creditore il pignoramento su un bene immobile, con l'inizio dell'espropriazione forzata sul predetto bene, a norma dell'art. 107 legge fall. il curatore si sostituisce al creditore, il quale perde ogni potere di impulso ai sensi dell'art. 51 legge fall., operando tale sostituzione di diritto, senza che sia necessario alcun intervento del curatore o alcun provvedimento di sostituzione del giudice dell'esecuzione. Come affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità, se il curatore interviene nell'esecuzione, si realizza un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più generale potere di disposizione dei beni del fallito ai sensi dell'art. 31 legge fall., potendo il curatore giovarsi degli effetti sostanziali e processuali del pignoramento ex art. 2913 cod. civ., sicché mentre al curatore, come partecipante alla medesima esecuzione che con lui prosegue, sono inopponibili gli atti pregiudizievoli trascritti successivamente al pignoramento, egli non può giovarsi della inopponibilità degli atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata in quanto tale (Cass. civ., Sez. 1, n. 12061 del 8/05/2019, Lamicela, Rv. 653882 — 01, resa in caso, diverso ma sovrapponibile, di sequestro conservativo). Ciò che, pertanto, consente di affermare, anche nel caso qui esaminato, la legittimazione del curatore fallimentare a sollecitare la revoca del provvedimento incidente su beni della società fallita in quanto soggetto che le subentra, ai sensi degli artt. 42 e 43 legge fall., nella gestione dei beni e nelle procedure pendenti. Conseguentemente, deve, invece, escludersi la legittimazione del notaio Rizzonetti a invocare la revoca del provvedimento ablativo rispetto alle somme ricavate dalla vendita immobiliare, anche considerata la natura giuridica della sua funzione, quale soggetto delegato direttamente dal giudice civile dell'esecuzione, e non di rappresentante delle ragioni del credito, qualità che deve invece essere riconosciuta, appunto, al curatore fallimentare. 12 3. Tanto osservato in via preliminare, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento secondo cui, nel caso di sequestro preventivo di un immobile pignorato, il vincolo penale è opponibile, tenuto conto dell'art. 2915 cod. civ., al terzo acquirente in buona fede qualora la trascrizione del provvedimento ablatorio sia antecedente a quella del pignoramento, con conseguente legittimità della confisca disposta successivamente. Viceversa, qualora la trascrizione del sequestro sia posteriore al pignoramento, il bene rimane nella titolarità del terzo pieno iure, con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all'acquisto da parte del terzo aggiudicatario (Sez. 3, n. 30294 del 22/04/2021, Manente, Rv. 282140 - 02; in termini Sez. 1, n. 36212 del 27/06/2023, Sibilio, non massinnata;
Sez. 1, n. 17897 del 3/03/2023, Kapaj, non massimata;
Sez. 1, n. 3636 del 20/01/2022, Moda s.r.I., non massimata;
Sez. 4, n. 20125 del 5/05/2021, società cooperativa La Rocca, non massimata;
Sez. 6, n. 6814 del 4/12/2019, dep. 2020, Bussola, Rv. 278350 - 01; Sez. 3, n. 51043 del 3/10/2018, Sviluppo Immobiliare di CA D'AN & C. s.a.s., non massimata). 3.1. Non ignora il Collegio che secondo una interpretazione che si è fatta spazio, di recente, nella giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3, n. 39201 del 15/12/2019, dep. 2020, Intesa S. Paolo s.p.a.), l'art. 104-bis, disp. att. cod. proc. pen. si ritiene applicabile non soltanto alla confisca di prevenzione e al sequestro ad essa finalizzato, ma anche alla confisca e al sequestro disposti nei casi stabiliti dall'art. 240-bis cod. pen. o da altre norme che a tale articolo espressamente rimandano, oppure nell'ambito dei procedimenti per i reati elencati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. o, infine, nei casi previsti dall'art. 322-ter cod. pen. o «da altre disposizioni di legge», tra cui rientrano le ipotesi contemplate dall'art. 578-bis cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 02). E che, su tali basi, è stato finanche ritenuto che le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichino pure alle confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale e, dunque, anche a quella applicata ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000; disposizioni tra le quali vengono in rilievo, in particolare, gli artt. 52 e 55, contenuti nel Titolo IV, Libro I, d.lgs. n. 159 del 2011. In particolare, la prima di tali esse stabilisce, al comma 1, che «la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro», se ricorrono le condizioni indicate alle successive lettere a), b), c) e d), ovvero: se l'escussione del patrimonio, non soggetto a confisca, del proposto risulti incapiente a soddisfare il credito, salvo che questo sia assistito da una causa legittima di prelazione sui beni sequestrati, che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il 13 frutto o il reimpiego, salvo che il creditore dimostri di avere ignorato, in buona fede, il relativo nesso di strumentalità e che, nel caso in cui il titolo - genetico o ricognitivo - del credito abbia natura astratta, il creditore provi il rapporto fondamentale. 3.2. Orbene, non può dubitarsi che proprio la disciplina stabilita dal codice antimafia consentirebbe di tutelare la posizione di un creditore ipotecario, il quale, ai sensi dell'art. 2741 cod. civ., sarebbe assistito da una causa legittima di prelazione, sempre che esso sia costituito anteriormente rispetto al provvedimento ablativo;
e che, pertanto, nel caso qui in rilievo, la posizione soggettiva originariamente riferibile alla Supersolaio s.r.l. non potrebbe essere pregiudicata dal successivo provvedimento reale. E, tuttavia, non può sottacersi che secondo la disciplina in questione, e in particolare secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, i crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, possono essere soddisfatti dallo Stato soltanto nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61. Dunque, la tutela accordata al terzo, anche se di buona fede e anche se assistito da una posizione rafforzata dalla presenza di garanzie reali e di privilegi, non è pienamente satisfattiva in base alle disposizioni del codice antimafia, potendo risultare in parte recessiva per il sopravvenire di una misura ablativa nemmeno direttamente correlata, come nel caso della confisca per equivalente, allo svolgimento di una attività criminosa. 3.3. E tuttavia non può non riconoscersi l'aporia sistematica di ritenere, da un lato, che la misura ablativa, di cui la giurisprudenza riconosce il carattere sanzionatorio, non sia suscettibile, proprio per la sua natura giuridica, di applicazione retroattiva (ex multis Sez. 2, n. 17354 del 8/03/2023, Tine', Rv. 284529 - 01); e, dall'altro lato, che una disciplina deteriore in materia di tutela dei terzi possa invece essere applicata a situazioni che erano state definite sotto la vigenza di un più favorevole assetto normativo. Invero, nella vicenda qui esaminata, il pignoramento immobiliare era stato trascritto in data 7 dicembre 2012; il sequestro preventivo era stato adottato il 13 settembre 2013, e trascritto in data 24 settembre 2013; in data 25 novembre 2014, la AR s.r.l. era stata dichiarata fallita;
mentre la confisca era stata disposta in data 14 maggio 2015, venendo confermata con sentenza in data 10 maggio 2017, irrevocabile il 6 aprile 2018. In altri termini, la misura reale era stata disposta per fatti risalenti ed all'esito di una procedura definita prima che con la modifica dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. le ipotesi di confisca penale previste da «altre disposizioni di legge» venissero sottoposte al medesimo 14 regime stabilito per la confisca di prevenzione. Invero, la soluzione interpretativa proposta, che non consente l'applicazione di una disciplina retroattiva deteriore la regolamentazione dei diritti dei terzi, appare, a giudizio del Collegio, maggiormente in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale che annovera tra i soggetti tutelati i creditori di ogni natura e grado, secondo la previsione del Primo Protocollo Addizionale alla C.E.D.U., che - all'art. 1, par.
1 - stabilisce che ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni (v. Corte cost., sentenza n. 26 del 2019, secondo cui «non sussiste, infatti, alcuna ragione plausibile per sancire l'irreparabile sacrificio dei diritti della generalità dei creditori di buona fede, a fronte di provvedimenti di sequestro o di confisca che abbiano attinto il loro debitore»). 3.4. Per le stesse ragioni non può trovare applicazione al caso di specie l'art. 317 del d.lgs. n. 14 del 2019, che in attuazione dell'art. 13, legge 19 ottobre 2017 n. 157, ha affermato, sempre attraverso il richiamo alle disposizioni del codice antimafia, la prevalenza della misura cautelare sul vincolo derivante dalla procedura fallimentare. Tale disposizione, infatti, è entrata in vigore alla data del 15 luglio 2022 successivamente alla conclusione della procedura esecutiva civile e all'applicazione delle misure reali. E come chiarito, anche da ultimo, dalle Sezioni Unite, in materia opera il principio posto dall'art. 11 preleggi secondo cui «ove non sia il legislatore stesso a disporre in via retroattiva — e ciò può avvenire espressamente (anche tramite norma di interpretazione autentica) ovvero implicitamente (la retroattività essendo anche desumibile, se inequivocabile, in via interpretativa dalla disposizione interessata) —, un tale potere non è esercitabile dal giudice, neppure per il tramite del procedimento analogico, essendo l'efficacia temporale della fonte disponibile solo per il legislatore e pure per esso in termini tali da non poterne fare uso arbitrario» (Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, IM Lavanderia Giglio s.n.c., Rv. 285144 - 01). Ne consegue, pertanto, il rigetto delle censure svolte dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla inopponibilità della confisca al IM AR, subentrato alla Supersolaio s.r.l. nella procedura esecutiva immobiliare relativa i beni assistiti da ipoteca, sottoposti a pignoramento e successivamente venduti;
e, pertanto, la legittimità delle statuizioni restitutorie contenute nell'ordinanza oggi impugnata. 4. Infondate sono anche le doglianze articolate dalla difesa del IM AR. 4.1. Infondato è il primo motivo, con cui la difesa lamenta l'omessa motivazione sulla questione dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo sugli immobili, che non sarebbero stati nella disponibilità di soci, amministratori e società al momento del provvedimento, essendo già stati sottoposti a pignoramento immobiliare, né per l'applicazione della confisca, posto 15 L-- che in quel momento la AR s.r.l. era già fallita e i relativi beni immobili erano stati già acquisiti alla massa fallimentare. Infatti, è stato affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, prevista dall'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, può essere disposto sul patrimonio della persona giuridica che sia priva di autonomia e costituisca un mero schermo attraverso cui l'indagato agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646 - 01); e ciò anche nel caso in cui il vincolo reale sia riferito al profitto di un reato che il titolare sostanziale della società-schermo abbia commesso in una diversa veste, ossia quale amministratore di altra società ovvero indipendentemente dallo svolgimento di funzioni amministrative di enti (Sez. 3, n. 34956 del 1/10/2020, Zhou, Rv. 280541 - 01). Dunque, non è affatto configurabile un divieto di confisca dei beni della società; e rispetto alla legittimità della misura ablativa ritenuta nell'ambito del giudizio di cognizione, la contraria deduzione da parte del IM AR in fase esecutiva, avrebbe dovuto puntualmente esplicitare le ragioni per le quali doveva escludersi il descritto rapporto tra amministratori e società. L'affermazione secondo cui i beni confiscati erano stati sottratti alla disponibilità dei soci per effetto del pignoramento è assolutamente generica, sia perché non si confronta con la motivazione posta a fondamento della originaria confisca, sia perché non prende in considerazione le condotte tenute dagli amministratori nella fase anteriore al pignoramento immobiliare. Infondata è anche l'ulteriore deduzione, secondo cui, essendo le somme di denaro derivanti dalla vendita un bene diverso da quello oggetto della cautela reale, non si sarebbe potuto procedere alla confisca, trattandosi di beni privi di qualsiasi nesso di pertinenzialità diretta con i reati tributari. Sul punto è appena il caso di ricordare che la confisca disposta, ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante ha natura diretta, posto che tali somme costituiscono, comunque, profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte (Sez. 3, n. 50320 del 10/11/2023, Alborghetti, Rv. 285624 — 01; Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, l'Angolana srl, Rv. 283714 - 01) e non essendo ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01). 4.2. Parimenti infondato è il secondo motivo, concernente la limitazione dell'opponibilità del pignoramento all'ammontare di 60.000 euro. L'ordinanza impugnata ha precisato come l'originario creditore pignorante avesse trascritto il pignoramento limitatamente alla somma sopra indicata. L'eventuale opponibilità della garanzia reale per un ammontare superiore al valore 16 Il Consigliere estensore del credito sottrarrebbe ingiustificatamente alle ragioni erariali sottese alla misura ablativa risorse non assistite da alcuna garanzia e costituirebbe una irragionevole pretermissione del credito erariale di maggiore ammontare, esso invece assistito da un titolo legittimamente trascritto, a beneficio di tutti i creditori del fallimento e non soltanto di quelli assistiti da una legittima prelazione in virtù del titolo reale anteriormente trascritto. Né varrebbe richiamare, in contrario, la presenza di creditori intervenuti nella relativa procedura esecutiva (con conseguente estensione dell'area del credito garantito), rispetto alla quale, pur avendo l'ordinanza impugnata dato atto dell'intervento di taluni creditori, non è stato offerto alcun ulteriore e specifico riscontro, non essendo stato precisato quanti soggetti e per quale ammontare siano in concreto intervenuti. Pertanto, gli interessati potranno eventualmente prospettare le proprie ragioni di doglianza attraverso gli strumenti giurisdizionali dagli stessi esperibili. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 3/11/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e il rigetto dei ricorsi proposti dal IM AR s.r.l. e dal notaio Rizzonetti, trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Brescia per il proseguo. RITENUTO IN FATTO 1. In data 7 dicembre 2012, la Supersolaio s.r.l. fece trascrivere, nell'ambito della procedura esecutiva n. 1494/2012 pendente davanti al Tribunale civile di Brescia, un pignoramento immobiliare su alcuni beni di proprietà della società AR s.r.l. per un importo pari a 60.000,00 euro. 1.1. Nell'ambito di un procedimento penale per reati fiscali commessi dagli amministratori della AR s.r.I., con provvedimento del Giudice per le indagini Penale Sent. Sez. 1 Num. 7706 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 03/11/2023 preliminari del Tribunale di Brescia in data 13 settembre 2013 fu disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta e per equivalente, dei beni, anche immobili, di proprietà della stessa AR s.r.l. e degli indagati Rocco LE, NI TT e RE TT, fino all'importo di 1.562.539,16 euro. In data 24 settembre 2013, il sequestro fu trascritto in relazione ai beni immobili della società, tra i quali vi erano anche quelli su cui già insisteva il pignoramento trascritto per conto della Supersolaio s.r.l. 1.2. In data 25 novembre 2014, la AR s.r.l. fu dichiarata fallita;
e il fallimento subentrò così alla Supersolaio s.r.l. nella procedura esecutiva immobiliare nel frattempo avviata. 1.3. Con sentenza in data 14 maggio 2015, il Tribunale di Brescia dichiarò Rocco LE, NI TT e RE TT colpevoli dei reati fiscali loro ascritti, disponendo la confisca per equivalente dei beni mobili, immobili, delle somme, dei titoli e delle altre utilità nella disponibilità degli imputati e già sottoposti a sequestro preventivo con il provvedimento del 13 settembre 2013. Con sentenza in data 10 maggio 2017, irrevocabile il 6 aprile 2018, la Corte di appello di Brescia riformò parzialmente quella di primo grado, ordinando la confisca di beni nella disponibilità di AR s.r.I., oltre che degli imputati, sino alla concorrenza della somma di 999.770,00 euro. Il provvedimento ablativo fu eseguito dalla Guardia di Finanza, su impulso della Procura generale territoriale, il 30 settembre 2020, mediante confisca di 98.004,89 euro, provento delle vendite giudiziali con cui era, nel frattempo, proseguita la procedura esecutiva immobiliare avviata dalla Supersolaio s.r.I., con l'intervento anche di creditori ipotecari fondiari e il subentro del IM AR s.r.l. Procedura conclusasi con la dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione del ricavato della vendita immobiliare emessa dal Tribunale civile di Brescia in data 10 maggio 2021. 1.4. Con istanza in data 23 dicembre 2021 al Giudice dell'esecuzione penale, il IM AR s.r.I., in persona del curatore, e il notaio dott. Gianmatteo Rizzonelli, incaricato della procedura esecutiva immobiliare e intestatario dei conti correnti su cui erano stati depositati gli importi provento delle vendite giudiziali, avanzarono, congiuntamente, istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. 1.5. Con ordinanza in data 9 marzo 2022, la Corte di appello di Brescia dispose la restituzione al notaio Rizzonelli della somma di 98.004,89 euro sul presupposto dell'inopponibilità del sequestro alla procedura esecutiva civile n. 1494/12 R.G., avviata dalla Supersolaio s.r.l. in virtù dell'anteriorità della trascrizione del pignoramento rispetto a quella relativa al sequestro. 1.6. Con ordinanza del 10 febbraio 2023, pronunciandosi sull'opposizione presentata dall'Avvocatura dello Stato di Brescia nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Giustizia e dell'Agenzia del 2 Demanio, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma dell'ordinanza in data 9 marzo 2022, ha confermato l'opponibilità del pignoramento trascritto dalla Supersolaio s.r.I., che ha però limitato alla somma di 60 mila euro depositata sui conti correnti intestati al notaio Rizzonetti e asserviti alla predetta procedura esecutiva, somma di cui ha disposto la restituzione. Il Collegio ha preliminarmente disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione del curatore fallimentare formulata dagli opponenti, confermando il principio secondo cui il curatore è legittimato a chiedere la revoca del sequestro e della confisca anche con riferimento ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento. Indi, ha escluso che la confisca avesse natura di acquisto a titolo originario opponibile ai terzi, riconoscibile solo alla confisca quale misura di prevenzione;
e ha affermato che, in ogni caso, al momento del passaggio in giudicato della statuizione di confisca e della sua esecuzione, i beni oggetto di sequestro erano già stati alienati a terzi di buona fede nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, di talché il provvedimento ablatorio aveva in realtà a oggetto le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati. Su tali premesse, ha ritenuto che il vincolo nascente dal sequestro preventivo, di cui è stata comunque riconosciuta la legittimità, non potesse essere opposto al terzo acquirente di buona fede in quanto trascritto dopo il pignoramento e con salvezza dei diritti della Supersolaio s.r.I., cui era subentrato il IM AR s.r.l. 2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia e del Demanio hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Brescia, deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240 ss. cod. pen. e 107, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla legittimazione del curatore, al rapporto tra sequestro/confisca e fallimento e alle questioni proposte con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 107, legge fall. Sotto un primo profilo, si osserva che la confisca diretta e per equivalente, in virtù del suo carattere obbligatorio, prevarrebbe sui diritti di credito gravanti sul medesimo bene, anche per la finalità sanzionatoria perseguita dalla confisca in tema di reati tributari, a meno che il bene appartenga a persona estranea al reato, la quale versi in buona fede. Sotto altro profilo, il trasferimento al fallimento di quanto ricavato dalla vendita presupporrebbe: la sussistenza di una prelazione in capo alla Supersolaio;
il passaggio di tale posizione non solo agli intervenuti nella procedura esecutiva, ma 3 anche ai creditori del fallimento estranei ad essa. Al contrario, secondo la giurisprudenza civile di legittimità il curatore acquisterebbe in modo autonomo la legittimazione esclusiva a proseguire le procedure esecutive, fruendo degli effetti collegati ad esse, ma senza continuità con le posizioni giuridiche processuali strettamente personali di chi abbia corrispondentemente perduto il relativo potere d'impulso. Pertanto, nel caso di specie non sarebbe giuridicamente possibile trasferire al IM AR e ai creditori fallimentari diversi dalla Supersolaio, posizioni soggettive che facevano capo esclusivamente a quest'ultima società. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 676 e 263 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla individuazione del credito della Supersolaio, avvenuta senza l'esame del piano di riparto da cui risultava la misura del credito utile ai fini della procedura esecutiva. La Corte territoriale farebbe riferimento al «titolo azionato dalla Supersolaio s.r.l. attraverso il pignoramento immobiliare trascritto il 7/12/2012 per l'importo di 60.000 euro», laddove il progetto di distribuzione delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare indicherebbe in 6.547,95 euro la somma attribuibile alla società. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'omesso esame della questione relativa alla carenza di legittimazione del notaio Rizzonelli, quale organo della procedura, e dell'attribuzione delle somme a soggetto privo di legittimazione. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 2913 cod. civ., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla natura di acquisto a titolo originario della confisca. Ciò varrebbe sia per la confisca come misura di prevenzione, sia per la confisca penale ex art. 240 cod. pen., essendo identico il meccanismo ablatorio e attesa la sostanziale identità finalistica, avendo il legislatore assimilato i relativi principali profili procedimentali. Infatti, l'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. avrebbe stabilito che ai casi di confisca per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si applichino le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di amministrazione e destinazione dei beni. E anzi, nel caso della confisca penale, l'acquisto a titolo originario sarebbe ancor più giustificato, trattandosi di atto con cui lo Stato acquisisce senza corrispettivo i beni per fini di contrasto alla criminalità. E quanto alla confisca ex art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, ad essa si applicherebbero le disposizioni in materia di tutela dei terzi previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, in particolare, gli artt. 52 e 55. Proprio l'art. 55, comma 1, escluderebbe che sui beni sottoposti a sequestro possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive, predicando il successivo 4 comma 2 l'estinzione delle procedure esecutive sui beni oggetto di provvedimento definitivo di confisca;
mentre l'art. 52, comma 1, con riferimento alla tutela del terzo creditore in buona fede, stabilisce che «la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, se ricorrono le condizioni indicate alle successive lett. a), b), c) e d)». Pertanto, il terzo potrebbe far valere le proprie ragioni in sede esecutiva penale, nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, se in buona fede;
dovendo però escludersi che la buona fede possa essere tutelata mediante l'inopponibilità della confisca trascritta successivamente alla trascrizione del pignoramento e con la prosecuzione dell'azione esecutiva sul bene confiscato, riconoscendo ai terzi la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione penale, nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Pertanto, mancando nella specie la possibilità di opporre il proprio titolo per il terzo, non potrebbe consentirsi la prosecuzione di alcuna procedura esecutiva. A riprova, ogni credito fatto valere, o dal procedente o dagli intervenuti, dovrebbe preventivamente passare per il vaglio del giudice penale, quantomeno per gli aspetti relativi alla buona fede e all'opponibilità all'intervenuta confisca;
rendendo la procedura esecutiva in concreto non fruibile. Peraltro, nel pignoramento di beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri, la funzione della trascrizione del pignoramento di rendere inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, gli atti traslativi o costitutivi di diritti sui beni pignorati successivi alla trascrizione medesima, si esplicherebbe limitatamente agli atti compiuti dal debitore esecutato in favore di terzi e non quando il trasferimento o la costituzione di diritti sono effetto di atti di imperio, si tratti di atti amministrativi o di provvedimenti giudiziari. Pertanto, se anche si ritenesse la buona fede del creditore che aveva trascritto l'atto di pignoramento, lo stesso non potrebbe essere detto per gli intervenuti nella procedura esecutiva successivamente al sequestro, la cui posizione, a fronte dell'inapplicabilità dell'art. 2913 cod. civ., non potrebbe essere omologata a quella del pignorante. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso prospetta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dei principi generali relativi al rapporto tra la confisca, l'esecuzione civile e le competenze del giudice dell'esecuzione penale;
e in particolare, la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. Nel caso di sequestro o confisca di prevenzione su un immobile oggetto di espropriazione forzata, l'interesse dello Stato a confiscare il bene prevale, secondo l'art. 1, comma 194, legge n. 228 del 2012, su quello del creditore, ma è sempre recessivo rispetto a quello del terzo aggiudicatario del bene, anche in via 5 J- provvisoria, in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, restando irrilevante la circostanza che l'RI abbia proposto opposizione di terzo con ricorso depositato anteriormente all'aggiudicazione, qualora la procedura esecutiva non sia stata tempestivamente sospesa. Ed è principio generale dell'ordinamento la prevalenza delle esigenze pubblicistiche sulle ragioni del creditore, anche se assistito da garanzia reale, del soggetto colpito da misura di sicurezza patrimoniale, eccettuato il solo caso in cui anche il trasferimento del bene pignorato sia intervenuto anteriormente alla confisca, potendo il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale, dimostrando in quella sede gli elementi che concorrono a integrare le condizioni di appartenenza e di estraneità al reato. Quanto alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in base all'art. 2915 cod. civ., il sequestro successivo al pignoramento è inopponibile al terzo acquirente del bene venduto nella procedura esecutiva «con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all'acquisto di esso da parte del terzo aggiudicatario della vendita» (Sez. 3, n. 30294 del n. 3/08/2021), si osserva che i principi da essa espressa riguarderebbero la posizione del terzo aggiudicatario, ma non quella del creditore procedente, né tantomeno quella dei creditori intervenuti, che potrebbero trovare soddisfazione creditori anche se privi del sostegno di precedenti trascrizioni. 3. Il IM AR s.r.I., a mezzo del curatore dott. Giorgio Motta, e il notaio Gianmatteo Rizzonetti hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. RO AG, deducendo due motivi principali di impugnazione, a loro volta articolati in ulteriori e specifiche censure, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene sussistenti i presupposti del sequestro preventivo sui beni immobili di proprietà della AR s.r.l. e la confisca sulle somme provento della vendita degli stessi. 3.1.1. Sotto un primo profilo, la difesa deduce l'omessa motivazione, nell'ordinanza del 10 febbraio 2023, sulla questione della (in)sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo sugli immobili. 3.1.2. In seconda battuta, il ricorso prospetta la manifesta illogicità e contraddittorietà estrinseca della motivazione dell'ordinanza del 9 marzo 2022 in ordine al medesimo profilo. Si premette l'inapplicabilità, nel caso di specie, del 6 sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni immobili di proprietà della società AR, essendo esperibile su di essi esclusivamente la confisca diretta sempre che la società fosse beneficiaria del profitto illecito. Secondo la difesa le decisioni di sequestro e confisca degli immobili si fondavano sulla disponibilità dei beni in capo alle persone fisiche e alla società, che al momento di emissione del provvedimento di sequestro non vi era, posto che i beni di proprietà di AR s.r.l. erano già stati sottoposti a pignoramento immobiliare e quindi sottratti alla disponibilità di soci, amministratori e società; mentre al momento della confisca, la AR s.r.l. era già fallita e i relativi beni immobili erano stati già acquisiti alla massa fallimentare. E secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati tributari, è illegittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su beni già assoggettati alla procedura fallimentare, posto che la dichiarazione di fallimento comporta il venir meno in capo al fallito del potere di disporre del proprio patrimonio e l'attribuzione al curatore, terzo estraneo al reato, del compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento. Ciò anche in ragione del fatto che lo spossessamento del patrimonio della società fallita sarebbe di ostacolo all'applicabilità dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 che individua, quale limite all'operatività della confisca, l'appartenenza dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato a terzi estranei al reato. 3.1.3. In terzo luogo, la motivazione dell'ordinanza del 10 febbraio 2023 sarebbe viziata in ordine alla inapplicabilità del vincolo reale sulle somme provento della vendita degli immobili, interessate dalla confisca, intervenuta dopo che i beni oggetto di sequestro erano già stati alienati a terzi di buona fede. Secondo la difesa, la misura reale non avrebbe potuto essere disposta su tali somme, posto che, come già dedotto, le somme di denaro derivanti dalla vendita sarebbero un bene diverso da quello oggetto di cautela reale, venuto a esistenza in un momento successivo alla commissione dei reati tributari e al fallimento della società, la cui origine sarebbe sicuramente lecita, trattandosi di beni privi di qualsiasi nesso di pertinenzialità diretta con i reati tributari. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati tributari, la natura fungibile del denaro non consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta delle somme depositate sul conto corrente bancario di una società dichiarata fallita, corrispondenti alle rimesse effettuate dal curatore fallimentare successivamente alla data di consumazione del reato da parte del legale rappresentante della stessa, in quanto esse, non derivando dal reato, non ne possono costituire il profitto. 3.1.4. Infine, si evidenzia l'erronea applicazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 12-bis, d.lgs. 74 del 2000, per avere riguardato l'originario sequestro preventivo beni immobili di proprietà della società AR s.r.l. che, alla data di apposizione del vincolo reale, erano già usciti dalla disponibilità della società in forza della 7 trascrizione del pignoramento immobiliare. Parimenti, l'apprensione delle somme provento della vendita giudiziale in sede civile sarebbe priva di titolo, non potendo l'originario provvedimento di sequestro né la successiva confisca costituire idonea copertura giurisdizionale. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, 107 comma 6, legge fall., 2913 e 2916 cod. civ., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza del 10 febbraio 2023 nella parte in cui ritiene l'opponibilità del pignoramento trascritto sui beni immobili di proprietà della AR s.r.l. limitatamente all'ammontare del credito azionato dal creditore pignorante pari a 60.000 euro. 3.2.1 In questo modo, la Corte di appello non si confronterebbe con le censure dedotte dai ricorrenti con memoria ex art. 666 cod. proc. pen., né darebbe conto delle ragioni della parziale riforma dell'ordinanza del 9 marzo 2022, restando le conclusioni del tutto apodittiche. 3.2.2. In secondo luogo, mentre l'ordinanza del 9 marzo 2022, nell'affermare l'inopponibilità alla procedura esecutiva civile del sequestro preventivo, non operava alcuna limitazione rispetto all'importo del credito dell'originario esecutante, coerentemente con quanto statuito dal Giudice dell'esecuzione civile con provvedimento del 10 maggio 2021 di approvazione del piano di riparto delle somme, dichiarato non eseguibile, l'ordinanza del 10 febbraio 2023 si sarebbe posta in contrasto con le precedenti decisioni senza adeguata motivazione. 3.2.3. In terzo luogo, la limitazione della inopponibilità del sequestro al solo ammontare del credito azionato dall'originario pignorante disapplicherebbe gli artt. 2915 cod. civ. e 107, comma 6, legge fall., e applicherebbe erroneamente l'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. Ciò in quanto il pignoramento immobiliare costituisce un vincolo sul bene del debitore, la cui trascrizione nei registri immobiliari non è limitata all'importo del credito azionato dal pignorante e determina la indisponibilità del bene immobile in capo al suo proprietario, l'inefficacia di qualsiasi ulteriore vincolo di indisponibilità successivo (nel presente caso il sequestro penale) in favore del creditore pignorante e degli altri creditori intervenuti nella procedura esecutiva. Inoltre, qualora prima della dichiarazione di fallimento sia stata promossa da un creditore l'esecuzione su uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce di diritto a tale creditore e la trascrizione del pignoramento produce effetti a favore di tutto il ceto creditorio, rappresentato dal curatore ex art. 107, comma 6, legge fall., di tal ché sono inopponibili al curatore e a tutti i creditori ammessi al passivo, le formalità iscritte o trascritte dopo la trascrizione del pignoramento. Pertanto, la limitazione dell'opponibilità del pignoramento a 60.000 euro stabilita con l'ordinanza del 10 febbraio 2023 violerebbe gli artt. 2915 cod. civ. e 107, comma 6, legge fall. Per l'effetto, la 8 ul- limitazione del provvedimento di restituzione alla sola somma di 60.000 euro, in luogo della somma integrale di 98.004,89 euro si tradurrebbe in una erronea applicazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. 3.2.4. Infine, la limitazione adottata sarebbe in contrasto con le circostanze di fatto accertate nel procedimento di esecuzione, posto che: la nota di trascrizione del pignoramento del 7 dicembre 2012 non conterrebbe alcun riferimento all'importo di 60.000 euro;
al momento della confisca la AR s.r.l. era già fallita da tempo;
al momento dell'esecuzione del provvedimento di confisca, i beni immobili oggetto dell'originario sequestro erano già stati venduti in seno alla procedura esecutiva immobiliare civile e le somme ricavate dalle relative vendite erano entrate nella disponibilità del notaio delegato all'esecuzione del piano di riparto, per l'assegnazione ai singoli beneficiari, tra cui il IM AR s.r.I., completamente estrano ai reati commessi dall'amministratore della società, con conseguente inopponibilità alla procedura fallimentare delle misure ablatorie di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. 4. In data 13 settembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'accoglimento del ricorso dell'Avvocatura dello Stato, con il conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, e il rigetto dei ricorsi proposti dal IM AR s.r.l. e dal notaio Rizzonetti, trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Brescia per il proseguo. 5. In data 15 settembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la memoria scritta dell'avv. RO AG, difensore di fiducia e procuratore speciale del IM AR s.r.l. e del notaio Gianmatteo Rizzonelli, con cui si è chiesto l'accoglimento del ricorso con rideterminazione della somma da restituire ai ricorrenti in 98.004,89 euro e la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato. Quanto al primo motivo dell'avversato ricorso, mancherebbe qualsiasi riferimento alle norme sostanziali e processuali violate dal provvedimento impugnato, in specie con riguardo al profilo della legittimazione del curatore ad azionare l'incidente di esecuzione. Dunque, il motivo si tradurrebbe in una mera riproposizione dell'opposizione, senza confrontarsi con i provvedimenti di merito. Quanto all'affermazione secondo cui «la sussistenza di una posizione di prelazione in capo alla Supersolaio» e «il passaggio di tale posizione non soltanto agli eventuali intervenuti nell'esecuzione, ma anche ai creditori del fallimento rimasti del tutto estranei a tale procedura esecutiva», la curatela fallimentare sarebbe, in realtà, intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare, costituendosi in giudizio e subentrando all'originario creditore procedente, sicché i creditori del fallimento 9 non sarebbero rimasti estranei alla procedura esecutiva, produttiva di effetti nei loro confronti, previsti dagli artt. 2913 cod. civ. e 107 legge fai!. Quanto ai richiami alla giurisprudenza di legittimità, essi riguarderebbero le misure di prevenzione, aventi disciplina autonoma e, in ogni caso, non sarebbero applicabili al caso di specie in quanto, al momento del passaggio in giudicato della sentenza e dell'esecuzione della confisca, i beni sequestrati erano già stati alienati a terzi in buona fede nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare;
e concernerebbero ipotesi nelle quali la dichiarazione di fallimento era precedente rispetto all'esecuzione di misure cautelari reali. Pertanto, l'affermazione secondo cui vi sarebbe «evidente impossibilità giuridica di trasferire al IM AR, e quindi ai creditori fallimentari diversi dalla Supersolaio, posizioni soggettive che facevano capo esclusivamente a tale società» sarebbe errata perché in contrasto con le disposizioni che regolano il rapporto tra vincoli derivanti da procedure esecutive immobiliari e la confisca. Il secondo motivo del ricorso dell'Avvocatura dello Stato sarebbe inammissibile, in quanto esso proporrebbe temi di merito, non confrontandosi con l'argomentazione dell'ordinanza e non offrendo alcun profilo di rilievo nemmeno ai fini di un (nemmeno dedotto) travisamento della prova. Peraltro, sarebbe stata l'Avvocatura dello Stato, nell'atto di opposizione, a individuare la misura dell'importo dell'ipoteca giudiziale in favore della Supersolaio nella misura di 60.000 euro. Inammissibile sarebbe il terzo motivo, che si risolverebbe in un generico richiamo ad argomentazioni già spese nell'atto di opposizione, omettendo qualsivoglia confronto con il contenuto dell'ordinanza del 9 marzo 2022 in ordine al fatto che il notaio fosse delegato alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare e intestatario dei conti correnti su cui venivano accreditate le somme. Inammissibile e manifestamente infondato sarebbe il quarto motivo, non risultando declinati specifici vizi di legittimità e difettando qualsiasi confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe escluso che l'acquisto del bene confiscato verrebbe operato a titolo originario e avrebbe osservato che al momento del passaggio in giudicato della sentenza e dell'esecuzione della statuizione di confisca i beni oggetto di sequestro erano già stati alienati a terzi di buona fede, di talchè il provvedimento ablatorio aveva ad oggetto non già i beni a suo tempo oggetto del sequestro penale, ma le somme ricavate dalla vendita degli stessi. Da ultimo, manifestamente infondata sarebbe la ritenuta inapplicabilità dell'art. 2913 cod. civ., argomentata dall'Avvocatura dello Stato con il fatto che, già dal momento del sequestro, si realizzerebbe un trasferimento di proprietà del bene a titolo originario in favore dello Stato, cui conseguirebbe l'interruzione di qualsiasi procedura esecutiva civile e la devoluzione di eventuali controversie al 10 solo giudice penale. Tale affermazione supera, travisandola, la stessa giurisprudenza di legittimità relativa alle misure di prevenzione (inapplicabile al caso di specie), immaginando che l'applicazione di una misura cautelare reale in un procedimento penale possa determinare l'immediato trasferimento della proprietà in capo allo Stato. Tale evidentemente non può essere l'effetto dell'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo;
tanto è vero che, coerentemente, i giudici di merito hanno invece valorizzato il diverso momento temporale nel quale è intervenuta l'emissione e poi l'esecuzione del provvedimento di confisca. A quel momento, tuttavia, pacificamente, gli immobili erano già stati venduti a terzi aggiudicatari nelle relative procedure immobiliari. Il quinto motivo del ricorso dell'Avvocatura dello Stato sarebbe inammissibile, traducendosi in considerazioni di carattere generale, sganciate dall'applicazione al caso di specie. Nessuna rilevanza potrebbe riconoscersi alla giurisprudenza di legittimità richiamata, perché relativa alle misure di prevenzione e alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, come riconosciuto dalle pronunce de quibus che affermerebbero la «ontologica differenza tra confisca per equivalente e quella di prevenzione». Inoltre, nel caso di specie, come accertato nei provvedimenti di merito, al momento del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello e dell'esecuzione della statuizione di confisca, i beni oggetto di sequestro erano già stati alienati a terzi in buona fede nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare. L'Avvocatura dello Stato vorrebbe introdurre in sede penale censure relative alla gestione della procedura esecutiva civile, peraltro già conclusa;
tema che esulerebbe dalla giurisdizione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. 2. Preliminarmente giova ribadire, innanzitutto, che il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e a impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale (Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, IM di Mantova Petroli s.r.l. in liquidazione, Rv. 277257 - 01). Tale pronuncia, intervenuta proprio in un caso di sequestro preventivo disposto prima del fallimento in vista della confisca ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha riconosciuto che la legittimazione del curatore, discendente dalla titolarità del diritto alla restituzione dei beni sequestrati, dev'essere riconosciuta anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento, in quanto anch'essi facenti parte della massa attiva che entra nella disponibilità della curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi dell'art. 42, legge fall. La legittimazione del curatore fallimentare, inoltre, è stata 11 riconosciuta anche con riferimento alla proposizione di un incidente di esecuzione finalizzato alla revoca della confisca, onde conseguire la restituzione alla massa attiva delle somme confiscate con cui soddisfare i creditori ammessi allo stato passivo (Sez. 2, n. 22966 del 24/03/2023, Ministero Economia e Finanze, Rv. 284744 - 01). 2.1. Tanto premesso in termini generali, deve ulteriormente osservarsi, con specifico riferimento alla situazione esaminata, che quando sia pendente una procedura esecutiva, ivi compresa ovviamente una procedura di esecuzione immobiliare, l'art. 107 legge fall. prevede che il curatore può subentrarvi, salvo che, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiari l'improcedibilità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 51 legge fall., in base al quale dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. Ne consegue che quando, come nel caso di specie, prima della dichiarazione di fallimento, sia stato trascritto da un creditore il pignoramento su un bene immobile, con l'inizio dell'espropriazione forzata sul predetto bene, a norma dell'art. 107 legge fall. il curatore si sostituisce al creditore, il quale perde ogni potere di impulso ai sensi dell'art. 51 legge fall., operando tale sostituzione di diritto, senza che sia necessario alcun intervento del curatore o alcun provvedimento di sostituzione del giudice dell'esecuzione. Come affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità, se il curatore interviene nell'esecuzione, si realizza un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più generale potere di disposizione dei beni del fallito ai sensi dell'art. 31 legge fall., potendo il curatore giovarsi degli effetti sostanziali e processuali del pignoramento ex art. 2913 cod. civ., sicché mentre al curatore, come partecipante alla medesima esecuzione che con lui prosegue, sono inopponibili gli atti pregiudizievoli trascritti successivamente al pignoramento, egli non può giovarsi della inopponibilità degli atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata in quanto tale (Cass. civ., Sez. 1, n. 12061 del 8/05/2019, Lamicela, Rv. 653882 — 01, resa in caso, diverso ma sovrapponibile, di sequestro conservativo). Ciò che, pertanto, consente di affermare, anche nel caso qui esaminato, la legittimazione del curatore fallimentare a sollecitare la revoca del provvedimento incidente su beni della società fallita in quanto soggetto che le subentra, ai sensi degli artt. 42 e 43 legge fall., nella gestione dei beni e nelle procedure pendenti. Conseguentemente, deve, invece, escludersi la legittimazione del notaio Rizzonetti a invocare la revoca del provvedimento ablativo rispetto alle somme ricavate dalla vendita immobiliare, anche considerata la natura giuridica della sua funzione, quale soggetto delegato direttamente dal giudice civile dell'esecuzione, e non di rappresentante delle ragioni del credito, qualità che deve invece essere riconosciuta, appunto, al curatore fallimentare. 12 3. Tanto osservato in via preliminare, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento secondo cui, nel caso di sequestro preventivo di un immobile pignorato, il vincolo penale è opponibile, tenuto conto dell'art. 2915 cod. civ., al terzo acquirente in buona fede qualora la trascrizione del provvedimento ablatorio sia antecedente a quella del pignoramento, con conseguente legittimità della confisca disposta successivamente. Viceversa, qualora la trascrizione del sequestro sia posteriore al pignoramento, il bene rimane nella titolarità del terzo pieno iure, con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all'acquisto da parte del terzo aggiudicatario (Sez. 3, n. 30294 del 22/04/2021, Manente, Rv. 282140 - 02; in termini Sez. 1, n. 36212 del 27/06/2023, Sibilio, non massinnata;
Sez. 1, n. 17897 del 3/03/2023, Kapaj, non massimata;
Sez. 1, n. 3636 del 20/01/2022, Moda s.r.I., non massimata;
Sez. 4, n. 20125 del 5/05/2021, società cooperativa La Rocca, non massimata;
Sez. 6, n. 6814 del 4/12/2019, dep. 2020, Bussola, Rv. 278350 - 01; Sez. 3, n. 51043 del 3/10/2018, Sviluppo Immobiliare di CA D'AN & C. s.a.s., non massimata). 3.1. Non ignora il Collegio che secondo una interpretazione che si è fatta spazio, di recente, nella giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3, n. 39201 del 15/12/2019, dep. 2020, Intesa S. Paolo s.p.a.), l'art. 104-bis, disp. att. cod. proc. pen. si ritiene applicabile non soltanto alla confisca di prevenzione e al sequestro ad essa finalizzato, ma anche alla confisca e al sequestro disposti nei casi stabiliti dall'art. 240-bis cod. pen. o da altre norme che a tale articolo espressamente rimandano, oppure nell'ambito dei procedimenti per i reati elencati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. o, infine, nei casi previsti dall'art. 322-ter cod. pen. o «da altre disposizioni di legge», tra cui rientrano le ipotesi contemplate dall'art. 578-bis cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 02). E che, su tali basi, è stato finanche ritenuto che le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichino pure alle confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale e, dunque, anche a quella applicata ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000; disposizioni tra le quali vengono in rilievo, in particolare, gli artt. 52 e 55, contenuti nel Titolo IV, Libro I, d.lgs. n. 159 del 2011. In particolare, la prima di tali esse stabilisce, al comma 1, che «la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro», se ricorrono le condizioni indicate alle successive lettere a), b), c) e d), ovvero: se l'escussione del patrimonio, non soggetto a confisca, del proposto risulti incapiente a soddisfare il credito, salvo che questo sia assistito da una causa legittima di prelazione sui beni sequestrati, che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il 13 frutto o il reimpiego, salvo che il creditore dimostri di avere ignorato, in buona fede, il relativo nesso di strumentalità e che, nel caso in cui il titolo - genetico o ricognitivo - del credito abbia natura astratta, il creditore provi il rapporto fondamentale. 3.2. Orbene, non può dubitarsi che proprio la disciplina stabilita dal codice antimafia consentirebbe di tutelare la posizione di un creditore ipotecario, il quale, ai sensi dell'art. 2741 cod. civ., sarebbe assistito da una causa legittima di prelazione, sempre che esso sia costituito anteriormente rispetto al provvedimento ablativo;
e che, pertanto, nel caso qui in rilievo, la posizione soggettiva originariamente riferibile alla Supersolaio s.r.l. non potrebbe essere pregiudicata dal successivo provvedimento reale. E, tuttavia, non può sottacersi che secondo la disciplina in questione, e in particolare secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, i crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, possono essere soddisfatti dallo Stato soltanto nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61. Dunque, la tutela accordata al terzo, anche se di buona fede e anche se assistito da una posizione rafforzata dalla presenza di garanzie reali e di privilegi, non è pienamente satisfattiva in base alle disposizioni del codice antimafia, potendo risultare in parte recessiva per il sopravvenire di una misura ablativa nemmeno direttamente correlata, come nel caso della confisca per equivalente, allo svolgimento di una attività criminosa. 3.3. E tuttavia non può non riconoscersi l'aporia sistematica di ritenere, da un lato, che la misura ablativa, di cui la giurisprudenza riconosce il carattere sanzionatorio, non sia suscettibile, proprio per la sua natura giuridica, di applicazione retroattiva (ex multis Sez. 2, n. 17354 del 8/03/2023, Tine', Rv. 284529 - 01); e, dall'altro lato, che una disciplina deteriore in materia di tutela dei terzi possa invece essere applicata a situazioni che erano state definite sotto la vigenza di un più favorevole assetto normativo. Invero, nella vicenda qui esaminata, il pignoramento immobiliare era stato trascritto in data 7 dicembre 2012; il sequestro preventivo era stato adottato il 13 settembre 2013, e trascritto in data 24 settembre 2013; in data 25 novembre 2014, la AR s.r.l. era stata dichiarata fallita;
mentre la confisca era stata disposta in data 14 maggio 2015, venendo confermata con sentenza in data 10 maggio 2017, irrevocabile il 6 aprile 2018. In altri termini, la misura reale era stata disposta per fatti risalenti ed all'esito di una procedura definita prima che con la modifica dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. le ipotesi di confisca penale previste da «altre disposizioni di legge» venissero sottoposte al medesimo 14 regime stabilito per la confisca di prevenzione. Invero, la soluzione interpretativa proposta, che non consente l'applicazione di una disciplina retroattiva deteriore la regolamentazione dei diritti dei terzi, appare, a giudizio del Collegio, maggiormente in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale che annovera tra i soggetti tutelati i creditori di ogni natura e grado, secondo la previsione del Primo Protocollo Addizionale alla C.E.D.U., che - all'art. 1, par.
1 - stabilisce che ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni (v. Corte cost., sentenza n. 26 del 2019, secondo cui «non sussiste, infatti, alcuna ragione plausibile per sancire l'irreparabile sacrificio dei diritti della generalità dei creditori di buona fede, a fronte di provvedimenti di sequestro o di confisca che abbiano attinto il loro debitore»). 3.4. Per le stesse ragioni non può trovare applicazione al caso di specie l'art. 317 del d.lgs. n. 14 del 2019, che in attuazione dell'art. 13, legge 19 ottobre 2017 n. 157, ha affermato, sempre attraverso il richiamo alle disposizioni del codice antimafia, la prevalenza della misura cautelare sul vincolo derivante dalla procedura fallimentare. Tale disposizione, infatti, è entrata in vigore alla data del 15 luglio 2022 successivamente alla conclusione della procedura esecutiva civile e all'applicazione delle misure reali. E come chiarito, anche da ultimo, dalle Sezioni Unite, in materia opera il principio posto dall'art. 11 preleggi secondo cui «ove non sia il legislatore stesso a disporre in via retroattiva — e ciò può avvenire espressamente (anche tramite norma di interpretazione autentica) ovvero implicitamente (la retroattività essendo anche desumibile, se inequivocabile, in via interpretativa dalla disposizione interessata) —, un tale potere non è esercitabile dal giudice, neppure per il tramite del procedimento analogico, essendo l'efficacia temporale della fonte disponibile solo per il legislatore e pure per esso in termini tali da non poterne fare uso arbitrario» (Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, IM Lavanderia Giglio s.n.c., Rv. 285144 - 01). Ne consegue, pertanto, il rigetto delle censure svolte dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla inopponibilità della confisca al IM AR, subentrato alla Supersolaio s.r.l. nella procedura esecutiva immobiliare relativa i beni assistiti da ipoteca, sottoposti a pignoramento e successivamente venduti;
e, pertanto, la legittimità delle statuizioni restitutorie contenute nell'ordinanza oggi impugnata. 4. Infondate sono anche le doglianze articolate dalla difesa del IM AR. 4.1. Infondato è il primo motivo, con cui la difesa lamenta l'omessa motivazione sulla questione dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo sugli immobili, che non sarebbero stati nella disponibilità di soci, amministratori e società al momento del provvedimento, essendo già stati sottoposti a pignoramento immobiliare, né per l'applicazione della confisca, posto 15 L-- che in quel momento la AR s.r.l. era già fallita e i relativi beni immobili erano stati già acquisiti alla massa fallimentare. Infatti, è stato affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, prevista dall'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, può essere disposto sul patrimonio della persona giuridica che sia priva di autonomia e costituisca un mero schermo attraverso cui l'indagato agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646 - 01); e ciò anche nel caso in cui il vincolo reale sia riferito al profitto di un reato che il titolare sostanziale della società-schermo abbia commesso in una diversa veste, ossia quale amministratore di altra società ovvero indipendentemente dallo svolgimento di funzioni amministrative di enti (Sez. 3, n. 34956 del 1/10/2020, Zhou, Rv. 280541 - 01). Dunque, non è affatto configurabile un divieto di confisca dei beni della società; e rispetto alla legittimità della misura ablativa ritenuta nell'ambito del giudizio di cognizione, la contraria deduzione da parte del IM AR in fase esecutiva, avrebbe dovuto puntualmente esplicitare le ragioni per le quali doveva escludersi il descritto rapporto tra amministratori e società. L'affermazione secondo cui i beni confiscati erano stati sottratti alla disponibilità dei soci per effetto del pignoramento è assolutamente generica, sia perché non si confronta con la motivazione posta a fondamento della originaria confisca, sia perché non prende in considerazione le condotte tenute dagli amministratori nella fase anteriore al pignoramento immobiliare. Infondata è anche l'ulteriore deduzione, secondo cui, essendo le somme di denaro derivanti dalla vendita un bene diverso da quello oggetto della cautela reale, non si sarebbe potuto procedere alla confisca, trattandosi di beni privi di qualsiasi nesso di pertinenzialità diretta con i reati tributari. Sul punto è appena il caso di ricordare che la confisca disposta, ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante ha natura diretta, posto che tali somme costituiscono, comunque, profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte (Sez. 3, n. 50320 del 10/11/2023, Alborghetti, Rv. 285624 — 01; Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, l'Angolana srl, Rv. 283714 - 01) e non essendo ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01). 4.2. Parimenti infondato è il secondo motivo, concernente la limitazione dell'opponibilità del pignoramento all'ammontare di 60.000 euro. L'ordinanza impugnata ha precisato come l'originario creditore pignorante avesse trascritto il pignoramento limitatamente alla somma sopra indicata. L'eventuale opponibilità della garanzia reale per un ammontare superiore al valore 16 Il Consigliere estensore del credito sottrarrebbe ingiustificatamente alle ragioni erariali sottese alla misura ablativa risorse non assistite da alcuna garanzia e costituirebbe una irragionevole pretermissione del credito erariale di maggiore ammontare, esso invece assistito da un titolo legittimamente trascritto, a beneficio di tutti i creditori del fallimento e non soltanto di quelli assistiti da una legittima prelazione in virtù del titolo reale anteriormente trascritto. Né varrebbe richiamare, in contrario, la presenza di creditori intervenuti nella relativa procedura esecutiva (con conseguente estensione dell'area del credito garantito), rispetto alla quale, pur avendo l'ordinanza impugnata dato atto dell'intervento di taluni creditori, non è stato offerto alcun ulteriore e specifico riscontro, non essendo stato precisato quanti soggetti e per quale ammontare siano in concreto intervenuti. Pertanto, gli interessati potranno eventualmente prospettare le proprie ragioni di doglianza attraverso gli strumenti giurisdizionali dagli stessi esperibili. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 3/11/2023