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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 2128/2025 avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Mario Spina, giusta procura in Parte_1
atti)
Parte appellante
E
(contumace in appello) CP_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione del 16/12/2025, che richiamano quelle già
formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto ritualmente notificato, il proponeva gravame avverso la Parte_1
sentenza nr. 27/2025 con cui il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi accoglieva l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale nr. 6718/24 del - Polizia Municipale. A Parte_1
sostegno del gravame deduceva l'erroneità della pronuncia per erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla mancata prova dell'adeguata segnalazione della postazione di rilevamento della velocità. Parte appellata non si costituiva in giudizio nonostante rituale notifica del gravame.
p. 1/3
2. L'appello è ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate, e merita accoglimento.
L'ente ha fornito prova della taratura dell'autovelox, di cui nel verbale sono indicati tutti i dati. Infatti, ha prodotto in giudizio il relativo certificato, emesso in data 22/11/2023 da un centro autorizzato (cfr. documento in atti). Il numero di matricola dell'apparecchio indicato nel certificato coincide con quello indicato nell'verbale di accertamento. Ha prodotto i provvedimenti di approvazione del dispositivo (decreto in allegato alla produzione di primo grado). In difetto di specifiche, circostanziate e documentate contestazioni tale certificazione deve ritenersi sufficiente a documentare la sottoposizione a verifica dell'apparecchio, peraltro,
pochi mesi prima della rilevazione dell'infrazione a carico della parte ricorrente. Sul punto, “in
materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia
probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e
sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di
circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o
funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da
soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è
stata effettuata” (Cassazione, Sez. 6 - 2, sent. nr. 18354/2018). D'altronde, “per la validità della
multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox è sufficiente che l'apparecchio sia stato
"approvato" dal Ministero, non essendo necessaria anche l'omologazione. Approvazione e
l'omologazione debbano essere considerate procedure equivalenti ai fini dell'accertamento delle
violazioni di cui all'art. 142 C.d.S., purché siano rispettati gli obblighi di taratura e verifica periodica
dell'apparecchio” (Tribunale Bologna, 10/07/2025, n.1816).
3. Tutto ciò premesso, in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza è rigettata l'opposizione proposta dall'originaria parte opponente, che non costituendosi in giudizio non ha riproposto gli ulteriori motivi di opposizione proposti in primo grado.
4. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sono poste in capo alla parte appellata secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valore della lite sino ad €.1.100, valori
p. 2/3 minimi di liquidazione, con esclusione, per entrambi i gradi di giudizio, del compenso relativo alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi nr. 27/2025, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione proposta dall'originaria parte ricorrente;
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida in €.91/50 per esborsi e €.334 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti.
Benevento, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 2128/2025 avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Mario Spina, giusta procura in Parte_1
atti)
Parte appellante
E
(contumace in appello) CP_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione del 16/12/2025, che richiamano quelle già
formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto ritualmente notificato, il proponeva gravame avverso la Parte_1
sentenza nr. 27/2025 con cui il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi accoglieva l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale nr. 6718/24 del - Polizia Municipale. A Parte_1
sostegno del gravame deduceva l'erroneità della pronuncia per erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla mancata prova dell'adeguata segnalazione della postazione di rilevamento della velocità. Parte appellata non si costituiva in giudizio nonostante rituale notifica del gravame.
p. 1/3
2. L'appello è ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate, e merita accoglimento.
L'ente ha fornito prova della taratura dell'autovelox, di cui nel verbale sono indicati tutti i dati. Infatti, ha prodotto in giudizio il relativo certificato, emesso in data 22/11/2023 da un centro autorizzato (cfr. documento in atti). Il numero di matricola dell'apparecchio indicato nel certificato coincide con quello indicato nell'verbale di accertamento. Ha prodotto i provvedimenti di approvazione del dispositivo (decreto in allegato alla produzione di primo grado). In difetto di specifiche, circostanziate e documentate contestazioni tale certificazione deve ritenersi sufficiente a documentare la sottoposizione a verifica dell'apparecchio, peraltro,
pochi mesi prima della rilevazione dell'infrazione a carico della parte ricorrente. Sul punto, “in
materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia
probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e
sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di
circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o
funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da
soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è
stata effettuata” (Cassazione, Sez. 6 - 2, sent. nr. 18354/2018). D'altronde, “per la validità della
multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox è sufficiente che l'apparecchio sia stato
"approvato" dal Ministero, non essendo necessaria anche l'omologazione. Approvazione e
l'omologazione debbano essere considerate procedure equivalenti ai fini dell'accertamento delle
violazioni di cui all'art. 142 C.d.S., purché siano rispettati gli obblighi di taratura e verifica periodica
dell'apparecchio” (Tribunale Bologna, 10/07/2025, n.1816).
3. Tutto ciò premesso, in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza è rigettata l'opposizione proposta dall'originaria parte opponente, che non costituendosi in giudizio non ha riproposto gli ulteriori motivi di opposizione proposti in primo grado.
4. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sono poste in capo alla parte appellata secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valore della lite sino ad €.1.100, valori
p. 2/3 minimi di liquidazione, con esclusione, per entrambi i gradi di giudizio, del compenso relativo alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi nr. 27/2025, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione proposta dall'originaria parte ricorrente;
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida in €.91/50 per esborsi e €.334 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti.
Benevento, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3