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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/05/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6660 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FALVO TIZIANA e HE Angelo Lupoi parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato PASSANTI SCOTA ELENA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di OL
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 22/10/2024
pagina 1 di 9 F A T T O E DI R I T T O chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale dal coniuge unione celebrata a BOLOGNA Controparte_1
(BO) in data 06/09/2008 e dalla quale era nato il Persona_1
25/05/2013 ; la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza;
chiedeva, altresì, l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso di sé chiedeva disporsi la regolamentazione della frequentazione paterna, con la determinazione in € 650,00 mensili del contributo da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie;
oltre che l'assegno unico per sé chiedeva, infine, che la somma di euro 1700,00 annuale devoluta dalla fosse destinata CP_2
al figlio.
Si costituiva che aderiva alla domanda di separazione Controparte_1
chiedendo, però, l'addebito in capo alla ricorrente;
chiedeva altresì l'affido condiviso del figlio, con collocazione presso la madre, la regolamentazione delle visite e la fissazione di un contributo paterno al mantenimento dei minori in €
300,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Successivamente i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n.
523/2023 .
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
Precisate le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 16.4.2025 .
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e Parte_1
sono già separati per effetto della sentenza parziale n. Controparte_1
523/2023 resa da questo Tribunale, passata in giudicato.
pagina 2 di 9 Pronunziata e passata in giudicato la sentenza relativa alla separazione personale, al Collegio non resta che decidere in ordine alle residue questioni controverse tra le parti.
Preliminarmente va rilevato che, come riferito dalla ricorrente, è pendente giudizio di divorzio tra le medesime parti dinanzi al Tribunale di OL , nell'ambito del quale sono stati emessi i provvedimenti provvisori.
L'avvenuta instaurazione del giudizio di divorzio comporta l'esame della questione dei rapporti fra i due giudizi. Infatti, a seguito della modifica della L. n.
898 del 1970 per effetto dell'emanazione della L. n. 55 del 2015, ed in particolare della riduzione dei tempi che devono intercorrere tra la separazione e l'instaurazione del giudizio di divorzio - sei mesi nel caso di omologa della separazione consensuale, o della negoziazione assistita ed un anno dal passaggio in giudicato della sentenza nel caso di separazione giudiziale - può verificarsi più frequentemente che in passato la contestuale pendenza dei due giudizi, in particolare che il giudizio di separazione giudiziale non sia ancora stato definito pur dopo la pronuncia della sentenza sullo stato e che ciò nonostante venga instaurato quello di divorzio.
A questo riguardo, ritiene il collegio condivisibile l'orientamento espresso dal
Tribunale di Milano il 26 febbraio 2016 e dal Tribunale di Monza nel 2017, secondo i quali, una volta instaurato il giudizio di divorzio (o comunque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (c.d. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio. Ancora: dal momento del deposito del ricorso divorzile
(o comunque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso fra le date di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile.
pagina 3 di 9 Ciò appare giustificato in ragione del carattere assorbente dei provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio di divorzio.
Pertanto, restano da esaminare la domanda di addebito, le domande economiche per il tempo intercorrente tra il deposito della domanda di separazione e il deposito della domanda di divorzio e la questione relativa alla regolamentazione delle spese processuali.
Quanto alla domanda di addebito, deve osservarsi che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile
l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/2013), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n. 14840/2006).
Tale principio ha trovato nuova conferma da parte della Corte di legittimità, che ha chiarito che “la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza” (Cass., ordinanza n. 10483/12).
Pertanto, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Nel caso di specie, risulta irrilevante l'esito della relazione investigativa risalente all'estate 2022, periodo successivo al momento in cui era già conclamata la crisi coniugale.
Dalle testimonianze assunte, risulta, infatti, che la coppia era in crisi da anni e comunque già a partire da fine anno 2021 i coniugi avevano manifestato alla cerchia dei familiari la decisione di separarsi. La ricorrente si era già rivolta ad un legale per verificare la possibilità di pervenire ad un accordo (v. doc. 38), Già
pagina 4 di 9 nel mese di febbraio 2022 (v. doc. 38), il precedente avvocato della signora Pt_1
aveva inviato una raccomandata al signor per intraprendere il CP_1
procedimento di separazione legale. Inoltre, dalla corrispondenza, non contestata è possibile evincere che i familiari fossero stati messi al corrente della situazione già dal marzo 2022 (v. docc. 11 e 12). Tali circostanze sono state tutte confermate dai testimoni escussi all'udienza del 06/03/2024.
pagina 5 di 9 Non è stato, dunque, provato che la relazione extraconiugale sia stata la causa determinante la crisi della coppia, dovendosi ritenere che la crisi fosse già in atto.
pagina 6 di 9 Non sussiste,dunque, il nesso causale tra la relazione e la fine del rapporto matrimoniale.
Per ciò che concerne i provvedimenti economici a tutela della prole,risulta una disparità reddituale e patrimoniale tra le parti.
In particolare, quanto alla consistenza dei rispettivi patrimoni immobiliari, risulta che il sig sia proprietario esclusivo di 4 immobili, due siti ad Imola, uno CP_1
a OL e uno a Porto Garibaldi, immobili che, ad esclusione di quello adibito a casa familiare, possono essere locati e conseguentemente produrre ulteriori redditi. Il sig. è un noto fisioterapista, a livello nazionale e internazionale, CP_1
ha fatto parte dello staff tecnico della società di basket Virtus ha rifiutato le proposte di lavorare nella National Basket Association.
Attualmente, il signor gestisce tre studi, rispettivamente in Castel San CP_1
ET RM, OL e ZO OS.
Le dichiarazioni dei redditi depositate non appaiono attendibili se si incrociano i dati con le risultanze dei conti correnti.
Su tali conti correnti nell'anno d'imposta 2022, a fronte di un reddito lordo dichiarato pari ad euro 8.591,00 il sig. ha versato una somma in contanti CP_1
di ammontare complessivo pari a euro 19.672,00.
Nell'anno d'imposta 2021, a fronte di un reddito lordo dichiarato pari ad euro
7.926,00 il sig. ha versato sui suoi conti correnti contanti una somma di CP_1
ammontare complessivo pari a euro 16.790,00.
Nell'anno d'imposta 2020, a fronte di un reddito lordo dichiarato pari ad euro
8.475,00 00 il sig. ha versato sui suoi conti correnti contanti una somma di CP_1
ammontare complessivo pari a euro 19.250,00.
Nell'anno d'imposta del 2019, a fronte di un reddito lordo dichiarato pari ad euro
12.067,00 il sig. ha versato sui suoi conti correnti contanti una somma di CP_1
ammontare complessivo pari a euro 20.659,00.
Nel 2023 egli ha effettuato versamenti in contanti per un ammontare di:
euro 11.480,00 per la NC VA (v. doc. 53);
- euro 2.210,00 per Credit Agricole (v. doc. 47).
pagina 7 di 9 Tali incongruenze evidenziano una disponibilità per contanti,per gli anni considerati, pari ad euro 88.971,00
Inoltre, l'odierno convenuto ha nel corso degli anni provveduto a richiedere prima e poi a estinguere anticipatamente alcuni finanziamenti (per un ammontare pari a circa 60.000,00 euro).
Ne consegue una chiara capacità economica ben superiore a quanto appare nelle dichiarazioni dei redditi.
La titolarità della carta American Express Base Oro n. 375241726621003, depone per la necessaria sussistenza di un reddito annuale lordo pari o superiore a
25.000,00 euro( cfr doc. 46).
Inoltre quanto al tenore di vita, il sig ogni mese sostiene le seguenti spese CP_1
fisse:
- assegno di mantenimento ordinario (pari a euro 317,00) e contributo alle spese straordinarie per (nella misura del 50%), oltre alla retta mensile di euro Per_1
150,00 per la scuola privata frequentata dal figlio;
- canoni di locazione degli studi professionali in cui riceve i clienti, pari ad almeno euro 250,00 mensili;
- rata per il leasing di un'autovettura di alto profilo (del valore di circa euro 45 mila), pari a euro 798,00 mensili (v. doc. 11 ex adv.);
- rata per il finanziamento acceso presso la NC VA (euro 831,00 mensili) (v. doc. 53);
- spese per le utenze, il carburante, la Tari, il vitto e per le sue esigenze personali.
La spesa fissa mensile di euro 3000,00 è incompatibile con le risultanze delle dichiarazioni dei redditi.
La posizione economica dell'odierno convenuto è migliorata in quanto, dal settembre 2023 non sostiene più le rate del mutuo per la ex casa familiare, che erano pari a euro 1.066,60 mensili.
La sig è impiegata e percepisce uno stipendio mensile di euro 1.900,00. Pt_1
Alla luce della rispettiva situazione economica delle parti e tenuto conto delle esigenze del minore si reputa equo stabilire quale mantenimento per il figlio, dalla domanda fino alla data del deposito del ricorso per divorzio, la somma pagina 8 di 9 mensile pari ad € 650,00 oltre all' 80% delle spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di OL.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico del convenuto.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Respinge la domanda di addebito;
2. pone a carico di l'obbligo di versare a dalla Controparte_1 Parte_1
domanda fino al deposito del ricorso per divorzio, la somma di € 650,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 80% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di OL;
3. Condanna a corrispondere a le spese legali Controparte_1 Parte_1
nella misura di euro 7000,00 oltre rimborso forfettario,Iva e cpa come per legge.
Così deciso in OL nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16/4/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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