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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/12/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1860/2025 RG
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente dott. Alina Rossato Giudice rel dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1860/2025 R.G. promossa da
con gli avv.ti BONINO CARLO e BONINO ANNA Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. DE ANGELIS ANDREA Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente:
1) dichiarare – anche con sentenza parziale (nel caso in cui sia necessaria la prosecuzione del giudizio per la determinazione dell'assegno o la decisione di altri aspetti) – lo scioglimento del 2
matrimonio contratto dalla Signora con il Signor in data Parte_1 Controparte_1
17/09/2017 in Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Grumolo delle Abbadesse nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2017 - atto n. 22 - parte 2 - serie C, alle medesime condizioni stabilite dalla sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Padova in data 31/07/2024 n. 1374/2024, passata in giudicato, e cioè:
a) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori congiuntamente, con collocamento Per_1 presso la madre sig.ra ; Parte_1
b) disporre che il padre sig. possa vedere e tenere con sé il figlio a fine CP_1 Controparte_1 settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo scuola al lunedì mattina con accompagnamento
a scuola o a casa della mamma, un pomeriggio con pernotto nella settimana il cui week end è di sua competenza, due pomeriggi con pernotto nella settimana in cui il week end è di competenza della mamma, da individuare concordemente tra le parti;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno. I genitori potranno stabilire modalità diverse, più ampie, compatibili con l'età del figlio e le esigenze dello stesso e proprie;
c) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore CP_1 Controparte_1
corrispondendo alla sig.ra , entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo Per_1 Parte_1 mensile di € 400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
d) dare atto che la sig.ra ed il sig. sono economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e non necessitano di contributo di mantenimento;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grumolo delle Abbadesse di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
3) compensazione delle spese, nel caso di non opposizione del sig. al Controparte_1 presente ricorso.
Conclusioni per parte resistente:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17.09.2017 da e Parte_1
in Grumolo delle Abbadesse (VI), trascritto presso l'Ufficio di Stato Controparte_1
Civile del medesimo Comune nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017 - atto n. 22 - parte 2 - serie C;
- affidare il figlio minore
ad entrambi i genitori congiuntamente;
Per_1
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- disporre il collocamento paritario del figlio minore , con le modalità indicate nella precedente Per_1 espositiva o con quelle diverse che il Tribunale riterrà opportune nell'interesse del minore;
- autorizzare l'iscrizione del doppio domicilio anagrafico del minore presso le residenze di entrambi i genitori;
- disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio minore, in assenza di contributo al mantenimento;
- con compensazione delle spese in caso di adesione della ricorrente alle suindicate condizioni;
vittoria di spese ed onorari, comprese le spese generali nel caso di ingiustificata opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio, iscritto a ruolo in data 10.04.2025, la ricorrente, premesso che:
- in data 17.09.2017 contraeva matrimonio civile con il sig. in Grumolo Controparte_1 delle Abbadesse (VI), con atto trascritto al n. 22, parte 2, serie C, ufficio 1, anno
2017 del Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune;
- dall'unione dei coniugi nasceva il figlio a Padova (PD) in data 23.07.2020; Per_1
- il Tribunale di
Padova, con Sentenza n. 1374/2024 del 26.07.2024, pubblicata il 31.07.2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- da allora i coniugi non si sono più riconciliati. Ancor prima del deposito del ricorso per separazione, in data 14.02.2022, con il consenso del marito, la sig.ra lasciava la casa Pt_1 coniugale facendo ritorno, insieme al figlio , presso l'abitazione dei Per_1 genitori sita in Padova alla via Marsala, n. 36, ove ha risieduto sino al mese di novembre 2023, allorché si è definitivamente trasferita con il figlio in via Marsala,
n. 37. Il sig. , invece, manteneva la propria residenza nella casa Controparte_1 coniugale in via della Provvidenza, n. 11, a Sarmeola di Rubano, già di proprietà sua e del di lui fratello;
- , all'epoca, Per_1 aveva un anno e mezzo e naturalmente trascorreva gran parte del tempo con la
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mamma ma, ancor prima che venisse chiesta la separazione, il sig. CP_1
godeva del diritto di visita, con la sola iniziale esclusione del
[...] pernottamento del minore presso la casa paterna. Con i provvedimenti provvisori del 24.01.2023, veniva introdotto un pernottamento (sabato notte) a fine settimana alternati e, con il successivo provvedimento del 24.07.2023, veniva stabilito che il padre potesse tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di sua competenza e due pomeriggi con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di competenza della mamma.
Quindi, i pernottamenti sono stati inseriti e poi gradualmente aumentati con l'avanzare della crescita del bambino. A fronte di questo progressivo ampliamento del diritto di visita, il resistente avanzava la richiesta di collocamento paritario del minore, a settimane alternate. Richiesta di fatto mai accolta dal Tribunale tenuto conto della tenera età del bambino e della necessità di assicurargli una stabilità nelle abitudini di vita, ma che è stata reiterata, sempre senza esito positivo, molte altre volte da parte resistente nel corso del giudizio;
- vive con la Per_1 mamma e frequenta la scuola materna all'Istituto Clair di Riviera Paleocapa;
il bambino sta con il papà secondo i dettami del Tribunale, ovverossia: weekend alternati dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o a casa della mamma;
un pomeriggio alla settimana (martedì) dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola o a casa della madre la mattina seguente, nelle settimane in cui trascorre il weekend con il padre;
due pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì) dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola o a casa della madre la mattina seguente, nelle settimane in cui trascorre il weekend con la madre;
- dal mese di marzo
2022, il sig. ha iniziato a corrispondere alla sig.ra , a titolo Controparte_1 Pt_1 di concorso al mantenimento del figlio, l'importo di € 150,00 mensile, poi innalzato, con provvedimento del 30.01.2023, a € 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, a fronte di una richiesta della sig.ra di un assegno di Pt_1 mantenimento di € 700,00 mensile (somma ritenuta congrua in considerazione delle capacità economiche del padre e del fatto che la ricorrente, pur avendo diritto all'assegnazione della casa coniugale, l'ha lasciata per trasferirsi in altra abitazione con il figlio);
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- quanto alle spese straordinarie sostenute per qualche visita medica, parte resistente aveva l'abitudine di lasciarne l'intero onere economico alla moglie, ritenendole non necessarie o comunque fruibili attraverso il SSN;
- contestualmente alla richiesta di collocamento paritario del figlio a settimane alternate, il sig. CP_1
chiedeva di nulla dover corrispondere a titolo di contributo al
[...] mantenimento di , stante il mantenimento diretto in capo al genitore con Per_1 cui il figlio, alternativamente, avrebbe convissuto;
- mentre nel corso delle trattative svolte prima del deposito del ricorso per separazione, entrambi i coniugi si dichiaravano economicamente autosufficienti, con l'intesa che nessuno dei due avrebbe chiesto assegni per sé (rimanendo da stabilire unicamente l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio), nel costituirsi in giudizio parte resistente chiedeva un assegno di mantenimento di € 500,00 in proprio favore a carico della moglie sino al miglioramento delle sue condizioni economiche. La richiesta del resistente di collocamento paritario a settimane alterne con mantenimento diretto del figlio, insieme alla richiesta di un assegno di mantenimento per sé, bastavano a far sorgere il ragionevole sospetto che parte resistente volesse utilizzare quel tipo di affidamento del figlio come impedimento per la ricerca di un'occupazione lavorativa anche nelle ore pomeridiane, assicurandosi così un reddito di paternità. Il Giudice rigettava la domanda di assegno avanzata dal sig. ; Controparte_1
- dall'11.01.2023, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Padova, la separazione si è protratta ininterrottamente e tra i coniugi non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale, pur avendo gli stessi migliorato le loro modalità di approccio e comunicazione nel preminente interesse del figlio
; sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di divorzio;
Per_1
- la sig.ra , Pt_1 laureata in Economia Aziendale e Management, dal 2009 presta la propria attività di docenza e di ricerca a contratto nell'area del marketing presso l'Università Bocconi di Milano e presso l'Università Cà Foscari di Venezia. Svolge prevalentemente il proprio lavoro on-line, in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, recandosi saltuariamente a Milano e a Venezia.
Trattandosi di attività a contratto, non percepisce uno stipendio mensile fisso.
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Parte ricorrente vive con i proventi della propria attività lavorativa. La sig.ra
, inoltre, ha investito una somma di denaro derivatale dalla vendita di un Pt_1 immobile ricevuto in donazione anni or sono e, attraverso il reinvestimento degli utili e dei dividendi (considerate anche le sue competenze in materia), ha incrementato il proprio patrimonio. Dopo la separazione, non vi sono state variazioni nell'attività lavorativa della ricorrente;
- la sig.ra è nuda Pt_1 proprietaria al 50% (assieme alla sorella , nuda proprietaria dell'altro CP_2
50%) degli immobili siti in Padova, Portogruaro e Agordo, sui quali la madre della ricorrente gode del diritto di usufrutto;
quindi, la ricorrente seppur intestataria dei suddetti immobili, non ne percepisce i frutti, di spettanza della di lei madre;
- la ricorrente era proprietaria dell'autovettura Dacia Duster 1,5 DCI immatricolata nel 2018, venduta nel gennaio 2025 e non ancora sostituita. Attualmente, in caso di necessità, la sig.ra usa l'auto della madre;
Pt_1
- unica circostanza nuova rispetto all'epoca della separazione, è che la ricorrente, nel mese di novembre 2023, ha trasferito la propria residenza dalla casa in cui vivono i di lei genitori, in via Marsala, n. 36, a Padova ad un appartamento sito in via Marsala,
n. 37, ove vive con . La circostanza era stata resa nota già negli atti della Per_1 separazione giudiziale, ove era anche stato precisato che la ricorrente avrebbe atteso qualche mese dall'inizio della scuola materna di prima di Per_1 traslocare, onde non sovraccaricare il figlio di troppi cambiamenti di vita contemporaneamente. L'appartamento di via Marsala, n. 37, in cui la ricorrente vive, al pari di tutti gli altri, è intestato alla stessa ed alla sorella in CP_2 nuda proprietà al 50% ciascuna, con usufrutto al 100% della madre.
L'appartamento è stato concesso alla ricorrente in comodato dalla madre (che ha rinunciato a trarne un canone di locazione), allorché la sig.ra ha dovuto Pt_1 lasciare la casa coniugale di Rubano. La scelta di non rimanere a vivere nella casa coniugale è stata pressoché obbligata, dal momento che l'abitazione si trova all'interno di una grande villa con parco suddivisa dal sig. e dal Controparte_1 di lui fratello in varie unità, una delle quali adibita a casa coniugale dei coniugi altra adibita ad abitazione del sig. (ex Persona_2 Parte_2 cognato della ricorrente) ed altre tre unità concesse in locazione. Di qui, la scelta di andare a vivere il più possibile vicino alla propria famiglia di origine. Pur non
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dovendo sostenere spese di affitto o mutuo, la ricorrente ha, tuttavia, sostenuto i costi per rinnovare e arredare l'appartamento;
- per poter lavorare, sia on-line da casa che in presenza, la sig.ra ha assunto una collaboratrice che, Pt_1 di pomeriggio, le dà una mano nelle faccende domestiche e, all'occorrenza, con
. Abitando di fronte alla casa dei genitori, la sig. può comunque, in Per_1 Pt_1 caso di necessità, essere supportata dalla madre, nella gestione e custodia del bambino;
- il sig. CP_1
, dopo la separazione, è rimasto a vivere nella casa coniugale, all'interno
[...] della villa di Rubano. La villa, di proprietà del resistente e del fratello , è Pt_2 suddivisa in cinque unità immobiliari, una delle quali adibita appunto a casa coniugale, una abitata dal sig. , le restanti tre locate;
Parte_2
- parte resistente, laureato in scienze politiche, sino alla primavera del 2019 prestava la propria attività lavorativa, percependo uno stipendio di circa € 40.000,00 annui, presso la ditta Askoll di Due Ville (Vi), dalla quale, nel febbraio 2019, decideva di dimettersi per avviare dei propri progetti lavorativi, che però non hanno avuto seguito. Tutte le informazioni successive al febbraio 2022, ossia dalla cessazione della convivenza, sono state acquisite dagli atti depositati nel procedimento di separazione da cui è emerso che il sig. lavora part time come Controparte_1 impiegato e percepisce uno stipendio di € 732,00 circa mensili, oltre la tredicesima;
- è comproprietario assieme al di lui fratello di 5 appartamenti, 3 dei quali dati in locazione, per i quali percepisce € 9.000,00 all'anno di canoni. Per tali immobili corrisponde quota parte del mutuo pari ad € 540,00 mensili;
- non è dato conoscere la reale occupazione lavorativa del resistente, né l'effettivo orario di lavoro, che nel corso del giudizio di separazione il sig. ha sempre Controparte_1 sostenuto essere part time, pur se con retribuzione crescente da ottobre a dicembre 2023. Si auspica che, nel frattempo, il resistente abbia reperito un'occupazione lavorativa anche per le ore pomeridiane, così da poter incrementare il proprio reddito, senza dover ricorrere alla richiesta di un assegno di mantenimento, a proprio favore, a carico della moglie. Anche il Giudice,
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nell'ambito della sentenza di separazione, si era espresso del resto in siffatti termini;
- per quanto concerne la situazione immobiliare, oltre alla villa con parco in Rubano, suddivisa in cinque unità immobiliari, di cui tre locate, all'ultimo piano della stessa si trova un'ampia superficie di oltre 200 mq, attualmente in disuso e censita al catasto come C2 ma che ben potrebbe, previe le necessarie pratiche amministrative, essere adibita ad una o più unità residenziali da locare a terzi, divenendo, quindi, cospicua fonte di guadagno;
- il resistente è proprietario di un'autovettura Honda e di una bicicletta elettrica, con la quale
(nonostante la grande preoccupazione sempre rappresentata dalla ricorrente) è avvezzo trasportare lungo il pericoloso asse stradale Rubano – Padova, Per_1 con qualunque condizione atmosferica;
- il sig. CP_1
vive nella casa di sua proprietà, per la cui ristrutturazione aveva acceso
[...] un mutuo con il fratello. Continua ad essere iscritto presso il circolo nobiliare denominato “Società del Casino Pedrocchi” di Padova, dove la sola quota di iscrizione annua ammonta ad € 1.200,00 (oltre al costo per la partecipazione alle attività organizzate dal circolo, da corrispondere di volta in volta). Ha, inoltre, diversi cani di razza, tutti di non economica gestione;
pertanto, parte ricorrente chiedeva: che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite dalla Sentenza di separazione n. 1374/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova in data 31.07.2024, concompensazione delle spese, nel caso di non opposizione del sig. al presente ricorso. Controparte_1
Il Giudice delegato, Dott.ssa Alina Rossato, fissava la prima udienza di comparizione delle parti innanzi a sé in data 22.10.2025.
In data 17.09.2025, si costituiva il resistente, sig. , il quale Controparte_1 premettendo che:
- presupposto e finalità indefettibile del presente procedimento è la realizzazione delle migliori modalità di affidamento e collocamento del piccolo e non sussistendo alcuna Per_1 questione sulla capacità genitoriale di entrambe le parti, nulla si eccepisce in ordine all'affidamento condiviso;
- quanto al collocamento del bambino, si evidenzia l'atteggiamento oppositivo e limitante
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della sig.ra che, a partire dal momento del suo trasloco dalla casa Pt_1 coniugale, si mostrava insensibile alle richieste del sig. di Controparte_1 trascorrere quanto più tempo possibile col figlio. inizialmente la sig. Pt_1 concedeva al papà di stare con per soli 2 pomeriggi a settimana, Per_1 unicamente per 3 ore. Incardinato il procedimento giudiziale, a fronte delle richieste del sig. di ampliare il proprio diritto di visita (sino, in Controparte_1 ipotesi, al collocamento paritario), risultando palesemente smentite le affermazioni della sig.ra sull'asserita inadeguatezza del marito ad Pt_1 occuparsi del figlio, si assisteva ad una maggiore disponibilità in tal senso da parte della ricorrente. Il bambino, quindi, ha potuto progressivamente passare sempre più tempo con il padre, grazie agli ampliamenti disposti dapprima con i provvedimenti provvisori ed urgenti del 20.01.2023, successivamente con l'ordinanza del 24.07.2023 ed infine con la sentenza di separazione. Di tali disposizioni la sig.ra ha sempre preteso un'applicazione ferrea, senza un Pt_1 minimo di elasticità. A distanza di oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di separazione (31.07.2024), nessuna apertura in tal senso è stata mostrata dalla ricorrente, nonostante le continue richieste avanzate dal sig.
e questo, ovviamente, a discapito del minore;
Controparte_1
- è un bambino Per_1 di 5 anni che mostra una spiccata intelligenza, è attivo e vivace, nonché molto educato. Di ciò va dato pieno merito ad entrambi i genitori, dei quali non può essere messo in discussione l'amore provato nei confronti del bambino né tantomeno la capacità di prendersene cura nel miglior modo possibile. Il sig.
ha sempre riconosciuto e valorizzato la figura materna, Controparte_1 premurandosi di tenere ben distinti e separati l'ambito relativo alla cura ed educazione di da quello relativo alle problematiche del rapporto di Per_1 coniugio. Altrettanto non ha fatto la sig.ra nel periodo successivo alla Pt_1 separazione, anche se va riconosciuto che l'atteggiamento della madre nella vita quotidiana e nella gestione del bambino sembra essere divenuto, col tempo, meno rigido e più rilassato;
- nessun tipo di apertura vi è stata in ordine alle richieste del papà di individuare idonee modalità di collocamento paritario o di ampliare comunque il tempo che Per_1 trascorre con lo stesso. Secondo la regolamentazione attuale, peraltro, nell'arco di
4 settimane, pernotta 16 volte con la madre e 12 volte con il padre. Lo Per_1 stato di fatto, quindi, è già vicino a quello di un collocamento paritario, giacché
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spostando soltanto 2 pernotti dalla casa materna a quella paterna, si giungerebbe ad una situazione di pieno equilibrio. Anche se, più che con riferimento ai pernotti, la reale ricaduta pratica di un collocamento paritario si apprezzerebbe maggiormente nell'organizzazione quotidiana.
Considerato che
frequenta Per_1 la scuola materna ed ha, quindi, le mattine occupate, nelle occasioni in cui il papà lo tiene con sé, lo va a prendere all'uscita di scuola alle 15.30 e lo riporta, sempre alla scuola materna, alle 08.30. Ciò vale sia nei giorni infrasettimanali, nei quali passa pomeriggio, sera e notte a casa del padre, sia nei fine settimana di
Per_1 competenza del resistente, nei quali sta con lui dal venerdì pomeriggio al
Per_1 lunedì mattina. Ciò significa che in tutti i casi in cui , per qualsivoglia
Per_1 motivazione (salute, giorni di vacanza durante l'anno scolastico o eventuali scioperi) non frequenta la scuola materna, il papà debba comunque riportarlo dalla mamma nell'orario in cui sarebbe dovuto entrare a scuola. Con il collocamento paritario, invece, si eviterebbero tempi di visita che vadano dall'uscita all'ingresso a scuola, andando più concretamente ed efficacemente a suddividere i tempi in giornate tra i due genitori. Allo stato attuale, , oltre
Per_1
a passare i fine settimana alternati a casa del padre e della madre, cambia spesso il luogo del pernotto anche per una sola notte. Il bimbo, quindi, è certamente abituato a considerare ciascuna delle due residenze come casa ed è parimenti abituato a frequenti spostamenti. Pertanto, il collocamento paritario non pregiudicherebbe le esigenze di stabilità del bambino ma, semmai, gliene darebbe maggiore. A tal riguardo, fondamentali sono le concrete modalità di attuazione adottate. Del resto, parte resistente non ha mai limitato la propria richiesta ad un collocamento paritario a settimane alternate, proponendola come una tra le tante possibilità esistenti, e rendendosi disponibile a concordare con la sig.ra le migliori modalità per la sua realizzazione;
qualora, infatti, si Pt_1 ritenga che un collocamento a settimane alternate possa essere sconveniente per il bambino, perché resterebbe per un periodo troppo lungo senza vedere uno dei due genitori, si potrebbero trovare modalità alternative. Ciò consentirebbe di programmare la permanenza di sulla base delle intere giornate a Per_1 prescindere dalle attività scolastiche, determinerebbe una suddivisione dei tempi certamente più equa rispetto all'attuale e consentirebbe a di avere anche Per_1 maggiore stabilità in ciascuna delle due case genitoriali, affrontando meno cambiamenti nell'arco delle due settimane ed evitandogli di cambiare continuamente luogo di pernotto anche per una sola notte, come avviene attualmente. In tal modo, anche i periodi di sospensione dell'attività scolastica
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(vacanze estive, pasquali e natalizie) potrebbero essere divisi equamente tra i genitori, secondo modalità che potranno essere concordate tra i genitori o, in assenza di intesa, stabilite dal Tribunale;
- oltre l'aspetto prettamente logistico, equilibrare i tempi che trascorre con ciascuno dei Per_1 genitori non avrebbe alcuna ricaduta negativa nemmeno sulle attività extra didattiche svolte dal bambino, giacché ne sarebbe ugualmente garantita la frequentazione. Anzi, considerando le caratteristiche dell'abitazione del sig.
, che comprende un ampio giardino nel quale sono alloggiati, Controparte_1 oltre ai due cani, anche altri piccoli animali (un coniglio ed un'anatra), il bimbino ne trarrebbe sicuro giovamento. Lo stesso , infatti, si mostra sempre Per_1 entusiasta del tempo trascorso a casa del papà e delle attività che svolgono insieme, dalla cura degli animali a quella del giardino, dai giochi alle attività didattiche, alle quali il padre partecipa sempre direttamente e personalmente, talvolta con la partecipazione di amici e familiari ma non avvalendosi mai di aiuti esterni forniti da estranei, quali babysitter. Pertanto, considerata l'adeguatezza degli ambienti familiari alla crescita del bimbo, la capacità di entrambi i genitori di occuparsene sia a livello materiale che morale, l'ormai consolidata autonoma organizzazione dei propri impegni personali e lavorativi maturata da ciascuno dei genitori, non sussiste, nel caso in esame, alcun ragionevole elemento in forza del quale possa escludersi il richiesto collocamento paritario;
- ulteriore questione d'interesse è quella relativa alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti. Sul tema, già nel giudizio di separazione, sono emersi alcuni profili di innegabile rilevanza anche nel presente procedimento. Ci si riferisce al contegno mostrato dalle parti con riferimento alle questioni economiche ed alle modalità con le quali esse hanno dato atto della propria situazione patrimoniale. Su questi temi, da parte della ricorrente, sia nel giudizio di separazione che nel presente procedimento, sono pervenute nei confronti del sig. Controparte_1 sistematiche accuse di una rappresentazione dei fatti parziale ed inveritiera. Il tema è sempre stato il medesimo: parte resistente vorrebbe sottrarsi ai propri doveri di mantenimento, celerebbe le proprie reali capacità economiche, si concederebbe lussi voluttuari quali l'iscrizione al circolo Pedrocchi o l'acquisto di un cane di razza, il tutto per gravare in via diretta o indiretta sulle spalle della sig.ra ; addirittura, la richiesta di collocamento paritario sarebbe, per la Pt_1
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ricorrente, soltanto un modo per ottenere la diminuzione o l'esclusione del contributo al mantenimento di . Al contempo, la ricorrente offre di sé Per_1 stessa un'immagine opposta, affermando di aver sempre esposto con chiarezza la propria situazione economica, di vivere unicamente del proprio risicato stipendio, peraltro nemmeno stabile data la precarietà della posizione lavorativa,
e di doversi sobbarcare gran parte delle spese straordinarie relative alla cura di
. Tuttavia, la realtà è ben diversa;
Per_1
- nel giudizio di separazione, la sig.ra ha sempre tacciato come fantasiose le affermazioni Pt_1 del marito relative alle sue disponibilità economiche, addirittura definendo ricattatorie le richieste di accertamenti patrimoniali formulate dal resistente.
Parte ricorrente ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla consistenza del proprio patrimonio, limitandosi, al momento dell'introduzione del giudizio di separazione, al deposito delle proprie dichiarazioni dei redditi, presumibilmente per formare nel Giudice la convinzione che la propria capacità patrimoniale fosse limitata soltanto agli introiti derivanti dall'attività di docenza a contratto, di entità certamente modesta. Soltanto a seguito di quanto disposto dal Tribunale in prossimità della conclusione del giudizio, con ordinanza del 12.12.2023, la sig.ra ha provveduto al deposito di n. 6 estratti conto relativi ai conti correnti Pt_1 esistenti presso gli Istituti di Credito Banca Generali, Ifigest, BBVA e Revolut. In ordine a tali produzioni, nel giudizio di separazione, si era rilevato come esse testimoniassero la presenza di redditi da investimento che, tuttavia, non risultavano inclusi nelle dichiarazioni dei redditi precedentemente depositate, e si era sottolineato come residuasse il dubbio sulla presenza di ulteriori redditi, ad esempio da plusvalenza, che non potevano essere ricostruiti sulla sola base degli estratti conto. Si era, altresì, evidenziata la poca trasparenza della sig.ra , Pt_1 accompagnata dal sospetto che essa effettuasse ulteriori investimenti non documentati negli estratti conto, ad esempio in materie prime e/o criptovalute. Al contempo, si era fatto riferimento alla possibilità che esistessero altri conti corrente col supporto di prove documentali (ricevute di bonifico), dei quali controparte non aveva fatto cenno. Conseguentemente, si era chiesto un ulteriore approfondimento, da realizzare ordinando alla ricorrente e/o agli Istituti di
Credito interessati il deposito degli estratti conto relativi ai titoli posseduti e compravenduti dalla ricorrente e, in ogni caso, tutta la documentazione relativa alla gestione in regime amministrato ed in regime gestito, al fine di verificare la produzione di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, nonché incaricando le
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competenti Autorità di effettuare tutte le necessarie attività di verifica in relazione ad ulteriori eventuali fonti di reddito della medesima. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, la sig.ra manifestava un diverso Pt_1 approccio, provvedendo immediatamente a produrre gli estratti conto aggiornati dai quali emerge una giacenza media ed un montante di investimenti nettamente superiore a quanto indicato in precedenza, per un totale addirittura superiore ad
€ 700.000,00 già al 31.12.2022, quindi anche durante il giudizio di separazione.
Questo consente di avere un quadro più dettagliato della reale capacità economica della ricorrente, che risulta essere coerente con il tenore di vita che la stessa ha sempre mantenuto e che non è mai stato particolarmente morigerato;
- Il resistente, dopo aver interrotto nel 2019 la precedente attività lavorativa alle dipendenze della
Askoll, ha dapprima operato come consulente per la AN OU LS (Società che si occupava di allestimenti per fiere ed eventi) sino al periodo di lockdown a seguito della pandemia del 2020; ha poi avviato una propria attività di e- commerce per la vendita di magliette e piccoli gadget, purtroppo senza successo;
per parte degli anni 2020 e 2021, il resistente non ha svolto attività lavorative
(decisione concordata al tempo con la moglie) e, a marzo/aprile 2021, ha intrapreso un percorso formativo sull'avvio e la gestione di un'attività di vendita di prodotti tramite la piattaforma di e-commerce Nel giugno del 2021 il CP_3 resistente aveva ormai dato fondo a quasi tutti i suoi risparmi, tanto che la sig.ra lo sosteneva anche economicamente per affrontare le spese di casa. Dal Pt_1
10.09.2021 al 10.03.2022, il sig. ha lavorato, con un contratto a Controparte_1 tempo determinato, quale venditore commerciale di contratti luce/gas per la A2A
Energia, presso i centri commerciali, con assunzione tramite una società interinale ed uno stipendio base di circa € 1.000,00 mensili. Dal marzo all'ottobre
2022, il resistente ha prestato attività di consulenza come autonomo e, al cessare di tale opportunità lavorativa, si è subito impegnato per la ricerca di una nuova occupazione. Dal 21.11.2022, il resistente ha iniziato una nuova attività lavorativa alle dipendenze della IE Impianti Srl, con un contratto part-time ed uno stipendio di € 732,64 mensili;
va tenuto presente che la scelta del lavoro part- time, già intrapresa ben prima che la sig.ra decidesse di lasciare la casa Pt_1 coniugale, era stata concordata tra i coniugi anche sul presupposto che parte resistente, disponendo di più tempo, si sarebbe potuto occupare in misura maggiore delle necessità della moglie e del figlio. Dopo la separazione, il sig.
ha continuato a svolgere attività part-time anche in Controparte_1
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considerazione del fatto che la moglie gli consentiva di vedere il bambino solo due pomeriggi a settimana, in orari da lei unilateralmente determinati, cosicché, in quei pomeriggi, aveva la necessità di tenersi libero per vedere il figlio. A far data dal 04.04.2023 e sino al 31.12.2024, il sig. ha iniziato una Controparte_1 nuova attività come consulente assicurativo, in regime di lavoro autonomo, presso l'Agenzia Generali di Padova Pedrocchi. In tale periodo, il sig. CP_1
ha seguito il percorso previsto per acquisire la qualifica di venditore,
[...] cosicché dal 13.01.2025 è stato assunto con contratto a tempo determinato che, con il raggiungimento degli obiettivi fissati, si tramuterà in contratto a tempo indeterminato a far data dal 13.01.2026. Trattandosi di attività iniziata recentemente, il resistente avrà necessità di tempo per entrare a regime e raggiungere un reddito congruo, posto che la retribuzione tabellare, ad oggi, ammonta ad € 9.127,49 lordi annui, su 14 mensilità, ai quali vengono aggiunti incentivi e provvigioni al raggiungimento del budget assegnato;
- quanto agli ulteriori cespiti, parte resistente è comproprietario insieme al fratello della casa Pt_2 familiare, sita in Rubano (PD) frazione di Sarmeola;
immobile storico che il padre del resistente ha ereditato in quota ed ha poi provveduto ad acquistare per intero, pervenendo ai fratelli a seguito della dipartita dei Controparte_1 genitori. L'immobile, di grande valore affettivo per la famiglia , Controparte_1 ha subito importanti opere di ristrutturazione, iniziate dal padre del resistente e proseguite dai figli, per far fronte alle quali sono attualmente accesi due mutui bancari che comportano un esborso di circa € 540,00 mensili per ciascuno dei fratelli , circostanza quest'ultima perfettamente conosciuta Controparte_1 anche dalla sig.ra da prima del matrimonio. L'immobile è suddiviso Pt_1 catastalmente in n. 5 unità abitative: una del sig. , una Controparte_1 del di lui fratello , e le restanti 3 concesse in locazione;
i canoni di Pt_2 locazione hanno determinato, negli ultimi anni, un ricavo di circa € 18.000,00 annui complessivamente (€ 9.000,00 per ciascun fratello) con un incremento solo nell'ultimo anno ma nessun profitto giacché il ricavo viene assorbito integralmente dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, dal pagamento delle utenze e dell'assicurazione sulla casa. Per il pagamento di IMU
e cedolare secca, i fratelli devono provvedere anche con le Controparte_1 proprie finanze (quindi, in concreto, con l'intervento di ), in quanto i ricavi Pt_2 degli affitti non sono sufficienti per coprire tali spese. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la mansarda presente nello stabile non è attualmente
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ristrutturabile e non per questioni di carattere edilizio ma perché necessiterebbe di un investimento economico che i fratelli , allo stato attuale, Controparte_1 non possono permettersi;
- inoltre, sul resistente gravano ancora ingenti debiti tributari, come risulta dagli avvisi bonari relativi agli anni d'imposta 2020 e 2022, in relazione ai quali il sig. ha Controparte_1 già ricevuto le corrispondenti cartelle dall'Agenzia delle Entrate ed ha chiesto la rateazione per il pagamento degli importi, che terminerà nell'anno 2030; dai prospetti elaborati dalla commercialista del resistente in ordine alle ulteriori cartelle che prevede giungeranno per gli anni d'imposta 2023 e 2024 e che richiederanno una ulteriore rateazione. Il reddito lordo del resistente è stato: €
4.469,00 da lavoro dipendente;
€ 2.995,00 da lavoro autonomo;
€ 9.138,00 da immobili nell'anno 2021 come da dichiarazione dei redditi del 2022; € 4.245,00 da lavoro dipendente;
€ 14.326,00 da lavoro autonomo;
€ 9.900,00 da immobili nell'anno 2022 come da dichiarazione dei redditi del 2023; € 12.253,00 da lavoro dipendente;
€ 118,00 da lavoro autonomo;
€ 12.600,00 da immobili nell'anno 2023 come da dichiarazione dei redditi del 2024;
- quanto alle spese voluttuarie che, secondo la ricorrente, il sig. sosterrebbe a Controparte_1 dispetto delle proprie difficoltà economiche, va precisato che le spese per l'iscrizione al circolo Pedrocchi sono sostenute dal fratello del resistente, ; Pt_2
Quest'ultimo ha anche provveduto all'acquisto del cane Bok e provvede, altresì, al mantenimento di tutti gli animali presenti in casa, oltre ad intervenire costantemente qualora il resistente non riesca ad affrontare con le proprie sostanze le spese da sostenere.
- al solo fine di evidenziare l'inconsistenza dei plurimi riferimenti presenti nel ricorso introduttivo, evidentemente finalizzati a dipingere in modo inveritiero le capacità economiche del resistente, si consideri che il sig. è Controparte_1 stato costretto a vendere un motociclo Piaggio Vespa d'epoca, che possedeva da oltre 25 anni, per poter finanziare l'acquisto dell'autoveicolo Honda Accord, indispensabile per andare al lavoro e per gli spostamenti legati a e quanto Per_1 incassato dalla vendita del motociclo non è stato nemmeno sufficiente a coprire integralmente il prezzo d'acquisto, il costo del passaggio di proprietà, assicurazione e bollo. Il resistente sostiene, inoltre, la spesa di € 207,40 mensili per la locazione di un posto auto nel centro di Padova. Quest'ulteriore spesa si è
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resa necessaria dal momento in cui parte resistente non ha potuto più utilizzare il posteggio che, sino a poco tempo fa, gli veniva messo a disposizione gratuitamente da una conoscente. La locazione del posto auto ha il duplice vantaggio di consentire al resistente un facile accesso in ogni momento nella ZTL
e, dal punto di vista economico, di risparmiare la somma di € 380,00 annuali che prima pagava per il permesso di ingresso nella ZTL. Anche questo costituisce un ulteriore onere economico che grava sulle sostanze del sig. con Controparte_1 cadenza mensile;
- quanto al contributo al mantenimento per il piccolo , l'assegno di mantenimento, nella misura Per_1 di € 400,00, è stato quantificato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti nel giudizio di separazione e poi confermato in sentenza. La circostanza ha destato delle perplessità in ragione del mutamento delle condizioni di fatto tra i due momenti. All'inizio del predetto giudizio, infatti, il padre vedeva solo per poche ore in due occasioni settimanali e ciò poteva Per_1 teoricamente giustificare la determinazione del contributo nella misura suindicata, seppur si ritenesse sin dal principio che essa fosse eccessiva in considerazione della condizione economica dei coniugi. Al momento della sentenza di separazione, tuttavia, le condizioni di fatto sono radicalmente mutate, in quanto il Giudice prevedeva una ripartizione dei tempi che, seppur nell'ambito di un collocamento prevalente presso la madre, si avvicinava molto ad un collocamento paritario e questo avrebbe dovuto condurre ad una diminuzione dell'importo, in proporzione all'aumento del mantenimento diretto.
Ciò precisato, qualora il Tribunale disponga diverse modalità di collocamento del bambino, applicando il richiesto regime paritario, dovrebbe essere rivista anche la vigente decisione sul contributo al mantenimento, che non dovrebbe più essere previsto a carico del sig. ; Controparte_1
- come prevedibile parte ricorrente non si è fatta sfuggire l'occasione di strumentalizzare la questione, accusando il resistente di chiedere il collocamento paritario all'esclusivo fine di sottrarsi all'obbligo di pagamento del contributo al mantenimento. Ancora una volta, ci si trova a fronteggiare un'accusa priva di senso e fondamento, nonché infamante, poiché presuppone che il padre voglia strumentalizzare il proprio figlio per risparmiare qualche centinaio di euro. Fatta questa necessaria puntualizzazione, non può che ribadirsi come il provvedimento sul mantenimento sia una conseguenza logica e giuridica di
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quello sul collocamento. Nel caso del collocamento paritario viene certamente meno la funzione compensativa, dato che il mantenimento diretto elimina ogni squilibrio, mentre può residuare, a seconda delle circostanze concrete, la funzione di garanzia di mantenimento del tenore di vita, soltanto però in presenza di una reale sperequazione tra le condizioni economiche dei genitori e, nel caso in esame, non si può certamente sostenere che esista una sperequazione tra le condizioni economiche delle parti tale da giustificare il persistere dell'obbligo al mantenimento. L'attuale ripartizione, ancora concretamente distante dalla perfetta suddivisione dei tempi che si avrebbe con il paritario, comporta certamente un maggior tempo di permanenza del bambino con la mamma ma, comunque, non tale da generare un'esigenza compensativa che richieda il versamento di un contributo nella misura attualmente prevista;
pertanto, parte resistente chiedeva: che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori congiuntamente, collocamento Per_1 paritario e mantenimento diretto di quest'ultimo; autorizzazione dell'iscrizione del doppio domicilio anagrafico del minore presso le residenze di entrambi i genitori;
compensazione delle spese in caso di adesione della ricorrente alle suesposte condizioni e vittoria di spese nel caso di ingiustificata opposizione.
All'udienza del 22.10.2025, innanzi al Presidente delegato comparivano e Parte_1
. Dopo aver sentito le parti, il Giudice esperiva inutilmente il Controparte_1 tentativo di conciliazione. Il procuratore di parte ricorrente concludeva insistendo per l'accoglimento delle domande riportandosi agli atti, in particolare per il mantenimento del contributo al mantenimento di di € 400,00. Il procuratore di parte resistente Per_1 concludeva insistendo per l'accoglimento delle domande riportandosi agli atti, in particolare sul collocamento paritario. Il Giudice si riservava.
Con decreto del 23.10.2025, il Giudice, dott.ssa Alina Rossato, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Deve essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
, trascritto negli Atti di Matrimonio del Comune di Grumolo Controparte_1 delle Abbadesse Serie C parte II numero 22 anno 2017, con ordine all'ufficiale di Stato
Civile del Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n. 2, lett.
b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo indubbio che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al
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Presidente del Tribunale di Padova l'11.1.2023. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sulle domande di affido e collocamento del figlio minore
Le parti concordano sulla conferma dell'affido congiunto di , nato il [...]. Per_1
Sul collocamento, la sig.ra chiede la conferma di quanto previsto in separazione, Pt_1 il sig. chiede il collocamento paritario, dividendo i giorni della Controparte_1 settimana tra i genitori, come da prospetto allegato sub. doc. D.
La sentenza di separazione n.1374/2024 ha previsto il collocamento prevalente con la mamma e che il padre sig. possa vedere e tenere con sé il figlio a Controparte_1 fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o a casa della mamma, un pomeriggio con pernotto nella settimana il cui week end è di sua competenza, due pomeriggi con pernotto nella settimana in cui il week end
è di competenza della mamma, da individuare concordemente tra le parti;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno.
Il collocamento a settimane alterne era stato escluso, tenuto conto della tenera età del bambino, all'epoca di quattro anni, dell'abitudine di trascorrere gran parte del tempo con la mamma, essendo stati i tempi con il padre, inizialmente di appena due pomeriggi settimanali, gradualmente aumentati fino a quelli attuali, dell'assenza di segnalati disagi nella regolamentazione vigente.
Il sig. , in questo procedimento, propone un piano genitoriale che Controparte_1 comporta, di fatto, un aumento di appena due giorni con pernotto al mese del diritto di visita già riconosciutogli, con accorpamento e suddivisione dei giorni della settimana tra i genitori. Peraltro, sull'accorpamento delle giornate con il figlio, concorda anche la ricorrente nel proprio piano genitoriale, per una migliore organizzazione e stabilità abitativa di , sebbene senza aumento quantitativo delle giornate. Per_1
Le parti non sollevano alcuna perplessità sulla capacità genitoriali reciproche, né riferiscono di difficoltà del bambino a stare con l'uno o con l'altro genitore. Non sono state rilevate criticità nei tempi di cura finora applicati.
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Il sig. afferma di dedicarsi al figlio, senza alcun aiuto esterno, avendo Controparte_1 la possibilità di organizzare il proprio lavoro. Tale affermazione non è stata contestata dalla ricorrente.
La Cassazione, in diverse pronunce, ha individuato come principio generale e tendenziale, derivante dall'affido congiunto, il riconoscimento di tempi paritetici di frequentazione tra i genitori, salvo che, nel caso concreto, non vengano individuate ragioni ostative, che devono essere specificamente indicate (Cass. Ord. 14/02/2022, n.
4790: vale sul punto, comunque, il principio secondo il quale, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affido condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice del merito individuare, nell'interesse del minore, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena;
nello stesso senso, Cass. Civ. 1 sez. Ordinanza 17/09/2020, n. 19323 “in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, la cui significatività non va vanificata da frammentazioni”, conforme Cass. 1 sez. Ord.
4/02/2022, n. 479), principio ribadito anche di recente (Sez. I, Ordinanza,
21/01/2025, n. 1486: “posto che il giudice, quando provvede sui figli minori ai sensi dell'art.
337-ter c.c., deve tener conto del loro esclusivo interesse morale e materiale, al fine di attuare il loro diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino sensibilmente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte, non adeguate alla specifica realtà familiare (nella specie, è stata cassata la decisione del giudice del reclamo, che, in virtù dell'astratto criterio della maternal preference, aveva sostituito il provvedimento provvisorio del giudice delegato, di collocamento paritetico, con quello del collocamento del minore presso la madre, con conseguente rilevante limitazione del diritto di visita del padre)”.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza sul punto, dell'assenza di segnalati possibili pregiudizi o controindicazioni per il minore, dei tempi già ampi di frequentazione del padre, che verranno aumentati di soli due giorni con pernotto mensile, della conseguente migliore organizzazione derivante dall'accorpamento, con meno spostamenti per il bambino, il Collegio ritiene conforme al suo interesse accogliere la domanda del sig. , mantenendo la residenza anagrafica Controparte_1 presso la madre.
Sul contributo al mantenimento per il figlio
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La sig.ra dal 2009 presta la propria attività di docenza e di ricerca a contratto Pt_1 nell'area del marketing presso l'Università Bocconi di Milano e presso l'università Cà
Foscari di Venezia ed è inoltre assegnista di ricerca presso l'Università Cà Foscari.
In udienza ha dichiarato di percepire circa 22.000 € netti.
Nell'ultimo 730 depositato ha dichiarato un reddito complessivo di € 23.625.
Dall'analisi della documentazione depositata emergono importanti risparmi, con redditizi investimenti: al dicembre 2024 € 237.182 presso Banca Generali, oltre ad €
26.804 nel conto corrente di appoggio, € 357.490, compreso il saldo del conto corrente di appoggio, presso Banca Ifigest.
Ella è inoltre nuda proprietaria al 50% con la sorella di diversi immobili in Padova e
Portogruaro ed uno in Agordo, come da visura catastale depositata, con usufrutto alla madre.
Si è trasferita a vivere con il figlio in uno di questi immobili in Padova, (via Marsala 37), concesso in comodato dalla madre.
Quanto al sig. , ha lavorato dal 04.04.2023 e sino al 31.12.2024, come Controparte_1 consulente assicurativo, in regime di lavoro autonomo, presso l'Agenzia Generali di
Padova “Pedrocchi”.
Acquisita la qualifica di venditore, dopo avere seguito percorso di formazione, dal
13.01.2025 è stato assunto con contratto a tempo determinato, che verrà tramutato in contratto a tempo indeterminato, con il raggiungimento degli obiettivi, a partire da gennaio 2026.
In udienza ha dichiarato di avere entrate, tra parte fissa e variabile, di circa € 1400 di media mensili, sebbene dai conto correnti emergano accrediti mensili tra € 1500 e €
1700.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi 2024 depositata risulta un reddito complessivo di €
25.574.
Egli inoltre percepisce a metà con il fratello il canone di locazione di tre appartamenti in comproprietà in Rubano (canoni di circa € 1000, € 600 ed € 700 mensili), per i quali corrisponde le rate di un mutuo di € 540 mensili, per la sua quota.
Gli estratti correnti depositati non presentano saldi di rilievo.
Vive in un immobile, in comproprietà con il fratello.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide (cfr. Cass.
Civ. n. 10359/2024): "ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito, in conformità alle esigenze del figlio e al tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori. Tale principio, radicato nella legge e consolidato dalla giurisprudenza, si propone di assicurare una distribuzione equilibrata dell'onere
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finanziario, tenendo in considerazione non solo le risorse economiche effettive di entrambi i genitori ma anche il valore dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno"e ancora da ultimo Cass. Civ. sez.1 Ord. 21/02/2025, n. 4561: “In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed
i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale
o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Cass. n. 4145 del
10/02/2023; (Cass. n. 2536 del 26/01/2024)”).
Appare chiaro dalla documentazione economica delle parti, in parte depositata soltanto nel presente procedimento, che l'attuale situazione reddituale- patrimoniale delle parti
è sostanzialmente equivalente.
Alla luce dei disposti tempi paritetici di permanenza e cura del figlio deve pertanto essere revocato il contributo al mantenimento a carico del padre, in quanto i genitori provvederanno al mantenimento diretto di , salvo la suddivisione al 50% delle Per_1 spese straordinarie, come da Protocollo di Padova.
Sulle spese di lite
In ragione della soccombenza della ricorrente sulle domande di affido e contributo al mantenimento, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, dei valori medi, ivi previsti relativi alle fasi studio ed introduttiva (in assenza di memorie istruttorie e conclusionali), devono essere poste a suo carico nella misura di 2/3, compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1.dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
, trascritto negli Atti di Matrimonio del Comune di Grumolo Controparte_1 delle Abbadesse Serie C parte II numero 22 anno 2017, con ordine all'ufficiale di
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Stato Civile del Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto
2.affida congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_3 residente presso al madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario paritetico:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica papà papà mamma mamma papà papà papà mamma mamma papà papà mamma mamma mamma papà papà mamma mamma papà papà papà mamma mamma papà papà mamma mamma mamma papà papà mamma mamma papà papà papà
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il
Natale o il Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno.
I genitori potranno, in accordo tra loro, individuare modalità diverse
3.revoca il contributo al mantenimento a favore del figlio ed a carico del sig.
. Le parti provvederanno al mantenimento diretto del minore, con Controparte_4 suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova
4.condanna alla refusione di due terzi delle spese di lite a favore di Parte_1
, che si liquidano in € 1937 per la quota dovuta per Controparte_1 compensi oltre ad IVA CPA e spese generali come per legge, compensate per il resto.
Così deciso in Padova il 16.12.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Balletti
Il Giudice rel
Dott. Alina Rossato
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Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente dott. Alina Rossato Giudice rel dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1860/2025 R.G. promossa da
con gli avv.ti BONINO CARLO e BONINO ANNA Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. DE ANGELIS ANDREA Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente:
1) dichiarare – anche con sentenza parziale (nel caso in cui sia necessaria la prosecuzione del giudizio per la determinazione dell'assegno o la decisione di altri aspetti) – lo scioglimento del 2
matrimonio contratto dalla Signora con il Signor in data Parte_1 Controparte_1
17/09/2017 in Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Grumolo delle Abbadesse nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2017 - atto n. 22 - parte 2 - serie C, alle medesime condizioni stabilite dalla sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Padova in data 31/07/2024 n. 1374/2024, passata in giudicato, e cioè:
a) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori congiuntamente, con collocamento Per_1 presso la madre sig.ra ; Parte_1
b) disporre che il padre sig. possa vedere e tenere con sé il figlio a fine CP_1 Controparte_1 settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo scuola al lunedì mattina con accompagnamento
a scuola o a casa della mamma, un pomeriggio con pernotto nella settimana il cui week end è di sua competenza, due pomeriggi con pernotto nella settimana in cui il week end è di competenza della mamma, da individuare concordemente tra le parti;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno. I genitori potranno stabilire modalità diverse, più ampie, compatibili con l'età del figlio e le esigenze dello stesso e proprie;
c) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore CP_1 Controparte_1
corrispondendo alla sig.ra , entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo Per_1 Parte_1 mensile di € 400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
d) dare atto che la sig.ra ed il sig. sono economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e non necessitano di contributo di mantenimento;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grumolo delle Abbadesse di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
3) compensazione delle spese, nel caso di non opposizione del sig. al Controparte_1 presente ricorso.
Conclusioni per parte resistente:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17.09.2017 da e Parte_1
in Grumolo delle Abbadesse (VI), trascritto presso l'Ufficio di Stato Controparte_1
Civile del medesimo Comune nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017 - atto n. 22 - parte 2 - serie C;
- affidare il figlio minore
ad entrambi i genitori congiuntamente;
Per_1
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- disporre il collocamento paritario del figlio minore , con le modalità indicate nella precedente Per_1 espositiva o con quelle diverse che il Tribunale riterrà opportune nell'interesse del minore;
- autorizzare l'iscrizione del doppio domicilio anagrafico del minore presso le residenze di entrambi i genitori;
- disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio minore, in assenza di contributo al mantenimento;
- con compensazione delle spese in caso di adesione della ricorrente alle suindicate condizioni;
vittoria di spese ed onorari, comprese le spese generali nel caso di ingiustificata opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio, iscritto a ruolo in data 10.04.2025, la ricorrente, premesso che:
- in data 17.09.2017 contraeva matrimonio civile con il sig. in Grumolo Controparte_1 delle Abbadesse (VI), con atto trascritto al n. 22, parte 2, serie C, ufficio 1, anno
2017 del Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune;
- dall'unione dei coniugi nasceva il figlio a Padova (PD) in data 23.07.2020; Per_1
- il Tribunale di
Padova, con Sentenza n. 1374/2024 del 26.07.2024, pubblicata il 31.07.2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- da allora i coniugi non si sono più riconciliati. Ancor prima del deposito del ricorso per separazione, in data 14.02.2022, con il consenso del marito, la sig.ra lasciava la casa Pt_1 coniugale facendo ritorno, insieme al figlio , presso l'abitazione dei Per_1 genitori sita in Padova alla via Marsala, n. 36, ove ha risieduto sino al mese di novembre 2023, allorché si è definitivamente trasferita con il figlio in via Marsala,
n. 37. Il sig. , invece, manteneva la propria residenza nella casa Controparte_1 coniugale in via della Provvidenza, n. 11, a Sarmeola di Rubano, già di proprietà sua e del di lui fratello;
- , all'epoca, Per_1 aveva un anno e mezzo e naturalmente trascorreva gran parte del tempo con la
3 4
mamma ma, ancor prima che venisse chiesta la separazione, il sig. CP_1
godeva del diritto di visita, con la sola iniziale esclusione del
[...] pernottamento del minore presso la casa paterna. Con i provvedimenti provvisori del 24.01.2023, veniva introdotto un pernottamento (sabato notte) a fine settimana alternati e, con il successivo provvedimento del 24.07.2023, veniva stabilito che il padre potesse tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di sua competenza e due pomeriggi con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di competenza della mamma.
Quindi, i pernottamenti sono stati inseriti e poi gradualmente aumentati con l'avanzare della crescita del bambino. A fronte di questo progressivo ampliamento del diritto di visita, il resistente avanzava la richiesta di collocamento paritario del minore, a settimane alternate. Richiesta di fatto mai accolta dal Tribunale tenuto conto della tenera età del bambino e della necessità di assicurargli una stabilità nelle abitudini di vita, ma che è stata reiterata, sempre senza esito positivo, molte altre volte da parte resistente nel corso del giudizio;
- vive con la Per_1 mamma e frequenta la scuola materna all'Istituto Clair di Riviera Paleocapa;
il bambino sta con il papà secondo i dettami del Tribunale, ovverossia: weekend alternati dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o a casa della mamma;
un pomeriggio alla settimana (martedì) dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola o a casa della madre la mattina seguente, nelle settimane in cui trascorre il weekend con il padre;
due pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì) dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola o a casa della madre la mattina seguente, nelle settimane in cui trascorre il weekend con la madre;
- dal mese di marzo
2022, il sig. ha iniziato a corrispondere alla sig.ra , a titolo Controparte_1 Pt_1 di concorso al mantenimento del figlio, l'importo di € 150,00 mensile, poi innalzato, con provvedimento del 30.01.2023, a € 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, a fronte di una richiesta della sig.ra di un assegno di Pt_1 mantenimento di € 700,00 mensile (somma ritenuta congrua in considerazione delle capacità economiche del padre e del fatto che la ricorrente, pur avendo diritto all'assegnazione della casa coniugale, l'ha lasciata per trasferirsi in altra abitazione con il figlio);
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- quanto alle spese straordinarie sostenute per qualche visita medica, parte resistente aveva l'abitudine di lasciarne l'intero onere economico alla moglie, ritenendole non necessarie o comunque fruibili attraverso il SSN;
- contestualmente alla richiesta di collocamento paritario del figlio a settimane alternate, il sig. CP_1
chiedeva di nulla dover corrispondere a titolo di contributo al
[...] mantenimento di , stante il mantenimento diretto in capo al genitore con Per_1 cui il figlio, alternativamente, avrebbe convissuto;
- mentre nel corso delle trattative svolte prima del deposito del ricorso per separazione, entrambi i coniugi si dichiaravano economicamente autosufficienti, con l'intesa che nessuno dei due avrebbe chiesto assegni per sé (rimanendo da stabilire unicamente l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio), nel costituirsi in giudizio parte resistente chiedeva un assegno di mantenimento di € 500,00 in proprio favore a carico della moglie sino al miglioramento delle sue condizioni economiche. La richiesta del resistente di collocamento paritario a settimane alterne con mantenimento diretto del figlio, insieme alla richiesta di un assegno di mantenimento per sé, bastavano a far sorgere il ragionevole sospetto che parte resistente volesse utilizzare quel tipo di affidamento del figlio come impedimento per la ricerca di un'occupazione lavorativa anche nelle ore pomeridiane, assicurandosi così un reddito di paternità. Il Giudice rigettava la domanda di assegno avanzata dal sig. ; Controparte_1
- dall'11.01.2023, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Padova, la separazione si è protratta ininterrottamente e tra i coniugi non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale, pur avendo gli stessi migliorato le loro modalità di approccio e comunicazione nel preminente interesse del figlio
; sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di divorzio;
Per_1
- la sig.ra , Pt_1 laureata in Economia Aziendale e Management, dal 2009 presta la propria attività di docenza e di ricerca a contratto nell'area del marketing presso l'Università Bocconi di Milano e presso l'Università Cà Foscari di Venezia. Svolge prevalentemente il proprio lavoro on-line, in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, recandosi saltuariamente a Milano e a Venezia.
Trattandosi di attività a contratto, non percepisce uno stipendio mensile fisso.
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Parte ricorrente vive con i proventi della propria attività lavorativa. La sig.ra
, inoltre, ha investito una somma di denaro derivatale dalla vendita di un Pt_1 immobile ricevuto in donazione anni or sono e, attraverso il reinvestimento degli utili e dei dividendi (considerate anche le sue competenze in materia), ha incrementato il proprio patrimonio. Dopo la separazione, non vi sono state variazioni nell'attività lavorativa della ricorrente;
- la sig.ra è nuda Pt_1 proprietaria al 50% (assieme alla sorella , nuda proprietaria dell'altro CP_2
50%) degli immobili siti in Padova, Portogruaro e Agordo, sui quali la madre della ricorrente gode del diritto di usufrutto;
quindi, la ricorrente seppur intestataria dei suddetti immobili, non ne percepisce i frutti, di spettanza della di lei madre;
- la ricorrente era proprietaria dell'autovettura Dacia Duster 1,5 DCI immatricolata nel 2018, venduta nel gennaio 2025 e non ancora sostituita. Attualmente, in caso di necessità, la sig.ra usa l'auto della madre;
Pt_1
- unica circostanza nuova rispetto all'epoca della separazione, è che la ricorrente, nel mese di novembre 2023, ha trasferito la propria residenza dalla casa in cui vivono i di lei genitori, in via Marsala, n. 36, a Padova ad un appartamento sito in via Marsala,
n. 37, ove vive con . La circostanza era stata resa nota già negli atti della Per_1 separazione giudiziale, ove era anche stato precisato che la ricorrente avrebbe atteso qualche mese dall'inizio della scuola materna di prima di Per_1 traslocare, onde non sovraccaricare il figlio di troppi cambiamenti di vita contemporaneamente. L'appartamento di via Marsala, n. 37, in cui la ricorrente vive, al pari di tutti gli altri, è intestato alla stessa ed alla sorella in CP_2 nuda proprietà al 50% ciascuna, con usufrutto al 100% della madre.
L'appartamento è stato concesso alla ricorrente in comodato dalla madre (che ha rinunciato a trarne un canone di locazione), allorché la sig.ra ha dovuto Pt_1 lasciare la casa coniugale di Rubano. La scelta di non rimanere a vivere nella casa coniugale è stata pressoché obbligata, dal momento che l'abitazione si trova all'interno di una grande villa con parco suddivisa dal sig. e dal Controparte_1 di lui fratello in varie unità, una delle quali adibita a casa coniugale dei coniugi altra adibita ad abitazione del sig. (ex Persona_2 Parte_2 cognato della ricorrente) ed altre tre unità concesse in locazione. Di qui, la scelta di andare a vivere il più possibile vicino alla propria famiglia di origine. Pur non
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dovendo sostenere spese di affitto o mutuo, la ricorrente ha, tuttavia, sostenuto i costi per rinnovare e arredare l'appartamento;
- per poter lavorare, sia on-line da casa che in presenza, la sig.ra ha assunto una collaboratrice che, Pt_1 di pomeriggio, le dà una mano nelle faccende domestiche e, all'occorrenza, con
. Abitando di fronte alla casa dei genitori, la sig. può comunque, in Per_1 Pt_1 caso di necessità, essere supportata dalla madre, nella gestione e custodia del bambino;
- il sig. CP_1
, dopo la separazione, è rimasto a vivere nella casa coniugale, all'interno
[...] della villa di Rubano. La villa, di proprietà del resistente e del fratello , è Pt_2 suddivisa in cinque unità immobiliari, una delle quali adibita appunto a casa coniugale, una abitata dal sig. , le restanti tre locate;
Parte_2
- parte resistente, laureato in scienze politiche, sino alla primavera del 2019 prestava la propria attività lavorativa, percependo uno stipendio di circa € 40.000,00 annui, presso la ditta Askoll di Due Ville (Vi), dalla quale, nel febbraio 2019, decideva di dimettersi per avviare dei propri progetti lavorativi, che però non hanno avuto seguito. Tutte le informazioni successive al febbraio 2022, ossia dalla cessazione della convivenza, sono state acquisite dagli atti depositati nel procedimento di separazione da cui è emerso che il sig. lavora part time come Controparte_1 impiegato e percepisce uno stipendio di € 732,00 circa mensili, oltre la tredicesima;
- è comproprietario assieme al di lui fratello di 5 appartamenti, 3 dei quali dati in locazione, per i quali percepisce € 9.000,00 all'anno di canoni. Per tali immobili corrisponde quota parte del mutuo pari ad € 540,00 mensili;
- non è dato conoscere la reale occupazione lavorativa del resistente, né l'effettivo orario di lavoro, che nel corso del giudizio di separazione il sig. ha sempre Controparte_1 sostenuto essere part time, pur se con retribuzione crescente da ottobre a dicembre 2023. Si auspica che, nel frattempo, il resistente abbia reperito un'occupazione lavorativa anche per le ore pomeridiane, così da poter incrementare il proprio reddito, senza dover ricorrere alla richiesta di un assegno di mantenimento, a proprio favore, a carico della moglie. Anche il Giudice,
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nell'ambito della sentenza di separazione, si era espresso del resto in siffatti termini;
- per quanto concerne la situazione immobiliare, oltre alla villa con parco in Rubano, suddivisa in cinque unità immobiliari, di cui tre locate, all'ultimo piano della stessa si trova un'ampia superficie di oltre 200 mq, attualmente in disuso e censita al catasto come C2 ma che ben potrebbe, previe le necessarie pratiche amministrative, essere adibita ad una o più unità residenziali da locare a terzi, divenendo, quindi, cospicua fonte di guadagno;
- il resistente è proprietario di un'autovettura Honda e di una bicicletta elettrica, con la quale
(nonostante la grande preoccupazione sempre rappresentata dalla ricorrente) è avvezzo trasportare lungo il pericoloso asse stradale Rubano – Padova, Per_1 con qualunque condizione atmosferica;
- il sig. CP_1
vive nella casa di sua proprietà, per la cui ristrutturazione aveva acceso
[...] un mutuo con il fratello. Continua ad essere iscritto presso il circolo nobiliare denominato “Società del Casino Pedrocchi” di Padova, dove la sola quota di iscrizione annua ammonta ad € 1.200,00 (oltre al costo per la partecipazione alle attività organizzate dal circolo, da corrispondere di volta in volta). Ha, inoltre, diversi cani di razza, tutti di non economica gestione;
pertanto, parte ricorrente chiedeva: che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite dalla Sentenza di separazione n. 1374/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova in data 31.07.2024, concompensazione delle spese, nel caso di non opposizione del sig. al presente ricorso. Controparte_1
Il Giudice delegato, Dott.ssa Alina Rossato, fissava la prima udienza di comparizione delle parti innanzi a sé in data 22.10.2025.
In data 17.09.2025, si costituiva il resistente, sig. , il quale Controparte_1 premettendo che:
- presupposto e finalità indefettibile del presente procedimento è la realizzazione delle migliori modalità di affidamento e collocamento del piccolo e non sussistendo alcuna Per_1 questione sulla capacità genitoriale di entrambe le parti, nulla si eccepisce in ordine all'affidamento condiviso;
- quanto al collocamento del bambino, si evidenzia l'atteggiamento oppositivo e limitante
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della sig.ra che, a partire dal momento del suo trasloco dalla casa Pt_1 coniugale, si mostrava insensibile alle richieste del sig. di Controparte_1 trascorrere quanto più tempo possibile col figlio. inizialmente la sig. Pt_1 concedeva al papà di stare con per soli 2 pomeriggi a settimana, Per_1 unicamente per 3 ore. Incardinato il procedimento giudiziale, a fronte delle richieste del sig. di ampliare il proprio diritto di visita (sino, in Controparte_1 ipotesi, al collocamento paritario), risultando palesemente smentite le affermazioni della sig.ra sull'asserita inadeguatezza del marito ad Pt_1 occuparsi del figlio, si assisteva ad una maggiore disponibilità in tal senso da parte della ricorrente. Il bambino, quindi, ha potuto progressivamente passare sempre più tempo con il padre, grazie agli ampliamenti disposti dapprima con i provvedimenti provvisori ed urgenti del 20.01.2023, successivamente con l'ordinanza del 24.07.2023 ed infine con la sentenza di separazione. Di tali disposizioni la sig.ra ha sempre preteso un'applicazione ferrea, senza un Pt_1 minimo di elasticità. A distanza di oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di separazione (31.07.2024), nessuna apertura in tal senso è stata mostrata dalla ricorrente, nonostante le continue richieste avanzate dal sig.
e questo, ovviamente, a discapito del minore;
Controparte_1
- è un bambino Per_1 di 5 anni che mostra una spiccata intelligenza, è attivo e vivace, nonché molto educato. Di ciò va dato pieno merito ad entrambi i genitori, dei quali non può essere messo in discussione l'amore provato nei confronti del bambino né tantomeno la capacità di prendersene cura nel miglior modo possibile. Il sig.
ha sempre riconosciuto e valorizzato la figura materna, Controparte_1 premurandosi di tenere ben distinti e separati l'ambito relativo alla cura ed educazione di da quello relativo alle problematiche del rapporto di Per_1 coniugio. Altrettanto non ha fatto la sig.ra nel periodo successivo alla Pt_1 separazione, anche se va riconosciuto che l'atteggiamento della madre nella vita quotidiana e nella gestione del bambino sembra essere divenuto, col tempo, meno rigido e più rilassato;
- nessun tipo di apertura vi è stata in ordine alle richieste del papà di individuare idonee modalità di collocamento paritario o di ampliare comunque il tempo che Per_1 trascorre con lo stesso. Secondo la regolamentazione attuale, peraltro, nell'arco di
4 settimane, pernotta 16 volte con la madre e 12 volte con il padre. Lo Per_1 stato di fatto, quindi, è già vicino a quello di un collocamento paritario, giacché
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spostando soltanto 2 pernotti dalla casa materna a quella paterna, si giungerebbe ad una situazione di pieno equilibrio. Anche se, più che con riferimento ai pernotti, la reale ricaduta pratica di un collocamento paritario si apprezzerebbe maggiormente nell'organizzazione quotidiana.
Considerato che
frequenta Per_1 la scuola materna ed ha, quindi, le mattine occupate, nelle occasioni in cui il papà lo tiene con sé, lo va a prendere all'uscita di scuola alle 15.30 e lo riporta, sempre alla scuola materna, alle 08.30. Ciò vale sia nei giorni infrasettimanali, nei quali passa pomeriggio, sera e notte a casa del padre, sia nei fine settimana di
Per_1 competenza del resistente, nei quali sta con lui dal venerdì pomeriggio al
Per_1 lunedì mattina. Ciò significa che in tutti i casi in cui , per qualsivoglia
Per_1 motivazione (salute, giorni di vacanza durante l'anno scolastico o eventuali scioperi) non frequenta la scuola materna, il papà debba comunque riportarlo dalla mamma nell'orario in cui sarebbe dovuto entrare a scuola. Con il collocamento paritario, invece, si eviterebbero tempi di visita che vadano dall'uscita all'ingresso a scuola, andando più concretamente ed efficacemente a suddividere i tempi in giornate tra i due genitori. Allo stato attuale, , oltre
Per_1
a passare i fine settimana alternati a casa del padre e della madre, cambia spesso il luogo del pernotto anche per una sola notte. Il bimbo, quindi, è certamente abituato a considerare ciascuna delle due residenze come casa ed è parimenti abituato a frequenti spostamenti. Pertanto, il collocamento paritario non pregiudicherebbe le esigenze di stabilità del bambino ma, semmai, gliene darebbe maggiore. A tal riguardo, fondamentali sono le concrete modalità di attuazione adottate. Del resto, parte resistente non ha mai limitato la propria richiesta ad un collocamento paritario a settimane alternate, proponendola come una tra le tante possibilità esistenti, e rendendosi disponibile a concordare con la sig.ra le migliori modalità per la sua realizzazione;
qualora, infatti, si Pt_1 ritenga che un collocamento a settimane alternate possa essere sconveniente per il bambino, perché resterebbe per un periodo troppo lungo senza vedere uno dei due genitori, si potrebbero trovare modalità alternative. Ciò consentirebbe di programmare la permanenza di sulla base delle intere giornate a Per_1 prescindere dalle attività scolastiche, determinerebbe una suddivisione dei tempi certamente più equa rispetto all'attuale e consentirebbe a di avere anche Per_1 maggiore stabilità in ciascuna delle due case genitoriali, affrontando meno cambiamenti nell'arco delle due settimane ed evitandogli di cambiare continuamente luogo di pernotto anche per una sola notte, come avviene attualmente. In tal modo, anche i periodi di sospensione dell'attività scolastica
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(vacanze estive, pasquali e natalizie) potrebbero essere divisi equamente tra i genitori, secondo modalità che potranno essere concordate tra i genitori o, in assenza di intesa, stabilite dal Tribunale;
- oltre l'aspetto prettamente logistico, equilibrare i tempi che trascorre con ciascuno dei Per_1 genitori non avrebbe alcuna ricaduta negativa nemmeno sulle attività extra didattiche svolte dal bambino, giacché ne sarebbe ugualmente garantita la frequentazione. Anzi, considerando le caratteristiche dell'abitazione del sig.
, che comprende un ampio giardino nel quale sono alloggiati, Controparte_1 oltre ai due cani, anche altri piccoli animali (un coniglio ed un'anatra), il bimbino ne trarrebbe sicuro giovamento. Lo stesso , infatti, si mostra sempre Per_1 entusiasta del tempo trascorso a casa del papà e delle attività che svolgono insieme, dalla cura degli animali a quella del giardino, dai giochi alle attività didattiche, alle quali il padre partecipa sempre direttamente e personalmente, talvolta con la partecipazione di amici e familiari ma non avvalendosi mai di aiuti esterni forniti da estranei, quali babysitter. Pertanto, considerata l'adeguatezza degli ambienti familiari alla crescita del bimbo, la capacità di entrambi i genitori di occuparsene sia a livello materiale che morale, l'ormai consolidata autonoma organizzazione dei propri impegni personali e lavorativi maturata da ciascuno dei genitori, non sussiste, nel caso in esame, alcun ragionevole elemento in forza del quale possa escludersi il richiesto collocamento paritario;
- ulteriore questione d'interesse è quella relativa alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti. Sul tema, già nel giudizio di separazione, sono emersi alcuni profili di innegabile rilevanza anche nel presente procedimento. Ci si riferisce al contegno mostrato dalle parti con riferimento alle questioni economiche ed alle modalità con le quali esse hanno dato atto della propria situazione patrimoniale. Su questi temi, da parte della ricorrente, sia nel giudizio di separazione che nel presente procedimento, sono pervenute nei confronti del sig. Controparte_1 sistematiche accuse di una rappresentazione dei fatti parziale ed inveritiera. Il tema è sempre stato il medesimo: parte resistente vorrebbe sottrarsi ai propri doveri di mantenimento, celerebbe le proprie reali capacità economiche, si concederebbe lussi voluttuari quali l'iscrizione al circolo Pedrocchi o l'acquisto di un cane di razza, il tutto per gravare in via diretta o indiretta sulle spalle della sig.ra ; addirittura, la richiesta di collocamento paritario sarebbe, per la Pt_1
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ricorrente, soltanto un modo per ottenere la diminuzione o l'esclusione del contributo al mantenimento di . Al contempo, la ricorrente offre di sé Per_1 stessa un'immagine opposta, affermando di aver sempre esposto con chiarezza la propria situazione economica, di vivere unicamente del proprio risicato stipendio, peraltro nemmeno stabile data la precarietà della posizione lavorativa,
e di doversi sobbarcare gran parte delle spese straordinarie relative alla cura di
. Tuttavia, la realtà è ben diversa;
Per_1
- nel giudizio di separazione, la sig.ra ha sempre tacciato come fantasiose le affermazioni Pt_1 del marito relative alle sue disponibilità economiche, addirittura definendo ricattatorie le richieste di accertamenti patrimoniali formulate dal resistente.
Parte ricorrente ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla consistenza del proprio patrimonio, limitandosi, al momento dell'introduzione del giudizio di separazione, al deposito delle proprie dichiarazioni dei redditi, presumibilmente per formare nel Giudice la convinzione che la propria capacità patrimoniale fosse limitata soltanto agli introiti derivanti dall'attività di docenza a contratto, di entità certamente modesta. Soltanto a seguito di quanto disposto dal Tribunale in prossimità della conclusione del giudizio, con ordinanza del 12.12.2023, la sig.ra ha provveduto al deposito di n. 6 estratti conto relativi ai conti correnti Pt_1 esistenti presso gli Istituti di Credito Banca Generali, Ifigest, BBVA e Revolut. In ordine a tali produzioni, nel giudizio di separazione, si era rilevato come esse testimoniassero la presenza di redditi da investimento che, tuttavia, non risultavano inclusi nelle dichiarazioni dei redditi precedentemente depositate, e si era sottolineato come residuasse il dubbio sulla presenza di ulteriori redditi, ad esempio da plusvalenza, che non potevano essere ricostruiti sulla sola base degli estratti conto. Si era, altresì, evidenziata la poca trasparenza della sig.ra , Pt_1 accompagnata dal sospetto che essa effettuasse ulteriori investimenti non documentati negli estratti conto, ad esempio in materie prime e/o criptovalute. Al contempo, si era fatto riferimento alla possibilità che esistessero altri conti corrente col supporto di prove documentali (ricevute di bonifico), dei quali controparte non aveva fatto cenno. Conseguentemente, si era chiesto un ulteriore approfondimento, da realizzare ordinando alla ricorrente e/o agli Istituti di
Credito interessati il deposito degli estratti conto relativi ai titoli posseduti e compravenduti dalla ricorrente e, in ogni caso, tutta la documentazione relativa alla gestione in regime amministrato ed in regime gestito, al fine di verificare la produzione di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, nonché incaricando le
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competenti Autorità di effettuare tutte le necessarie attività di verifica in relazione ad ulteriori eventuali fonti di reddito della medesima. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, la sig.ra manifestava un diverso Pt_1 approccio, provvedendo immediatamente a produrre gli estratti conto aggiornati dai quali emerge una giacenza media ed un montante di investimenti nettamente superiore a quanto indicato in precedenza, per un totale addirittura superiore ad
€ 700.000,00 già al 31.12.2022, quindi anche durante il giudizio di separazione.
Questo consente di avere un quadro più dettagliato della reale capacità economica della ricorrente, che risulta essere coerente con il tenore di vita che la stessa ha sempre mantenuto e che non è mai stato particolarmente morigerato;
- Il resistente, dopo aver interrotto nel 2019 la precedente attività lavorativa alle dipendenze della
Askoll, ha dapprima operato come consulente per la AN OU LS (Società che si occupava di allestimenti per fiere ed eventi) sino al periodo di lockdown a seguito della pandemia del 2020; ha poi avviato una propria attività di e- commerce per la vendita di magliette e piccoli gadget, purtroppo senza successo;
per parte degli anni 2020 e 2021, il resistente non ha svolto attività lavorative
(decisione concordata al tempo con la moglie) e, a marzo/aprile 2021, ha intrapreso un percorso formativo sull'avvio e la gestione di un'attività di vendita di prodotti tramite la piattaforma di e-commerce Nel giugno del 2021 il CP_3 resistente aveva ormai dato fondo a quasi tutti i suoi risparmi, tanto che la sig.ra lo sosteneva anche economicamente per affrontare le spese di casa. Dal Pt_1
10.09.2021 al 10.03.2022, il sig. ha lavorato, con un contratto a Controparte_1 tempo determinato, quale venditore commerciale di contratti luce/gas per la A2A
Energia, presso i centri commerciali, con assunzione tramite una società interinale ed uno stipendio base di circa € 1.000,00 mensili. Dal marzo all'ottobre
2022, il resistente ha prestato attività di consulenza come autonomo e, al cessare di tale opportunità lavorativa, si è subito impegnato per la ricerca di una nuova occupazione. Dal 21.11.2022, il resistente ha iniziato una nuova attività lavorativa alle dipendenze della IE Impianti Srl, con un contratto part-time ed uno stipendio di € 732,64 mensili;
va tenuto presente che la scelta del lavoro part- time, già intrapresa ben prima che la sig.ra decidesse di lasciare la casa Pt_1 coniugale, era stata concordata tra i coniugi anche sul presupposto che parte resistente, disponendo di più tempo, si sarebbe potuto occupare in misura maggiore delle necessità della moglie e del figlio. Dopo la separazione, il sig.
ha continuato a svolgere attività part-time anche in Controparte_1
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considerazione del fatto che la moglie gli consentiva di vedere il bambino solo due pomeriggi a settimana, in orari da lei unilateralmente determinati, cosicché, in quei pomeriggi, aveva la necessità di tenersi libero per vedere il figlio. A far data dal 04.04.2023 e sino al 31.12.2024, il sig. ha iniziato una Controparte_1 nuova attività come consulente assicurativo, in regime di lavoro autonomo, presso l'Agenzia Generali di Padova Pedrocchi. In tale periodo, il sig. CP_1
ha seguito il percorso previsto per acquisire la qualifica di venditore,
[...] cosicché dal 13.01.2025 è stato assunto con contratto a tempo determinato che, con il raggiungimento degli obiettivi fissati, si tramuterà in contratto a tempo indeterminato a far data dal 13.01.2026. Trattandosi di attività iniziata recentemente, il resistente avrà necessità di tempo per entrare a regime e raggiungere un reddito congruo, posto che la retribuzione tabellare, ad oggi, ammonta ad € 9.127,49 lordi annui, su 14 mensilità, ai quali vengono aggiunti incentivi e provvigioni al raggiungimento del budget assegnato;
- quanto agli ulteriori cespiti, parte resistente è comproprietario insieme al fratello della casa Pt_2 familiare, sita in Rubano (PD) frazione di Sarmeola;
immobile storico che il padre del resistente ha ereditato in quota ed ha poi provveduto ad acquistare per intero, pervenendo ai fratelli a seguito della dipartita dei Controparte_1 genitori. L'immobile, di grande valore affettivo per la famiglia , Controparte_1 ha subito importanti opere di ristrutturazione, iniziate dal padre del resistente e proseguite dai figli, per far fronte alle quali sono attualmente accesi due mutui bancari che comportano un esborso di circa € 540,00 mensili per ciascuno dei fratelli , circostanza quest'ultima perfettamente conosciuta Controparte_1 anche dalla sig.ra da prima del matrimonio. L'immobile è suddiviso Pt_1 catastalmente in n. 5 unità abitative: una del sig. , una Controparte_1 del di lui fratello , e le restanti 3 concesse in locazione;
i canoni di Pt_2 locazione hanno determinato, negli ultimi anni, un ricavo di circa € 18.000,00 annui complessivamente (€ 9.000,00 per ciascun fratello) con un incremento solo nell'ultimo anno ma nessun profitto giacché il ricavo viene assorbito integralmente dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, dal pagamento delle utenze e dell'assicurazione sulla casa. Per il pagamento di IMU
e cedolare secca, i fratelli devono provvedere anche con le Controparte_1 proprie finanze (quindi, in concreto, con l'intervento di ), in quanto i ricavi Pt_2 degli affitti non sono sufficienti per coprire tali spese. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la mansarda presente nello stabile non è attualmente
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ristrutturabile e non per questioni di carattere edilizio ma perché necessiterebbe di un investimento economico che i fratelli , allo stato attuale, Controparte_1 non possono permettersi;
- inoltre, sul resistente gravano ancora ingenti debiti tributari, come risulta dagli avvisi bonari relativi agli anni d'imposta 2020 e 2022, in relazione ai quali il sig. ha Controparte_1 già ricevuto le corrispondenti cartelle dall'Agenzia delle Entrate ed ha chiesto la rateazione per il pagamento degli importi, che terminerà nell'anno 2030; dai prospetti elaborati dalla commercialista del resistente in ordine alle ulteriori cartelle che prevede giungeranno per gli anni d'imposta 2023 e 2024 e che richiederanno una ulteriore rateazione. Il reddito lordo del resistente è stato: €
4.469,00 da lavoro dipendente;
€ 2.995,00 da lavoro autonomo;
€ 9.138,00 da immobili nell'anno 2021 come da dichiarazione dei redditi del 2022; € 4.245,00 da lavoro dipendente;
€ 14.326,00 da lavoro autonomo;
€ 9.900,00 da immobili nell'anno 2022 come da dichiarazione dei redditi del 2023; € 12.253,00 da lavoro dipendente;
€ 118,00 da lavoro autonomo;
€ 12.600,00 da immobili nell'anno 2023 come da dichiarazione dei redditi del 2024;
- quanto alle spese voluttuarie che, secondo la ricorrente, il sig. sosterrebbe a Controparte_1 dispetto delle proprie difficoltà economiche, va precisato che le spese per l'iscrizione al circolo Pedrocchi sono sostenute dal fratello del resistente, ; Pt_2
Quest'ultimo ha anche provveduto all'acquisto del cane Bok e provvede, altresì, al mantenimento di tutti gli animali presenti in casa, oltre ad intervenire costantemente qualora il resistente non riesca ad affrontare con le proprie sostanze le spese da sostenere.
- al solo fine di evidenziare l'inconsistenza dei plurimi riferimenti presenti nel ricorso introduttivo, evidentemente finalizzati a dipingere in modo inveritiero le capacità economiche del resistente, si consideri che il sig. è Controparte_1 stato costretto a vendere un motociclo Piaggio Vespa d'epoca, che possedeva da oltre 25 anni, per poter finanziare l'acquisto dell'autoveicolo Honda Accord, indispensabile per andare al lavoro e per gli spostamenti legati a e quanto Per_1 incassato dalla vendita del motociclo non è stato nemmeno sufficiente a coprire integralmente il prezzo d'acquisto, il costo del passaggio di proprietà, assicurazione e bollo. Il resistente sostiene, inoltre, la spesa di € 207,40 mensili per la locazione di un posto auto nel centro di Padova. Quest'ulteriore spesa si è
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resa necessaria dal momento in cui parte resistente non ha potuto più utilizzare il posteggio che, sino a poco tempo fa, gli veniva messo a disposizione gratuitamente da una conoscente. La locazione del posto auto ha il duplice vantaggio di consentire al resistente un facile accesso in ogni momento nella ZTL
e, dal punto di vista economico, di risparmiare la somma di € 380,00 annuali che prima pagava per il permesso di ingresso nella ZTL. Anche questo costituisce un ulteriore onere economico che grava sulle sostanze del sig. con Controparte_1 cadenza mensile;
- quanto al contributo al mantenimento per il piccolo , l'assegno di mantenimento, nella misura Per_1 di € 400,00, è stato quantificato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti nel giudizio di separazione e poi confermato in sentenza. La circostanza ha destato delle perplessità in ragione del mutamento delle condizioni di fatto tra i due momenti. All'inizio del predetto giudizio, infatti, il padre vedeva solo per poche ore in due occasioni settimanali e ciò poteva Per_1 teoricamente giustificare la determinazione del contributo nella misura suindicata, seppur si ritenesse sin dal principio che essa fosse eccessiva in considerazione della condizione economica dei coniugi. Al momento della sentenza di separazione, tuttavia, le condizioni di fatto sono radicalmente mutate, in quanto il Giudice prevedeva una ripartizione dei tempi che, seppur nell'ambito di un collocamento prevalente presso la madre, si avvicinava molto ad un collocamento paritario e questo avrebbe dovuto condurre ad una diminuzione dell'importo, in proporzione all'aumento del mantenimento diretto.
Ciò precisato, qualora il Tribunale disponga diverse modalità di collocamento del bambino, applicando il richiesto regime paritario, dovrebbe essere rivista anche la vigente decisione sul contributo al mantenimento, che non dovrebbe più essere previsto a carico del sig. ; Controparte_1
- come prevedibile parte ricorrente non si è fatta sfuggire l'occasione di strumentalizzare la questione, accusando il resistente di chiedere il collocamento paritario all'esclusivo fine di sottrarsi all'obbligo di pagamento del contributo al mantenimento. Ancora una volta, ci si trova a fronteggiare un'accusa priva di senso e fondamento, nonché infamante, poiché presuppone che il padre voglia strumentalizzare il proprio figlio per risparmiare qualche centinaio di euro. Fatta questa necessaria puntualizzazione, non può che ribadirsi come il provvedimento sul mantenimento sia una conseguenza logica e giuridica di
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quello sul collocamento. Nel caso del collocamento paritario viene certamente meno la funzione compensativa, dato che il mantenimento diretto elimina ogni squilibrio, mentre può residuare, a seconda delle circostanze concrete, la funzione di garanzia di mantenimento del tenore di vita, soltanto però in presenza di una reale sperequazione tra le condizioni economiche dei genitori e, nel caso in esame, non si può certamente sostenere che esista una sperequazione tra le condizioni economiche delle parti tale da giustificare il persistere dell'obbligo al mantenimento. L'attuale ripartizione, ancora concretamente distante dalla perfetta suddivisione dei tempi che si avrebbe con il paritario, comporta certamente un maggior tempo di permanenza del bambino con la mamma ma, comunque, non tale da generare un'esigenza compensativa che richieda il versamento di un contributo nella misura attualmente prevista;
pertanto, parte resistente chiedeva: che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori congiuntamente, collocamento Per_1 paritario e mantenimento diretto di quest'ultimo; autorizzazione dell'iscrizione del doppio domicilio anagrafico del minore presso le residenze di entrambi i genitori;
compensazione delle spese in caso di adesione della ricorrente alle suesposte condizioni e vittoria di spese nel caso di ingiustificata opposizione.
All'udienza del 22.10.2025, innanzi al Presidente delegato comparivano e Parte_1
. Dopo aver sentito le parti, il Giudice esperiva inutilmente il Controparte_1 tentativo di conciliazione. Il procuratore di parte ricorrente concludeva insistendo per l'accoglimento delle domande riportandosi agli atti, in particolare per il mantenimento del contributo al mantenimento di di € 400,00. Il procuratore di parte resistente Per_1 concludeva insistendo per l'accoglimento delle domande riportandosi agli atti, in particolare sul collocamento paritario. Il Giudice si riservava.
Con decreto del 23.10.2025, il Giudice, dott.ssa Alina Rossato, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Deve essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
, trascritto negli Atti di Matrimonio del Comune di Grumolo Controparte_1 delle Abbadesse Serie C parte II numero 22 anno 2017, con ordine all'ufficiale di Stato
Civile del Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n. 2, lett.
b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo indubbio che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al
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Presidente del Tribunale di Padova l'11.1.2023. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sulle domande di affido e collocamento del figlio minore
Le parti concordano sulla conferma dell'affido congiunto di , nato il [...]. Per_1
Sul collocamento, la sig.ra chiede la conferma di quanto previsto in separazione, Pt_1 il sig. chiede il collocamento paritario, dividendo i giorni della Controparte_1 settimana tra i genitori, come da prospetto allegato sub. doc. D.
La sentenza di separazione n.1374/2024 ha previsto il collocamento prevalente con la mamma e che il padre sig. possa vedere e tenere con sé il figlio a Controparte_1 fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o a casa della mamma, un pomeriggio con pernotto nella settimana il cui week end è di sua competenza, due pomeriggi con pernotto nella settimana in cui il week end
è di competenza della mamma, da individuare concordemente tra le parti;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno.
Il collocamento a settimane alterne era stato escluso, tenuto conto della tenera età del bambino, all'epoca di quattro anni, dell'abitudine di trascorrere gran parte del tempo con la mamma, essendo stati i tempi con il padre, inizialmente di appena due pomeriggi settimanali, gradualmente aumentati fino a quelli attuali, dell'assenza di segnalati disagi nella regolamentazione vigente.
Il sig. , in questo procedimento, propone un piano genitoriale che Controparte_1 comporta, di fatto, un aumento di appena due giorni con pernotto al mese del diritto di visita già riconosciutogli, con accorpamento e suddivisione dei giorni della settimana tra i genitori. Peraltro, sull'accorpamento delle giornate con il figlio, concorda anche la ricorrente nel proprio piano genitoriale, per una migliore organizzazione e stabilità abitativa di , sebbene senza aumento quantitativo delle giornate. Per_1
Le parti non sollevano alcuna perplessità sulla capacità genitoriali reciproche, né riferiscono di difficoltà del bambino a stare con l'uno o con l'altro genitore. Non sono state rilevate criticità nei tempi di cura finora applicati.
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Il sig. afferma di dedicarsi al figlio, senza alcun aiuto esterno, avendo Controparte_1 la possibilità di organizzare il proprio lavoro. Tale affermazione non è stata contestata dalla ricorrente.
La Cassazione, in diverse pronunce, ha individuato come principio generale e tendenziale, derivante dall'affido congiunto, il riconoscimento di tempi paritetici di frequentazione tra i genitori, salvo che, nel caso concreto, non vengano individuate ragioni ostative, che devono essere specificamente indicate (Cass. Ord. 14/02/2022, n.
4790: vale sul punto, comunque, il principio secondo il quale, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affido condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice del merito individuare, nell'interesse del minore, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena;
nello stesso senso, Cass. Civ. 1 sez. Ordinanza 17/09/2020, n. 19323 “in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, la cui significatività non va vanificata da frammentazioni”, conforme Cass. 1 sez. Ord.
4/02/2022, n. 479), principio ribadito anche di recente (Sez. I, Ordinanza,
21/01/2025, n. 1486: “posto che il giudice, quando provvede sui figli minori ai sensi dell'art.
337-ter c.c., deve tener conto del loro esclusivo interesse morale e materiale, al fine di attuare il loro diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino sensibilmente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte, non adeguate alla specifica realtà familiare (nella specie, è stata cassata la decisione del giudice del reclamo, che, in virtù dell'astratto criterio della maternal preference, aveva sostituito il provvedimento provvisorio del giudice delegato, di collocamento paritetico, con quello del collocamento del minore presso la madre, con conseguente rilevante limitazione del diritto di visita del padre)”.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza sul punto, dell'assenza di segnalati possibili pregiudizi o controindicazioni per il minore, dei tempi già ampi di frequentazione del padre, che verranno aumentati di soli due giorni con pernotto mensile, della conseguente migliore organizzazione derivante dall'accorpamento, con meno spostamenti per il bambino, il Collegio ritiene conforme al suo interesse accogliere la domanda del sig. , mantenendo la residenza anagrafica Controparte_1 presso la madre.
Sul contributo al mantenimento per il figlio
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La sig.ra dal 2009 presta la propria attività di docenza e di ricerca a contratto Pt_1 nell'area del marketing presso l'Università Bocconi di Milano e presso l'università Cà
Foscari di Venezia ed è inoltre assegnista di ricerca presso l'Università Cà Foscari.
In udienza ha dichiarato di percepire circa 22.000 € netti.
Nell'ultimo 730 depositato ha dichiarato un reddito complessivo di € 23.625.
Dall'analisi della documentazione depositata emergono importanti risparmi, con redditizi investimenti: al dicembre 2024 € 237.182 presso Banca Generali, oltre ad €
26.804 nel conto corrente di appoggio, € 357.490, compreso il saldo del conto corrente di appoggio, presso Banca Ifigest.
Ella è inoltre nuda proprietaria al 50% con la sorella di diversi immobili in Padova e
Portogruaro ed uno in Agordo, come da visura catastale depositata, con usufrutto alla madre.
Si è trasferita a vivere con il figlio in uno di questi immobili in Padova, (via Marsala 37), concesso in comodato dalla madre.
Quanto al sig. , ha lavorato dal 04.04.2023 e sino al 31.12.2024, come Controparte_1 consulente assicurativo, in regime di lavoro autonomo, presso l'Agenzia Generali di
Padova “Pedrocchi”.
Acquisita la qualifica di venditore, dopo avere seguito percorso di formazione, dal
13.01.2025 è stato assunto con contratto a tempo determinato, che verrà tramutato in contratto a tempo indeterminato, con il raggiungimento degli obiettivi, a partire da gennaio 2026.
In udienza ha dichiarato di avere entrate, tra parte fissa e variabile, di circa € 1400 di media mensili, sebbene dai conto correnti emergano accrediti mensili tra € 1500 e €
1700.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi 2024 depositata risulta un reddito complessivo di €
25.574.
Egli inoltre percepisce a metà con il fratello il canone di locazione di tre appartamenti in comproprietà in Rubano (canoni di circa € 1000, € 600 ed € 700 mensili), per i quali corrisponde le rate di un mutuo di € 540 mensili, per la sua quota.
Gli estratti correnti depositati non presentano saldi di rilievo.
Vive in un immobile, in comproprietà con il fratello.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide (cfr. Cass.
Civ. n. 10359/2024): "ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito, in conformità alle esigenze del figlio e al tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori. Tale principio, radicato nella legge e consolidato dalla giurisprudenza, si propone di assicurare una distribuzione equilibrata dell'onere
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finanziario, tenendo in considerazione non solo le risorse economiche effettive di entrambi i genitori ma anche il valore dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno"e ancora da ultimo Cass. Civ. sez.1 Ord. 21/02/2025, n. 4561: “In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed
i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale
o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Cass. n. 4145 del
10/02/2023; (Cass. n. 2536 del 26/01/2024)”).
Appare chiaro dalla documentazione economica delle parti, in parte depositata soltanto nel presente procedimento, che l'attuale situazione reddituale- patrimoniale delle parti
è sostanzialmente equivalente.
Alla luce dei disposti tempi paritetici di permanenza e cura del figlio deve pertanto essere revocato il contributo al mantenimento a carico del padre, in quanto i genitori provvederanno al mantenimento diretto di , salvo la suddivisione al 50% delle Per_1 spese straordinarie, come da Protocollo di Padova.
Sulle spese di lite
In ragione della soccombenza della ricorrente sulle domande di affido e contributo al mantenimento, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, dei valori medi, ivi previsti relativi alle fasi studio ed introduttiva (in assenza di memorie istruttorie e conclusionali), devono essere poste a suo carico nella misura di 2/3, compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1.dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
, trascritto negli Atti di Matrimonio del Comune di Grumolo Controparte_1 delle Abbadesse Serie C parte II numero 22 anno 2017, con ordine all'ufficiale di
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Stato Civile del Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto
2.affida congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_3 residente presso al madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario paritetico:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica papà papà mamma mamma papà papà papà mamma mamma papà papà mamma mamma mamma papà papà mamma mamma papà papà papà mamma mamma papà papà mamma mamma mamma papà papà mamma mamma papà papà papà
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il
Natale o il Capodanno;
due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno.
I genitori potranno, in accordo tra loro, individuare modalità diverse
3.revoca il contributo al mantenimento a favore del figlio ed a carico del sig.
. Le parti provvederanno al mantenimento diretto del minore, con Controparte_4 suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova
4.condanna alla refusione di due terzi delle spese di lite a favore di Parte_1
, che si liquidano in € 1937 per la quota dovuta per Controparte_1 compensi oltre ad IVA CPA e spese generali come per legge, compensate per il resto.
Così deciso in Padova il 16.12.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Balletti
Il Giudice rel
Dott. Alina Rossato
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