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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 17/02/2026, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2699/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
D'RE UL, TO
ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13148/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250007533386000 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1205/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso notificato in data 11.6.2025 il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 071/2025/00075333/86, notificata il 14.4.2025 dall'Agenzia delle Entrate OS della Provincia di
Napoli (AdER), chiedendone l'annullamento.
Nella sostanza, la cartella scaturiva dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, eseguito sul modello Unico PF presentato dal contribuente per l'anno di imposta 2021.
Dall'esito del controllo emergeva l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva sul regime forfetario auto liquidata pari ad euro 4.011,00.
Il ricorrente premette di aver erroneamente presentato la dichiarazione per l'anno di imposta 2021
(circostanza che si è comunque verificata anche per gli anni di imposta 2020 e 2022) avendo in realtà cessato la partita IVA nel 2018.
Chiedeva perciò l'annullamento della cartella per inesistenza della pretesa tributaria e, dopo aver ricevuto la prescritta comunicazione di irregolarità in data 4.10.2024, presentava in data 23.4.2025 dichiarazione integrativa per l'annualità 2021 con cui azzerava i redditi conseguiti.
L'Ufficio Territoriale di Napoli 1 della scrivente Nominativo_1, esaminata la documentazione prodotta dalla parte e i dati presenti nel SIAT e constatata la regolarizzazione della violazione formale, provvedeva allo sgravio totale della cartella in data 22.12.2025, chiedendo l' estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Insistendo comunque una soccombenza virtuale atteso che l' annullamento è sopravvenuto alla notifica del ricorso ed alla successiva iscrizione a ruolo, liquida le spese come da dispositivo
P.Q.M.
la corte, dichiara la cessata materia del contendere ed estinto il giudizio. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giustizia che vengono quantificate in € 500,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
D'RE UL, TO
ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13148/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250007533386000 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1205/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso notificato in data 11.6.2025 il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 071/2025/00075333/86, notificata il 14.4.2025 dall'Agenzia delle Entrate OS della Provincia di
Napoli (AdER), chiedendone l'annullamento.
Nella sostanza, la cartella scaturiva dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, eseguito sul modello Unico PF presentato dal contribuente per l'anno di imposta 2021.
Dall'esito del controllo emergeva l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva sul regime forfetario auto liquidata pari ad euro 4.011,00.
Il ricorrente premette di aver erroneamente presentato la dichiarazione per l'anno di imposta 2021
(circostanza che si è comunque verificata anche per gli anni di imposta 2020 e 2022) avendo in realtà cessato la partita IVA nel 2018.
Chiedeva perciò l'annullamento della cartella per inesistenza della pretesa tributaria e, dopo aver ricevuto la prescritta comunicazione di irregolarità in data 4.10.2024, presentava in data 23.4.2025 dichiarazione integrativa per l'annualità 2021 con cui azzerava i redditi conseguiti.
L'Ufficio Territoriale di Napoli 1 della scrivente Nominativo_1, esaminata la documentazione prodotta dalla parte e i dati presenti nel SIAT e constatata la regolarizzazione della violazione formale, provvedeva allo sgravio totale della cartella in data 22.12.2025, chiedendo l' estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Insistendo comunque una soccombenza virtuale atteso che l' annullamento è sopravvenuto alla notifica del ricorso ed alla successiva iscrizione a ruolo, liquida le spese come da dispositivo
P.Q.M.
la corte, dichiara la cessata materia del contendere ed estinto il giudizio. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giustizia che vengono quantificate in € 500,00, oltre accessori se dovuti.