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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11104/2024 R.G. vertente tra:
(Avv. TARQUINIO PARIDE) Parte_1
- RICORRENTE -
E
(Avv. DI VIRGILIO GIOVANNI MAURO) Controparte_1
- RESISTENTE -
NONCHE'
IMPREDIL SRL (Avv. CIRO CONSOLE)
- RESISTENTE -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la ricorrente in epigrafe ha chiesto: “A) accertare la sussistenza delle plurime violazioni di legge poste in essere dal dottor Controparte_1
nello svolgimento della propria attività di Liquidatore p.t. della
[...] Controparte_2
; B) dichiarare, pertanto, la sussistenza di una giusta causa di revoca dello stesso ai
[...] sensi dell'art. 2487, 4° comma, c.c.; C) e, per l'effetto, disporre la revoca del Dottor
[...] dalla carica di Liquidatore della società IMPREDIL s.r.l.; D) disporre che il Controparte_1
dispositivo che precede sia iscritto a cura dei resistenti nel Registro delle Imprese;
Con vittoria di spese e compensi professionali e, con condanna del Liquidatore p.t. ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Costituendosi con distinte comparse, i resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda proposta, con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e all'odierna udienza viene deciso ex art. 281 sexies c.p.c. dopo il deposito di note conclusionali delle parti.
2. Sulla domanda proposta dalla ricorrente va dichiarata cessata la materia del contendere poiché è pacifico in atti che nell'assemblea dei soci della Impredil srl, datata 11.11.2024, vi è stata la ratifica delle dimissioni di dalla carica di liquidatore con la nomina Controparte_1
del nuovo liquidatore della società con relativo depositato presso la CCIAA di Foggia il 27.11.2024.
3. In ordina alle spese di lite, sulla regolamentazione delle quali le parti hanno insistito, occorre provvedere ricorrendo al criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Al riguardo, avendo a mente il principio di causalità, se è vero, come sostenuto delle difese dei convenuti, che la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio il
28.10.2024, e cioè nel giorno di scadenza del termine concesso (3 giorni) per la consegna dei bilanci degli anni dal 2012 al 2022 con la la PEC inviata al liquidatore alle ore 17:58 del 25.10.2024, è altrettanto vero che a quella data la ricorrente aveva già contezza della mancata approvazione e dell'omesso deposito del bilancio 2023 (come da PEC inviatagli dal liquidatore il 22.10.2024) e che a quella data (cioè il 28.10.2024) la ricorrente non aveva contezza dell'intenzione del liquidatore di dimettersi poiché solo con la successiva lettera del 30.10.2024, ricevuta dalla ricorrente il 4.11.2024, il liquidatore convocava l'assemblea della Impredil srl per la presentazione dei bilanci 2012-2022 e per rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di liquidatore, oltre che per la sua sostituzione.
Quindi, alla data del 28.10.2024 (giorno del deposito del ricorso introduttivo) la ricorrente aveva già degli elementi per poter richiedere la revoca per giusta causa del liquidatore (omessa convocazione dell'assemblea e conseguente omesso deposito del bilancio 2023) e non era a conoscenza del fatto che il liquidatore intendesse dimettersi, sicché il ricorso per la sua revoca è stato introdotto nella consapevolezza del fatto che il liquidatore fosse ancore in carica.
Né rileva il fatto che nonostante la convocazione dell'assemblea dei soci da parte del liquidatore per formalizzare le proprie dimissioni, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza, come visto, il 4.11.2024, questa abbia proceduto il 6.11.2024 alla notifica del ricorso introduttivo poiché
(ferma, in ogni caso, la prorogatio dei poteri del liquidatore dimissionario;
cfr. Cass. 24123/202), la stessa aveva legittimo interesse all'introduzione del giudizio anche solo per la regolamentazione delle spese processuali ormai sostenute (contributo unificato e marca da bollo) e da sostenere
(compenso difensore).
Tanto premesso in relazione al principio di causalità, occorre rilevare, quanto al principio della soccombenza, che non coglie nel segno la difesa del liquidatore che intende giustificare l'omessa approvazione da parte dell'assemblea dei soci dei bilanci di liquidazione dall'anno 2012 all'anno 2023 per mancanza di liquidità. Invero, dai bilanci depositati in atti (quelli dal 2014 al
2019) emergono “disponibilità liquide” che avrebbero consentito sia la convocazione dell'assemblea dei soci per la loro approvazione che il loro deposito.
In conclusione, i resistenti vanno condannati al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate così come in dispositivo sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le altre due, previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa.
Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta dalla ricorrente, non ravvisandosi la colpa grave dei resistenti nel costituirsi e resistere all'avversa pretesa, oltre che la sussistenza di un danno ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in euro 5.200,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Bari, il 07/02/2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana