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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/12/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2011 /2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv.AIRAGHI GIANMARCO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.CITRIGNO GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte ricorrente non possono essere accolte.
La domanda relativa al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini giuridici è inammissibile per carenza di interesse ad agire. Il non contesta infatti tale riconoscimento e la normativa sul blocco CP_2 non lo prevede.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13619 del 21 maggio 2025 ha statuito:
“L'art. 9, comma 23, del d. L n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 122/2013, nel prevedere che per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, determina una sterilizzazione delle annualità indicate che si proietta nel tempo anche successivo al periodo interessato dalla normativa di blocco, senza alcun limite temporale, destinata a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva condizionata dal preventivo reperimento delle risorse. La disciplina si differenzia da quella dettata per le progressioni di carriera in senso proprio e per i passaggi tra aree del personale non contrattualizzato, rispetto ai quali il legislatore ha previsto il solo differimento degli effetti economici alle annualità successive al termine del blocco, mantenendo immediata la produzione degli effetti giuridici, poiché le progressioni orizzontali e verticali non conseguono alla sola maturazione di maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali nelle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito. Gli avanzamenti automatici del personale scolastico derivano invece da un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate esclusivamente all'anzianità di servizio, che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale. La sterilizzazione delle annualità, pur proiettandosi nel tempo, non determina sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dalla normativa di blocco, poiché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore che resta comunque garantita. La non utilita degli anni di servizio va limitata ai soli effetti economici e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico la mobilità, le selezioni interne e l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Nei casi di ricostruzione della carriera occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, interessata dalla normativa di blocco, da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini giuridici, che non può risentire della sterilizzazione economica. L'annualità del 2013 concorre quindi a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
La domanda relativa alla progressione economica e conseguente riconoscimento di differenze retributiva va respinta. La normativa sul punto è chiara come la Suprema Corte ha evidenziato e come è stato ampiamente esposto nella memoria di costituzione del convenuto. CP_2
Le censure di violazione di principi costituzionali allegate da parte ricorrente non sono condivisibili in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro normativo che regola la materia in questione, né irragionevole né sproporzionato.
Dal momento che l'intervento della Corte di Cassazione è recente e in considerazione anche della qualità delle parti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese di lite compensate.
Così deciso in data 19/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2011 /2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv.AIRAGHI GIANMARCO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.CITRIGNO GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte ricorrente non possono essere accolte.
La domanda relativa al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini giuridici è inammissibile per carenza di interesse ad agire. Il non contesta infatti tale riconoscimento e la normativa sul blocco CP_2 non lo prevede.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13619 del 21 maggio 2025 ha statuito:
“L'art. 9, comma 23, del d. L n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 122/2013, nel prevedere che per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, determina una sterilizzazione delle annualità indicate che si proietta nel tempo anche successivo al periodo interessato dalla normativa di blocco, senza alcun limite temporale, destinata a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva condizionata dal preventivo reperimento delle risorse. La disciplina si differenzia da quella dettata per le progressioni di carriera in senso proprio e per i passaggi tra aree del personale non contrattualizzato, rispetto ai quali il legislatore ha previsto il solo differimento degli effetti economici alle annualità successive al termine del blocco, mantenendo immediata la produzione degli effetti giuridici, poiché le progressioni orizzontali e verticali non conseguono alla sola maturazione di maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali nelle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito. Gli avanzamenti automatici del personale scolastico derivano invece da un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate esclusivamente all'anzianità di servizio, che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale. La sterilizzazione delle annualità, pur proiettandosi nel tempo, non determina sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dalla normativa di blocco, poiché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore che resta comunque garantita. La non utilita degli anni di servizio va limitata ai soli effetti economici e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico la mobilità, le selezioni interne e l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Nei casi di ricostruzione della carriera occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, interessata dalla normativa di blocco, da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini giuridici, che non può risentire della sterilizzazione economica. L'annualità del 2013 concorre quindi a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
La domanda relativa alla progressione economica e conseguente riconoscimento di differenze retributiva va respinta. La normativa sul punto è chiara come la Suprema Corte ha evidenziato e come è stato ampiamente esposto nella memoria di costituzione del convenuto. CP_2
Le censure di violazione di principi costituzionali allegate da parte ricorrente non sono condivisibili in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro normativo che regola la materia in questione, né irragionevole né sproporzionato.
Dal momento che l'intervento della Corte di Cassazione è recente e in considerazione anche della qualità delle parti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese di lite compensate.
Così deciso in data 19/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari