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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/08/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1620/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
, c.f. , residente a [...], fraz. Trinità n. 7/a, Parte_1 C.F._1
, c.f. , residente a [...], fraz. Trinità n. 7/a, Parte_2 C.F._2
, c.f. , residente in [...]a Zrnovci, rappresentati e difesi, Parte_3 C.F._3 giusta delega in atti, dagli Avv.ti Biagio Marucci del Foro di Macerata, C.F. e Andrea C.F._4
Tiburzi del Foro di Macerata, C.F. , elettivamente domiciliati presso e nello studio dei C.F._5 predetti difensori: Avv. Biagio Marucci, con studio a Civitanova Marche (MC) Viale San Luigi VerIGlia n. 46, fax n. 0733.813018, PEC Avv. Andrea Tiburzi, con studio a Camerino (MC), Email_1
Viale Leopardi n. 59, fax n. 0737.630212, PEC Email_2
avverso
, in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott. Controparte_1 CP_2
, con sede in Alba (CN) alla Via Vida n. 10, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa, ai fini
[...] P.IVA_1 della presente procedura, dall'Avv. Giuseppe Caccavo del Foro di Torino (C.F. , C.F._6 elettivamente domiciliata in Torino al Corso Galileo Ferraris n. 120 presso lo Studio del predetto difensore, per procura caricata telematicamente.
Conclusioni:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che la condotta omissiva attribuibile ai sanitari dell'Ospedale di Alba ha cagionato la perdita di chance di guarigione e/o sopravvivenza nella misura del 50% del IG. e, per l'effetto, condannare Persona_1 la , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in 12051 Alba (CN), Via Vida Controparte_3
n. 10, a provvedere al risarcimento in favore degli odierni ricorrenti, nella loro qualità di eredi legittimi del IG. , di tale voce di danno, che si quantifica nella somma complessiva di € 226.424,11 o Persona_1 nella somma minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità ovvero l'improponibilità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato dai ricorrenti, per violazione del principio di correttezza e buona fede processuale, avendo gli stessi proposto, in giudizi separati e con riferimento al medesimo fatto generatore (ritardata esecuzione della coronarografia sul paziente in Persona_1 occasione del ricovero iniziato in data 12/5/2016), le domande di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e da perdita di chance di guarigione e/o di sopravvivenza in assenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata ed in ogni caso per essere la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance coperta dal giudicato formatosi con la sentenza n. 165/2021 del Tribunale di Asti, in quanto già deducibile nell'ambito del giudizio terminato con il deposito della menzionata sentenza;
2) nel merito in via principale, respingere integralmente tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
3) nel merito in via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dai ricorrenti, emettere sentenza secondo quanto rigorosamente provato da controparte e, CP_ comunque, secondo giustizia ed equità, in relazione alla parte di danno rapportabile esclusivamente all'
e all'entità delle conseguenze immediate e dirette e prevedibili che ne sono derivate, provvedendo alla
[...] compensazione dell'importo riconosciuto in favore dei ricorrenti con le somme liquidate, a titolo di spese di lite, dal Tribunale di Asti in favore dell' con la sentenza n. 165/2021, oggetto di successivo CP_3 pignoramento presso terzi per un importo complessivo di euro 47.875,84.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali e oneri di legge.”
OSSERVATO
L'odierna vicenda processuale propone taluni elementi di carattere peculiare.
Fecendo seguito ad un procedimento per ATP, e successiva controversia di merito, quest'ultima tuttavia attinente a profili differenti da quelli oggi allegati.
Come dedotto dalla stessa difesa attorea,
“PREMESSO CHE
1- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato in data 8.11.2018 la IG.ra , il IG. Parte_1 Parte_2
, in proprio e in qualità di esercente, assieme alla IG.ra , la potestà genitoriale sui
[...] Parte_4 minori e , il IG. e la IG.ra , nella loro Persona_2 Persona_3 Parte_3 Parte_5 qualità di prossimi congiunti del IG. , adivano l'intestato Tribunale, procedimento RG n. Persona_1
3778/2018, al fine di:
a) accertare e dichiarare che i Sanitari dell'Ospedale di Alba che ebbero in cura il IG. Persona_1 dal 12 al 21 maggio 2016, dopo la diagnosi di STEMI, non si attenevano alle linee guida di riferimento e alle buone pratiche cliniche;
b) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra l'attività sanitaria prestata dai Sanitari dell'Ospedale di Alba che ebbero in cura il IG. dal 12 al 21 maggio 2016 e l'insorgenza Persona_1 delle complicanze cardiache che determinavano il decesso del;
Per_1
c) esperire, ove possibile, il tentativo di conciliazione tra le parti;
2- esperite regolarmente le operazioni peritali, depositata la bozza, acquisite e valutate le osservazioni contenute nelle note critiche delle parti e fallito il tentativo di composizione bonaria della controversia, il
Collegio dei CC.TT.UU. in data 3 agosto 2019 depositava la relazione medico-legale definitiva;
3- nell'elaborato peritale i CCTTUU affermavano che:
a) “Il quadro clinico del IG. al momento del ricovero presso l'Ospedale di Alba era Persona_1 inequivocabilmente quello di uno STEMI inferiore in evoluzione complicato da ipotensione e con indicazione a rivascolarizzazione urgente”; b) “L'approccio terapeutico, corretto dal punto di vista farmacologico, non è stato tuttavia conforme a quanto riportato dalle linee guida che prevedevano l'esecuzione dell'esame coronografico nel più breve tempo possibile”;
c) “Dalle documentazioni non si evince il reale motivo che ha causato il ritardo fra la corretta diagnosi posta in pronto Soccorso e l'esecuzione della coronografia eseguita 24 ore dopo”;
d) “Il quadro occlusivo riscontrato alla coronografia, se può giustificare l'assenza di un tentativo di riperfusione in considerazione del rapporto rischio/beneficio, non poteva essere conosciuto prima dell'esecuzione dell'esame coronografico e pertanto non ne giustifica il ritardo”;
e) “La valutazione medico-legale, in questo caso, ha identificato un comportamento colposo da parte dei
Sanitari nella strategia dell'accertamento diagnostico clinico-strumentale, ovvero ritardata esecuzione della coronografia che ha inciso nell'impostazione della cura”;
f) “In presenza di indicazioni a coronografia, e nel caso in esame erano presenti come del resto appare dalla prima consulenza cardiologica, il System Delay dovrebbe essere, secondo le linee guida del 2012, inferiore a
90 minuti. Anche nei pazienti che si presentano oltre le 12 ore dall'inizio dei sintomi con persistenza di sopralivellamento ST-T e segni clinico-strumentali di evoluzione, sempre le linee guida, affermano che è indispensabile che la rivascolarizzazione abbia luogo il più presto possibile in quanto il ritardo alla riperfusione risulta determinante nei risultati a breve e lungo termine”;
g) “L'estensione dell'infarto con conseguente maggior danno e rischio di complicanze sarebbe stato limitato qualora la coronografia fosse stata eseguita con procedimento immediato”;
h) “E'stata illustrata la causa (mancata coronografia) di mal pratica in chiaro rapporto di causa che ha determinato il ritardo nello studio della lesione e il perdurare della lesione stessa, la quale, a sua volta, ha rappresentato il presupposto dell'evento mortale. Evento supportato da criteriologia: cronologica, topografica, di continuità fenomenologica, di sufficienza lesiva e di esclusione di altre cause da sole idonee a produrre l'evento”;
i) “In ambito di patologia coronarica acuta: STEMI mai si hanno casi in cui il ritardo diagnostico sottrae alla persona il 100% di probabilità di guarigione. Pertanto in termini quantitativi e nell'ambito di cui si tratta a nostro avviso è stato sottratto il 50% di probabilità di sopravvivenza con criteriologia del più probabile che non”;
4- gli odierni ricorrenti, unitamente alla IG.ra , nella loro qualità di prossimi congiunti del IG. Parte_5
, in data 29.11.2019 depositavano innanzi al Tribunale di Asti ricorso ex art. 702 bis cpc, Persona_1
RG 3920/2019, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa acquisizione dell'intero fascicolo RG n. 3778/2018, accertare e dichiarare che il decesso del IG. è stato causato dal comportamento colposo dei Persona_1
Sanitari dell'Ospedale di Alba che lo ebbero in cura dal 12 al 21 maggio 2016 e, per l'effetto, condannare la
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in 12051 Alba (CN), Via Vida n. Controparte_3
10, a provvedere al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli odierni ricorrenti, così come specificati in premessa, ovvero: a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, € 300.000,00 in favore di , € 300.000,00 in favore di , € 280.000,00 in favore di Parte_1 Parte_2 Per_1
, € 120.000,00 in favore di , € 140.000,00 in favore di ed €
[...] Parte_5 Persona_2
140.000,00 in favore di , o delle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, Persona_3 oltre interessi e rivalutazione;
a titolo di danno patrimoniale, € 93.752,40 in favore di o Parte_1 della somma maggiori o minori che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio nonché di quello ex art. 696 bis cpc, rubricato al n.
3778/2018, ivi comprese le spese dei CCTTUU”;
5- l' si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti fornita dai ricorrenti, Controparte_3
l'interpretazione loro prospettata degli esiti della CTU, la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il decesso del IG. e, comunque, la quantificazione dei danni effettuata;
Persona_1
6- con sentenza n. 165/2021 del 2.3.2021 il Tribunale Asti, dopo aver acquisito agli atti la CTU espletata in sede di ATP, rigettava la domanda proposta dagli attori in quanto interpretava le conclusioni di detto elaborato peritale nel senso che l'accertata condotta omissiva colposa attribuibile ai sanitari dell' CP_4
, rappresentata dalla mancata tempestiva esecuzione della coronografia, non cagionava la morte del
[...] IG. bensì la privazione della mera possibilità di guarigione e/o sopravvivenza dello Persona_1 stesso;
7- il Tribunale di Asti, nella motivazione della predetta sentenza, dopo aver dichiarato di condividere pienamente le conclusioni della CTU acquisita agli atti, affermava testualmente che “Alla luce degli esiti peritali così come sopra riassunti, non è quindi possibile affermare, applicando il criterio di causalità richiesto in ambito civilistico (del più probabile che non), che la condotta di malpractice medica individuata
(omessa tempestiva esecuzione della coronografia) abbia cagionato il decesso del IG. Persona_1 né che ne abbia accorciato la sopravvivenza. L'effettuazione tempestiva della coronografia avrebbe consentito al IG. di avere la possibilità di sottoporsi a rivascolarizzazione urgente che, Persona_1 ove avesse avuto esito positivo, avrebbe consentito allo stesso di guarire o sopravvivere alla ischemia acuta.
Sussiste quindi un nesso causale tra condotta omissiva attribuibile ai sanitari dell'Ospedale di Alba e privazione della mera possibilità di guarigione e/o sopravvivenza di secondo i criteri Persona_1 civilistici. Essendo l'evento di cui sopra caratterizzato da insanabile incertezza alla luce delle conoscenze scientifiche e metodologiche, deve essere qualificato in termini di mera chance (vds. Sul punto Cassazione
Sez. 3 n. 5641/2018; Cass. Sez. 3 n. 12906/2020) ed è quantificato dai consulenti dell'Ufficio nella percentuale del 50%. Così ricostruita la vicenda in esame, occorre ribadire che la domanda risarcitoria formulata dagli attori ha ad oggetto la perdita del rapporto parentale e non la perdita della chance del congiunto di guarigione o vivere meglio o più a lungo. Trattasi di petitum radicalmente diverso, in un caso il risarcimento ha ad oggetto la perdita del rapporto parentale e, nell'altro, il risarcimento ha ad oggetto la perdita di chance. La diversità ontologica del bene tutelato esclude la possibilità di ritenere compresa nella domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale anche quella da perdita di chance (conf. Cass. N.
1391/2004, n. 21245/2012 e n. 5641/2018);
8- la sentenza n. 165/2021 emessa dal Tribunale di Asti in data 2.3.2021 diveniva irrevocabile in data
17.4.2021;
9- con lettera racc. a/r del 19.11.2021 gli odierni attori, quali eredi legittimi del IG. , Persona_1 invitavano e diffidavano l' a provvedere al risarcimento del danno da perdita di chance di Controparte_3 sopravvivenza e/o guarigione;
10- considerato che detta diffida restava priva di riscontro, in data 14.3.2022 gli odierni attori avanzavano domanda di mediazione presso il centro di Asti;
CP_5
11- detto procedimento di mediazione si chiudeva con verbale negativo in quanto l' Controparte_3 sosteneva che la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance non fosse più azionabile, sia perché la sentenza n. 165/2021 emessa dal Tribunale di Asti coprirebbe il dedotto e il deducibile, sia perché il diritto vantato dagli attori sarebbe prescritto;
12- le eccezioni sollevate dall'odierna resistente sono meramente pretestuose e del tutto prive di fondamento;
13- innanzitutto, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il principio secondo cui il giudicato copre “il dedotto e il deducibile” deve essere inteso nel senso che deve ritenersi preclusa alle parti la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato nella sentenza passata in giudicato (vedi Cass. Civ. n.
27013/2022; Cass. Civ. n. 20816/2020; Tribunale Cuneo, Sent. 07.08.2020);
14- alla luce di quanto sopra non è chi non veda come l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n.
165/2021 non copre in alcun modo la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance avanzata in questa sede dagli attori;
15- infatti, come correttamente sottolineato dal Tribunale di Asti nella parte motiva di detta sentenza, la domanda risarcitoria avanzata dagli attori nel precedente giudizio, avendo ad oggetto la sola perdita del rapporto parentale, si caratterizza per un petitum radicalmente diverso rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione promossa dagli odierni attori con il presente giudizio;
16- in buona sostanza, la domanda risarcitoria avanzata dagli odierni attori nel presente giudizio non è coperta dal vincolo del giudicato in quanto è del tutto diversa rispetto a quella azionata con il primo giudizio e ha ad oggetto situazioni soggettive tutt'altro che incompatibili con quanto accertato con la sentenza n.
165/2021 del Tribunale di Asti;
17- inoltre, tra i due giudizi non vi è identità soggettiva in quanto il primo procedimento è stato promosso dai prossimi congiunti del IG. , mentre quello che ci occupa esclusivamente dagli eredi Persona_1 legittimi dello stesso, ovvero dalla moglie, IG.ra , e dai due figli e Parte_1 Parte_2
; Parte_3
18- le ragioni esposte dagli scriventi avvocati trovano conferma nella recente sentenza n. 124 del 24.7.2020 con cui il Tribunale di Vasto, in riferimento ad una vicenda del tutto analoga a quella che ci occupa, ha affermato che “Nella specie non opera il giudicato, in quanto il diritto alla salute è diritto del tutto distinto dal diritto al risarcimento per la c.d. perdita di chance. La risarcibilità della perdita di chance si pone come incertezza eventistica conseguente al previo accertamento del nesso causale con la condotta omissiva.
Invero, si ribadisce, i fatti costitutivi della domanda risarcitoria per lesione di ciascuno dei suddetti due diritti sono diversi, con la conseguenza che la domanda “nuova”, relativa ad uno di essi, non è comunque suscettibile di essere coperta dal giudicato formatosi sull'altra”;
19- altrettanto infondata è l'ulteriore eccezione sollevata da parte resistente in merito alla presunta prescrizione del diritto azionato;
20- infatti, gli odierni attori, in qualità di eredi legittimi del IG. , invitavano e diffidavano Persona_1
l' a provvedere al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del decesso del proprio Controparte_3 congiunto dapprima con lettera racc. a/r del 24.10.2017, successivamente con lettera inviata a mezzo pec in data 19.11.2021 e da ultimo con il procedimento di mediazione promosso a marzo del 2022;
21- in ogni caso, il termine prescrizionale applicabile alla vicenda in oggetto è quello ordinario decennale, posto che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha carattere pacificamente contrattuale (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza, 20/10/2021, n. 29001: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale”);
22- alla luce delle risultanze della CTU espletata nell'ambito del procedimento RG 3778/2018 promosso innanzi all'intestato tribunale, fatte proprie dalla sentenza n. 165/2021 del Tribunale di Asti, deve ritenersi provato, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'accertata condotta omissiva attribuibile ai sanitari dell'Ospedale di Alba ha cagionato la perdita di chance di guarigione e/o sopravvivenza nella misura del 50% del IG. ; Persona_1
23- dai fatti sopra riportati nonché dalla documentazione depositata in atti emerge chiaramente la responsabilità contrattuale dell'azienda resistente nella produzione della predetta voce di danno, quale inadempimento dell'obbligazione assunta dall'azienda sanitaria nei confronti del paziente con il rapporto contrattuale di opera professionale;
24- l'odierna resistente, peraltro, è tenuta a rispondere direttamente dei danni causati a terzi da comportamenti colposi e da prestazioni mediche non diligentemente seguite dai medici dipendenti;
tale responsabilità, infatti, “... è conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 cod. civ. secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale di terzi, risponde dei fatti dolosi o colposi di questi” (Cass. civ.
12.2.2004 n.10297) e trova fondamento nel fatto che “l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale” (Cass. Civ.
4.3.2004 n. 4400).
25- per quanto concerne la liquidazione di tale voce di danno, da effettuarsi necessariamente in via equitativa, si ritiene di seguire il sistema di calcolo utilizzato in prevalenza dalla giurisprudenza di merito e che fa riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano relative al danno non patrimoniale;
26- in particolare, tale criterio di calcolo, partendo dalla somma che sarebbe spettata al in caso di Per_1 invalidità permanente del 100% (€ 890.081,00), la divide per il numero di anni dello stesso (57), moltiplicando il risultato (€ 15.615,45) per il numero degli anni di sopravvivenza (29) secondo le tavole di mortalità e calcolando sull'importo così ottenuto (€ 452.848,22) la percentuale del 50% di possibilità di sopravvivenza perduta, ovvero € 226.424,11;
27- il danno da perdita di chance di guarigione e/o sopravvivenza spetta agli odierni ricorrenti iure hereditatis, nella loro qualità di eredi legittimi del IG. ” Persona_4
Nella presente sede, dunque, parte attrice agisce non già, e non più, iure proprio, ma sulla scorta della successione nelle posizioni giuridiche del defunto: per vedere riconosciuto il nocumento, consistente nella perdita di chance di sopravvivenza/guarigione, maturato nel patrimonio del de cuius, ed asseritamente trasmessosi iure hereditatis.
La domanda non è tuttavia accoglibile, in questi termini.
Si condivide, in parte qua, la autorevole giurisprudenza di merito, secondo cui, al contrario, la tipologia stessa del danno invocato NON può, ontologicamente, esser oggetto di trasmissione agli eredi.
Sul punto, Tribunale Milano, con sentenza Sez. I, 6 dicembre 2022, n. 9616, ha ampliamente argomentato – come eccepito dalla difesa di parte convenuta – in senso contrario alla fondatezza di una simile azione, evidenziando:
“…Non spetta invece agli attori il risarcimento, da loro chiesto iure hereditario, del danno patito dal figlio…per “perdita di chances di sopravvivenza”.
Riguardo a tale domanda attorea deve considerarsi l'insegnamento di Cass. SU 22.7.2015 n. 15350, da questo giudice integralmente condiviso.
Già il 22 dicembre 1925 la Corte di Cassazione a sezioni unite aveva affermato: "se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l'esistenza di un subbietto di diritto" (n. 3475/1925). Questo principio è stato ribadito da Corte Costituzionale n. 372 del 1994, che ha escluso che sia contraria alla Carta Fondamentale l'interpretazione degli articoli 2043 e 2059 c.c. secondo cui non sono risarcibili iure hereditatis i danni derivanti dalla violazione del diritto alla vita, potendo aversi risarcimento, per il sistema della responsabilità civile, solo con riguardo a perdite derivate dalla violazione del diritto alla salute verificatesi a causa delle lesioni nel periodo intercorrente tra le stesse e la morte.
La già citata Cass. SU 22.7.2015 n. 15350 ha nuovamente affermato il principio, aggiungendo che l'attuale impostazione, sia dottrinaria sia giurisprudenziale (che nelle sue manifestazioni più avanzate concepisce l'area della responsabilità civile come sistema di responsabilità sempre più spesso oggettiva, diretto a realizzare una tecnica di allocazione dei danni secondo i principi della teoria dell'analisi economica del diritto), evidenzia come risulti primaria l'eIGenza (oltre che consolatoria) di riparazione (e redistribuzione tra i consociati, in attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.) dei pregiudizi delle vittime di atti illeciti, con la conseguenza che il momento centrale del sistema è rappresentato dal danno, inteso come “perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica soggettiva” (Corte cost. n. 372 del
1994).
Nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico "vita" che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (Cass. n. 1633 del 2000; n. 7632 del 2003; n. 12253del 2007).
Perché la perdita del bene giuridico possa costituire un danno risarcibile, è necessario che sia riferibile a un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio.
Nel caso di morte (perdita del bene vita) la non risarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso, come ritenuto da Cass. n. 6938 del 1998, poiché, come esattamente rilevato dalla sentenza n.
4991 del 1996, ciò di cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito.
Questo argomento…porta a concludere che il risarcimento del danno presuppone l'esistenza di un soggetto creditore, che tuttavia, nel caso della perdita del bene “vita”, non esiste più.
Le considerazioni di Cass. SU 22.7.2015 n. 15350 circa il diritto al risarcimento del danno da "perdita della vita", impossibilitato a sorgere perché acefalo, privo di un soggetto titolare, debbono indubitabilmente valere anche per la perdita della possibilità di rimanere in vita: anche tale perdita, infatti, si realizza solo con la morte del soggetto e, anzi, a ben vedere, non pare poter essere realmente distinta dalla perdita della vita…”
Il percorso sopra evidenziato pare ineccepibile, sotto il profilo logico e giuridico, e non consente di allocare, in capo agli attori, la tipologia di nocumento, che viene dedotta ed allegata nel presente giudizio.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Rigetta le domande attoree;
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite avversarie, che liquida in € 6.200 per compenso, oltre tutti accessori.
Si comunichi.
Asti, 8.8.2025
Il gi dott. Perfetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1620/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
, c.f. , residente a [...], fraz. Trinità n. 7/a, Parte_1 C.F._1
, c.f. , residente a [...], fraz. Trinità n. 7/a, Parte_2 C.F._2
, c.f. , residente in [...]a Zrnovci, rappresentati e difesi, Parte_3 C.F._3 giusta delega in atti, dagli Avv.ti Biagio Marucci del Foro di Macerata, C.F. e Andrea C.F._4
Tiburzi del Foro di Macerata, C.F. , elettivamente domiciliati presso e nello studio dei C.F._5 predetti difensori: Avv. Biagio Marucci, con studio a Civitanova Marche (MC) Viale San Luigi VerIGlia n. 46, fax n. 0733.813018, PEC Avv. Andrea Tiburzi, con studio a Camerino (MC), Email_1
Viale Leopardi n. 59, fax n. 0737.630212, PEC Email_2
avverso
, in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott. Controparte_1 CP_2
, con sede in Alba (CN) alla Via Vida n. 10, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa, ai fini
[...] P.IVA_1 della presente procedura, dall'Avv. Giuseppe Caccavo del Foro di Torino (C.F. , C.F._6 elettivamente domiciliata in Torino al Corso Galileo Ferraris n. 120 presso lo Studio del predetto difensore, per procura caricata telematicamente.
Conclusioni:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che la condotta omissiva attribuibile ai sanitari dell'Ospedale di Alba ha cagionato la perdita di chance di guarigione e/o sopravvivenza nella misura del 50% del IG. e, per l'effetto, condannare Persona_1 la , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in 12051 Alba (CN), Via Vida Controparte_3
n. 10, a provvedere al risarcimento in favore degli odierni ricorrenti, nella loro qualità di eredi legittimi del IG. , di tale voce di danno, che si quantifica nella somma complessiva di € 226.424,11 o Persona_1 nella somma minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità ovvero l'improponibilità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato dai ricorrenti, per violazione del principio di correttezza e buona fede processuale, avendo gli stessi proposto, in giudizi separati e con riferimento al medesimo fatto generatore (ritardata esecuzione della coronarografia sul paziente in Persona_1 occasione del ricovero iniziato in data 12/5/2016), le domande di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e da perdita di chance di guarigione e/o di sopravvivenza in assenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata ed in ogni caso per essere la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance coperta dal giudicato formatosi con la sentenza n. 165/2021 del Tribunale di Asti, in quanto già deducibile nell'ambito del giudizio terminato con il deposito della menzionata sentenza;
2) nel merito in via principale, respingere integralmente tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
3) nel merito in via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dai ricorrenti, emettere sentenza secondo quanto rigorosamente provato da controparte e, CP_ comunque, secondo giustizia ed equità, in relazione alla parte di danno rapportabile esclusivamente all'
e all'entità delle conseguenze immediate e dirette e prevedibili che ne sono derivate, provvedendo alla
[...] compensazione dell'importo riconosciuto in favore dei ricorrenti con le somme liquidate, a titolo di spese di lite, dal Tribunale di Asti in favore dell' con la sentenza n. 165/2021, oggetto di successivo CP_3 pignoramento presso terzi per un importo complessivo di euro 47.875,84.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali e oneri di legge.”
OSSERVATO
L'odierna vicenda processuale propone taluni elementi di carattere peculiare.
Fecendo seguito ad un procedimento per ATP, e successiva controversia di merito, quest'ultima tuttavia attinente a profili differenti da quelli oggi allegati.
Come dedotto dalla stessa difesa attorea,
“PREMESSO CHE
1- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato in data 8.11.2018 la IG.ra , il IG. Parte_1 Parte_2
, in proprio e in qualità di esercente, assieme alla IG.ra , la potestà genitoriale sui
[...] Parte_4 minori e , il IG. e la IG.ra , nella loro Persona_2 Persona_3 Parte_3 Parte_5 qualità di prossimi congiunti del IG. , adivano l'intestato Tribunale, procedimento RG n. Persona_1
3778/2018, al fine di:
a) accertare e dichiarare che i Sanitari dell'Ospedale di Alba che ebbero in cura il IG. Persona_1 dal 12 al 21 maggio 2016, dopo la diagnosi di STEMI, non si attenevano alle linee guida di riferimento e alle buone pratiche cliniche;
b) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra l'attività sanitaria prestata dai Sanitari dell'Ospedale di Alba che ebbero in cura il IG. dal 12 al 21 maggio 2016 e l'insorgenza Persona_1 delle complicanze cardiache che determinavano il decesso del;
Per_1
c) esperire, ove possibile, il tentativo di conciliazione tra le parti;
2- esperite regolarmente le operazioni peritali, depositata la bozza, acquisite e valutate le osservazioni contenute nelle note critiche delle parti e fallito il tentativo di composizione bonaria della controversia, il
Collegio dei CC.TT.UU. in data 3 agosto 2019 depositava la relazione medico-legale definitiva;
3- nell'elaborato peritale i CCTTUU affermavano che:
a) “Il quadro clinico del IG. al momento del ricovero presso l'Ospedale di Alba era Persona_1 inequivocabilmente quello di uno STEMI inferiore in evoluzione complicato da ipotensione e con indicazione a rivascolarizzazione urgente”; b) “L'approccio terapeutico, corretto dal punto di vista farmacologico, non è stato tuttavia conforme a quanto riportato dalle linee guida che prevedevano l'esecuzione dell'esame coronografico nel più breve tempo possibile”;
c) “Dalle documentazioni non si evince il reale motivo che ha causato il ritardo fra la corretta diagnosi posta in pronto Soccorso e l'esecuzione della coronografia eseguita 24 ore dopo”;
d) “Il quadro occlusivo riscontrato alla coronografia, se può giustificare l'assenza di un tentativo di riperfusione in considerazione del rapporto rischio/beneficio, non poteva essere conosciuto prima dell'esecuzione dell'esame coronografico e pertanto non ne giustifica il ritardo”;
e) “La valutazione medico-legale, in questo caso, ha identificato un comportamento colposo da parte dei
Sanitari nella strategia dell'accertamento diagnostico clinico-strumentale, ovvero ritardata esecuzione della coronografia che ha inciso nell'impostazione della cura”;
f) “In presenza di indicazioni a coronografia, e nel caso in esame erano presenti come del resto appare dalla prima consulenza cardiologica, il System Delay dovrebbe essere, secondo le linee guida del 2012, inferiore a
90 minuti. Anche nei pazienti che si presentano oltre le 12 ore dall'inizio dei sintomi con persistenza di sopralivellamento ST-T e segni clinico-strumentali di evoluzione, sempre le linee guida, affermano che è indispensabile che la rivascolarizzazione abbia luogo il più presto possibile in quanto il ritardo alla riperfusione risulta determinante nei risultati a breve e lungo termine”;
g) “L'estensione dell'infarto con conseguente maggior danno e rischio di complicanze sarebbe stato limitato qualora la coronografia fosse stata eseguita con procedimento immediato”;
h) “E'stata illustrata la causa (mancata coronografia) di mal pratica in chiaro rapporto di causa che ha determinato il ritardo nello studio della lesione e il perdurare della lesione stessa, la quale, a sua volta, ha rappresentato il presupposto dell'evento mortale. Evento supportato da criteriologia: cronologica, topografica, di continuità fenomenologica, di sufficienza lesiva e di esclusione di altre cause da sole idonee a produrre l'evento”;
i) “In ambito di patologia coronarica acuta: STEMI mai si hanno casi in cui il ritardo diagnostico sottrae alla persona il 100% di probabilità di guarigione. Pertanto in termini quantitativi e nell'ambito di cui si tratta a nostro avviso è stato sottratto il 50% di probabilità di sopravvivenza con criteriologia del più probabile che non”;
4- gli odierni ricorrenti, unitamente alla IG.ra , nella loro qualità di prossimi congiunti del IG. Parte_5
, in data 29.11.2019 depositavano innanzi al Tribunale di Asti ricorso ex art. 702 bis cpc, Persona_1
RG 3920/2019, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa acquisizione dell'intero fascicolo RG n. 3778/2018, accertare e dichiarare che il decesso del IG. è stato causato dal comportamento colposo dei Persona_1
Sanitari dell'Ospedale di Alba che lo ebbero in cura dal 12 al 21 maggio 2016 e, per l'effetto, condannare la
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in 12051 Alba (CN), Via Vida n. Controparte_3
10, a provvedere al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli odierni ricorrenti, così come specificati in premessa, ovvero: a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, € 300.000,00 in favore di , € 300.000,00 in favore di , € 280.000,00 in favore di Parte_1 Parte_2 Per_1
, € 120.000,00 in favore di , € 140.000,00 in favore di ed €
[...] Parte_5 Persona_2
140.000,00 in favore di , o delle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, Persona_3 oltre interessi e rivalutazione;
a titolo di danno patrimoniale, € 93.752,40 in favore di o Parte_1 della somma maggiori o minori che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio nonché di quello ex art. 696 bis cpc, rubricato al n.
3778/2018, ivi comprese le spese dei CCTTUU”;
5- l' si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti fornita dai ricorrenti, Controparte_3
l'interpretazione loro prospettata degli esiti della CTU, la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il decesso del IG. e, comunque, la quantificazione dei danni effettuata;
Persona_1
6- con sentenza n. 165/2021 del 2.3.2021 il Tribunale Asti, dopo aver acquisito agli atti la CTU espletata in sede di ATP, rigettava la domanda proposta dagli attori in quanto interpretava le conclusioni di detto elaborato peritale nel senso che l'accertata condotta omissiva colposa attribuibile ai sanitari dell' CP_4
, rappresentata dalla mancata tempestiva esecuzione della coronografia, non cagionava la morte del
[...] IG. bensì la privazione della mera possibilità di guarigione e/o sopravvivenza dello Persona_1 stesso;
7- il Tribunale di Asti, nella motivazione della predetta sentenza, dopo aver dichiarato di condividere pienamente le conclusioni della CTU acquisita agli atti, affermava testualmente che “Alla luce degli esiti peritali così come sopra riassunti, non è quindi possibile affermare, applicando il criterio di causalità richiesto in ambito civilistico (del più probabile che non), che la condotta di malpractice medica individuata
(omessa tempestiva esecuzione della coronografia) abbia cagionato il decesso del IG. Persona_1 né che ne abbia accorciato la sopravvivenza. L'effettuazione tempestiva della coronografia avrebbe consentito al IG. di avere la possibilità di sottoporsi a rivascolarizzazione urgente che, Persona_1 ove avesse avuto esito positivo, avrebbe consentito allo stesso di guarire o sopravvivere alla ischemia acuta.
Sussiste quindi un nesso causale tra condotta omissiva attribuibile ai sanitari dell'Ospedale di Alba e privazione della mera possibilità di guarigione e/o sopravvivenza di secondo i criteri Persona_1 civilistici. Essendo l'evento di cui sopra caratterizzato da insanabile incertezza alla luce delle conoscenze scientifiche e metodologiche, deve essere qualificato in termini di mera chance (vds. Sul punto Cassazione
Sez. 3 n. 5641/2018; Cass. Sez. 3 n. 12906/2020) ed è quantificato dai consulenti dell'Ufficio nella percentuale del 50%. Così ricostruita la vicenda in esame, occorre ribadire che la domanda risarcitoria formulata dagli attori ha ad oggetto la perdita del rapporto parentale e non la perdita della chance del congiunto di guarigione o vivere meglio o più a lungo. Trattasi di petitum radicalmente diverso, in un caso il risarcimento ha ad oggetto la perdita del rapporto parentale e, nell'altro, il risarcimento ha ad oggetto la perdita di chance. La diversità ontologica del bene tutelato esclude la possibilità di ritenere compresa nella domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale anche quella da perdita di chance (conf. Cass. N.
1391/2004, n. 21245/2012 e n. 5641/2018);
8- la sentenza n. 165/2021 emessa dal Tribunale di Asti in data 2.3.2021 diveniva irrevocabile in data
17.4.2021;
9- con lettera racc. a/r del 19.11.2021 gli odierni attori, quali eredi legittimi del IG. , Persona_1 invitavano e diffidavano l' a provvedere al risarcimento del danno da perdita di chance di Controparte_3 sopravvivenza e/o guarigione;
10- considerato che detta diffida restava priva di riscontro, in data 14.3.2022 gli odierni attori avanzavano domanda di mediazione presso il centro di Asti;
CP_5
11- detto procedimento di mediazione si chiudeva con verbale negativo in quanto l' Controparte_3 sosteneva che la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance non fosse più azionabile, sia perché la sentenza n. 165/2021 emessa dal Tribunale di Asti coprirebbe il dedotto e il deducibile, sia perché il diritto vantato dagli attori sarebbe prescritto;
12- le eccezioni sollevate dall'odierna resistente sono meramente pretestuose e del tutto prive di fondamento;
13- innanzitutto, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il principio secondo cui il giudicato copre “il dedotto e il deducibile” deve essere inteso nel senso che deve ritenersi preclusa alle parti la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato nella sentenza passata in giudicato (vedi Cass. Civ. n.
27013/2022; Cass. Civ. n. 20816/2020; Tribunale Cuneo, Sent. 07.08.2020);
14- alla luce di quanto sopra non è chi non veda come l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n.
165/2021 non copre in alcun modo la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance avanzata in questa sede dagli attori;
15- infatti, come correttamente sottolineato dal Tribunale di Asti nella parte motiva di detta sentenza, la domanda risarcitoria avanzata dagli attori nel precedente giudizio, avendo ad oggetto la sola perdita del rapporto parentale, si caratterizza per un petitum radicalmente diverso rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione promossa dagli odierni attori con il presente giudizio;
16- in buona sostanza, la domanda risarcitoria avanzata dagli odierni attori nel presente giudizio non è coperta dal vincolo del giudicato in quanto è del tutto diversa rispetto a quella azionata con il primo giudizio e ha ad oggetto situazioni soggettive tutt'altro che incompatibili con quanto accertato con la sentenza n.
165/2021 del Tribunale di Asti;
17- inoltre, tra i due giudizi non vi è identità soggettiva in quanto il primo procedimento è stato promosso dai prossimi congiunti del IG. , mentre quello che ci occupa esclusivamente dagli eredi Persona_1 legittimi dello stesso, ovvero dalla moglie, IG.ra , e dai due figli e Parte_1 Parte_2
; Parte_3
18- le ragioni esposte dagli scriventi avvocati trovano conferma nella recente sentenza n. 124 del 24.7.2020 con cui il Tribunale di Vasto, in riferimento ad una vicenda del tutto analoga a quella che ci occupa, ha affermato che “Nella specie non opera il giudicato, in quanto il diritto alla salute è diritto del tutto distinto dal diritto al risarcimento per la c.d. perdita di chance. La risarcibilità della perdita di chance si pone come incertezza eventistica conseguente al previo accertamento del nesso causale con la condotta omissiva.
Invero, si ribadisce, i fatti costitutivi della domanda risarcitoria per lesione di ciascuno dei suddetti due diritti sono diversi, con la conseguenza che la domanda “nuova”, relativa ad uno di essi, non è comunque suscettibile di essere coperta dal giudicato formatosi sull'altra”;
19- altrettanto infondata è l'ulteriore eccezione sollevata da parte resistente in merito alla presunta prescrizione del diritto azionato;
20- infatti, gli odierni attori, in qualità di eredi legittimi del IG. , invitavano e diffidavano Persona_1
l' a provvedere al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del decesso del proprio Controparte_3 congiunto dapprima con lettera racc. a/r del 24.10.2017, successivamente con lettera inviata a mezzo pec in data 19.11.2021 e da ultimo con il procedimento di mediazione promosso a marzo del 2022;
21- in ogni caso, il termine prescrizionale applicabile alla vicenda in oggetto è quello ordinario decennale, posto che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha carattere pacificamente contrattuale (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza, 20/10/2021, n. 29001: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale”);
22- alla luce delle risultanze della CTU espletata nell'ambito del procedimento RG 3778/2018 promosso innanzi all'intestato tribunale, fatte proprie dalla sentenza n. 165/2021 del Tribunale di Asti, deve ritenersi provato, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'accertata condotta omissiva attribuibile ai sanitari dell'Ospedale di Alba ha cagionato la perdita di chance di guarigione e/o sopravvivenza nella misura del 50% del IG. ; Persona_1
23- dai fatti sopra riportati nonché dalla documentazione depositata in atti emerge chiaramente la responsabilità contrattuale dell'azienda resistente nella produzione della predetta voce di danno, quale inadempimento dell'obbligazione assunta dall'azienda sanitaria nei confronti del paziente con il rapporto contrattuale di opera professionale;
24- l'odierna resistente, peraltro, è tenuta a rispondere direttamente dei danni causati a terzi da comportamenti colposi e da prestazioni mediche non diligentemente seguite dai medici dipendenti;
tale responsabilità, infatti, “... è conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 cod. civ. secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale di terzi, risponde dei fatti dolosi o colposi di questi” (Cass. civ.
12.2.2004 n.10297) e trova fondamento nel fatto che “l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale” (Cass. Civ.
4.3.2004 n. 4400).
25- per quanto concerne la liquidazione di tale voce di danno, da effettuarsi necessariamente in via equitativa, si ritiene di seguire il sistema di calcolo utilizzato in prevalenza dalla giurisprudenza di merito e che fa riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano relative al danno non patrimoniale;
26- in particolare, tale criterio di calcolo, partendo dalla somma che sarebbe spettata al in caso di Per_1 invalidità permanente del 100% (€ 890.081,00), la divide per il numero di anni dello stesso (57), moltiplicando il risultato (€ 15.615,45) per il numero degli anni di sopravvivenza (29) secondo le tavole di mortalità e calcolando sull'importo così ottenuto (€ 452.848,22) la percentuale del 50% di possibilità di sopravvivenza perduta, ovvero € 226.424,11;
27- il danno da perdita di chance di guarigione e/o sopravvivenza spetta agli odierni ricorrenti iure hereditatis, nella loro qualità di eredi legittimi del IG. ” Persona_4
Nella presente sede, dunque, parte attrice agisce non già, e non più, iure proprio, ma sulla scorta della successione nelle posizioni giuridiche del defunto: per vedere riconosciuto il nocumento, consistente nella perdita di chance di sopravvivenza/guarigione, maturato nel patrimonio del de cuius, ed asseritamente trasmessosi iure hereditatis.
La domanda non è tuttavia accoglibile, in questi termini.
Si condivide, in parte qua, la autorevole giurisprudenza di merito, secondo cui, al contrario, la tipologia stessa del danno invocato NON può, ontologicamente, esser oggetto di trasmissione agli eredi.
Sul punto, Tribunale Milano, con sentenza Sez. I, 6 dicembre 2022, n. 9616, ha ampliamente argomentato – come eccepito dalla difesa di parte convenuta – in senso contrario alla fondatezza di una simile azione, evidenziando:
“…Non spetta invece agli attori il risarcimento, da loro chiesto iure hereditario, del danno patito dal figlio…per “perdita di chances di sopravvivenza”.
Riguardo a tale domanda attorea deve considerarsi l'insegnamento di Cass. SU 22.7.2015 n. 15350, da questo giudice integralmente condiviso.
Già il 22 dicembre 1925 la Corte di Cassazione a sezioni unite aveva affermato: "se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l'esistenza di un subbietto di diritto" (n. 3475/1925). Questo principio è stato ribadito da Corte Costituzionale n. 372 del 1994, che ha escluso che sia contraria alla Carta Fondamentale l'interpretazione degli articoli 2043 e 2059 c.c. secondo cui non sono risarcibili iure hereditatis i danni derivanti dalla violazione del diritto alla vita, potendo aversi risarcimento, per il sistema della responsabilità civile, solo con riguardo a perdite derivate dalla violazione del diritto alla salute verificatesi a causa delle lesioni nel periodo intercorrente tra le stesse e la morte.
La già citata Cass. SU 22.7.2015 n. 15350 ha nuovamente affermato il principio, aggiungendo che l'attuale impostazione, sia dottrinaria sia giurisprudenziale (che nelle sue manifestazioni più avanzate concepisce l'area della responsabilità civile come sistema di responsabilità sempre più spesso oggettiva, diretto a realizzare una tecnica di allocazione dei danni secondo i principi della teoria dell'analisi economica del diritto), evidenzia come risulti primaria l'eIGenza (oltre che consolatoria) di riparazione (e redistribuzione tra i consociati, in attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.) dei pregiudizi delle vittime di atti illeciti, con la conseguenza che il momento centrale del sistema è rappresentato dal danno, inteso come “perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica soggettiva” (Corte cost. n. 372 del
1994).
Nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico "vita" che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (Cass. n. 1633 del 2000; n. 7632 del 2003; n. 12253del 2007).
Perché la perdita del bene giuridico possa costituire un danno risarcibile, è necessario che sia riferibile a un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio.
Nel caso di morte (perdita del bene vita) la non risarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso, come ritenuto da Cass. n. 6938 del 1998, poiché, come esattamente rilevato dalla sentenza n.
4991 del 1996, ciò di cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito.
Questo argomento…porta a concludere che il risarcimento del danno presuppone l'esistenza di un soggetto creditore, che tuttavia, nel caso della perdita del bene “vita”, non esiste più.
Le considerazioni di Cass. SU 22.7.2015 n. 15350 circa il diritto al risarcimento del danno da "perdita della vita", impossibilitato a sorgere perché acefalo, privo di un soggetto titolare, debbono indubitabilmente valere anche per la perdita della possibilità di rimanere in vita: anche tale perdita, infatti, si realizza solo con la morte del soggetto e, anzi, a ben vedere, non pare poter essere realmente distinta dalla perdita della vita…”
Il percorso sopra evidenziato pare ineccepibile, sotto il profilo logico e giuridico, e non consente di allocare, in capo agli attori, la tipologia di nocumento, che viene dedotta ed allegata nel presente giudizio.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Rigetta le domande attoree;
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite avversarie, che liquida in € 6.200 per compenso, oltre tutti accessori.
Si comunichi.
Asti, 8.8.2025
Il gi dott. Perfetti