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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/11/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 1222/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 6 ottobre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 4 novembre 2025
Il got dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1222/2020 R.G. avente ad oggetto: arricchimento ex art. 2041 c.c.
PROMOSSA DA
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., in proprio nonché quale mandataria dell'A.T.I. costituita da
[...]
Con e rappresentata e difesa dall'avv. Pt_1 Parte_2
NC CO ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
Comune di TE (PZ), in persona del Sindaco p.t., (C.F.
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni NC P.IVA_2
DE ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice evocava in giudizio l'Ente convenuto sul presupposto di aver, in relazione contratto di appalto rep. 1271 dell'11/07/2016 e successivi atti aggiuntivi nn. 365
e 366 del 24/04/2017, realizzato maggiori lavori rispetto a quelli indicati in contratto, a suo dire da inserire in una redigenda perizia di variante in
Pag. 2 corso d'opera così come indicato dal Sindaco p.t. del Comune di
TE.
Sottolineava come i richiamati lavori aggiuntivi risultassero propedeutici rispetto a quelli successivi, senza i quali l'opera appaltata non poteva essere compiuta. In particolare, specificava che “la mancata esecuzione di tali richiesti e/o ordinati lavori da parte del sindaco pro tempore del
Comune di TE non avrebbe consentito al predetto Ente
Locale di poter adibire l'edificio scolastico “ ” alla CP_2 funzione alla quale era destinato e di conseguenza al Comune di
TE di poter effettuare la regolare apertura dell'anno scolastico così come, invece, è avvenuto”.
In virtù di tanto, riteneva “configurabile, ex art. 191 comma 4 del D.L.gs.
n. 267/2000, l'insorgenza di un rapporto obbligatorio diretto tra
l'amministratore e la società che ha realizzato i lavori ovvero tra il sig.
che in qualità di Sindaco pro tempore ha Parte_3 Per_1 richiesto e/o ordinato gli indicati lavori in violazione delle regole contabili”.
Infine, sottolineava il proprio diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., ad essere indennizzata, per €.44.815,91, dal Comune di
TE della diminuzione patrimoniale subita a seguito della realizzazione dei predetti lavori eseguiti per conto ed in favore dell'Ente.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Lagonegro, per i motivi tutti innanzi indicati, contrariis reiectis, Dichiarare che a seguito dei lavori in premessa indicati realizzati dalla società il Comune di Parte_1
TE (PZ) si è arricchito senza una giusta causa mentre
l'odierna parte attorea ha subito una corrispondente diminuzione patrimoniale e per l'effetto, previo riconoscimento del diritto della società ad essere indennizzata, condannare, ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 2041 c.c., il Comune di TE (PZ), in persona
Pag. 3 del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'odierna parte attorea in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 della complessiva somma di € 44.815,91 oltre IVA come per legge siccome innanzi determinata, dalla quale decurtare l'importo in premessa indicato di € 1.321,70 oltre IVA come per legge, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa
e/o ritenuta di giustizia quale indennizzo per l'illecito arricchimento che il Comune di TE ha certamente avuto a seguito dei lavori in premessa indicati che l'odierna parte attorea ha realizzato Parte_1 presso l'edificio scolastico “ del Comune di CP_2
TE e di proprietà dello stesso Ente Locale in seguito all'esecuzione dei quali ha corrisposto certamente una diminuzione patrimoniale dell'odierna parte attorea, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di TE che contestava integralmente la domanda attorea e, in via preliminare, eccepiva “la improcedibilità e/o inammissibilità della domanda in quanto per la parte attrice è spirato il termine per la apposizione nella contabilità di cantiere delle riserve – attività prescritta come preordinata alla azione giudiziale per il riconoscimento dei maggiori costi eventualmente sostenuti e non compendiati nel prezzo dell'appalto”.
Nel merito, invocava l'infondatezza della domanda in quanto i presunti lavori aggiuntivi non trovano riscontro in alcun documento amministrativo, né alcuna presunta variante costituisce oggetto di riserva di cantiere.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e depositate le conseguenziali memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione stante la superfluità delle prove articolate da parte attrice.
Successivamente, dopo alcuni rinvii, veniva fissata udienza del 6 ottobre
2025 per la discussione ex artt. 281 sexies e 127-ter c.p.c.
Pag. 4 Il Giudice, pertanto, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente trascritte e riportate, lette le note conclusionali e quelle di trattazione per la soprarichiamata udienza, pronuncia la seguente sentenza.
La controversia può essere decisa in ossequio al principio della ragione più liquida e verrà analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-
Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154;
Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356;
Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S.
Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003;
Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Orbene, ritiene il Tribunale – come peraltro eccepito da parte convenuta sin della rituale costituzione in giudizio – che parte attrice sia decaduta
Pag. 5 dalla possibilità di invocare il maturare di crediti per lavori aggiuntivi rispetto a quello oggetto dell'appalto.
In particolare, va osservato che in tema di appalti pubblici, dal combinato disposto del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54 e 64 e del D.P.R.
16 luglio 1962, n. 1063, art. 26, nonché dall'art. 191 del D.P.R. 207/2010, in vigore all'atto dell'appalto che ci occupa, si ricava che l'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili. Inoltre, è tenuto ad esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma ed a confermare, infine, la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale.
Ne consegue che l'impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e nei documenti previsti dalle citate norme, decade dalle relative domande e nella medesima preclusione detta impresa incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste che ad essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che siffatta omissione è incompatibile con l'intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto con la prova della positiva volontà (ex multis, Cass., n. 24746/2022; Cass., n. 15937/2017;
Cass., n. 27451/2022; Cass., n. 27086/2007).
La giurisprudenza di legittimità sottolinea, anche, che in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivamente dovuto, come nel caso di specie, ad eccezione dei comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione nell'esecuzione di
Pag. 6 adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve (ex multis, Cass., 05/08/2020, n. 16700).
Occorre, altresì, evidenziare, che la riserva ed il regime della decadenza per le riserve non tempestivamente iscritte non sono previsti dal legislatore in funzione di mere esigenze contabili, bensì in ragione della tutela della P.A., che, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e deve inoltre poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento del rapporto di appalto ovvero del recesso dal contratto, in relazione al perseguimento dei fini di interesse pubblico (ex multis, Cass.,
n. 19499/2010; Cass., n. 11852/2007; Cass., n. 4702/2006).
Nel caso in esame, come risulta dalla documentazione depositata dalla stessa parte attrice, alcuna riserva risulta essere stata formulata, tanto è vero che ha sottoscritto gli atti di contabilità ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori appaltati senza apporre alcuna riserva.
Inoltre, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di appalti pubblici non è ammissibile da parte dell'appaltatore la revoca della rinuncia alla riserva, producendo la rinuncia irreversibilmente i propri effetti non appena viene comunicata alla stazione appaltante, con la duplice conseguenza della decadenza dell'appaltatore dal potere di impugnare i dati contabili dell'appalto pubblico e della definitività di tali dati (ex multis, Cass., 29/01/2025, n. 2049).
Infine, non si rinvengono i presupposti dell'invocata azione ex art. 2041
c.c., al di là di ogni valutazione in ordine alla legittimazione passiva dell'Ente. Invero, l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. è sussidiaria e può essere proposta solo in assenza di un titolo giustificativo della “locupletazione”, e non quando l'arricchimento sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto che conservi la propria efficacia obbligatoria e la stessa risulta inammissibile qualora il
Pag. 7 danneggiato possa esercitare un'azione tipica per indennizzare il pregiudizio subito. La tutela non può essere esercitata mediante lo strumento dell'ingiustificato arricchimento se esiste un altro rimedio astrattamente possibile (ex multis, Cass., 11/09/2025, n. 25060; Cass,
18/10/2024, n. 27008; C. App. Firenze, 04/09/2025, n. 1513).
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda va disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria, con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando, nel giudizio recante in n. R.G.1222/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa
- rigetta la domanda;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., in proprio Parte_1 nonché quale mandataria dell' costituita da e CP_3 Parte_1 [...]
a pagare in favore del Comune di TE le Controparte_4 spese di lite, che si liquidano, già dimidiate, in €.2.905,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
Lagonegro, 4 novembre 2025
Il g.o.t.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 8
SEZIONE CIVILE
R.G. 1222/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 6 ottobre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 4 novembre 2025
Il got dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1222/2020 R.G. avente ad oggetto: arricchimento ex art. 2041 c.c.
PROMOSSA DA
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., in proprio nonché quale mandataria dell'A.T.I. costituita da
[...]
Con e rappresentata e difesa dall'avv. Pt_1 Parte_2
NC CO ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
Comune di TE (PZ), in persona del Sindaco p.t., (C.F.
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni NC P.IVA_2
DE ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice evocava in giudizio l'Ente convenuto sul presupposto di aver, in relazione contratto di appalto rep. 1271 dell'11/07/2016 e successivi atti aggiuntivi nn. 365
e 366 del 24/04/2017, realizzato maggiori lavori rispetto a quelli indicati in contratto, a suo dire da inserire in una redigenda perizia di variante in
Pag. 2 corso d'opera così come indicato dal Sindaco p.t. del Comune di
TE.
Sottolineava come i richiamati lavori aggiuntivi risultassero propedeutici rispetto a quelli successivi, senza i quali l'opera appaltata non poteva essere compiuta. In particolare, specificava che “la mancata esecuzione di tali richiesti e/o ordinati lavori da parte del sindaco pro tempore del
Comune di TE non avrebbe consentito al predetto Ente
Locale di poter adibire l'edificio scolastico “ ” alla CP_2 funzione alla quale era destinato e di conseguenza al Comune di
TE di poter effettuare la regolare apertura dell'anno scolastico così come, invece, è avvenuto”.
In virtù di tanto, riteneva “configurabile, ex art. 191 comma 4 del D.L.gs.
n. 267/2000, l'insorgenza di un rapporto obbligatorio diretto tra
l'amministratore e la società che ha realizzato i lavori ovvero tra il sig.
che in qualità di Sindaco pro tempore ha Parte_3 Per_1 richiesto e/o ordinato gli indicati lavori in violazione delle regole contabili”.
Infine, sottolineava il proprio diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., ad essere indennizzata, per €.44.815,91, dal Comune di
TE della diminuzione patrimoniale subita a seguito della realizzazione dei predetti lavori eseguiti per conto ed in favore dell'Ente.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Lagonegro, per i motivi tutti innanzi indicati, contrariis reiectis, Dichiarare che a seguito dei lavori in premessa indicati realizzati dalla società il Comune di Parte_1
TE (PZ) si è arricchito senza una giusta causa mentre
l'odierna parte attorea ha subito una corrispondente diminuzione patrimoniale e per l'effetto, previo riconoscimento del diritto della società ad essere indennizzata, condannare, ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 2041 c.c., il Comune di TE (PZ), in persona
Pag. 3 del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'odierna parte attorea in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 della complessiva somma di € 44.815,91 oltre IVA come per legge siccome innanzi determinata, dalla quale decurtare l'importo in premessa indicato di € 1.321,70 oltre IVA come per legge, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa
e/o ritenuta di giustizia quale indennizzo per l'illecito arricchimento che il Comune di TE ha certamente avuto a seguito dei lavori in premessa indicati che l'odierna parte attorea ha realizzato Parte_1 presso l'edificio scolastico “ del Comune di CP_2
TE e di proprietà dello stesso Ente Locale in seguito all'esecuzione dei quali ha corrisposto certamente una diminuzione patrimoniale dell'odierna parte attorea, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di TE che contestava integralmente la domanda attorea e, in via preliminare, eccepiva “la improcedibilità e/o inammissibilità della domanda in quanto per la parte attrice è spirato il termine per la apposizione nella contabilità di cantiere delle riserve – attività prescritta come preordinata alla azione giudiziale per il riconoscimento dei maggiori costi eventualmente sostenuti e non compendiati nel prezzo dell'appalto”.
Nel merito, invocava l'infondatezza della domanda in quanto i presunti lavori aggiuntivi non trovano riscontro in alcun documento amministrativo, né alcuna presunta variante costituisce oggetto di riserva di cantiere.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e depositate le conseguenziali memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione stante la superfluità delle prove articolate da parte attrice.
Successivamente, dopo alcuni rinvii, veniva fissata udienza del 6 ottobre
2025 per la discussione ex artt. 281 sexies e 127-ter c.p.c.
Pag. 4 Il Giudice, pertanto, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente trascritte e riportate, lette le note conclusionali e quelle di trattazione per la soprarichiamata udienza, pronuncia la seguente sentenza.
La controversia può essere decisa in ossequio al principio della ragione più liquida e verrà analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-
Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154;
Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356;
Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S.
Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003;
Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Orbene, ritiene il Tribunale – come peraltro eccepito da parte convenuta sin della rituale costituzione in giudizio – che parte attrice sia decaduta
Pag. 5 dalla possibilità di invocare il maturare di crediti per lavori aggiuntivi rispetto a quello oggetto dell'appalto.
In particolare, va osservato che in tema di appalti pubblici, dal combinato disposto del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54 e 64 e del D.P.R.
16 luglio 1962, n. 1063, art. 26, nonché dall'art. 191 del D.P.R. 207/2010, in vigore all'atto dell'appalto che ci occupa, si ricava che l'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili. Inoltre, è tenuto ad esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma ed a confermare, infine, la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale.
Ne consegue che l'impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e nei documenti previsti dalle citate norme, decade dalle relative domande e nella medesima preclusione detta impresa incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste che ad essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che siffatta omissione è incompatibile con l'intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto con la prova della positiva volontà (ex multis, Cass., n. 24746/2022; Cass., n. 15937/2017;
Cass., n. 27451/2022; Cass., n. 27086/2007).
La giurisprudenza di legittimità sottolinea, anche, che in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivamente dovuto, come nel caso di specie, ad eccezione dei comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione nell'esecuzione di
Pag. 6 adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve (ex multis, Cass., 05/08/2020, n. 16700).
Occorre, altresì, evidenziare, che la riserva ed il regime della decadenza per le riserve non tempestivamente iscritte non sono previsti dal legislatore in funzione di mere esigenze contabili, bensì in ragione della tutela della P.A., che, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e deve inoltre poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento del rapporto di appalto ovvero del recesso dal contratto, in relazione al perseguimento dei fini di interesse pubblico (ex multis, Cass.,
n. 19499/2010; Cass., n. 11852/2007; Cass., n. 4702/2006).
Nel caso in esame, come risulta dalla documentazione depositata dalla stessa parte attrice, alcuna riserva risulta essere stata formulata, tanto è vero che ha sottoscritto gli atti di contabilità ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori appaltati senza apporre alcuna riserva.
Inoltre, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di appalti pubblici non è ammissibile da parte dell'appaltatore la revoca della rinuncia alla riserva, producendo la rinuncia irreversibilmente i propri effetti non appena viene comunicata alla stazione appaltante, con la duplice conseguenza della decadenza dell'appaltatore dal potere di impugnare i dati contabili dell'appalto pubblico e della definitività di tali dati (ex multis, Cass., 29/01/2025, n. 2049).
Infine, non si rinvengono i presupposti dell'invocata azione ex art. 2041
c.c., al di là di ogni valutazione in ordine alla legittimazione passiva dell'Ente. Invero, l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. è sussidiaria e può essere proposta solo in assenza di un titolo giustificativo della “locupletazione”, e non quando l'arricchimento sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto che conservi la propria efficacia obbligatoria e la stessa risulta inammissibile qualora il
Pag. 7 danneggiato possa esercitare un'azione tipica per indennizzare il pregiudizio subito. La tutela non può essere esercitata mediante lo strumento dell'ingiustificato arricchimento se esiste un altro rimedio astrattamente possibile (ex multis, Cass., 11/09/2025, n. 25060; Cass,
18/10/2024, n. 27008; C. App. Firenze, 04/09/2025, n. 1513).
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda va disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria, con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando, nel giudizio recante in n. R.G.1222/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa
- rigetta la domanda;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., in proprio Parte_1 nonché quale mandataria dell' costituita da e CP_3 Parte_1 [...]
a pagare in favore del Comune di TE le Controparte_4 spese di lite, che si liquidano, già dimidiate, in €.2.905,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
Lagonegro, 4 novembre 2025
Il g.o.t.
dott.ssa Carmela Abagnara
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