TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5110 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 16104/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE XVII CIVILE in persona del giudice unico dott. Vittorio Carlomagno
Il tribunale ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 16104 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27/03/2025, tra
C.F. rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Parte_1 C.F._1
Vittoria Vitti e Stefano Fanelli,
opponente
e
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Controparte_1 C.F._2
Martellucci, opposta
OGGETTO: mutuo
conclusioni per parte attrice
• nel merito, in accoglimento integrale della presente opposizione, ammissibile e fondata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra al la sig. ra in Parte_1 Controparte_1
forza delle causali ex adverso azionate monitoriamente;
• per l'effetto, annullare e dichiarare inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
251/2022 (RG.n. 98/2022) Tribunale civile di Roma;
• in ogni caso, condannare la sig.ra al risarcimento dei danni per lite Controparte_1
temeraria ex art. 96 c.p.c. co. 1, o in subordine co. 3 nella misura ritenuta equa, per aver agito in giudizio con malafede e/o colpa grave;
• disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio. conclusioni per parte convenuta in via principale: rigettare tutte le avverse domande e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 251/2022 del 07/01/2022, munito di formula esecutiva in data 17.01.2022, pronunciato nel procedimento RG n. 98/2022, notificato alla sig.ra in data 21.01.2022; Pt_1
in via subordinata: previo accertamento del credito, accertare e dichiarare la sussistenza del credito, per le causali di cui in premessa, di € 140.000,00 in capo alla sig.ra e nei confronti della sig.ra Controparte_1
entrambe come in epigrafe generalizzate e, per l'effetto, condannare la sig.ra Parte_1
alla corresponsione nei confronti della sig.ra della Parte_1 Controparte_1 somma di € 140.000,00 a decorre dalla domanda, o in subordine, dalla sentenza, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Il decreto ingiuntivo opposto, n. 251/2022 (R.G. 98/2022) del 7.01.22 del Tribunale di Roma, recante ingiunzione al pagamento di € 140.000,00 oltre interessi ex lege ed oltre alle spese della procedura monitoria, ha per oggetto la restituzione di una somma di denaro che CP_1
assume di avere dato a mutuo a e non esserle stata restituita.
[...] Parte_1
2.
La opponente ha disconosciuto la scrittura privata allegata al ricorso monitorio per documentare l'accordo intercorso fra le parti sulla dazione della somma a titolo di mutuo, ma non ha contestato di avere ricevuto la somma;
ha eccepito invece l'estinzione del debito per effetto della sua restituzione.
3.
Il giudice, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività, ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed all'esito ha ammesso CTU grafologica diretta a verificare la riconducibilità alla opponente della sottoscrizione della scrittura privata, avendone la opposta tempestivamente richiesto la verificazione;
invece ha disatteso la richiesta della opponente di prova per interpello e per testi, diretta a provare la restituzione della somma.
4.
Per costante giurisprudenza di legittimità l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo
è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi sia la consegna sia il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, sicché anche la prova o l'ammissione della consegna della somma che si assume mutuata, che può essere avvenuta per svariate ragioni, non è sufficiente, richiedendosi la prova di entrambi gli elementi, e la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) non costituisce eccezione in senso sostanziale e non determina l'inversione dell'onere della prova (in tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3642 del
24/02/2004; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27 del
05/01/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3528 del 14/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12119 del
19/08/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2653 del 21/02/2003).
5.
Nel caso specifico la prova del mutuo è affidata alla scrittura privata prodotta in atti, datata
16.10.12, recante la sottoscrizione di entrambe le parti, che documenta un prestito di € 140.000,00, concesso dalla alla finalizzato all'estinzione anticipata di un mutuo fondiario CP_1 Pt_1 contratto dalla unitamente al suo compagno per l'acquisto di un immobile, prevedendo Pt_1
l'erogazione della somma a mezzo bonifico e la sua restituzione da parte della in 240 rate Pt_1
mensili con lo stesso mezzo a partire dal 31.10.12.
L'esecuzione del bonifico di € 140.000 in data 9.11.12 dalla alla è stata CP_1 Pt_1 documentata mediante la produzione della relativa distinta recante come causale “riferimento scrittura privata notificata in data 22.10.12”.
La opponente, nonostante il disconoscimento della scrittura privata, non contesta di avere ricevuto la somma e non eccepisce di averla ricevuta per un titolo non comportante l'obbligo di restituzione.
Al contrario essa stessa afferma che, avendo intenzione di definire i rapporti economici con il compagno, essendosi deteriorati i rapporti personali, ha accettato una proposta della , CP_1
madre di una sua amica, che si era offerta di versarle tramite bonifico la somma Persona_1 di € 140.000 da destinare all'estinzione del mutuo, da restituire in contanti, cosa che avrebbe fatto il
12.11.12, dopo pochissimi giorni, con una maggiorazione di € 9000,00.
Inoltre ha formulato una serie di allegazioni sul suo rapporto di amicizia con la sulle Per_1
vicende del proprio rapporto col compagno, sulla denuncia penale che ha proposto contro di questo, su un altro procedimento penale a carico di terzi nel quale essa è persona offesa, senza esplicitare in verità quale specifico nesso abbiano con gli unici elementi rilevanti nel presente giudizio,
l'erogazione di un prestito e la sua restituzione. Infine ha documentato di avere presentato anche nei confronti della , successivamente alla notifica del decreto ingiunto, denuncia-querela per CP_1
estorsione, individuando la condotta illecita nella richiesta della somma di cui al decreto ingiuntivo e richiedendo di conseguenza la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c.
6.
La CTU ha riconosciuto in termini di certezza la riconducibilità alla opponente della sottoscrizione a suo nome apposta in calce alla scrittura privata. Le conclusioni della CTU grafologica sono congruamente motivate e la parte interessata non ha sollevato alcun rilievo di carattere tecnico o comunque tale da infirmare la correttezza del suo iter logico, non avendo presentato osservazioni nel termine assegnato ex art. 195 comma 3 c.p.c.
7.
Essendo accertate la conclusione del mutuo e l'erogazione della somma, l'onere della prova della restituzione grava sulla parte opponente, la quale sul punto ha chiesto l'interrogatorio formale della controparte e la prova per testi, che non sono state ammesse dal giudice.
Si deve ricordare al riguardo che l'ammissione dell'interrogatorio formale è subordinata alla valutazione discrezionale del giudice sulla sua indispensabilità ai fini della decisione (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20104 del 18/09/2009), e che l'ammissione della prova testimoniale in deroga al limite di valore fissato dall'art. 2721 c.c. dipende da una valutazione discrezionale del giudice della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza rilevante, richiedendosi una specifica motivazione in caso di ammissione (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 21411 del 06/07/2022), ma non in caso di rigetto, trattandosi in questo caso di mantenere la prova entro il suo ordinario limite di ammissibilità (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 8181 del 14/03/2022).
Nel caso specifico la opponente non ha dedotto alcun elemento sulla base del quale possa seriamente giustificarsi l'esecuzione di un pagamento di importo così elevato senza la richiesta del contestuale rilascio di una quietanza, e non ha documentato come potesse avere acquisito la disponibilità di tale somma in contanti, essendosi limitata al riguardo ad affermare di avere ricevuto un lascito ereditario.
Inoltre il pagamento integrale a pochi giorni di distanza dall'erogazione si pone in contrasto con la scrittura privata, che prevede la restituzione in 240 rate mensili, che ha disconosciuto, si deve ritenere in cattiva fede, ma è stata positivamente verificata.
Infine, non si comprende la ragione per la quale la avendo la disponibilità della somma Pt_1 liquida di € 149.000, o potendo acquisirla nell'arco di tre giorni, avrebbe richiesto alla di CP_1 versarle € 140.000.
8.
In definitiva, essendo pacifiche e comunque provate la conclusione del mutuo e l'erogazione della somma, e non essendo stata offerta prova idonea della restituzione, il credito della opposta si deve ritenere provato. L'opposizione pertanto deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, e di CTU, liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
condanna parte opponente alla rifusione in favore della opposta delle spese di lite, che liquida in
€ 12.000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
pone definitivamente e per l'intero a carico di parte opponente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Roma, 31/03/2025.
Il Giudice
Dott. Vittorio Carlomagno
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE XVII CIVILE in persona del giudice unico dott. Vittorio Carlomagno
Il tribunale ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 16104 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27/03/2025, tra
C.F. rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Parte_1 C.F._1
Vittoria Vitti e Stefano Fanelli,
opponente
e
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Controparte_1 C.F._2
Martellucci, opposta
OGGETTO: mutuo
conclusioni per parte attrice
• nel merito, in accoglimento integrale della presente opposizione, ammissibile e fondata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra al la sig. ra in Parte_1 Controparte_1
forza delle causali ex adverso azionate monitoriamente;
• per l'effetto, annullare e dichiarare inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
251/2022 (RG.n. 98/2022) Tribunale civile di Roma;
• in ogni caso, condannare la sig.ra al risarcimento dei danni per lite Controparte_1
temeraria ex art. 96 c.p.c. co. 1, o in subordine co. 3 nella misura ritenuta equa, per aver agito in giudizio con malafede e/o colpa grave;
• disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio. conclusioni per parte convenuta in via principale: rigettare tutte le avverse domande e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 251/2022 del 07/01/2022, munito di formula esecutiva in data 17.01.2022, pronunciato nel procedimento RG n. 98/2022, notificato alla sig.ra in data 21.01.2022; Pt_1
in via subordinata: previo accertamento del credito, accertare e dichiarare la sussistenza del credito, per le causali di cui in premessa, di € 140.000,00 in capo alla sig.ra e nei confronti della sig.ra Controparte_1
entrambe come in epigrafe generalizzate e, per l'effetto, condannare la sig.ra Parte_1
alla corresponsione nei confronti della sig.ra della Parte_1 Controparte_1 somma di € 140.000,00 a decorre dalla domanda, o in subordine, dalla sentenza, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Il decreto ingiuntivo opposto, n. 251/2022 (R.G. 98/2022) del 7.01.22 del Tribunale di Roma, recante ingiunzione al pagamento di € 140.000,00 oltre interessi ex lege ed oltre alle spese della procedura monitoria, ha per oggetto la restituzione di una somma di denaro che CP_1
assume di avere dato a mutuo a e non esserle stata restituita.
[...] Parte_1
2.
La opponente ha disconosciuto la scrittura privata allegata al ricorso monitorio per documentare l'accordo intercorso fra le parti sulla dazione della somma a titolo di mutuo, ma non ha contestato di avere ricevuto la somma;
ha eccepito invece l'estinzione del debito per effetto della sua restituzione.
3.
Il giudice, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività, ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed all'esito ha ammesso CTU grafologica diretta a verificare la riconducibilità alla opponente della sottoscrizione della scrittura privata, avendone la opposta tempestivamente richiesto la verificazione;
invece ha disatteso la richiesta della opponente di prova per interpello e per testi, diretta a provare la restituzione della somma.
4.
Per costante giurisprudenza di legittimità l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo
è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi sia la consegna sia il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, sicché anche la prova o l'ammissione della consegna della somma che si assume mutuata, che può essere avvenuta per svariate ragioni, non è sufficiente, richiedendosi la prova di entrambi gli elementi, e la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) non costituisce eccezione in senso sostanziale e non determina l'inversione dell'onere della prova (in tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3642 del
24/02/2004; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27 del
05/01/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3528 del 14/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12119 del
19/08/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2653 del 21/02/2003).
5.
Nel caso specifico la prova del mutuo è affidata alla scrittura privata prodotta in atti, datata
16.10.12, recante la sottoscrizione di entrambe le parti, che documenta un prestito di € 140.000,00, concesso dalla alla finalizzato all'estinzione anticipata di un mutuo fondiario CP_1 Pt_1 contratto dalla unitamente al suo compagno per l'acquisto di un immobile, prevedendo Pt_1
l'erogazione della somma a mezzo bonifico e la sua restituzione da parte della in 240 rate Pt_1
mensili con lo stesso mezzo a partire dal 31.10.12.
L'esecuzione del bonifico di € 140.000 in data 9.11.12 dalla alla è stata CP_1 Pt_1 documentata mediante la produzione della relativa distinta recante come causale “riferimento scrittura privata notificata in data 22.10.12”.
La opponente, nonostante il disconoscimento della scrittura privata, non contesta di avere ricevuto la somma e non eccepisce di averla ricevuta per un titolo non comportante l'obbligo di restituzione.
Al contrario essa stessa afferma che, avendo intenzione di definire i rapporti economici con il compagno, essendosi deteriorati i rapporti personali, ha accettato una proposta della , CP_1
madre di una sua amica, che si era offerta di versarle tramite bonifico la somma Persona_1 di € 140.000 da destinare all'estinzione del mutuo, da restituire in contanti, cosa che avrebbe fatto il
12.11.12, dopo pochissimi giorni, con una maggiorazione di € 9000,00.
Inoltre ha formulato una serie di allegazioni sul suo rapporto di amicizia con la sulle Per_1
vicende del proprio rapporto col compagno, sulla denuncia penale che ha proposto contro di questo, su un altro procedimento penale a carico di terzi nel quale essa è persona offesa, senza esplicitare in verità quale specifico nesso abbiano con gli unici elementi rilevanti nel presente giudizio,
l'erogazione di un prestito e la sua restituzione. Infine ha documentato di avere presentato anche nei confronti della , successivamente alla notifica del decreto ingiunto, denuncia-querela per CP_1
estorsione, individuando la condotta illecita nella richiesta della somma di cui al decreto ingiuntivo e richiedendo di conseguenza la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c.
6.
La CTU ha riconosciuto in termini di certezza la riconducibilità alla opponente della sottoscrizione a suo nome apposta in calce alla scrittura privata. Le conclusioni della CTU grafologica sono congruamente motivate e la parte interessata non ha sollevato alcun rilievo di carattere tecnico o comunque tale da infirmare la correttezza del suo iter logico, non avendo presentato osservazioni nel termine assegnato ex art. 195 comma 3 c.p.c.
7.
Essendo accertate la conclusione del mutuo e l'erogazione della somma, l'onere della prova della restituzione grava sulla parte opponente, la quale sul punto ha chiesto l'interrogatorio formale della controparte e la prova per testi, che non sono state ammesse dal giudice.
Si deve ricordare al riguardo che l'ammissione dell'interrogatorio formale è subordinata alla valutazione discrezionale del giudice sulla sua indispensabilità ai fini della decisione (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20104 del 18/09/2009), e che l'ammissione della prova testimoniale in deroga al limite di valore fissato dall'art. 2721 c.c. dipende da una valutazione discrezionale del giudice della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza rilevante, richiedendosi una specifica motivazione in caso di ammissione (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 21411 del 06/07/2022), ma non in caso di rigetto, trattandosi in questo caso di mantenere la prova entro il suo ordinario limite di ammissibilità (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 8181 del 14/03/2022).
Nel caso specifico la opponente non ha dedotto alcun elemento sulla base del quale possa seriamente giustificarsi l'esecuzione di un pagamento di importo così elevato senza la richiesta del contestuale rilascio di una quietanza, e non ha documentato come potesse avere acquisito la disponibilità di tale somma in contanti, essendosi limitata al riguardo ad affermare di avere ricevuto un lascito ereditario.
Inoltre il pagamento integrale a pochi giorni di distanza dall'erogazione si pone in contrasto con la scrittura privata, che prevede la restituzione in 240 rate mensili, che ha disconosciuto, si deve ritenere in cattiva fede, ma è stata positivamente verificata.
Infine, non si comprende la ragione per la quale la avendo la disponibilità della somma Pt_1 liquida di € 149.000, o potendo acquisirla nell'arco di tre giorni, avrebbe richiesto alla di CP_1 versarle € 140.000.
8.
In definitiva, essendo pacifiche e comunque provate la conclusione del mutuo e l'erogazione della somma, e non essendo stata offerta prova idonea della restituzione, il credito della opposta si deve ritenere provato. L'opposizione pertanto deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, e di CTU, liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
condanna parte opponente alla rifusione in favore della opposta delle spese di lite, che liquida in
€ 12.000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
pone definitivamente e per l'intero a carico di parte opponente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Roma, 31/03/2025.
Il Giudice
Dott. Vittorio Carlomagno