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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 387/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, LA
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2793/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Boscoreale - Sede 80041 Boscoreale NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13957/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 14/10/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239027824002000 TASSA RIFIUTI 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7514/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti del giudizio
Resistente/Appellato: come da atti del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sez. 28 – l'intimazione di pagamento n. 07120239027824002000, notificata il 13 novembre 2023 dall'Agenzia delle Entrate-SC per conto del Comune di Boscoreale, relativa alla tassa sui rifiuti per gli anni 2009 e 2011, derivante dalle cartelle di pagamento n.
07120110098531017 e n. 07120120128611442.
Il contribuente eccepiva la mancata notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – SC, che deduceva la piena regolarità delle notifiche e la validità degli atti interruttivi, chiedendo il rigetto del ricorso;
il Comune di Boscoreale rimaneva contumace.
Con sentenza n. 13957/2024 del 26 settembre 2024, depositata il 14 ottobre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Napoli rigettava integralmente il ricorso, ritenendo provata la regolare notifica delle cartelle e la validità degli atti interruttivi. Il Giudice di primo grado dichiarava inoltre inammissibili le contestazioni sulla regolarità delle notifiche sollevate solo con la memoria illustrativa, in violazione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992, e condannava il ricorrente alle spese di giudizio.
Avverso detta decisione proponeva appello il sig. Ricorrente_1, deducendo:
l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto valide le notifiche delle cartelle nonostante la mancanza della raccomandata informativa;
l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità delle eccezioni sollevate in memoria, sostenendo che esse costituivano mere difese integrative;
la mancata considerazione della prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SC, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
L'Ente resistente ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12470/2020; Cass. n. 9240/2019; Cass. n. 3073/2017; Corte Cost. n. 175/2018) secondo cui, per le notifiche dirette a mezzo raccomandata eseguite dagli agenti della riscossione ex art. 26 DPR 602/1973, non si applicano le formalità della Legge n. 890/1982, e quindi non è necessario l'invio della raccomandata informativa al destinatario quando il plico sia consegnato a familiare convivente o addetto.
Ha inoltre dedotto la correttezza della decisione di primo grado in ordine all'applicazione dell'art. 24 D.Lgs.
546/1992, evidenziando che le contestazioni sulle modalità di notifica, introdotte solo con la memoria ex art. 32, costituiscono nuovi motivi non ammissibili se non proposti come motivi aggiunti.
L'udienza si è tenuta il 24 ottobre 2025, e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
1. Sulla notifica delle cartelle di pagamento
L'appellante contesta la regolarità delle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento per mancato invio della raccomandata informativa.
Tale censura non può essere accolta.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, la notifica delle cartelle è avvenuta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 DPR n. 602/1973. In tale ipotesi trova applicazione il regime speciale della notifica diretta postale, che si perfeziona con la consegna a persona di famiglia o addetta e la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento, senza necessità di ulteriori adempimenti.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 9240/2019; Corte Cost. n. 175/2018), l'agente della riscossione, nel notificare direttamente la cartella di pagamento, si avvale di una procedura
“semplificata” che esclude l'applicazione della Legge n. 890/1982. L'assenza della raccomandata informativa non determina, pertanto, alcuna nullità.
La notifica si considera perfezionata nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, che nel caso di specie risulta essere la coniuge convivente del destinatario, sig.ra Nom_1
.
Ne consegue che la doglianza dell'appellante, volta a rimettere in discussione la validità delle notifiche regolarmente documentate, è destituita di fondamento.
2. Sulla pretesa violazione dell'art. 24 D.Lgs. 546/1992
Il secondo motivo di appello, relativo alla presunta erroneità della declaratoria di inammissibilità delle eccezioni proposte con memoria illustrativa, è parimenti infondato.
In materia di contenzioso tributario, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'oggetto del giudizio sia delimitato dai motivi specificamente dedotti con il ricorso introduttivo di primo grado. L'integrazione è ammessa solo mediante “motivi aggiunti”, nei limiti previsti dall'art. 24, commi 2 e 3, del D.Lgs. 546/1992, quando la controparte depositi documenti non conosciuti.
Non può quindi ritenersi ammissibile la deduzione di nuovi vizi – come l'asserita nullità della notifica per mancanza della raccomandata informativa – con la memoria illustrativa di cui all'art. 32, poiché essa ha funzione meramente argomentativa e non modificativa del thema decidendum. Tale interpretazione è conforme ai principi affermati da Cass. n. 20503/2024, secondo cui le eccezioni nuove proposte in sede di memoria costituiscono motivi aggiunti non consentiti, e come tali inammissibili.
Il giudice di primo grado ha pertanto correttamente escluso la possibilità di ampliare il tema del contendere oltre quanto dedotto nel ricorso originario.
3. Sulla prescrizione
Infine, priva di pregio è la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione.
Dalla documentazione in atti risulta che il termine quinquennale è stato più volte interrotto dalle intimazioni di pagamento notificate nel 2015 e nel 2020, quest'ultima ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, per irreperibilità assoluta del destinatario, con deposito presso il Comune e affissione all'albo.
La relata di notifica redatta dal messo notificatore, quale atto pubblico, fa piena prova sino a querela di falso.
Pertanto, non essendo decorso il termine di prescrizione, la censura non può trovare accoglimento.
In definitiva, la sentenza impugnata risulta pienamente conforme ai principi di diritto e immune da vizi logici o giuridici.
L'appello va rigettato con condanna alle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento in favore della l'Agenzia delle Entrate – SC delle spese di giudizio, che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, LA
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2793/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Boscoreale - Sede 80041 Boscoreale NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13957/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 14/10/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239027824002000 TASSA RIFIUTI 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7514/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti del giudizio
Resistente/Appellato: come da atti del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sez. 28 – l'intimazione di pagamento n. 07120239027824002000, notificata il 13 novembre 2023 dall'Agenzia delle Entrate-SC per conto del Comune di Boscoreale, relativa alla tassa sui rifiuti per gli anni 2009 e 2011, derivante dalle cartelle di pagamento n.
07120110098531017 e n. 07120120128611442.
Il contribuente eccepiva la mancata notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – SC, che deduceva la piena regolarità delle notifiche e la validità degli atti interruttivi, chiedendo il rigetto del ricorso;
il Comune di Boscoreale rimaneva contumace.
Con sentenza n. 13957/2024 del 26 settembre 2024, depositata il 14 ottobre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Napoli rigettava integralmente il ricorso, ritenendo provata la regolare notifica delle cartelle e la validità degli atti interruttivi. Il Giudice di primo grado dichiarava inoltre inammissibili le contestazioni sulla regolarità delle notifiche sollevate solo con la memoria illustrativa, in violazione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992, e condannava il ricorrente alle spese di giudizio.
Avverso detta decisione proponeva appello il sig. Ricorrente_1, deducendo:
l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto valide le notifiche delle cartelle nonostante la mancanza della raccomandata informativa;
l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità delle eccezioni sollevate in memoria, sostenendo che esse costituivano mere difese integrative;
la mancata considerazione della prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SC, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
L'Ente resistente ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12470/2020; Cass. n. 9240/2019; Cass. n. 3073/2017; Corte Cost. n. 175/2018) secondo cui, per le notifiche dirette a mezzo raccomandata eseguite dagli agenti della riscossione ex art. 26 DPR 602/1973, non si applicano le formalità della Legge n. 890/1982, e quindi non è necessario l'invio della raccomandata informativa al destinatario quando il plico sia consegnato a familiare convivente o addetto.
Ha inoltre dedotto la correttezza della decisione di primo grado in ordine all'applicazione dell'art. 24 D.Lgs.
546/1992, evidenziando che le contestazioni sulle modalità di notifica, introdotte solo con la memoria ex art. 32, costituiscono nuovi motivi non ammissibili se non proposti come motivi aggiunti.
L'udienza si è tenuta il 24 ottobre 2025, e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
1. Sulla notifica delle cartelle di pagamento
L'appellante contesta la regolarità delle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento per mancato invio della raccomandata informativa.
Tale censura non può essere accolta.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, la notifica delle cartelle è avvenuta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 DPR n. 602/1973. In tale ipotesi trova applicazione il regime speciale della notifica diretta postale, che si perfeziona con la consegna a persona di famiglia o addetta e la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento, senza necessità di ulteriori adempimenti.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 9240/2019; Corte Cost. n. 175/2018), l'agente della riscossione, nel notificare direttamente la cartella di pagamento, si avvale di una procedura
“semplificata” che esclude l'applicazione della Legge n. 890/1982. L'assenza della raccomandata informativa non determina, pertanto, alcuna nullità.
La notifica si considera perfezionata nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, che nel caso di specie risulta essere la coniuge convivente del destinatario, sig.ra Nom_1
.
Ne consegue che la doglianza dell'appellante, volta a rimettere in discussione la validità delle notifiche regolarmente documentate, è destituita di fondamento.
2. Sulla pretesa violazione dell'art. 24 D.Lgs. 546/1992
Il secondo motivo di appello, relativo alla presunta erroneità della declaratoria di inammissibilità delle eccezioni proposte con memoria illustrativa, è parimenti infondato.
In materia di contenzioso tributario, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'oggetto del giudizio sia delimitato dai motivi specificamente dedotti con il ricorso introduttivo di primo grado. L'integrazione è ammessa solo mediante “motivi aggiunti”, nei limiti previsti dall'art. 24, commi 2 e 3, del D.Lgs. 546/1992, quando la controparte depositi documenti non conosciuti.
Non può quindi ritenersi ammissibile la deduzione di nuovi vizi – come l'asserita nullità della notifica per mancanza della raccomandata informativa – con la memoria illustrativa di cui all'art. 32, poiché essa ha funzione meramente argomentativa e non modificativa del thema decidendum. Tale interpretazione è conforme ai principi affermati da Cass. n. 20503/2024, secondo cui le eccezioni nuove proposte in sede di memoria costituiscono motivi aggiunti non consentiti, e come tali inammissibili.
Il giudice di primo grado ha pertanto correttamente escluso la possibilità di ampliare il tema del contendere oltre quanto dedotto nel ricorso originario.
3. Sulla prescrizione
Infine, priva di pregio è la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione.
Dalla documentazione in atti risulta che il termine quinquennale è stato più volte interrotto dalle intimazioni di pagamento notificate nel 2015 e nel 2020, quest'ultima ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, per irreperibilità assoluta del destinatario, con deposito presso il Comune e affissione all'albo.
La relata di notifica redatta dal messo notificatore, quale atto pubblico, fa piena prova sino a querela di falso.
Pertanto, non essendo decorso il termine di prescrizione, la censura non può trovare accoglimento.
In definitiva, la sentenza impugnata risulta pienamente conforme ai principi di diritto e immune da vizi logici o giuridici.
L'appello va rigettato con condanna alle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento in favore della l'Agenzia delle Entrate – SC delle spese di giudizio, che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge.