TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 5195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5195 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel proc. n. 4045/25 promosso da
nata a Benin City in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_1
RB RI
ricorrente
– Questura di Torino rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato convenuto costituito
OGGETTO: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in uno per motivi di lavoro subordinato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 20.11.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato a proposto impugnazione avverso il Pt_1 provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto alla protezione per protezione speciale. Infatti con provvedimento 1175/2024 il Questore di Torino ha rigettato l'istanza di di conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in uno per motivi di lavoro subordinato. A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato l'assenza di pericolosità e il fatto che vive in Italia con la sua famiglia composto dai tre figli minori e dal compagno. Il si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per Controparte_1 insussistenza dei presupposti. All'udienza del 20.112025 la difesa del ricorrente precisava le conclusioni come da verbale. pagina 1 di 3 Il decreto del Questore fonda il rigetto sulla pericolosità sociale della ricorrente rilevando come la condanna riportata nel 2015 sia ostativa alla permanenza sul territorio nazionale come sancito dall'art. 4 d.lgs. 286/98. Al riguardo tuttavia deve richiamarsi la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che richiama la Corte Costituzionale, che stabilisce come la pericolosità non si possa fare discendere dalla mera sussistenza di una sentenza di condanna penale in quanto occorre fare una valutazione caso per caso essendo in ogni caso necessario fare un bilanciamento tra gli interessi di sicurezza e l'ordine pubblico e i diritti costituzionali dello straniero (“In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018), in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente” (cfr. Sentenza n. 23597 del 02/08/2023). Ed invero – afferma la Corte Costituzionale nella sentenza 88 del 2023 – se, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda, per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino». Ne consegue – sempre secondo i giudici di legittimità – che se il legislatore, nell'esercizio di tale discrezionalità, «può anche prevedere casi in cui, di fronte alla commissione di reati di una certa gravità, ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione sia tenuta a revocare o negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni», ciò può compierlo alla condizione che simile previsione sia il risultato «di un bilanciamento, ragionevole e proporzionato ai sensi dell'art. 3 Cost., tra l'esigenza, da un lato, di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e di regolare i flussi migratori e, dall'altro, di salvaguardare i diritti dello straniero, riconosciutigli dalla Costituzione»(cfr. anche sentenza n. 202 del 2013, che richiama la sentenza n. 172 del 2012). Ciò premesso, si ritiene nel caso di specie che, seppur la ricorrente sia stata condannato per reato in materia di stupefacente, il tempo ormai trascorso dalla commissione del suddetto reato, le circostanze che la medesima conviva con un connazionale, il signor CP_2 presente nel territorio nazionale da quasi vent'anni e titolare del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, che sia madre di tre minori, iscritti regolarmente a scuola e al nido d'infanzia, di cui uno, quello di 4 anni, affetto da autismo che soffre anche di epilessia, unitamente al fatto che la ricorrente prima della maternità ha svolto attività lavorativa costituiscono tutti elementi che consentono di apprezzare in concreto il venire meno all'attualità di una pericolosità della istante. Conseguentemente, alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata che nella specie prevale stante il venir meno di una pericolosità concreta e attuale. La domanda è meritevole di accoglimento. pagina 2 di 3
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, si dichiarano irripetibili le spese.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
-accoglie la domanda e dichiara il diritto della ricorrente alla protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, c. 3 del D. Lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza;
-dichiara irripetibili le spese.
-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente provvedimento e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Silvia Carosio Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel proc. n. 4045/25 promosso da
nata a Benin City in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_1
RB RI
ricorrente
– Questura di Torino rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato convenuto costituito
OGGETTO: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in uno per motivi di lavoro subordinato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 20.11.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato a proposto impugnazione avverso il Pt_1 provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto alla protezione per protezione speciale. Infatti con provvedimento 1175/2024 il Questore di Torino ha rigettato l'istanza di di conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in uno per motivi di lavoro subordinato. A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato l'assenza di pericolosità e il fatto che vive in Italia con la sua famiglia composto dai tre figli minori e dal compagno. Il si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per Controparte_1 insussistenza dei presupposti. All'udienza del 20.112025 la difesa del ricorrente precisava le conclusioni come da verbale. pagina 1 di 3 Il decreto del Questore fonda il rigetto sulla pericolosità sociale della ricorrente rilevando come la condanna riportata nel 2015 sia ostativa alla permanenza sul territorio nazionale come sancito dall'art. 4 d.lgs. 286/98. Al riguardo tuttavia deve richiamarsi la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che richiama la Corte Costituzionale, che stabilisce come la pericolosità non si possa fare discendere dalla mera sussistenza di una sentenza di condanna penale in quanto occorre fare una valutazione caso per caso essendo in ogni caso necessario fare un bilanciamento tra gli interessi di sicurezza e l'ordine pubblico e i diritti costituzionali dello straniero (“In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018), in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente” (cfr. Sentenza n. 23597 del 02/08/2023). Ed invero – afferma la Corte Costituzionale nella sentenza 88 del 2023 – se, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda, per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino». Ne consegue – sempre secondo i giudici di legittimità – che se il legislatore, nell'esercizio di tale discrezionalità, «può anche prevedere casi in cui, di fronte alla commissione di reati di una certa gravità, ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione sia tenuta a revocare o negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni», ciò può compierlo alla condizione che simile previsione sia il risultato «di un bilanciamento, ragionevole e proporzionato ai sensi dell'art. 3 Cost., tra l'esigenza, da un lato, di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e di regolare i flussi migratori e, dall'altro, di salvaguardare i diritti dello straniero, riconosciutigli dalla Costituzione»(cfr. anche sentenza n. 202 del 2013, che richiama la sentenza n. 172 del 2012). Ciò premesso, si ritiene nel caso di specie che, seppur la ricorrente sia stata condannato per reato in materia di stupefacente, il tempo ormai trascorso dalla commissione del suddetto reato, le circostanze che la medesima conviva con un connazionale, il signor CP_2 presente nel territorio nazionale da quasi vent'anni e titolare del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, che sia madre di tre minori, iscritti regolarmente a scuola e al nido d'infanzia, di cui uno, quello di 4 anni, affetto da autismo che soffre anche di epilessia, unitamente al fatto che la ricorrente prima della maternità ha svolto attività lavorativa costituiscono tutti elementi che consentono di apprezzare in concreto il venire meno all'attualità di una pericolosità della istante. Conseguentemente, alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata che nella specie prevale stante il venir meno di una pericolosità concreta e attuale. La domanda è meritevole di accoglimento. pagina 2 di 3
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, si dichiarano irripetibili le spese.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
-accoglie la domanda e dichiara il diritto della ricorrente alla protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, c. 3 del D. Lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza;
-dichiara irripetibili le spese.
-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente provvedimento e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Silvia Carosio Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 3 di 3