CASS
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2025, n. 35413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35413 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da SA LL - Presidente - Sent. n. sez. 1022/2025 ND IP UP - 30/09/2025 RI RE EL R.G.N. 17983/2025 TA ES - Relatore - CI LO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RN IN nata a [...] il [...] Nel procedimento in cui è parte civile: Fall. Blue Bull S.r.l. avverso la sentenza del 11/12/2024 del G.u.p. presso il Tribunale di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, GASPARE STURZO, che ha concluso, riportandosi alla memoria già depositata, per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Carmine Di Zenzo che ha esposto i motivi di gravame ed insistito nell'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 11.12.2024, il G.u.p. presso il Tribunale di Milano, decidendo in sede di giudizio abbreviato, ha dichiarato IN RN colpevole dei reati a lei ascritti (di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale), e, su richiesta dell’imputata, ha sostituito, ex art. Penale Sent. Sez. 5 Num. 35413 Anno 2025 Presidente: LL SA Relatore: ES TA Data Udienza: 30/09/2025 2 56-bis l. 689/81 e succ. mod., la pena inflitta di anni due e mesi otto di reclusione con quella del lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso la suindicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo i seguenti tre motivi. 2.1. Col primo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata relativamente all'attribuzione alla ricorrente del ruolo di amministratrice di fatto della società fallita, nonché il travisamento dei fatti e l'illogica valutazione delle prove, e la carenza degli elementi soggettivo ed oggettivo della fattispecie criminosa. La ricorrente è stata condannata perché ritenuta amministratrice di fatto della società fallita per tutto il periodo della sua esistenza, pur avendo avuto la ‘Blue Bull s.r.l.’ un amministratore unico nella persona di IG EP, socio titolare del 99% delle quote, divenuto poi liquidatore dal 29/08/2016 alla dichiarazione di fallimento. Tanto premesso, si ritiene che occorre valutare se il giudice di merito, affermando che EP sarebbe stato una mera testa di legno, abbia fatto buon governo dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte per riconoscere gli elementi sintomatici dell'amministrazione di fatto di un'impresa. Indi si riportano i principi affermati da questa Corte di legittimità riguardo al tema indicato, evidenziando come sia costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è necessaria la verifica dell'effettivo e sistematico ruolo gestorio della concreta attività aziendale e l'accertamento di determinati indici sintomatici al riguardo puntualmente indicati dalla Suprema Corte. Il primo elemento evidenziato dal G.u.p. è costituito dalle “strette cointeressenze tra la fallita e la società della ricorrente” che in realtà altro non sono che dei rapporti commerciali tra la fallita e le altre società riconducibili ai coniugi RN-Lito, ossia la società italiana AFEP s.r.l., l’elvetica AFEP s.a.g.l. e l'albanese AFEP. S.h.p.k. Tali pretese cointeressenze non sono state minimamente individuate né argomentate dal giudice, che neppure ha spiegato in quale modo e se proverebbero l'amministrazione di fatto della fallita da parte della ricorrente. Dai conti correnti della fallita emergono solo degli ordinari rapporti commerciali tra quest'ultima e la società AFEP e null'altro, e i rapporti commerciali tra imprese sono ovviamente diversi e distinti dalle cointeressenze economiche. Dalle movimentazioni bancarie non si evince un'azione o una distrazione posta in essere dalla RN o una cointeressenza economica nell'attività della fallita. Del tutto generica e apparente è dunque la motivazione resa dal giudice al riguardo. D'altra parte, la RN aveva anche dichiarato, nel suo interrogatorio reso alla Guardia di finanza il 21 Marzo 2018, di avere ricevuto 3 un compenso di euro 50.000 dalla Eurosystem s.r.l. per una prestazione di lavoro di collaborazione e progetto afferente la realizzazione di un albergo in Albania, e la difesa aveva tempestivamente prodotto in atti sia il contratto con il progetto sia la relazione allegata. La RN ha dunque collaborato con la società fallita per soli 10 mesi, cioè per la durata del contratto conclusosi a novembre 2015 con la consegna del progetto commissionato, e non per i 21 mesi indicati dal curatore. Quanto poi alle dichiarazioni valorizzate dal G.u.p., rese dalla signora LY AN, si fa rilevare che esse, oltre a non essere intrinsecamente attendibili, non hanno comunque trovato riscontri esterni. Tali dichiarazioni sono state inoltre smentite dalla signora NE AH, collega di lavoro della AN sentita a sommarie informazioni dall'avvocato Maurizio Ferrario nell'ambito dello svolgimento di investigazioni difensive. La AN è incorsa in diverse contraddizioni e ha reso la versione valorizzata dal giudice in maniera non spontanea ma solo a seguito delle contestazioni effettuate dagli operanti. A ciò si aggiunga che, mentre è stata attribuita piena valenza probatoria alle dichiarazioni rese in sede di ritrattazione dalla teste ritenuta fondamentale nel processo pur in assenza di qualsiasi obiettivo riscontro di verifica di attendibilità, sono state ritenute radicalmente inattendibili le dichiarazioni raccolte da tutti gli altri soggetti escussi in sede di investigazioni difensive. E ciò, peraltro, in base ad una generica affermazione di inattendibilità resa sulla base del fatto che sarebbe stato invece palese che il EP fosse una mera testa di legno. Né si è tenuto conto di quanto affermato dal locatore dell'immobile sede della società che ha riferito di avere trattato per la locazione, e relativi problemi, sempre e soltanto con il EP cui aveva consegnato le chiavi e che a fine locazione gliele aveva restituite. Né avrebbero dovuto essere tratti elementi dalla genericità delle informazioni rese dal EP al curatore in sede di interrogatorio, perché egli si recò sofferente a rendere le sue dichiarazioni, in condizioni di salute precarie, e fu questo quindi il motivo che lo spinse ad essere vago e non quello di salvaguardare la Bernabé, o altri. 2.2. Col secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione in ordine all’ammontare del danno da risarcire alla parte civile erroneamente determinato nella somma di euro 253.673,51, mentre il passivo fallimentare ammonta ad euro 182.682,79. Il G.u.p., in luogo di valutare in concreto l'entità del danno effettivo subito dalla procedura fallimentare che non risulta eccedente quello accertato con lo stato passivo definitivo allegato, lo ha determinato effettuando la sommatoria delle pretese distrazioni elencate nel capo di imputazione finendo 4 col condannare l'imputato al risarcimento di un danno immotivatamente superiore al passivo fallimentare pari ad euro 182.682,79. Ciò senza neppure avere esaminato né argomentato in ordine alle prove documentali fornite dall'altro coimputato, ingegnere Lito Florian, assolto per non aver commesso il fatto, prove che smentivano, quantomeno in parte, l'imputazione di distrazione della somma complessiva di euro 85.991,93, quale oggetto di varie disposizioni di bonifico sul conto corrente acceso presso la banca Credito Emiliano a beneficio di destinatari esteri e privi di giustificativo. I documenti prodotti dal Lito erano idonei a giustificare i bonifici esteri quantomeno per complessivi euro 26.326, fermo restando che dalla lettura dell'estratto conto della banca Credito Emiliano (Credem), e da tutti gli atti del fascicolo, neppure risultano effettuati bonifici esteri per l'ammontare della somma di euro 85.991, illogicamente riconosciuta dal G.u.p. Tutto ciò senza considerare che i prelievi sono stati tutti considerati come distrazioni senza tener conto dei conferimenti intervenuti nel periodo da parte del EP a copertura, conferimenti che avrebbero dovuto evidentemente essere comunque considerati nel calcolo economico per la determinazione del danno risarcibile e ai fini della gravità del reato. 2.3. Col terzo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. per non avere il giudice valutato le condizioni sociali del reo attribuendo illegittimamente valenza negativa al suo comportamento processuale per il solo fatto che non aveva reso confessione. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel suo complesso infondato. 1.1. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato, non potendosi ritenere sussistenti i vizi denunciati che peraltro si soffermano solo su alcuni degli aspetti indicati nella sentenza impugnata ai fini della valutazione della ricorrenza, in capo alla RN, della qualifica di amministratrice di fatto. 5 Nel tracciare le linee portanti della ricostruzione dell’intera vicenda e del ruolo assunto dalla ricorrente, la Corte di merito non si è limitata a citare i rapporti intercorsi tra la società fallita ed altre società riconducibili ai coniugi RN/Lito, rispetto ai quali si sono comunque poste in evidenza le discrasie emerse tra i dati comunicati al fisco dalla Blue Bull s.r.l., da un lato, e dalla FE s.r.l., dall’altro, in ordine alle operazioni tra loro intercorse, ma ha piuttosto posto l’accento sulla evidente commistione esistente tra le varie società in questione, come delineatasi anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste AN alla Guardia di finanza. Al riguardo, la sentenza impugnata, anche al fine di tracciare le linee della ritenuta attendibilità della teste, ha innanzitutto accennato al fatto, certamente non di scarso rilievo ove collegato a tutti gli altri elementi emersi, che la riduttiva versione originariamente resa dalla stessa, e poi rettificata, le era stata suggerita, come dalla medesima precisato alla Guardi di Finanza, proprio dalla RN, alla quale la AN si era evidentemente sentita in dovere di rivolgersi, prima di essere sentita dalla Guardia di finanza, e di riferire la circostanza della convocazione. La RN, sempre secondo quanto riferito dalla teste – della cui attendibilità la sentenza impugnata non ha avuto motivo di dubitare né d’altra parte il ricorso indica le specifiche ragioni per le quale le sue affermazioni non sarebbero da ritenere credibili – avrebbe per di più suggerito alla stessa di dire che era stato EP IG ad assumerla, evidentemente proprio al fine di non far trapelare il ruolo da lei di fatto avuto. E al contempo l’aveva invitata a non preoccuparsi dicendole che era stata convocata anche lei dalla Guardia di finanza. E, in occasione delle dimissioni dalla teste rassegnate in relazione alla società Eurosystem s.r.l., rispetto alla quale risultava formalmente assunta, era stata sempre la RN a cercare di dissuaderla, chiedendole di rimanere a lavorare per “loro” e proponendole addirittura un aumento di stupendo. E, sempre su disposizione della Bernabé, la teste non aveva risposto al questionario inviatole un anno addietro dalla curatrice fallimentare, avendole, appunto, la RN riferito che ci avrebbe pensato lei. Tra i diversi pagamenti tramite bonifici e traenza di assegni per prestazioni palesemente estranee all'attività imprenditoriale, oppure privi di causale, figuravano, poi, anche undici bonifici per complessivi euro 14.350 in favore di AR GI CO, madre di RN IN, che mai era stata assunta dalla fallita, oltre che quattro bonifici per complessivi euro 5.300 in favore della AN, risultata formalmente alle dipendenze della società fallita per soli 23 giorni. Quasi tutti i predetti soggetti che avevano ricevuto pagamenti a titolo di emolumenti o compensi da Blue Bull s.r.l. risultavano avere lavorato anche e soprattutto per FE 6 s.r.l., la società costituita il 29/10/2013, di proprietà ed amministrata da IN RN. In pratica si conclude nella sentenza impugnata che la RN pagava gli stipendi dei propri dipendenti attingendo alle casse della fallita, la cui gestione era pertanto solo apparentemente riconducibile al prestanome EP, ma di fatto a lei imputabile. D'altra parte, si è altresì evidenziato nella sentenza impugnata che il EP, allorquando si presentava al curatore, dopo il sollecito ricevuto, a rendere interrogatorio, palesava la sua veste formale di testa di legno, trincerandosi dietro inverosimili vuoti di memoria per mascherare la mancata conoscenza di aspetti elementari per chi avesse davvero amministrato la società – vuoti di memoria che inerendo ad aspetti elementari appaiono difficilmente giustificabili con i generici motivi di salute addotti dalla difesa. Il motivo è a tratti anche inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, attività preclusa al giudice di legittimità. Ed invero, deve, per altro verso, rilevarsi che il Tribunale ha proceduto alla ricostruzione del ruolo della ricorrente nella piena consapevolezza dei principi affermati da questa Corte in tema di amministrazione di fatto indicati in ricorso, attesi gli estremi fattuali di cui essa ha tenuto conto ai fini della valutazione operata al riguardo. È principio costante che la qualifica di amministratore di fatto richiede l’accertamento dell’esercizio, in via continuativa e significativa, dei poteri tipici dell’organo gestorio, anche in assenza di formale investitura, e può essere desunta da plurimi indici sintomatici, quali la sottoscrizione di atti, la gestione dei rapporti con i terzi, l’ingerenza nella conduzione dell’impresa; e che i fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101). E’ a tale funzione direttiva che ha inteso evidentemente riferirsi la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, che, nel riportare i plurimi elementi emersi a sostegno del ruolo di amministratrice di fatto svolto dalla 7 ricorrente, ha indicato aspetti direttamente sintomatici di tale direzione, quale l’incidenza dell’imputata nella fase di assunzione e di dimissione dei dipendenti, ed aspetti che, sebbene non rimandino direttamente ad atti gestori, sono comunque indicativi del suo porsi come dominus della società, ‘gestendo’ i lavoratori anche nella fase in cui essi erano convocati dalla guardia di finanza, dando loro le direttive su cosa dire e soprattutto su cosa non far trapelare. In definitiva, nel caso di specie, il giudice di merito ha dato conto degli elementi posti a fondamento della qualifica di amministratrice di fatto, tra cui le cointeressenze societarie, i rapporti bancari e le dichiarazioni testimoniali, con motivazione non apparente né manifestamente illogica. Le censure difensive attengono, pertanto, al merito e si risolvono in mere deduzioni in fatto, che per di più mirano ad una rivalutazione probatoria, in quanto tali inammissibili in sede di legittimità. Avendo, peraltro, la sentenza impugnata, anche con riferimento agli esiti delle investigazioni difensive, fornito adeguata motivazione riguardo alle ragioni per le quali esse, a fronte del granitico quadro probatorio emerso a suffragio del ruolo di amministratrice di fatto della RN, non potessero assumere rilievo idoneo a superare i convergenti dati probatori emersi. In altri termini, a fronte della logica ed esaustiva ricostruzione dei giudici di merito, il ricorso si è limitato, dopo una generica premessa su quelli che sono i parametri indicati dalla giurisprudenza di questa corte sintomatici della assunzione della funzione di fatto di amministratore, ad estrapolarne alcuni al fine di evidenziare che nel caso di specie essi difetterebbero, laddove i giudici di merito hanno in realtà ricostruito la posizione dell’imputata su una pluralità di elementi ritenuti, nel loro complesso, indicativi di una ingerenza continuativa nella gestione societaria anche per la qualità ed incisività degli atti in cui essa si è estrinsecata – tra i quali gli stessi atti distrattivi - che non possono giustificarsi se non con l’assunzione di un potere di fatto da vero dominus. 1.2. Quanto al motivo sulla quantificazione del danno risarcibile in favore della parte civile, Fallimento della ‘Blue Bull s.r.l.’, si deve innanzitutto dare atto dell’intervenuta revoca della costituzione di parte civile da parte della curatela del Fallimento della ‘Blue Bull s.r.l. che a rigore determina la cessazione della materia del contendere (ed il difensore dell’imputata ha di fatto rinunciato al motivo in questione nel corso della discussione). In ogni caso non può non rilevarsi che il motivo, come articolato, è comunque generico, facendo esso riferimento unicamente al passivo accertato con riferimento alle domande tempestive, ed allegando unicamente il verbale di verifica dello stato passivo che tuttavia non reca neppure la data dell’esecutività. 8 1.3. Inammissibile è infine la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. Non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione negativa del comportamento processuale dell’imputato, che non abbia fornito contributi collaborativi o di chiarimento, potendo il giudice valorizzare tali aspetti intesi come indicativi dell’assenza di elementi positivi di valutazione. La Corte territoriale nel rendere la motivazione con la quale ha escluso la meritevolezza da parte della ricorrente di un trattamento sanzionatorio più mite – peraltro già non in particolare esubero rispetto ai minimi edittali e ridotta per il rito ad anni due e mesi otto di reclusione - ritenendo che non emergessero elementi, ulteriori, valorizzabili rispetto alla incensuratezza e alla scelta di definire il procedimento col rito abbreviato, si è attenuta al consolidato principio giurisprudenziale affermato da questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 - dep. 30/08/2017, Starace, Rv. 27098601). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente TA ES SA LL
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, GASPARE STURZO, che ha concluso, riportandosi alla memoria già depositata, per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Carmine Di Zenzo che ha esposto i motivi di gravame ed insistito nell'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 11.12.2024, il G.u.p. presso il Tribunale di Milano, decidendo in sede di giudizio abbreviato, ha dichiarato IN RN colpevole dei reati a lei ascritti (di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale), e, su richiesta dell’imputata, ha sostituito, ex art. Penale Sent. Sez. 5 Num. 35413 Anno 2025 Presidente: LL SA Relatore: ES TA Data Udienza: 30/09/2025 2 56-bis l. 689/81 e succ. mod., la pena inflitta di anni due e mesi otto di reclusione con quella del lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso la suindicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo i seguenti tre motivi. 2.1. Col primo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata relativamente all'attribuzione alla ricorrente del ruolo di amministratrice di fatto della società fallita, nonché il travisamento dei fatti e l'illogica valutazione delle prove, e la carenza degli elementi soggettivo ed oggettivo della fattispecie criminosa. La ricorrente è stata condannata perché ritenuta amministratrice di fatto della società fallita per tutto il periodo della sua esistenza, pur avendo avuto la ‘Blue Bull s.r.l.’ un amministratore unico nella persona di IG EP, socio titolare del 99% delle quote, divenuto poi liquidatore dal 29/08/2016 alla dichiarazione di fallimento. Tanto premesso, si ritiene che occorre valutare se il giudice di merito, affermando che EP sarebbe stato una mera testa di legno, abbia fatto buon governo dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte per riconoscere gli elementi sintomatici dell'amministrazione di fatto di un'impresa. Indi si riportano i principi affermati da questa Corte di legittimità riguardo al tema indicato, evidenziando come sia costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è necessaria la verifica dell'effettivo e sistematico ruolo gestorio della concreta attività aziendale e l'accertamento di determinati indici sintomatici al riguardo puntualmente indicati dalla Suprema Corte. Il primo elemento evidenziato dal G.u.p. è costituito dalle “strette cointeressenze tra la fallita e la società della ricorrente” che in realtà altro non sono che dei rapporti commerciali tra la fallita e le altre società riconducibili ai coniugi RN-Lito, ossia la società italiana AFEP s.r.l., l’elvetica AFEP s.a.g.l. e l'albanese AFEP. S.h.p.k. Tali pretese cointeressenze non sono state minimamente individuate né argomentate dal giudice, che neppure ha spiegato in quale modo e se proverebbero l'amministrazione di fatto della fallita da parte della ricorrente. Dai conti correnti della fallita emergono solo degli ordinari rapporti commerciali tra quest'ultima e la società AFEP e null'altro, e i rapporti commerciali tra imprese sono ovviamente diversi e distinti dalle cointeressenze economiche. Dalle movimentazioni bancarie non si evince un'azione o una distrazione posta in essere dalla RN o una cointeressenza economica nell'attività della fallita. Del tutto generica e apparente è dunque la motivazione resa dal giudice al riguardo. D'altra parte, la RN aveva anche dichiarato, nel suo interrogatorio reso alla Guardia di finanza il 21 Marzo 2018, di avere ricevuto 3 un compenso di euro 50.000 dalla Eurosystem s.r.l. per una prestazione di lavoro di collaborazione e progetto afferente la realizzazione di un albergo in Albania, e la difesa aveva tempestivamente prodotto in atti sia il contratto con il progetto sia la relazione allegata. La RN ha dunque collaborato con la società fallita per soli 10 mesi, cioè per la durata del contratto conclusosi a novembre 2015 con la consegna del progetto commissionato, e non per i 21 mesi indicati dal curatore. Quanto poi alle dichiarazioni valorizzate dal G.u.p., rese dalla signora LY AN, si fa rilevare che esse, oltre a non essere intrinsecamente attendibili, non hanno comunque trovato riscontri esterni. Tali dichiarazioni sono state inoltre smentite dalla signora NE AH, collega di lavoro della AN sentita a sommarie informazioni dall'avvocato Maurizio Ferrario nell'ambito dello svolgimento di investigazioni difensive. La AN è incorsa in diverse contraddizioni e ha reso la versione valorizzata dal giudice in maniera non spontanea ma solo a seguito delle contestazioni effettuate dagli operanti. A ciò si aggiunga che, mentre è stata attribuita piena valenza probatoria alle dichiarazioni rese in sede di ritrattazione dalla teste ritenuta fondamentale nel processo pur in assenza di qualsiasi obiettivo riscontro di verifica di attendibilità, sono state ritenute radicalmente inattendibili le dichiarazioni raccolte da tutti gli altri soggetti escussi in sede di investigazioni difensive. E ciò, peraltro, in base ad una generica affermazione di inattendibilità resa sulla base del fatto che sarebbe stato invece palese che il EP fosse una mera testa di legno. Né si è tenuto conto di quanto affermato dal locatore dell'immobile sede della società che ha riferito di avere trattato per la locazione, e relativi problemi, sempre e soltanto con il EP cui aveva consegnato le chiavi e che a fine locazione gliele aveva restituite. Né avrebbero dovuto essere tratti elementi dalla genericità delle informazioni rese dal EP al curatore in sede di interrogatorio, perché egli si recò sofferente a rendere le sue dichiarazioni, in condizioni di salute precarie, e fu questo quindi il motivo che lo spinse ad essere vago e non quello di salvaguardare la Bernabé, o altri. 2.2. Col secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione in ordine all’ammontare del danno da risarcire alla parte civile erroneamente determinato nella somma di euro 253.673,51, mentre il passivo fallimentare ammonta ad euro 182.682,79. Il G.u.p., in luogo di valutare in concreto l'entità del danno effettivo subito dalla procedura fallimentare che non risulta eccedente quello accertato con lo stato passivo definitivo allegato, lo ha determinato effettuando la sommatoria delle pretese distrazioni elencate nel capo di imputazione finendo 4 col condannare l'imputato al risarcimento di un danno immotivatamente superiore al passivo fallimentare pari ad euro 182.682,79. Ciò senza neppure avere esaminato né argomentato in ordine alle prove documentali fornite dall'altro coimputato, ingegnere Lito Florian, assolto per non aver commesso il fatto, prove che smentivano, quantomeno in parte, l'imputazione di distrazione della somma complessiva di euro 85.991,93, quale oggetto di varie disposizioni di bonifico sul conto corrente acceso presso la banca Credito Emiliano a beneficio di destinatari esteri e privi di giustificativo. I documenti prodotti dal Lito erano idonei a giustificare i bonifici esteri quantomeno per complessivi euro 26.326, fermo restando che dalla lettura dell'estratto conto della banca Credito Emiliano (Credem), e da tutti gli atti del fascicolo, neppure risultano effettuati bonifici esteri per l'ammontare della somma di euro 85.991, illogicamente riconosciuta dal G.u.p. Tutto ciò senza considerare che i prelievi sono stati tutti considerati come distrazioni senza tener conto dei conferimenti intervenuti nel periodo da parte del EP a copertura, conferimenti che avrebbero dovuto evidentemente essere comunque considerati nel calcolo economico per la determinazione del danno risarcibile e ai fini della gravità del reato. 2.3. Col terzo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. per non avere il giudice valutato le condizioni sociali del reo attribuendo illegittimamente valenza negativa al suo comportamento processuale per il solo fatto che non aveva reso confessione. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel suo complesso infondato. 1.1. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato, non potendosi ritenere sussistenti i vizi denunciati che peraltro si soffermano solo su alcuni degli aspetti indicati nella sentenza impugnata ai fini della valutazione della ricorrenza, in capo alla RN, della qualifica di amministratrice di fatto. 5 Nel tracciare le linee portanti della ricostruzione dell’intera vicenda e del ruolo assunto dalla ricorrente, la Corte di merito non si è limitata a citare i rapporti intercorsi tra la società fallita ed altre società riconducibili ai coniugi RN/Lito, rispetto ai quali si sono comunque poste in evidenza le discrasie emerse tra i dati comunicati al fisco dalla Blue Bull s.r.l., da un lato, e dalla FE s.r.l., dall’altro, in ordine alle operazioni tra loro intercorse, ma ha piuttosto posto l’accento sulla evidente commistione esistente tra le varie società in questione, come delineatasi anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste AN alla Guardia di finanza. Al riguardo, la sentenza impugnata, anche al fine di tracciare le linee della ritenuta attendibilità della teste, ha innanzitutto accennato al fatto, certamente non di scarso rilievo ove collegato a tutti gli altri elementi emersi, che la riduttiva versione originariamente resa dalla stessa, e poi rettificata, le era stata suggerita, come dalla medesima precisato alla Guardi di Finanza, proprio dalla RN, alla quale la AN si era evidentemente sentita in dovere di rivolgersi, prima di essere sentita dalla Guardia di finanza, e di riferire la circostanza della convocazione. La RN, sempre secondo quanto riferito dalla teste – della cui attendibilità la sentenza impugnata non ha avuto motivo di dubitare né d’altra parte il ricorso indica le specifiche ragioni per le quale le sue affermazioni non sarebbero da ritenere credibili – avrebbe per di più suggerito alla stessa di dire che era stato EP IG ad assumerla, evidentemente proprio al fine di non far trapelare il ruolo da lei di fatto avuto. E al contempo l’aveva invitata a non preoccuparsi dicendole che era stata convocata anche lei dalla Guardia di finanza. E, in occasione delle dimissioni dalla teste rassegnate in relazione alla società Eurosystem s.r.l., rispetto alla quale risultava formalmente assunta, era stata sempre la RN a cercare di dissuaderla, chiedendole di rimanere a lavorare per “loro” e proponendole addirittura un aumento di stupendo. E, sempre su disposizione della Bernabé, la teste non aveva risposto al questionario inviatole un anno addietro dalla curatrice fallimentare, avendole, appunto, la RN riferito che ci avrebbe pensato lei. Tra i diversi pagamenti tramite bonifici e traenza di assegni per prestazioni palesemente estranee all'attività imprenditoriale, oppure privi di causale, figuravano, poi, anche undici bonifici per complessivi euro 14.350 in favore di AR GI CO, madre di RN IN, che mai era stata assunta dalla fallita, oltre che quattro bonifici per complessivi euro 5.300 in favore della AN, risultata formalmente alle dipendenze della società fallita per soli 23 giorni. Quasi tutti i predetti soggetti che avevano ricevuto pagamenti a titolo di emolumenti o compensi da Blue Bull s.r.l. risultavano avere lavorato anche e soprattutto per FE 6 s.r.l., la società costituita il 29/10/2013, di proprietà ed amministrata da IN RN. In pratica si conclude nella sentenza impugnata che la RN pagava gli stipendi dei propri dipendenti attingendo alle casse della fallita, la cui gestione era pertanto solo apparentemente riconducibile al prestanome EP, ma di fatto a lei imputabile. D'altra parte, si è altresì evidenziato nella sentenza impugnata che il EP, allorquando si presentava al curatore, dopo il sollecito ricevuto, a rendere interrogatorio, palesava la sua veste formale di testa di legno, trincerandosi dietro inverosimili vuoti di memoria per mascherare la mancata conoscenza di aspetti elementari per chi avesse davvero amministrato la società – vuoti di memoria che inerendo ad aspetti elementari appaiono difficilmente giustificabili con i generici motivi di salute addotti dalla difesa. Il motivo è a tratti anche inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, attività preclusa al giudice di legittimità. Ed invero, deve, per altro verso, rilevarsi che il Tribunale ha proceduto alla ricostruzione del ruolo della ricorrente nella piena consapevolezza dei principi affermati da questa Corte in tema di amministrazione di fatto indicati in ricorso, attesi gli estremi fattuali di cui essa ha tenuto conto ai fini della valutazione operata al riguardo. È principio costante che la qualifica di amministratore di fatto richiede l’accertamento dell’esercizio, in via continuativa e significativa, dei poteri tipici dell’organo gestorio, anche in assenza di formale investitura, e può essere desunta da plurimi indici sintomatici, quali la sottoscrizione di atti, la gestione dei rapporti con i terzi, l’ingerenza nella conduzione dell’impresa; e che i fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101). E’ a tale funzione direttiva che ha inteso evidentemente riferirsi la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, che, nel riportare i plurimi elementi emersi a sostegno del ruolo di amministratrice di fatto svolto dalla 7 ricorrente, ha indicato aspetti direttamente sintomatici di tale direzione, quale l’incidenza dell’imputata nella fase di assunzione e di dimissione dei dipendenti, ed aspetti che, sebbene non rimandino direttamente ad atti gestori, sono comunque indicativi del suo porsi come dominus della società, ‘gestendo’ i lavoratori anche nella fase in cui essi erano convocati dalla guardia di finanza, dando loro le direttive su cosa dire e soprattutto su cosa non far trapelare. In definitiva, nel caso di specie, il giudice di merito ha dato conto degli elementi posti a fondamento della qualifica di amministratrice di fatto, tra cui le cointeressenze societarie, i rapporti bancari e le dichiarazioni testimoniali, con motivazione non apparente né manifestamente illogica. Le censure difensive attengono, pertanto, al merito e si risolvono in mere deduzioni in fatto, che per di più mirano ad una rivalutazione probatoria, in quanto tali inammissibili in sede di legittimità. Avendo, peraltro, la sentenza impugnata, anche con riferimento agli esiti delle investigazioni difensive, fornito adeguata motivazione riguardo alle ragioni per le quali esse, a fronte del granitico quadro probatorio emerso a suffragio del ruolo di amministratrice di fatto della RN, non potessero assumere rilievo idoneo a superare i convergenti dati probatori emersi. In altri termini, a fronte della logica ed esaustiva ricostruzione dei giudici di merito, il ricorso si è limitato, dopo una generica premessa su quelli che sono i parametri indicati dalla giurisprudenza di questa corte sintomatici della assunzione della funzione di fatto di amministratore, ad estrapolarne alcuni al fine di evidenziare che nel caso di specie essi difetterebbero, laddove i giudici di merito hanno in realtà ricostruito la posizione dell’imputata su una pluralità di elementi ritenuti, nel loro complesso, indicativi di una ingerenza continuativa nella gestione societaria anche per la qualità ed incisività degli atti in cui essa si è estrinsecata – tra i quali gli stessi atti distrattivi - che non possono giustificarsi se non con l’assunzione di un potere di fatto da vero dominus. 1.2. Quanto al motivo sulla quantificazione del danno risarcibile in favore della parte civile, Fallimento della ‘Blue Bull s.r.l.’, si deve innanzitutto dare atto dell’intervenuta revoca della costituzione di parte civile da parte della curatela del Fallimento della ‘Blue Bull s.r.l. che a rigore determina la cessazione della materia del contendere (ed il difensore dell’imputata ha di fatto rinunciato al motivo in questione nel corso della discussione). In ogni caso non può non rilevarsi che il motivo, come articolato, è comunque generico, facendo esso riferimento unicamente al passivo accertato con riferimento alle domande tempestive, ed allegando unicamente il verbale di verifica dello stato passivo che tuttavia non reca neppure la data dell’esecutività. 8 1.3. Inammissibile è infine la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. Non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione negativa del comportamento processuale dell’imputato, che non abbia fornito contributi collaborativi o di chiarimento, potendo il giudice valorizzare tali aspetti intesi come indicativi dell’assenza di elementi positivi di valutazione. La Corte territoriale nel rendere la motivazione con la quale ha escluso la meritevolezza da parte della ricorrente di un trattamento sanzionatorio più mite – peraltro già non in particolare esubero rispetto ai minimi edittali e ridotta per il rito ad anni due e mesi otto di reclusione - ritenendo che non emergessero elementi, ulteriori, valorizzabili rispetto alla incensuratezza e alla scelta di definire il procedimento col rito abbreviato, si è attenuta al consolidato principio giurisprudenziale affermato da questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 - dep. 30/08/2017, Starace, Rv. 27098601). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente TA ES SA LL